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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del GOP Calogero Dimino, ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11696 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e dife- Parte_1 C.F._1
sa dall'Avv. Francesco Menallo, ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Zummo. CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare condominiale.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 09/04/2025.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA - MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo il servizio postale il 26/09/2024,
, dopo avere esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio Parte_1
di conciliazione (cfr. doc. n. 3 e 4 allegati citazione), ha convenuto avanti all'intestato Tribunale il Controparte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, per l'annullamento del-
[...] la delibera dell'assemblea dei condomini del 08/05/2024 in seconda convocazio- ne, comunicata il 31/05/2024 a mezzo raccomandata a.r. n. 8517 dell'Agenzia
Veloce s.a.s. di RR (cfr. doc. n. 2 allegato citazione), adducendo l'irregolarità dell'avviso di convocazione (cfr. doc. n. 1 allegato citazione), in quanto: a) sottoscritto dalla Rag. n.q. di Amministratore della Parte_2
“ e non come persona fisica nominata Amministratore Controparte_3
dell'ente di gestione convenuto;
b) recapitato all'attrice in violazione del termine di cui all'art. 66, comma III, Disp. Att. C.C.; c) è stato allegato a detta convoca- zione un rendiconto “rettificato”, con contenuto non conforme a quanto previsto dall'art. 1130 bis C.C.
L'attrice ha rilevato, altresì, che la convocazione “così concepita” è stata preor- dinata ad impedire la presenza di coloro che avessero necessità di chiedere al- meno chiarimenti sul rendiconto nonché sugli altri punti all'ordine del giorno prima dell'adunanza assembleare.
Con comparsa depositata il 04/12/2024 si è costituito in giudizio il Con- dominio convenuto, il quale ha chiesto in via preliminare l'inammissibilità della avversa domanda per intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione, essendo stata la delibera de qua impugnata oltre il termine perentorio di trenta giorni, e nel merito il rigetto per l'infondatezza dei motivi di impugnazione. In subordine ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'assemblea dei condomini il 14/11/2024 in seconda convocazione deliberato la ratifica di tut- ti i punti all'ordine del giorno dell'assemblea del 08/05/2024.
Depositate le memorie ex art. 171 ter C.P.C. e previa istruttoria documen- tale, all'udienza del 09/04/2025 l'attrice precisava le conclusioni e la causa veni- va trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma III, C.P.C.
* * *
In via del tutto preliminare, pur non avendo il difensore del CP_1
convenuto partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni, vale la pre- sunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (ex multis: Cass. Civ. n. 26523/2020; Cass. Civ. n. 11222/2018), ovve- ro quelle contenute nella tempestiva comparsa di costituzione e di risposta del
04/12/2024, confermate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 C.P.C. del 23/01/2025.
Pag. 2 di 6 Precisato quanto precede, l'esame nel merito delle domande attoree è pre- cluso dalla eccezione, formulata dall'ente di gestione convenuto, di inammissibi- lità per decadenza della proposta impugnazione.
Tuttavia, prima di esaminare detta eccezione, si pone la necessità di premettere e precisare:
A) La distinzione delle ipotesi di nullità delle delibere condominiali da quelle di annullabilità.
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha ricondotto all'art. 1137, comma II, C.C. (che riconosce ad ogni condomino assente o dissenziente il dirit- to di impugnare le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condo- minio nel termine di decadenza di trenta giorni, decorrenti dalla data della delibe- razione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti) le sole ipotesi di annullabilità, mentre, per i casi di nullità ha individuato il disposto di cui all'art. 1421 C.C., in forza del quale la nullità può essere fatta valere senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse (Cass. Civ. n. 4197/1987). E se- condo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con og- getto impossibile o illecito, le delibere con oggetto che non rientra nella compe- tenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annul- labili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quel- le adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal rego- lamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate
Pag. 3 di 6 maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. Civ. n. 4806/2005).
In base alle superiori coordinate ermeneutiche, appare chiaro che i motivi di im- pugnazione addotti dall'attrice avverso la delibera assembleare del 08/05/2024 rientrano nell'ambito delle ipotesi di annullabilità - in quanto tutti attinenti alla regolare costituzione dell'assemblea e/o al procedimento di convocazione o di in- formazione dell'assemblea, compreso quello relativo alla convocazione dell'assemblea condominiale da parte di un soggetto asseritamente non legittima- to -, da proporsi nel termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137, comma II, C.C.
B) Il termine di impugnazione e la sua interruzione.
È consolidato il principio secondo cui il termine di impugnazione della delibera assembleare previsto dalla legge a pena di decadenza, sia interrotto e non sospeso dalla introduzione della procedura di mediazione.
Pacifico risulta, altresì, il principio secondo cui l'effetto impeditivo debba essere ricondotto alla comunicazione dell'istanza di mediazione e non al mero deposito della stessa. La norma sul punto è chiara, posto che, sia l'art. 5, comma VI, ante
Riforma Cartabia che l'attuale art. 8, comma II, del D.Lgs. n. 28/2010, ricondu- cono l'effetto impeditivo al momento della comunicazione alle altre parti e non al momento del deposito della domanda.
Ciò posto e passando ad esaminare l'eccepita decadenza della domanda at- torea, nella fattispecie in esame risulta in atti e non contestato che la condomina
: 1) il 31/05/2024 ha ricevuto la delibera assembleare del Parte_1
08/05/2024, poi impugnata, a mezzo raccomandata a.r. n. 8517 dell'Agenzia Ve- loce s.a.s. di RR (cfr. doc. n. 2 allegato citazione); 2) l'1/07/2024 - primo giorno non festivo alla scadenza del termine perentorio di trenta giorni - ha depo- sitato l'istanza di mediazione a mezzo PEC all'Organismo di mediazione (cfr. doc. n. 3 allegato citazione).
Tuttavia, non vi è prova agli atti di causa - neanche a seguito del deposito delle
Pag. 4 di 6 memorie di cui all'art. 171 ter C.P.C. - della comunicazione, entro l'1/07/2024, al convenuto della istanza di mediazione;
né detta istanza è stata CP_1
comunicata al contestualmente al deposito all'Organismo di media- CP_1
zione.
Né sembra possano esservi dubbi sul fatto che l'onere della comunicazione della presentazione della domanda di mediazione sia posto a carico della parte che l'ha presentata, e non già sull'organismo di mediazione. La detta considerazione si evince dal chiaro dettato normativo (art. 8, comma II, D.Lgs. n. 28/2010), che fa conseguire l'effetto interruttivo della prescrizione od impeditivo della decadenza al momento della comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione.
Ne consegue che solo la parte - e non l'organismo di mediazione - può provvede- re alla comunicazione dell'istanza per produrre così, di sua iniziativa, l'effetto impeditivo.
Dalla ricostruzione finora effettuata ne deriva che, se il legislatore avesse inteso assimilare gli effetti del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo a quelli del deposito giurisdizionale, lo avrebbe espressamente previsto;
invece,
l'effetto interruttivo è stato puntualmente riconnesso dal legislatore solo alla co- municazione dell'istanza alla controparte.
Pertanto, per non incorrere nella eccepita decadenza, l'attrice aveva l'onere non solo di depositare l'istanza di mediazione presso l'organismo scelto ma, altresì, di comunicare alla controparte la relativa domanda, il tutto entro il termine di cui all'art. 1137, comma II, C.C., ovvero l'1/07/2024.
Conclusivamente, acclarata la tardività dell'impugnazione proposta, deve dichiararsi la decadenza dell'attrice ad impugnare la delibera assembleare del
08/05/2024 in uno alla improcedibilità del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del convenuto, come da dispositivo, secondo le regole di cui al D.M. CP_1
Giustizia 55/2014, come modificati dal D.M. Giustizia 147/2022, valori minimi,
Pag. 5 di 6 tenuto conto della ridotta complessità della materia e dell'attività effettivamente svolta in relazione alle sole fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, respinta ogni diversa do- manda, eccezione e difesa:
- Dichiara la decadenza di ad impugnare la delibera Parte_1 dell'assemblea dei condomini del 08/05/2024 in seconda convocazione del Con- dominio di e, quindi, Controparte_2
l'improcedibilità del giudizio.
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
, in persona Controparte_2
dell'amministratore pro tempore, che si liquidano in complessivi € 1.453,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per
Legge.
Così deciso a Palermo, 02 maggio 2025
Il GOP
Calogero Dimino
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del GOP Calogero Dimino, ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11696 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e dife- Parte_1 C.F._1
sa dall'Avv. Francesco Menallo, ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Zummo. CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare condominiale.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 09/04/2025.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA - MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo il servizio postale il 26/09/2024,
, dopo avere esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio Parte_1
di conciliazione (cfr. doc. n. 3 e 4 allegati citazione), ha convenuto avanti all'intestato Tribunale il Controparte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, per l'annullamento del-
[...] la delibera dell'assemblea dei condomini del 08/05/2024 in seconda convocazio- ne, comunicata il 31/05/2024 a mezzo raccomandata a.r. n. 8517 dell'Agenzia
Veloce s.a.s. di RR (cfr. doc. n. 2 allegato citazione), adducendo l'irregolarità dell'avviso di convocazione (cfr. doc. n. 1 allegato citazione), in quanto: a) sottoscritto dalla Rag. n.q. di Amministratore della Parte_2
“ e non come persona fisica nominata Amministratore Controparte_3
dell'ente di gestione convenuto;
b) recapitato all'attrice in violazione del termine di cui all'art. 66, comma III, Disp. Att. C.C.; c) è stato allegato a detta convoca- zione un rendiconto “rettificato”, con contenuto non conforme a quanto previsto dall'art. 1130 bis C.C.
L'attrice ha rilevato, altresì, che la convocazione “così concepita” è stata preor- dinata ad impedire la presenza di coloro che avessero necessità di chiedere al- meno chiarimenti sul rendiconto nonché sugli altri punti all'ordine del giorno prima dell'adunanza assembleare.
Con comparsa depositata il 04/12/2024 si è costituito in giudizio il Con- dominio convenuto, il quale ha chiesto in via preliminare l'inammissibilità della avversa domanda per intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione, essendo stata la delibera de qua impugnata oltre il termine perentorio di trenta giorni, e nel merito il rigetto per l'infondatezza dei motivi di impugnazione. In subordine ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'assemblea dei condomini il 14/11/2024 in seconda convocazione deliberato la ratifica di tut- ti i punti all'ordine del giorno dell'assemblea del 08/05/2024.
Depositate le memorie ex art. 171 ter C.P.C. e previa istruttoria documen- tale, all'udienza del 09/04/2025 l'attrice precisava le conclusioni e la causa veni- va trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma III, C.P.C.
* * *
In via del tutto preliminare, pur non avendo il difensore del CP_1
convenuto partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni, vale la pre- sunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (ex multis: Cass. Civ. n. 26523/2020; Cass. Civ. n. 11222/2018), ovve- ro quelle contenute nella tempestiva comparsa di costituzione e di risposta del
04/12/2024, confermate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 C.P.C. del 23/01/2025.
Pag. 2 di 6 Precisato quanto precede, l'esame nel merito delle domande attoree è pre- cluso dalla eccezione, formulata dall'ente di gestione convenuto, di inammissibi- lità per decadenza della proposta impugnazione.
Tuttavia, prima di esaminare detta eccezione, si pone la necessità di premettere e precisare:
A) La distinzione delle ipotesi di nullità delle delibere condominiali da quelle di annullabilità.
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha ricondotto all'art. 1137, comma II, C.C. (che riconosce ad ogni condomino assente o dissenziente il dirit- to di impugnare le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condo- minio nel termine di decadenza di trenta giorni, decorrenti dalla data della delibe- razione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti) le sole ipotesi di annullabilità, mentre, per i casi di nullità ha individuato il disposto di cui all'art. 1421 C.C., in forza del quale la nullità può essere fatta valere senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse (Cass. Civ. n. 4197/1987). E se- condo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con og- getto impossibile o illecito, le delibere con oggetto che non rientra nella compe- tenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annul- labili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quel- le adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal rego- lamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate
Pag. 3 di 6 maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. Civ. n. 4806/2005).
In base alle superiori coordinate ermeneutiche, appare chiaro che i motivi di im- pugnazione addotti dall'attrice avverso la delibera assembleare del 08/05/2024 rientrano nell'ambito delle ipotesi di annullabilità - in quanto tutti attinenti alla regolare costituzione dell'assemblea e/o al procedimento di convocazione o di in- formazione dell'assemblea, compreso quello relativo alla convocazione dell'assemblea condominiale da parte di un soggetto asseritamente non legittima- to -, da proporsi nel termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137, comma II, C.C.
B) Il termine di impugnazione e la sua interruzione.
È consolidato il principio secondo cui il termine di impugnazione della delibera assembleare previsto dalla legge a pena di decadenza, sia interrotto e non sospeso dalla introduzione della procedura di mediazione.
Pacifico risulta, altresì, il principio secondo cui l'effetto impeditivo debba essere ricondotto alla comunicazione dell'istanza di mediazione e non al mero deposito della stessa. La norma sul punto è chiara, posto che, sia l'art. 5, comma VI, ante
Riforma Cartabia che l'attuale art. 8, comma II, del D.Lgs. n. 28/2010, ricondu- cono l'effetto impeditivo al momento della comunicazione alle altre parti e non al momento del deposito della domanda.
Ciò posto e passando ad esaminare l'eccepita decadenza della domanda at- torea, nella fattispecie in esame risulta in atti e non contestato che la condomina
: 1) il 31/05/2024 ha ricevuto la delibera assembleare del Parte_1
08/05/2024, poi impugnata, a mezzo raccomandata a.r. n. 8517 dell'Agenzia Ve- loce s.a.s. di RR (cfr. doc. n. 2 allegato citazione); 2) l'1/07/2024 - primo giorno non festivo alla scadenza del termine perentorio di trenta giorni - ha depo- sitato l'istanza di mediazione a mezzo PEC all'Organismo di mediazione (cfr. doc. n. 3 allegato citazione).
Tuttavia, non vi è prova agli atti di causa - neanche a seguito del deposito delle
Pag. 4 di 6 memorie di cui all'art. 171 ter C.P.C. - della comunicazione, entro l'1/07/2024, al convenuto della istanza di mediazione;
né detta istanza è stata CP_1
comunicata al contestualmente al deposito all'Organismo di media- CP_1
zione.
Né sembra possano esservi dubbi sul fatto che l'onere della comunicazione della presentazione della domanda di mediazione sia posto a carico della parte che l'ha presentata, e non già sull'organismo di mediazione. La detta considerazione si evince dal chiaro dettato normativo (art. 8, comma II, D.Lgs. n. 28/2010), che fa conseguire l'effetto interruttivo della prescrizione od impeditivo della decadenza al momento della comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione.
Ne consegue che solo la parte - e non l'organismo di mediazione - può provvede- re alla comunicazione dell'istanza per produrre così, di sua iniziativa, l'effetto impeditivo.
Dalla ricostruzione finora effettuata ne deriva che, se il legislatore avesse inteso assimilare gli effetti del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo a quelli del deposito giurisdizionale, lo avrebbe espressamente previsto;
invece,
l'effetto interruttivo è stato puntualmente riconnesso dal legislatore solo alla co- municazione dell'istanza alla controparte.
Pertanto, per non incorrere nella eccepita decadenza, l'attrice aveva l'onere non solo di depositare l'istanza di mediazione presso l'organismo scelto ma, altresì, di comunicare alla controparte la relativa domanda, il tutto entro il termine di cui all'art. 1137, comma II, C.C., ovvero l'1/07/2024.
Conclusivamente, acclarata la tardività dell'impugnazione proposta, deve dichiararsi la decadenza dell'attrice ad impugnare la delibera assembleare del
08/05/2024 in uno alla improcedibilità del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del convenuto, come da dispositivo, secondo le regole di cui al D.M. CP_1
Giustizia 55/2014, come modificati dal D.M. Giustizia 147/2022, valori minimi,
Pag. 5 di 6 tenuto conto della ridotta complessità della materia e dell'attività effettivamente svolta in relazione alle sole fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, respinta ogni diversa do- manda, eccezione e difesa:
- Dichiara la decadenza di ad impugnare la delibera Parte_1 dell'assemblea dei condomini del 08/05/2024 in seconda convocazione del Con- dominio di e, quindi, Controparte_2
l'improcedibilità del giudizio.
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
, in persona Controparte_2
dell'amministratore pro tempore, che si liquidano in complessivi € 1.453,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per
Legge.
Così deciso a Palermo, 02 maggio 2025
Il GOP
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