Articolo 1510 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1480 quaterArticolo 1481
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9 ottobre 2010
Art. 1510. Ruoli dei musicisti 1. Presso ciascuna Forza armata sono rispettivamente istituiti i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti. 2. La consistenza organica del personale di cui al comma 1 e' inclusa in quella del rispettivo ruolo dei marescialli.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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