Articolo 31 della Legge 10 aprile 1964, n. 193
Articolo 30Articolo 32
Versione
5 maggio 1964
Art. 31. Promozione ad applicato

La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
Entrata in vigore il 5 maggio 1964