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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21586 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. TANCREDI LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. TANCREDI LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/11/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo: di aver contratto matrimonio in Napoli il 08/10/2007; che dal matrimonio era nata una FI: nata il [...]; Per_1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nei domicili, residenze e dimore che sceglieranno, con obbligo di comunicazione all'altro coniuge di eventuali cambiamenti, nell'interesse della FI minore sino al raggiungimento della maggiore età degli stessi;
2. la FI minore, , verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza privilegiata in Napoli alla via Calata San Francesco 14/B, presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, di proprietà della nonna della IG.ra , IG.ra Pt_1 CP_2
[...]
3. il IG. verserà mensilmente, quale contributo per il mantenimento della FI la CP_1 somma di € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi il primo di ciascun mese alla IG.ra , a mezzo bonifico su carta Parte_1
Postepay Evolution n. 5331712188816102 intestata alla IG.ra . Parimenti, il Parte_1 IG. provvederà al versamento in favore della IG.ra dell'emolumento che lo CP_1 Pt_1 stesso percepisce come quota dell'assegno unico, da versarsi per l'intero importo a mezzo bonifico su carta Postepay Evolution n. 533171218816102 intestata alla IG.ra ; Pt_1
4. i coniugi rappresentano che nel corso degli anni di matrimonio, avevano ricevuto dal nonno materno un importo di euro 3.000,00 in favore della FI , e si impegnano a Per_1
ricostituire detto importo, ognuno per la propria metà di euro 1.500,00, entro e non oltre il 31 dicembre 2026. La quota di spettanza del IG. verrà bonificata direttamente, con le stesse CP_1
modalità di cui al punto precedente, alla IG.ra la quale si impegna entro la data indicata Pt_1
e comunque dopo aver ricevuto dal IG. l'intera quota di spettanza, di depositarla e/o CP_1
investirla in prodotti di investimento, quali polizze e/o fondi di accumulo, in favore della FI
;
5. il IG, avrà con sé la FI, a settimane alterne, il venerdì dalle ore 19,00 Per_1 CP_1
alle ore 19,00 della domenica, e tutti i martedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e lavorativi del padre;
6. nel periodo estivo, durante i mesi di luglio o agosto, il IG. avrà con sé la FI CP_1
per 15 giorni consecutivi, da concordarsi con la IG.ra entro il 31 maggio di ciascun Pt_1
anno;
2 7. ad anni alterni il avrà con sé la FI dalle ore 19,00 del 24 dicembre alle ore CP_1
14,00 del 25 dicembre, e l'anno successivo dalle ore 12,00 del 25 dicembre alle ore 21,00 del 26 dicembre;
8. ad anni alterni il padre avrà con sé la FI, dalle ore 19,00 del 31 dicembre alle ore
12,00 del giorno successivo, e l'anno successivo dalle ore 12,00 del 1° gennaio alle ore 12,00 del
2 gennaio. Inoltre, la FI, ad anni alterni trascorrerà con il padre il giorno dell'Epifania dalle ore 10,00 alle ore 20,00;
9. nelle festività pasquali, ad anni alterni, il padre avrà con sé la FI dal sabato che precede la festività al lunedì successivo, dalle ore 20,00 del sabato alle ore 21,00 del lunedì;
10. la minore inoltre trascorrerà con il padre, sempre ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico, mentre starà sempre con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo ed il giorno della Festa del Papà;
11. parimenti la minore starà con la madre nei giorni di compleanno ed onomastico di quest'ultima ed il giorno della Festa della Mamma;
12. entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute, la crescita e l'istruzione della minore. In particolare, saranno ripartite nella misura del 50% le spese mediche, farmaceutiche e sanitarie non a carico del SSN nonché quelle ricreative, ludiche sportive, comunque secondo la disciplina dettata dal protocollo d'intesa firmato dal Presidente del Tribunale di Napoli e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
13. i coniugi dichiarano, in proporzione dei redditi di ciascuno, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
14. i coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio per la propria persona e sin da questo momento si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto anche per la minore , da parte delle competenti autorità amministrative e di Pubblica Sicurezza Per_1
e della carta di identità valida per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 114, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2007 – Comune di Controparte_1
Napoli – Ufficio 17);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 18/04/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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