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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/12/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
CI NI Presidente rel.
OR Di RT CE
Maurizio Drigani CE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 1867/2025 R.G.V.G. avente per oggetto: Divorzio congiunto -Scioglimento del matrimonio e promossa congiuntamente
DA
, nato il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. SCAMPELLI MARIO e Avv. SICILIANI GIOVANNI
E
, nata il [...] alla Spezia ed ivi residente CP_1
c.f. C.F._2
Avv. SCAMPELLI MARIO e Avv. SICILIANI GIOVANNI
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 3.10.2025 a margine del decreto di fissazione d'udienza di comparizione
1 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti con note autorizzate entro il termine del
4.12.2025:
“Ricorrono al Tribunale affinchè dichiari cessati gli effetti civili del matrimonio intervenuto tra i ricorrenti in data 30/06/1990 alle seguenti condizioni:
1. i signori e verseranno al loro figlio Parte_1 CP_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente assistito da Per_1 amministratore di sostegno, la somma mensile di € 200,00 ciascuno.
Tale somma dovrà essere versata sul conto corrente intestato a Pt_2
acceso presso , numero 1056012642, entro il giorno 5
[...] CP_2 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 1.10.2025, premettendo di aver contratto alla matrimonio civile in data 30.6.1990 (atto trascritto nei registri degli atti Pt_3 di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 70 parte I anno
1990), di aver avuto un figlio ( nato il [...], maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, in quanto percettore di pensione di invalidità per l'importo mensile di € 747,87 e beneficiario di ads, incapace di intendere e di volere e attualmente domiciliato presso la struttura psichiatrica di Campo del
Vescovo in Rocchetta Vara, di essersi separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza del 29.8.2006 omologato dal Tribunale della Spezia in data 29.8.2006 e di non aver da allora ripreso alcuna forma di
2 comunione materiale e spirituale, hanno chiesto dichiararsi la cessazione
(rectius scioglimento) del matrimonio.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota, sottoscritta dalle parti, con la quale i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi, le condizioni di cui al ricorso e con la quale hanno depositato la documentazione richiesta con il decreto del
2.10.2025.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente, ve precisato che le parti hanno contratto matrimonio civile e non concordatario, come risulta dal certificato di matrimonio prodotto in giudizio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario - formulata in relazione ad un matrimonio civile quale quello contratto dalle parti – deve pertanto essere qualificata come domanda di scioglimento del matrimonio, in attuazione del potere di qualificazione della stessa spettante al giudice (cfr., ex multis, Cass. Sez. I n. 7653 del 26.3.2007).
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi, il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
3 Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Nulla per le spese.
P.Q.M
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
, contratto alla Spezia il 30.6.1990 (atto trascritto nei CP_1 registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 70 parte I anno 1990), omologando le seguenti condizioni:
“
1. i signori e verseranno al loro figlio Parte_1 CP_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente assistito da Per_1 amministratore di sostegno, la somma mensile di € 200,00 ciascuno.
Tale somma dovrà essere versata sul conto corrente intestato a Pt_2
acceso presso , numero 1056012642, entro il giorno 5
[...] CP_2 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT”
Nulla per le spese.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente est.
CI NI
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