Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2025, n. 8224
CASS
Sentenza 28 marzo 2025

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In tema di responsabilità da prodotto difettoso, gli oneri informativi posti a carico del produttore sono diretti a rendere edotto il consumatore - nella maniera più minuziosa possibile e in base allo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili al momento dell'immissione in commercio - dei potenziali effetti collaterali connessi all'impiego del prodotto e dei rischi a cui può essere esposto; ne consegue che l'indicazione di una generica pericolosità del prodotto non vale ad esentare il produttore da responsabilità, essendo necessaria una specifica informativa dei rischi connessi al suo utilizzo in rapporto ad eventuali condizioni personali in cui il consumatore può versare.

In tema di responsabilità del produttore da prodotto difettoso, la prova del "difetto" e del nesso causale rispetto al danno può essere fornita dal danneggiato mediante presunzioni, le quali devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti e non su automatismi in forza dei quali il dato probatorio si ricava sic et simpliciter da un fatto secondario noto.

La disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, di cui agli artt. 114 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005, non esclude, né limita, secondo quanto previsto dall'art. 127 del citato d.lgs. (e già dall'art. 13 della dir. 85/374/CEE, ulteriormente confermato dall'art. 4 della dir. 2024/2853/UE), la possibilità per il danneggiato di usufruire della tutela somministrata da un regime di responsabilità differente da quello stabilito dalle anzidette disposizioni del codice del consumo (come, ad es., dalle fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2043 e 2050 c.c.), il quale, una volta individuato sulla scorta dei fatti allegati e provati, deve, però, trovare applicazione in coerenza con la disciplina per esso specificamente dettata dal legislatore, senza potersi operare commistioni tra regimi di responsabilità diversamente regolati. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, pur dichiarando di muoversi nell'ambito della responsabilità aquiliana, rispetto alla quale operava la ripartizione dell'onere probatorio tra danneggiante e danneggiato, aveva, poi, applicato la disciplina consumeristica in punto di difettosità del prodotto e di prova liberatoria a carico del produttore).

Nella responsabilità per attività pericolosa - la cui natura oggettiva postula che, per fornire la prova liberatoria, l'esercente dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente provare di aver rispettato la normativa vigente nell'esercizio dell'attività o di non aver commesso alcuna negligenza -, il cd. rischio da sviluppo grava sul danneggiante, il quale è tenuto ad aggiornarsi costantemente sulle misure idonee a prevenire il danno, in ossequio a un onere di diligente attivazione che non si arresta al momento dell'immissione in commercio del bene originato dall'attività stessa; diversamente, nella responsabilità da prodotto difettoso tale rischio non si ripercuote sul produttore poiché, come si evince dal combinato disposto di cui agli artt. 117, comma 1, lett. c) e 118, comma 1, lett. e), cod. cons., l'accertamento della pericolosità si cristallizza al momento dell'immissione in commercio del prodotto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità del produttore di un vaccino pur in assenza, al momento della sua messa in circolazione, di dati scientifici certi in ordine alle interazioni tra lo stesso e l'insorgenza di patologie diabetiche o neurologiche nella popolazione anziana, principale destinataria del farmaco).

In tema di responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso, la nozione di "non difettosità", evincibile dall'art. 117 del d.lgs. n. 206 del 2005, va intesa nelle due accezioni complementari di conformità del prodotto agli standard tecnici e di rispondenza alle legittime aspettative del consumatore, con la conseguenza che affinché un prodotto possa considerarsi non difettoso è necessario non solo che sia formalmente "innocuo", in ragione della sua conformità agli standard richiesti per la sua immissione in commercio dalla normativa di settore, ma anche che sia sicuro rispetto all'uso che si può ragionevolmente prevedere dello stesso.

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    Ewelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 6 maggio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2025, n. 8224
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8224
Data del deposito : 28 marzo 2025

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