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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 658 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. dall'avv. Antonio Savarese Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv Tullio Gesuè Rizzi Ulmo Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 08 febbraio 2025 si è opposto all'atto di precetto ricevuto in Parte_1 data 20 Gennaio 2025 ad istanza di per il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
96.801,81 (a titolo di sorta capitale interessi e compensi dell'atto di precetto) in virtù di sentenza n.
1020/2024 del 15.5.2024 ed ha eccepito: l'illegittimità dell'atto per mancata notifica del titolo esecutivo, per l'inesistenza di valido titolo nei suoi confronti (in quanto la sentenza posta a base dell'intimazione di pagamento era stata resa nei confronti della ) e per essere stato Controparte_2 il precetto al lui notificato in proprio, senza null'altra specificazione al riguardo;
sosteneva inoltre l'insussistenza delle condizioni per poter procedere ad esecuzione nei suoi confronti -eccependo in tal senso la violazione del beneficium exussionis- e contestava in ogni caso l'importo precettato in ragione di pignoramento presso terzi già eseguito dalla Sig.ra con esito positivo nei confronti della CP_1 [...]
i cui importi non erano stati decurtati dal precetto;
concludeva Controparte_3 per accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1 suoi confronti e per accertare e dichiarare in ogni caso la errata quantificazione delle somme intimate;
instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte opposta per dedurre l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art 615 comma 2 c.p.c. deducendo che alla data del deposito del ricorso era già stato notificato atto di pignoramento presso terzi;
nel merito sosteneva l'infondatezza dell'opposizione deducendo in particolare la sussistenza di un valido titolo esecutivo nei confronti del Sig Parte_1
(socio accomandatario della e di non aver violato il beneficium Controparte_4 escussionis in quanto l'azione esecutiva promossa nei confronti della società aveva avuto esito sostanzialmente negativo ed il patrimonio sociale era del tutto insufficiente per la realizzazione del credito, deduceva di aver correttamente notificato il titolo esecutivo assieme all'atto di precetto sostenendo che, in ogni caso, l'opposizione proposta anche nel merito aveva sanato ogni eventuale nullità; con riferimento al quantum debeatur evidenziava di non avere (legittimamente) decurtato i 700 euro rinvenuti sul conto della società anche perché gli importi (ancora non assegnati) erano al più sufficienti a coprire le spese legali della procedura esecutiva stessa;
concludeva per il rigetto dell'opposizione e vittoria di spese;
all'odierna udienza il procuratore di parte opponente evidenziava di aver ricevuto notifica dell'atto di pignoramento soltanto dopo la notifica del precetto opposto in questa sede e che la Corte d'Appello di Salerno aveva sospeso in parte l'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto;
la causa è stata pertanto definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va accertata l'ammissibilità dell'opposizione considerando che parte opponente risulta aver ricevuto notifica di atto di pignoramento in epoca successiva al deposito della presente opposizione a precetto (cfr verbale di causa e documentazione allegata) ;
Il titolo posto a base dell'atto di precetto opposto è la sentenza n 1020/2024 resa dal Tribunale di Nocera
Inferiore tra e la società con la quale la società Controparte_1 Controparte_2 convenuta è stata condannata al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 88.588,77 oltre accessori e spese;
Il suddetto titolo risulta esser stato notificato a unitamente all'atto di precetto Parte_1 considerando che la documentazione in proposito esibita dall'opposta non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'opponente (cfr doc 7 prod e verbale di causa); CP_1
Come ritenuto da consolidata giurisprudenza di legittimità, la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile (cfr tra le tante Cass Civ 30441 2017) e pertanto la sentenza di condanna pronunciata nei confronti della è valido titolo esecutivo anche Controparte_2 nei confronti di socio illimitatamente responsabile della suddetta società; Parte_1
Va inoltre osservato che il precetto notificato al IG contiene tutti i requisiti previsti dall'art 480 Pt_1
c.p.c. e che l'atto, anche alla luce dell'opposizione di merito proposta, ha pienamente raggiunto il suo scopo;
Risulta infondata anche l'eccepita violazione del beneficio della preventiva escussione considerando che la parte creditrice ha allegato documentazione che si ritiene sufficiente al fine della dimostrazione dell'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione del credito considerando che il pignoramento presso terzi notificato alla società debitrice ha avuto un (sostanziale) esito negativo (in quanto il saldo sul conto corrente pignorato era di soli euro 780,87 a fronte di un credito di Euro 96.516,63 cfr doc 4 prod
), che gli accertamenti compiuti tramite ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492 bis cpc sul conto CP_1 della società hanno fatto rilevare che l'unico bene in capo alla società è il conto corrente pignorato ( cfr doc. 5 ), che la visura immobiliare effettuata sulla partita iva della società su tutto il territorio nazionale ha avuto esito negativo ( cfr doc.6), che alla Camera di Commercio la società, come da visura in atti, risulta inattiva (cfr doc 3);
Va infine osservato che il precetto, intimato per l'intera somma spettante alla IG.ra , è legittimo, CP_1 considerando che l'art 483 c.p.c. consente al creditore di valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione e che non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali precettare l'intero importo del credito fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori (cfr cass civ 12195 2023) ipotesi che nella fattispecie non ricorre;
Va infine rilevato che l'avvenuta parziale sospensione del titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto
è stata disposta dalla Corte d'Appello di Salerno dopo l'instaurazione del presente giudizio e che tale provvedimento è in tal senso irrilevante al fine dell'accertamento della legittimità dell'atto di precetto opposto;
L'opposizione va pertanto integralmente respinta;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 658 2025
Rigetta l'opposizione;
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte che liquida in euro Parte_1
1.000,00 per compensi oltre accessori con attribuzione al procuratore antistatario;
Nocera Inferiore 09/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. dall'avv. Antonio Savarese Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv Tullio Gesuè Rizzi Ulmo Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 08 febbraio 2025 si è opposto all'atto di precetto ricevuto in Parte_1 data 20 Gennaio 2025 ad istanza di per il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
96.801,81 (a titolo di sorta capitale interessi e compensi dell'atto di precetto) in virtù di sentenza n.
1020/2024 del 15.5.2024 ed ha eccepito: l'illegittimità dell'atto per mancata notifica del titolo esecutivo, per l'inesistenza di valido titolo nei suoi confronti (in quanto la sentenza posta a base dell'intimazione di pagamento era stata resa nei confronti della ) e per essere stato Controparte_2 il precetto al lui notificato in proprio, senza null'altra specificazione al riguardo;
sosteneva inoltre l'insussistenza delle condizioni per poter procedere ad esecuzione nei suoi confronti -eccependo in tal senso la violazione del beneficium exussionis- e contestava in ogni caso l'importo precettato in ragione di pignoramento presso terzi già eseguito dalla Sig.ra con esito positivo nei confronti della CP_1 [...]
i cui importi non erano stati decurtati dal precetto;
concludeva Controparte_3 per accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1 suoi confronti e per accertare e dichiarare in ogni caso la errata quantificazione delle somme intimate;
instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte opposta per dedurre l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art 615 comma 2 c.p.c. deducendo che alla data del deposito del ricorso era già stato notificato atto di pignoramento presso terzi;
nel merito sosteneva l'infondatezza dell'opposizione deducendo in particolare la sussistenza di un valido titolo esecutivo nei confronti del Sig Parte_1
(socio accomandatario della e di non aver violato il beneficium Controparte_4 escussionis in quanto l'azione esecutiva promossa nei confronti della società aveva avuto esito sostanzialmente negativo ed il patrimonio sociale era del tutto insufficiente per la realizzazione del credito, deduceva di aver correttamente notificato il titolo esecutivo assieme all'atto di precetto sostenendo che, in ogni caso, l'opposizione proposta anche nel merito aveva sanato ogni eventuale nullità; con riferimento al quantum debeatur evidenziava di non avere (legittimamente) decurtato i 700 euro rinvenuti sul conto della società anche perché gli importi (ancora non assegnati) erano al più sufficienti a coprire le spese legali della procedura esecutiva stessa;
concludeva per il rigetto dell'opposizione e vittoria di spese;
all'odierna udienza il procuratore di parte opponente evidenziava di aver ricevuto notifica dell'atto di pignoramento soltanto dopo la notifica del precetto opposto in questa sede e che la Corte d'Appello di Salerno aveva sospeso in parte l'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto;
la causa è stata pertanto definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va accertata l'ammissibilità dell'opposizione considerando che parte opponente risulta aver ricevuto notifica di atto di pignoramento in epoca successiva al deposito della presente opposizione a precetto (cfr verbale di causa e documentazione allegata) ;
Il titolo posto a base dell'atto di precetto opposto è la sentenza n 1020/2024 resa dal Tribunale di Nocera
Inferiore tra e la società con la quale la società Controparte_1 Controparte_2 convenuta è stata condannata al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 88.588,77 oltre accessori e spese;
Il suddetto titolo risulta esser stato notificato a unitamente all'atto di precetto Parte_1 considerando che la documentazione in proposito esibita dall'opposta non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'opponente (cfr doc 7 prod e verbale di causa); CP_1
Come ritenuto da consolidata giurisprudenza di legittimità, la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile (cfr tra le tante Cass Civ 30441 2017) e pertanto la sentenza di condanna pronunciata nei confronti della è valido titolo esecutivo anche Controparte_2 nei confronti di socio illimitatamente responsabile della suddetta società; Parte_1
Va inoltre osservato che il precetto notificato al IG contiene tutti i requisiti previsti dall'art 480 Pt_1
c.p.c. e che l'atto, anche alla luce dell'opposizione di merito proposta, ha pienamente raggiunto il suo scopo;
Risulta infondata anche l'eccepita violazione del beneficio della preventiva escussione considerando che la parte creditrice ha allegato documentazione che si ritiene sufficiente al fine della dimostrazione dell'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione del credito considerando che il pignoramento presso terzi notificato alla società debitrice ha avuto un (sostanziale) esito negativo (in quanto il saldo sul conto corrente pignorato era di soli euro 780,87 a fronte di un credito di Euro 96.516,63 cfr doc 4 prod
), che gli accertamenti compiuti tramite ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492 bis cpc sul conto CP_1 della società hanno fatto rilevare che l'unico bene in capo alla società è il conto corrente pignorato ( cfr doc. 5 ), che la visura immobiliare effettuata sulla partita iva della società su tutto il territorio nazionale ha avuto esito negativo ( cfr doc.6), che alla Camera di Commercio la società, come da visura in atti, risulta inattiva (cfr doc 3);
Va infine osservato che il precetto, intimato per l'intera somma spettante alla IG.ra , è legittimo, CP_1 considerando che l'art 483 c.p.c. consente al creditore di valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione e che non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali precettare l'intero importo del credito fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori (cfr cass civ 12195 2023) ipotesi che nella fattispecie non ricorre;
Va infine rilevato che l'avvenuta parziale sospensione del titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto
è stata disposta dalla Corte d'Appello di Salerno dopo l'instaurazione del presente giudizio e che tale provvedimento è in tal senso irrilevante al fine dell'accertamento della legittimità dell'atto di precetto opposto;
L'opposizione va pertanto integralmente respinta;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 658 2025
Rigetta l'opposizione;
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte che liquida in euro Parte_1
1.000,00 per compensi oltre accessori con attribuzione al procuratore antistatario;
Nocera Inferiore 09/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale