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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/05/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2135/2017 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi avente ad oggetto altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ri- comprese nelle altre materie e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Vitiello, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta- Controparte_1
ta e difesa dall'avv. Francesco Napolitano, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione deposita- te in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dal- la legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai
1 giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis ritualmente notificato, il sig. Parte_2
in giudizio la compagnia assicurativa al fine di sentirla
[...] Controparte_1
condannare al pagamento dell'indennizzo di cui alla polizza assicurativa Pas- sione Blue n. 71532116 stipulata con la resistente compagnia assicurativa, a seguito del furto subito presumibilmente dal 20/12/2012 al 28/12/2012 fra le ore 10.30 e le 7.30, del natante 24.50, completo di carrello, ten- CP_2
der e motori SE (matricole n. 88222102 e 88222103).
A seguito della scoperta del furto, l'occorso veniva prontamente denunciato presso la Stazione dei Carabinieri di Scafati.
Il procedimento penale instaurato a seguito del predetto furto veniva definito con “decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del fatto”.
L'istante provvedeva a richiedere il ristoro dei danni patiti alla comparente so- cietà di assicurazione con quest'ultima sottoscritta a garanzia dell'evento che, tuttavia, non provvedeva al ristoro dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la comparente compagnia, la quale eccepiva, la caren- za di legittimazione attiva dell'attore, l'inammissibilità, improponibilità ed im- procedibilità della domanda attorea nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Instaurato il contraddittorio, il GU, in data 2 maggio 2018 disponeva il muta- mento rito ed all'udienza successiva assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, veniva rin- viata per le conclusioni.
Successivamente, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta è infondata. L'attore ha prodotto la scrittura privata di compravendi-
2 ta attestante l'acquisto del natante e le dichiarazioni di potenza dei motori. Trat- tandosi di beni mobili non registrati, trova applicazione il principio del “pos- sesso vale titolo” (Cass. civ. n. 14639/2004), non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam per il trasferimento della proprietà.
Occorre sempre preliminarmente evidenziare che parte attrice ha stipulato con la polizza assicurativa n. 071532116 sottoscrit- Controparte_3
ta a garanzia dell'evento, riportante un premio annuo imponibile come docu- mentato agli atti.
Appurata l'esistenza del contratto intercorso tra le parti del presente giudizio è necessario soffermarsi sul merito della vicenda.
A tal proposito deve riconoscersi che la domanda è fondata e deve essere ac- colta nei limiti di quanto si dirà.
In merito al concreto verificarsi dell'evento dannoso a carico dell'odierno atto- re deve precisarsi che esso risulta provato.
In atti, infatti, è presente la denuncia orale sporta in data 28/12/2012 alle ore
10.42 da presso la Legione Carabinieri Campania – Stazione CC Parte_1
Scafati, ove il denunciante dichiarava: “…In data e luogo di cui sopra (presu- mibilmente dal 20/12/2012 al 28/12/20212 fra le ore 10.30 e le ore 7.30 in
Scafati) ignoti malfattori si sono introdotti all'interno della mia abitazione in corso di costruzione, dopo aver forzato la chiusura del cancello d'ingresso e asportato la imbarcazione da me custodita su carrello. Detta barca è una MA-
NO' MARINE 24.50, anno di costruzione 2010, di colore bianco, con due mo- tori con matricole n. 88222103-88222102 ( . Sulla barca Controparte_4
vi era custodito un tender completo di motore Yamaha 6 CV. Ho sporto denun- cia contro tale evento presso la Compagnia Assicuratrice “ ”, CP_1
avente polizza n. 071532116. Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte: Sono stato vittima di furto presumibilmente dal
3 20/12/2012 al 28/12/2012, fra le 10:30 e le 07:30 in parcheggio custodito ge- nerico. Il fatto è avvenuto a Scafati (SA), Via Iossa…”.
Tuttavia, trattandosi di atto di parte, i fatti indicati nella querela non possono considerarsi certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria.
Nella fattispecie in esame, la preesistenza della res garantita nelle condizioni e nel luogo indicati dall'assicurato, nonché la verificazione dell'evento-furto, so- no state oggetto di accertamento e risultano suffragate attraverso la deposizione del teste escusso in corso di causa.
Il teste Ing. ha infatti rilasciato dichiarazioni del seguente Testimone_1
tenore: “…Il mio collaboratore si è recato presso la proprietà dell'assicurato.
Dalle foto risultava che il catenaccio del cancello appariva fuso presumibil- mente con fiamma ossidrica, ma non vi erano segni evidenti di bruciatura sull'alloggiamento del cancello. Non abbiamo usato strumenti per verificare la vernice o eventuali riverniciature…Ho redatto la perizia basandomi su docu- mentazione fotografica e su quanto riferito dal mio collaboratore. Il cancello dove risultava alloggiato il catenaccio tagliato era privo dei segni di bruciatu- ra o fusione della vernice… non abbiamo proceduto con alcuna strumentazio- ne a verificare tale circostanza.”
Dalla prova testimoniale assunta emerge che l'ing. , perito Testimone_2
fiduciario di , ha redatto la relazione peritale basandosi su documenta- CP_1
zione fotografica e rilievi effettuati da un suo collaboratore.
La menzionata deposizione rivela un grado di incertezza nella valutazione dell'effrazione che non consente di affermare con certezza che l'evento sia stato simulato o fraudolento. Inoltre, non risulta che la compagnia abbia sporto que- rela per truffa assicurativa.
Il materiale istruttorio complessivamente acquisito consente pertanto di ritenere accertata la credibilità dei fatti che costituiscono il presupposto logico e storico delle pretese avanzate, nonché il rispetto da parte dell'assicurato di tutte le pre-
4 scrizioni contenute nelle clausole contrattuali della polizza in caso di furto. La clausola 3.05 delle condizioni di assicurazione prevede che la garanzia non operi in caso di furto qualora il bene non sia custodito in locali chiusi con mez- zi appropriati o aree munite di valide recinzioni. Dal verbale testimoniale emerge che il natante era collocato all'interno di una proprietà privata, recintata con mura di circa 4 metri, dotata di due cancelli d'accesso, di cui uno con cate- na e catenaccio. Si ritiene che le misure adottate dall'assicurato siano coerenti con i criteri di ordinaria diligenza previsti per la custodia di beni di tale natura, in assenza di specifici standard contrattualmente imposti.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, pertanto, può pacificamente ricono- scersi il diritto dell'attore a ricevere l'indennizzo per il danno patito a causa del furto del veicolo di sua proprietà.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, la polizza prevede una som- ma assicurata di € 55.000,00. Ai sensi dell'art.
3.12 CDA, l'importo indenniz- zabile deve essere decurtato del 20% a titolo di scoperto (€ 11.000,00) e della franchigia fissa di € 1.250,00, per un totale di € 42.750,00.
Tale quantificazione appare congrua alla luce della documentazione allegata.
In conclusione, la convenuta compagnia di assicurazioni va condannata al pa- gamento a favore della parte attrice della somma di € 42.750,00= oltre interessi legali decorrenti dalla data della messa in mora fino al saldo effettivo.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese di lite del presente giudizio e, in applicazione del principio della soc- combenza, si pongono a carico di parte convenuta e si liquidano come da di- spositivo secondo i parametri minimi del DM 55/2014 in ragione della sempli- cità delle questioni trattate.
5
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così prov- vede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta
[...]
, in persona del L.r.p.t. a corrispondere in favore di Controparte_5
parte attrice la complessiva somma di € 42.750,00, oltre IVA e interessi legali maturati a decorrere dalla domanda e sino al saldo effettivo;
b) condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_5
alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute da parte attrice nell'ambito del presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per spese e compenso, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice per dichiarato anticipo.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 20/05/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2135/2017 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi avente ad oggetto altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ri- comprese nelle altre materie e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Vitiello, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta- Controparte_1
ta e difesa dall'avv. Francesco Napolitano, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione deposita- te in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dal- la legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai
1 giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis ritualmente notificato, il sig. Parte_2
in giudizio la compagnia assicurativa al fine di sentirla
[...] Controparte_1
condannare al pagamento dell'indennizzo di cui alla polizza assicurativa Pas- sione Blue n. 71532116 stipulata con la resistente compagnia assicurativa, a seguito del furto subito presumibilmente dal 20/12/2012 al 28/12/2012 fra le ore 10.30 e le 7.30, del natante 24.50, completo di carrello, ten- CP_2
der e motori SE (matricole n. 88222102 e 88222103).
A seguito della scoperta del furto, l'occorso veniva prontamente denunciato presso la Stazione dei Carabinieri di Scafati.
Il procedimento penale instaurato a seguito del predetto furto veniva definito con “decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del fatto”.
L'istante provvedeva a richiedere il ristoro dei danni patiti alla comparente so- cietà di assicurazione con quest'ultima sottoscritta a garanzia dell'evento che, tuttavia, non provvedeva al ristoro dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la comparente compagnia, la quale eccepiva, la caren- za di legittimazione attiva dell'attore, l'inammissibilità, improponibilità ed im- procedibilità della domanda attorea nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Instaurato il contraddittorio, il GU, in data 2 maggio 2018 disponeva il muta- mento rito ed all'udienza successiva assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, veniva rin- viata per le conclusioni.
Successivamente, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta è infondata. L'attore ha prodotto la scrittura privata di compravendi-
2 ta attestante l'acquisto del natante e le dichiarazioni di potenza dei motori. Trat- tandosi di beni mobili non registrati, trova applicazione il principio del “pos- sesso vale titolo” (Cass. civ. n. 14639/2004), non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam per il trasferimento della proprietà.
Occorre sempre preliminarmente evidenziare che parte attrice ha stipulato con la polizza assicurativa n. 071532116 sottoscrit- Controparte_3
ta a garanzia dell'evento, riportante un premio annuo imponibile come docu- mentato agli atti.
Appurata l'esistenza del contratto intercorso tra le parti del presente giudizio è necessario soffermarsi sul merito della vicenda.
A tal proposito deve riconoscersi che la domanda è fondata e deve essere ac- colta nei limiti di quanto si dirà.
In merito al concreto verificarsi dell'evento dannoso a carico dell'odierno atto- re deve precisarsi che esso risulta provato.
In atti, infatti, è presente la denuncia orale sporta in data 28/12/2012 alle ore
10.42 da presso la Legione Carabinieri Campania – Stazione CC Parte_1
Scafati, ove il denunciante dichiarava: “…In data e luogo di cui sopra (presu- mibilmente dal 20/12/2012 al 28/12/20212 fra le ore 10.30 e le ore 7.30 in
Scafati) ignoti malfattori si sono introdotti all'interno della mia abitazione in corso di costruzione, dopo aver forzato la chiusura del cancello d'ingresso e asportato la imbarcazione da me custodita su carrello. Detta barca è una MA-
NO' MARINE 24.50, anno di costruzione 2010, di colore bianco, con due mo- tori con matricole n. 88222103-88222102 ( . Sulla barca Controparte_4
vi era custodito un tender completo di motore Yamaha 6 CV. Ho sporto denun- cia contro tale evento presso la Compagnia Assicuratrice “ ”, CP_1
avente polizza n. 071532116. Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte: Sono stato vittima di furto presumibilmente dal
3 20/12/2012 al 28/12/2012, fra le 10:30 e le 07:30 in parcheggio custodito ge- nerico. Il fatto è avvenuto a Scafati (SA), Via Iossa…”.
Tuttavia, trattandosi di atto di parte, i fatti indicati nella querela non possono considerarsi certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria.
Nella fattispecie in esame, la preesistenza della res garantita nelle condizioni e nel luogo indicati dall'assicurato, nonché la verificazione dell'evento-furto, so- no state oggetto di accertamento e risultano suffragate attraverso la deposizione del teste escusso in corso di causa.
Il teste Ing. ha infatti rilasciato dichiarazioni del seguente Testimone_1
tenore: “…Il mio collaboratore si è recato presso la proprietà dell'assicurato.
Dalle foto risultava che il catenaccio del cancello appariva fuso presumibil- mente con fiamma ossidrica, ma non vi erano segni evidenti di bruciatura sull'alloggiamento del cancello. Non abbiamo usato strumenti per verificare la vernice o eventuali riverniciature…Ho redatto la perizia basandomi su docu- mentazione fotografica e su quanto riferito dal mio collaboratore. Il cancello dove risultava alloggiato il catenaccio tagliato era privo dei segni di bruciatu- ra o fusione della vernice… non abbiamo proceduto con alcuna strumentazio- ne a verificare tale circostanza.”
Dalla prova testimoniale assunta emerge che l'ing. , perito Testimone_2
fiduciario di , ha redatto la relazione peritale basandosi su documenta- CP_1
zione fotografica e rilievi effettuati da un suo collaboratore.
La menzionata deposizione rivela un grado di incertezza nella valutazione dell'effrazione che non consente di affermare con certezza che l'evento sia stato simulato o fraudolento. Inoltre, non risulta che la compagnia abbia sporto que- rela per truffa assicurativa.
Il materiale istruttorio complessivamente acquisito consente pertanto di ritenere accertata la credibilità dei fatti che costituiscono il presupposto logico e storico delle pretese avanzate, nonché il rispetto da parte dell'assicurato di tutte le pre-
4 scrizioni contenute nelle clausole contrattuali della polizza in caso di furto. La clausola 3.05 delle condizioni di assicurazione prevede che la garanzia non operi in caso di furto qualora il bene non sia custodito in locali chiusi con mez- zi appropriati o aree munite di valide recinzioni. Dal verbale testimoniale emerge che il natante era collocato all'interno di una proprietà privata, recintata con mura di circa 4 metri, dotata di due cancelli d'accesso, di cui uno con cate- na e catenaccio. Si ritiene che le misure adottate dall'assicurato siano coerenti con i criteri di ordinaria diligenza previsti per la custodia di beni di tale natura, in assenza di specifici standard contrattualmente imposti.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, pertanto, può pacificamente ricono- scersi il diritto dell'attore a ricevere l'indennizzo per il danno patito a causa del furto del veicolo di sua proprietà.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, la polizza prevede una som- ma assicurata di € 55.000,00. Ai sensi dell'art.
3.12 CDA, l'importo indenniz- zabile deve essere decurtato del 20% a titolo di scoperto (€ 11.000,00) e della franchigia fissa di € 1.250,00, per un totale di € 42.750,00.
Tale quantificazione appare congrua alla luce della documentazione allegata.
In conclusione, la convenuta compagnia di assicurazioni va condannata al pa- gamento a favore della parte attrice della somma di € 42.750,00= oltre interessi legali decorrenti dalla data della messa in mora fino al saldo effettivo.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese di lite del presente giudizio e, in applicazione del principio della soc- combenza, si pongono a carico di parte convenuta e si liquidano come da di- spositivo secondo i parametri minimi del DM 55/2014 in ragione della sempli- cità delle questioni trattate.
5
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così prov- vede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta
[...]
, in persona del L.r.p.t. a corrispondere in favore di Controparte_5
parte attrice la complessiva somma di € 42.750,00, oltre IVA e interessi legali maturati a decorrere dalla domanda e sino al saldo effettivo;
b) condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_5
alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute da parte attrice nell'ambito del presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per spese e compenso, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice per dichiarato anticipo.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 20/05/2025
Il Giudice
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