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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 2980/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Amalia Parte_1 C.F._1
Cascone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.06.2022 dato atto di aver contratto matrimonio civile con il Parte_1 resistente il 18.7.1985 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso Controparte_1
il Comune di Scafati al n.12 , Parte I, Serie A, anno 1985); che dal matrimonio nasceva la figlia (l'8.04.1984), economicamente autosufficiente;
che dopo pochi mesi di convivenza l'unione Per_1
sfociava in una profonda ed irreversibile crisi matrimoniale tale da determinare il venir meno dell'affectio coniugalis; che con sentenza non definitiva n. 1525/2015, pubblicata il 13.11.2015, il
Tribunale di Nocera Inferiore pronunciava la separazione non definitiva dei coniugi, cui faceva seguito la separazione definitiva giudiziale n. 1130/2019 emessa dal medesimo Tribunale pubblicata il 07/10/2019; che i coniugi hanno sempre vissuto separatamente senza che tra gli stessi fosse mai intervenuta alcuna riconciliazione;
che, pertanto, sussistevano i presupposti di cui all'art.3, n. 2),lett.
b) della L. n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) Pronunciare, in accoglimento del presente ricorso ed ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 -anche con sentenza non definitiva ex art.4, comma 12 (già comma 9) L.898/70)- la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Scafati (Anno 1985, Parte I, Serie, n.12, cft. all. 1) tra i coniugi e;
B) Emettere qualsivoglia -ulteriore e conseguente- Parte_1 Controparte_1 provvedimento in tal senso, ordinando conseguentemente, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere a tutte le annotazioni, trascrizioni del caso ed ulteriori incombenze previste dalla legge;
C) Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale con la sentenza n.
1130/2019 pubblicata in data 07.10.2019 limitatamente al punto “f)” relativamente all'obbligo di mantenimento della sig.ra ; D) Determinare, quindi, nella somma di € 300,00 mensili Parte_1
l'assegno divorzile che il sig. dovrà verserà, entro il 5 di ogni mese, alla signora Controparte_1
a titolo di contributo al suo mantenimento, somma questa da rivalutarsi annualmente Parte_1
secondo gli indici Istat, come per legge;
E) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario, determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre spese generali ed oneri come per legge”.
All'udienza del 23.01.2023 il Presidente delegato, preso atto della mancata comparizione del resistente, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, confermava le pattuizioni di cui alla separazione giudiziale, con esclusione della sola previsione concernente il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la figlia , Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e rinviava la causa all'udienza del 07.12.2023 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
All'udienza cartolare del 7.12.2023, il precedente giudicante, dichiarata la contumacia di
[...]
e ritenuta la causa matura per la decisione sullo status, rimetteva la causa al Collegio per CP_1
la decisione. Con sentenza non definitiva n. 2454/2023 del 18.12.2023 il Tribunale di Nocera
Inferiore dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti e rimetteva la causa in istruttoria con la concessione alle parti termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva ricalendarizzato all'udienza del 18.9.2024; quindi, rinviato per la formale rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e successivamente rimesso al Collegio per la decisione, giusta ordinanza dell'11.2.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi.
Nel merito la domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale nel giudizio separativo è trascorso il tempo previsto per legge dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970 e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
In ordine agli aspetti economici vanno confermate le statuizioni presidenziali assunte con ordinanza provvisoria del 23.1.2023 con la sola previsione, in capo al resistente, dell'obbligo di versamento del contributo di mantenimento in favore della moglie per l'importo di euro 300,00 da versare a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, non essendo emerse in corso di causa, né addotte circostanze sopravvenute tali da modificare le statuizioni assunte in via provvisoria.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, nella contumacia del resistente, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra (nata a [...] il Parte_1
18.06.1961) e , (nato a [...] il [...]) sposatisi nel Comune di Scafati Controparte_1
(SA) il 18.7.1985 (Atto n. 12, Parte I, anno 1985 del Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune); pone a carico del resistente, ed in favore della moglie, un contributo di mantenimento per l'importo di euro 300,00 da versare a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scafati per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.12, Parte I, serie A, anno 1985 del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune). Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 2980/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Amalia Parte_1 C.F._1
Cascone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.06.2022 dato atto di aver contratto matrimonio civile con il Parte_1 resistente il 18.7.1985 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso Controparte_1
il Comune di Scafati al n.12 , Parte I, Serie A, anno 1985); che dal matrimonio nasceva la figlia (l'8.04.1984), economicamente autosufficiente;
che dopo pochi mesi di convivenza l'unione Per_1
sfociava in una profonda ed irreversibile crisi matrimoniale tale da determinare il venir meno dell'affectio coniugalis; che con sentenza non definitiva n. 1525/2015, pubblicata il 13.11.2015, il
Tribunale di Nocera Inferiore pronunciava la separazione non definitiva dei coniugi, cui faceva seguito la separazione definitiva giudiziale n. 1130/2019 emessa dal medesimo Tribunale pubblicata il 07/10/2019; che i coniugi hanno sempre vissuto separatamente senza che tra gli stessi fosse mai intervenuta alcuna riconciliazione;
che, pertanto, sussistevano i presupposti di cui all'art.3, n. 2),lett.
b) della L. n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) Pronunciare, in accoglimento del presente ricorso ed ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 -anche con sentenza non definitiva ex art.4, comma 12 (già comma 9) L.898/70)- la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Scafati (Anno 1985, Parte I, Serie, n.12, cft. all. 1) tra i coniugi e;
B) Emettere qualsivoglia -ulteriore e conseguente- Parte_1 Controparte_1 provvedimento in tal senso, ordinando conseguentemente, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere a tutte le annotazioni, trascrizioni del caso ed ulteriori incombenze previste dalla legge;
C) Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale con la sentenza n.
1130/2019 pubblicata in data 07.10.2019 limitatamente al punto “f)” relativamente all'obbligo di mantenimento della sig.ra ; D) Determinare, quindi, nella somma di € 300,00 mensili Parte_1
l'assegno divorzile che il sig. dovrà verserà, entro il 5 di ogni mese, alla signora Controparte_1
a titolo di contributo al suo mantenimento, somma questa da rivalutarsi annualmente Parte_1
secondo gli indici Istat, come per legge;
E) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario, determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre spese generali ed oneri come per legge”.
All'udienza del 23.01.2023 il Presidente delegato, preso atto della mancata comparizione del resistente, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, confermava le pattuizioni di cui alla separazione giudiziale, con esclusione della sola previsione concernente il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la figlia , Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e rinviava la causa all'udienza del 07.12.2023 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
All'udienza cartolare del 7.12.2023, il precedente giudicante, dichiarata la contumacia di
[...]
e ritenuta la causa matura per la decisione sullo status, rimetteva la causa al Collegio per CP_1
la decisione. Con sentenza non definitiva n. 2454/2023 del 18.12.2023 il Tribunale di Nocera
Inferiore dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti e rimetteva la causa in istruttoria con la concessione alle parti termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva ricalendarizzato all'udienza del 18.9.2024; quindi, rinviato per la formale rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e successivamente rimesso al Collegio per la decisione, giusta ordinanza dell'11.2.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi.
Nel merito la domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale nel giudizio separativo è trascorso il tempo previsto per legge dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970 e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
In ordine agli aspetti economici vanno confermate le statuizioni presidenziali assunte con ordinanza provvisoria del 23.1.2023 con la sola previsione, in capo al resistente, dell'obbligo di versamento del contributo di mantenimento in favore della moglie per l'importo di euro 300,00 da versare a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, non essendo emerse in corso di causa, né addotte circostanze sopravvenute tali da modificare le statuizioni assunte in via provvisoria.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, nella contumacia del resistente, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra (nata a [...] il Parte_1
18.06.1961) e , (nato a [...] il [...]) sposatisi nel Comune di Scafati Controparte_1
(SA) il 18.7.1985 (Atto n. 12, Parte I, anno 1985 del Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune); pone a carico del resistente, ed in favore della moglie, un contributo di mantenimento per l'importo di euro 300,00 da versare a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scafati per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.12, Parte I, serie A, anno 1985 del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune). Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire