Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez.controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1) - Dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2) – Dott.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3) - Dott.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del giorno 23 gennaio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 848/2023 RG vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Elio Trombetta (CF. ) e con il medesimo elettivamente C.F._2 domiciliato in Vico Equense al Corso Umberto I n. 49 (recapito per le comunicazioni: pec
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Appellante
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco RINA ( ), giusta
[...] C.F._3 procura speciale alle liti in atti resa in virtù di determina dirigenziale e delibera di Giunta n.35/2024, con domicilio eletto per entrambi nel Palazzo Municipale in Piazza Cota (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni ) Email_2
Appellato
OGGETTO: appello avverso a sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1375/2022 pubblicata il 17 ottobre 2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
chiedendone la condanna al pagamento di € 22.876,0 oltre IVA e CPA e spese generali,
[...] quale onorario dovuto al di lui difensore nell'ambito di un processo penale per reati commessi nell'espletamento della sua attività lavorativa. Il primo giudice, infatti, ritenne l'insussistenza del presupposto essenziale previsto dall'art. 67 DPR n. 268/1967 che subordina il rimborso al fatto che il procedimento penale abbia riguardato “fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio” e cioè sia scaturito dal compimento di quell'attività peculiare del dipendente che costituisce momento di realizzazione dei fini propri dell'ente.
Il Tribunale di Torre Annunziata invece rilevò che, nel caso di specie, gli atti per i quali l'odierno ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale erano lesivi degli interessi dell'amministrazione e a tal fine richiamò anche il testo della sentenza penale di assoluzione, resa dal Tribunale di Torre Annunziata e prodotta in atti, dalla quale emerge che il ricorrente è stato assolto dal reato di truffa ai danni del ma ha “pur sempre tenuto condotte scorrette CP_1 suscettibili di sanzioni disciplinari”.
L'appellante in epigrafe, con ricorso depositato il 17.04.2023, ha censurato la statuizione, affidando il gravame a quattro motivi.
Con i motivi di appello, che possono essere valutati congiuntamente per la loro stretta connessione, ha contestato la correttezza del ragionamento condotto dal giudice di Parte_1 prime cure il quale, nel sottolineare la rilevanza disciplinare delle condotte oggetto di esame da parte del giudice penale, si sarebbe sostituito al datore di lavoro -peraltro tardivamente- che invece
-attraverso la Commissione di Disciplina- aveva ritenuto di non applicare alcuna sanzione al lavoratore. Egli, inoltre, ha sottolineato come il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che le condotte ascrittegli non impedissero il rimborso delle spese legali, atteso che la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto si era basata sulla constatazione che le condotte non erano mai state lesive degli interessi dell'Ente. L'appellante ha quindi concluso chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori e comunque la riforma della sentenza di primo grado, con il conseguente accoglimento delle domande proposte.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1
che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
[...]
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 23.01.2025. Quindi, acquisite le note di trattazione, riservata la decisione ed espletata la camera di consiglio, la Corte ha deciso nei termini di seguito esposti. L'appello è infondato e deve essere respinto.
Occorre evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado.
Appare opportuno sottolineare che:- è stato dipendente presso il di Parte_1 CP_1 CP_1
, dal 1986 al 2018, e dal 2004 ha prestato attività lavorativa di tipo subordinato, con la
[...] qualifica di Funzionario Responsabile del Terzo Settore, cat. D1, e dunque con una posizione organizzativa;
- nel 2012, il ricorrente veniva sottoposto ad indagine penale dalla competente
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, indagine svolta dai Carabinieri di
Sorrento, che coinvolgeva anche altri dipendenti del;
-a seguito delle Controparte_1 indagini al ricorrente venivano contestati, con due diversi capi di imputazione, i reati di cui agli artt.
81 e 640 comma 2 n. I c.p. ed i reati di cui agli artt. 81 e 340 c. p.; -alla conclusione delle indagini preliminari, in data 17 maggio 2013 veniva emessa ordinanza applicativa di custodia cautelare dal
G.I.P. della Procura della Repubblica di Torre Annunziata;
-in data 9 luglio 2014 veniva Parte_1 rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, I Sezione Penale, per i reati contestati: “I) per avere più volte (22 uscite non autorizzate), in esecuzione di un disegno criminoso, indotto in errore i responsabili del circa la propria Controparte_1 presenza in ufficio timbrando il cartellino ma allontanandosi non visto senza alcuna autorizzazione si procurava quindi un ingiusto profitto (la retribuzione spettantegli quale impiegato al
[...]
con la qualifica di Funzionario Responsabile del III Settore) con correlativo altrui Controparte_1 danno patrimoniale". Reato commesso in il 6.06.2012, 01.08.2012, 03.08.2012, Controparte_1
09.08.20 12, 10.08.2012, 13.08.2012, 14.08.2012, 22.08.2012, 23.08.2012, 24.08.2012,
27.08.2012, 29.08.2012, 30.08.2012, 05.09.2012, e 10.09.2012; II) reato di cui agli artt. 81 e 340 cp per aver, nelle circostanze indicate al capo I), con la condotta sopra descritta, più volte cagionato un'interruzione e turbato la regolarità del funzionamento dell'Ufficio Stato Civile del
Comune di . In Piano di Sorrento nelle date sopra indicate”; - in data 16 febbraio Controparte_1
2018 veniva depositata la sentenza n.2814/2017 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata,
Sezione penale a seguito del processo penale n.7957/2012 di R.G.N.R, con cui il ricorrente veniva assolto dai reati a lui ascritti, con la formula “perché il fatto non sussiste”, in quanto delle 22 uscite non autorizzate, alcune erano state giustificate dal prevenuto, mentre per molte altre non vi era prova di alcuna giustificazione (“rispetto ad esempio all'entrata in pescheria, o ai casi nei quali era seduto al tavolino di un bar a conversare”), con la conseguenza che il Tribunale declassava la responsabilità penale dei delitti contestati, in “condotte scorrette suscettibili di sanzioni disciplinari”;
a fronte dell'assoluzione per insussistenza del fatto, chiedeva disporsi il rimborso delle Parte_1 spese legali sostenute nel procedimento penale conclusosi con formula di assoluzione. Così riassunti i fatti di causa, appare opportuno effettuare una premessa sistematica onde comprendere se nel caso in esame sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso vantato dall'appellante.
L'articolo 28 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali, dispone che l'ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi e all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
L'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (sempre che non sussista conflitto di interessi).
Detto obbligo, inoltre, è subordinato all'esistenza di ulteriori condizioni perché l' assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all'ente locale solo nei casi in cui, non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi, attraverso la difesa del dipendente incolpato, il datore di lavoro pubblico agisca anche "a tutela dei propri diritti ed interessi". (Cass. 31.10.2017 n. 25976).
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che l'art. 28 C.C.N.L. Enti Locali non introduce un diritto assoluto ed incondizionato del pubblico dipendente al rimborso delle spese legali sostenute ma subordina il rimborso delle spese legali ad una pluralità di condizioni cumulative (Cass. sent. N.
3026/2019).
La disciplina normativa prevede che i presupposti per l'applicazione dell'art. 28 sono: 1) la connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario;
2) nomina del difensore di fiducia che deve essere di comune gradimento;
3) assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente; 4) conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione piena.
Da tempo la Suprema Corte, nell'interpretare disposizioni analoghe, legali e contrattuali, ha evidenziato che detta connessione presuppone l'esistenza del nesso causale fra la funzione esercitata ed il fatto contestato e va, di conseguenza, esclusa nell'ipotesi in cui la prima sia stata solo occasione per la commissione del fatto stesso (cfr. fra le tante Cass. n. 41999/2021; Cass. n.
24461/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).
Secondo il richiamato orientamento, fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale in quanto diritto vivente (cfr. Corte Cost. n. 267 del 2020 che al punto 10 richiama Cass. n. 28597/2018), la connessione dei fatti e degli atti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti devono essere riconducibili all'attività funzionale del soggetto che pretende il rimborso, in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione. Occorre, inoltre, un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il funzionario non avrebbe assolto ai suoi compiti se non tenendo quella condotta o adottando quell'atto.
La ratio del diritto al rimborso delle spese legali, infatti, va ravvisata nella finalità di imputare al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi abbia agito per suo conto.
Corollario del principio è che la necessaria connessione con l'espletamento del servizio va esclusa qualora la condotta di reato ascritta all'imputato configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio, perchè in tal caso viene meno la strumentalità fra il fatto e l'attività lavorativa, che costituisce solo una mera occasione per il compimento dell'illecito.
Il conflitto di interessi fra il dipendente pubblico e l'amministrazione di appartenenza, che va apprezzato ex ante a prescindere dall'esito dell'azione penale (cfr. Cass. n. 4539/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione), esclude alla radice il diritto al rimborso, perchè fa venir meno la connessione, intesa nei termini sopra indicati, fra fatto ascritto e funzione pubblica esercitata, sicchè è per tale ragione che le parti collettive hanno dettato una disciplina dell'istituto incentrata sulla previa valutazione da parte dell'ente di un interesse comune alla difesa.
Nel caso in esame, il reato comune (truffa) contestato all'appellante origina dal fatto che Pt_1
in 22 giornate sopra indicate, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo, si è allontanato
[...] dal proprio ufficio senza procedere ad alcuna comunicazione e senza previa autorizzazione. Il fatto di avere impiegato il proprio tempo per organizzare eventi che dovevano svolgersi presso CP_4
e presso il Centro Culturale del Comune di Piano di Sorrento, invocato dall'appellante a
[...] sostegno dell'assenza di un conflitto di interessi, non è idoneo ad escludere che le modalità di esecuzione della prestazione fossero astrattamente idonee a ledere l'immagine dell'Ente.
Invero, durante l'arco temporale indicato in precedenza, il funzionario con assiduità si allontanava dall'ufficio (ove egli era tenuto ad essere presente) e si recava presso esercizi commerciali
(Conad, pescherie, servizi di ristorazione ecc.) asseritamente al fine di prendere accordi per l'organizzazione di eventi.
Tale condotta -astrattamente lesiva dell'immagine del appellato che sembrava autorizzare CP_1 costanti allontanamenti dal luogo di lavoro- non è stata in alcun modo giustificata poiché
l'appellante non ha dedotto né ha provato che i rapporti commerciali e l'organizzazione degli eventi imponessero che egli si recasse presso gli esercizi. Non ha inoltre dedotto o provato che fosse impossibile convocare i responsabili;
che fosse impossibile intrattenere trattative telefoniche ed effettuare gli ordinativi attraverso fax o altri strumenti (che avrebbero consentito anche un migliore controllo ed una tracciabilità delle tariffe applicate). Peraltro, il richiamo alle proprie mansioni e responsabilità (attraverso il richiamo alla nota n. 31109 del 22.11.2017) dimostra che presso l'ufficio ove l'appellante svolgeva le proprie funzioni erano addetti anche altri impiegati, sicchè egli avrebbe ben potuto delegare la mera esecuzione di adempimenti (consegna dell'ordinativo, acquisizione del listino pressi) per poi procedere ad elaborare le proprie valutazioni (al riguardo,poi, non è stato dedotto se egli avesse il potere di vincolare l'Ente in tema di spese).
A fronte di tali carenze assertive, risulta anche inutile l'espletamento della prova orale che verte su circostanze irrilevanti.
Non si ravvisa, quindi, alcuna incoerenza nel ragionamento condotto dal giudice di prime cure e di conseguenza la sentenza di rigetto va confermata.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92
c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1984,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, il 23 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano