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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 1750/2022, a cui sono stati riuniti i giudizi 1751-1752-1753-
1754-1755-1756/2022, promossa da:
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
rappresentate e difese, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Bruno, presso il cui studio in Andria alla Galleria Boccaccio n. 30 sono elettivamente domiciliate
ATTRICI contro pagina 1 di 16 , rappresentato e difeso, in Controparte_8
virtù di mandato in atti, dagli avvocati Vincenzo Barile e Domenico Insanguine, presso il cui studio in alla via Sant'Antonio n. 48 è elettivamente domiciliato CP_8
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2022, la Controparte_1
conveniva in giudizio il sito in
[...] Controparte_9
alla al fine di far dichiarare la nullità, o in subordine, CP_8 Controparte_8
l'annullabilità della deliberazione adottata dal all'esito dell'assemblea del CP_8
10.12.2021, relativamente ai punti 2), 4) e 5).
A sostegno della propria pretesa, l'attrice rappresentava che:
-era proprietaria dell'unità immobiliare facente parte del Condominio dello stabile sito in alla , identificata come T04, corrispondente a 58,17 CP_8 Controparte_8
millesimi, posta a piano terra, in catasto al fg. 137, p.lla 218 sub 6;
- in data 3.12.2021 era stata convocata l'assemblea straordinaria per il giorno
9.12.2021 in prima convocazione e per il giorno 10.12.2021 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: “1) Illustrazione degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare l , in CP_8
conseguenza al progetto redatto a cura dei professionisti incaricati;
2) Valutazione delle proposte di eventuali fornitori interpellati dai condomini (General Contractor per la cessione del credito e/o Imprese per lo sconto in fattura), anche sotto forma di studio di fattibilità tecnico economico, e scelta delle proposte considerate più congrue da approfondire con l'ausilio del supporto tecnico dei progettisti incaricati: eventuale affidamento dell'incarico; 3) Approvazione degli interventi da eseguire e da adottarsi mediante deliberazione dell'assemblea del condominio approvata con un numero di
pagina 2 di 16 voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all'assemblea con un numero di voti che rappresenti almeno la metà dei millesimi dell'edificio; 4) Autorizzazione all'amministratore da parte dell'assemblea condominiale per il contratto di appalto con l'impresa appaltatrice conferendogli espresso mandato a: sottoscrivere il contratto, autorizzare eventuali in corso d'opera, che si rendessero utili o necessarie, purché le stesse non abbiano natura essenziale, non ledano gli interessi del condominio e di alcuni condomini o di terzi;
5) Autorizzazione all'amministratore da parte dell'assemblea condominiale per il compimento di tutti gli atti per permettere ai condomini di beneficiare della cessione del credito ai sensi della normativa indicata nel Decreto Rilancio”;
- l'assemblea, riunitasi in seconda convocazione il 10 dicembre 2021, approvava – nonostante il suo voto contrario, insieme a quello delle altre sei società facenti capo a
Part
e i punti all'ordine del giorno (nello specifico 2), 4) e 5)) Controparte_1
calcolando erroneamente una maggioranza di 8 teste, facenti capo a proprietari e comproprietari di distinte unità immobiliari, nonché componenti della famiglia
; Per_1
- invero, la predetta delibera doveva ritenersi annullabile poiché adottata in difetto della doppia maggioranza di cui all'art. 1136 c.c.;
- in data 7 gennaio 2022 veniva avviato il procedimento di mediazione obbligatoria denunciando la legittimità della delibera assembleare del 10 dicembre 2021 per violazione del quorum deliberativo di cui all'art. 1136 c.c., il quale si concludeva con esito negativo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il primo luglio 2022 si costituiva in giudizio il sito in alla , il quale, in Controparte_9 CP_8 Controparte_8
via preliminare eccepiva la cessazione della materia del contendere, poiché, con successiva deliberazione del 21 aprile 2022 veniva confermata, con maggioranza non più contestata, la deliberazione del 10 dicembre 2021.
pagina 3 di 16 Eccepiva, altresì, l'infondatezza della domanda per abuso del diritto e del processo, causato dalla sussistenza di atti emulativi posti in essere dalla società attrice.
Nel merito deduceva che:
-durante la riunione assembleare del 10 dicembre 2021 veniva deliberato a maggioranza dei presenti di conferire incarico all'impresa Edile LI Sabino per far eseguire inizialmente le opere di ristrutturazione delle facciate condominiali, per poter usufruire dei bonus previsti dalla normativa vigente e non prorogabili oltre.
Veniva quindi deliberato di conferire mandato all'amministratore giudiziario di sottoscrivere il contratto di appalto delle opere di ristrutturazione delle facciate condominiali;
- le deliberazioni assunte nel corso della predetta assemblea venivano impugnate dalla
CP_ Co società attrice e dalle società , , CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
con avvio del procedimento di mediazione in data 7 gennaio 2021 dinanzi
[...] all'Organismo Concilia e , dove la società si limitava a dedurre il Controparte_10
mancato raggiungimento del quorum per teste;
- in data 11 aprile 2022 venivano stipulati atti di cessione di unità immobiliari nel complesso condominiale, per cui il numero dei condomini aumentava di tre unità;
- nel corso dell'assemblea del 21 aprile 2022 veniva ratificato, a maggioranza dei presenti, il contenuto delle deliberazioni assunte nel corso dell'assemblea condominiale del 10 dicembre 2021 relativamente ai punti 2,4 e 5 dell'ordine del giorno;
- a decorrere dai deliberati assembleari assunti nel corso della riunione del 16/7/2021, i condomini Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ed
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
avevano votato contro tutte le deliberazioni proposte dai Controparte_7
restanti condomini, mantenendo un atteggiamento negatorio circa l'esecuzione dei lavori edili di ristrutturazione, senza alcuna concreta giustificazione.
pagina 4 di 16 Concludeva, quindi, chiedendo in via principale che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
in via subordinata, chiedeva il rigetto della domanda per abuso del diritto e del processo, con conseguente condanna delle società ai sensi dell'art. 96 co. 3, o al risarcimento del danno ai sensi del primo comma dell'art. 96
c.p.c.
Rilevati i profili di connessione oggettiva (impugnazione della delibera assunta dal convenuto il 10 dicembre 2021) e parzialmente soggettiva (medesimo CP_9
convenuto) con i procedimenti sub rrgg nn. 1751-1752-1753-1754-1755-1756/2022, ne veniva disposta la riunione.
Istruita documentalmente la causa, il procedimento veniva rinviato per la discussione all'udienza del 15 maggio 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter del c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda è fondata merita, pertanto accoglimento.
Preliminarmente, deve essere rigettata la domanda di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Anzitutto, va rammentato che la cessazione della materia del contendere – quale causa estintiva del giudizio – si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cass.
Civ., n. 30251/2023).
pagina 5 di 16 Ciò posto, in materia condominiale, va dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 2377 c.c. – che benché dettato con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale, ed attesa l'identità di ratio, è applicabile anche alle assemblee condominiali - quando risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata
(Cass. Civ., n. 24957/2016; Cass. Civ., n. 2999/2010; Cass. Civ., n. 11961/2004).
Invero, la sostituzione della delibera condominiale impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venire meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, ottavo comma c.c. (Cass. Civ., n.
10847/2020).
Questa si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui e proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cass. Civ., n. 10847/2020).
È bene precisare però che si può parlare di cessazione della materia del contendere alla stregua dell'art. 2377 comma 8 c.c., soltanto quando la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che, cioè, provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n.
13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069). Se, invece, l'assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta.
Ebbene, nel caso in esame, è evidente che le deliberazioni non siano di identico contenuto posto che nella deliberazione del 21 aprile 2024 sono stati espressamente ratificati (al punto 1 dell'o.d.g.) i punti 2), 4), e 5) della precedente delibera del 10 dicembre 2021. Inoltre, sebbene gli altri punti elencati nelle delibere siano pagina 6 di 16 sostanzialmente conformi tra loro (anche se non specificamente ratificati), la delibera di aprile 2022 si connota comunque di elementi ulteriori, diversi e nuovi rispetto a quella di dicembre 2021.
Invero, proprio nel punto 3) della delibera del 21 aprile 2022 (verosimilmente corrispondente al punto 2 di quella impugnata) si fa riferimento ad una eventuale approvazione del Quadro Economico di Fattibilità predisposto dall'Impresa Edile
LI, la cui nomina era già oggetto di impugnazione, poiché approvata con la delibera del 10 dicembre 2021.
A ciò si aggiunga che, anche di fronte ad una delibera assembleare cui abbia fatto seguito una seconda, assunta sullo stesso argomento della prima già impugnata e che di questa possa in astratto considerarsi sostitutiva, laddove la nuova risulti anch'essa oggetto di impugnazione giudiziale contestualmente pendente, non può pronunciarsi, neppure dal giudice del gravame, la cessazione della materia del contendere con riferimento a quella antecedente, posto che il principio di cui all'art. 2377 c.c. presuppone che la delibera sostitutiva non sia, a sua volta, oggetto di censure e che, quindi, non vi sia discussione circa la sua validità e conformità alla legge (Corte
d'Appello, Milano n. 2999/2022; Cass. Civ., n. 2999/2010).
Ebbene, nel caso in esame, parte attrice ha dedotto e provato documentalmente di aver impugnato giudizialmente la delibera che ha ratificato la precedente. Dunque, pende attualmente un giudizio – diverso dal presente – all'esito del quale si potrà apprezzare la “conformità alla legge” della delibera in questione, e solo allora si potrà considerare operante o meno il co.8 dell'art. 2377 c.c.
Perciò, detta situazione non consente attualmente di poter ritenere cessata la materia del contendere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377 c.c.
Con riguardo, invece, all'eccezione sollevata circa il difetto di interesse all'impugnazione, deve evidenziarsi che quando si tratta di vizi formali (difetto di pagina 7 di 16 quorum, ecc.), non occorre provare necessariamente di aver subito un pregiudizio economico oppure personale (Tribunale, Roma, n. 19191/2022).
Invero, in casi come quello in esame, e cioè in ipotesi di vizi formali della delibera, la giurisprudenza costante ritiene che la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 cod. civ, ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni" (Cass. Civ., n. 11214/2013, Cass. 10 febbraio 2010 n. 2999/2010; Cass. Civ., n. 17276/2005; Cass. Civ., n. 4270/2001;
Cass. Civ., n. 2912/1997) e, dunque, l'interesse ad agire è in re ipsa coincidendo con l'interesse a rimuovere l'atto viziato essendo diritto di ciascun condomino vedere rispettate tutte le fasi del procedimento assembleare.
Per i vizi sostanziali, invece, occorre avere un interesse concreto e, dunque, l'esistenza di un vantaggio effettivo che potrebbe derivare dalla pronunzia giurisdizionale o la presenza di un danno latu sensu derivante dalla delibera asseritamente viziata (Cass.
Civ., n. 6128/2017).
Da ciò ne discende la mera annullabilità (e non nullità) della delibera viziata da difetti formali, tra cui appunto, il difetto del quorum deliberativo.
La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 4806/2005, ha affermato che “sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'Assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto“; sono, invece, annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'Assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal
pagina 8 di 16 regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in Assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto”.
Fatte tali premesse, è opportuno verificare se il contenuto della delibera del 10 dicembre 2021 sia tutelabile ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Detta delibera aveva ad oggetto (specificatamente al punto 1 dell'ordine del giorno)
“gli interventi di manutenzione straordinaria”.
Proseguendo nella lettura del verbale emerge che i predetti lavori consistevano nella ristrutturazione delle facciate condominiali con contestuale fruizione dei relativi bonus fiscali previsti dalla normativa vigente (cd. bonus facciata).
Orbene, i lavori per il bonus facciata rientrano tra i lavori di manutenzione straordinaria previsti dall'art. 1135 co. 1 n. 4) c.c.
Tra i lavori o gli interventi di straordinaria manutenzione, si possono distinguere quelli di notevole entità di cui all'art. 1136 co. 4 c.c., per i quali la deliberazione dell'assemblea sarà valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio; e quelli di particolare efficientamento energetico di cui alla legge n. 10/1991, i quali potranno essere deliberati con il voto della a maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio (art. 26, secondo comma, l. n. 10/1991).
In assenza di qualsivoglia specificazione sull'effettiva portata dei lavori, e tenuto conto anche del contenuto della stessa delibera impugnata, non può che trattarsi di quelli di cui all'art. 1135 c.c.
In tal caso, ai sensi del disposto di cui all'art. 1136 c.c., si ritiene che in prima convocazione le deliberazioni debbano essere approvate da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
pagina 9 di 16 Mentre, in seconda convocazione, come nel caso di specie (riunitasi il 10 dicembre
2021), le deliberazioni sono approvate dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Secondo la giurisprudenza, in detto secondo caso, affinché la deliberazione s'intenda validamente approvata, non è sufficiente che essa riporti il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al ma occorre anche che i condomini dissenzienti siano CP_8
in numero inferiore ad un terzo, ovvero che siano presenti in assemblea un terzo dei condomini e non vi siano dissenzienti.
In definitiva, la statuizione contenuta nell'art. 1136 co. 3 c.c. va intesa nel senso che coloro che abbiano votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, stante il fatto che l'intero art. 1136 c.c. privilegia il criterio della maggioranza del valore dell'edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali (Cass. Civ., n.
25558/2020).
Inoltre, l'art. 1136 c.c., comma 3, così come novellato dalla L. n. 220 del 2012, sancisce la validità della delibera purché sussista la maggioranza degli “intervenuti”, proprio per contemperare le ragioni dominicali con la tutela delle volontà individuali dei condomini.
Dunque, anche in seconda convocazione, il principio cardine in tema di deliberazioni assembleari è quello della doppia maggioranza, consistente, ai fini della validità della delibera, della maggioranza di teste e di quote: le prime, in rappresentanza dei singoli condomini partecipanti al condominio o presenti all'assemblea (di persona o per delega) e le seconde, quali misura di partecipazione di ognuno al godimento delle parti comuni.
Affinché la delibera possa ritenersi validamente assunta per l'approvazione delle delibere assembleari devono sussistere contemporaneamente entrambi i quorum previsti dall'art. 1136 c.c. e tutti e due devono risultare maggioritari rispetto al numero pagina 10 di 16 e alla rappresentatività dei partecipanti contrari all'approvazione. In altri termini, è necessario che siano soddisfatti due requisiti: maggioranza delle teste, maggioranza dei millesimi.
Il duplice criterio di computo del quorum, per teste e per quote, è stato posto dal legislatore al fine di impedire che la gestione di un condominio sia condizionata da una eventuale sproporzione tra una minoranza di condomini in possesso della maggioranza dei millesimi e da una maggioranza di condomini non in possesso della maggioranza dei millesimi.
Tale norma, dunque, mira a predisporre adeguata tutela sia per la maggioranza di condomini non in possesso della maggioranza dei millesimi, che per la minoranza di condomini in possesso della maggioranza dei millesimi (Corte d'Appello, Torino, n.
425/2021).
Ebbene, nel caso in esame, la delibera del 10 dicembre 2021 (nello specifico i punti 2),
4), 5)), è stata adottata sulla base di un quorum – errato – di otto teste favorevoli corrispondenti a 662,07 millesimi (la famiglia ) contro sette teste contrarie Per_1
corrispondenti a 337,93 millesimi (le società attrici).
Invero, nel predetto calcolo per la validità della deliberazione assembleare sono state erroneamente contate otto teste favorevoli, così come rappresentate nella tabella dei presenti riportata nella stessa delibera, senza però tener conto di situazioni di comproprietà della stessa unità immobiliare, o di proprietà di più unità immobiliari da parte di un solo condomino.
Nello specifico, nei casi in cui più condomini siano comproprietari di una stessa unità immobiliare (nel caso di specie, e per l'unità Controparte_11 Parte_2
immobiliare T06 di millesimi 19,48) questi – ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.c. – hanno diritto a un solo rappresentante in assemblea e quindi a un solo voto.
La ratio sottesa alla norma di cui al cit. art. 67 co. 2 è, infatti, quella di rendere unitaria la posizione dei comunisti di fronte a quella di altri condomini. Pertanto, proprio pagina 11 di 16 l'esistenza di un rappresentante unico parifica il caso di comproprietà ai casi di proprietà esclusiva.
Invero, qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice (Tribunale, Roma, n.
16749/2021).
Invece, nel caso in cui un singolo condomino sia proprietario di diverse unità immobiliari (nel caso di specie, è proprietario delle unità A05 e A06 Persona_2
per millesimi 38,58 e 143,41; è proprietario delle unità A08, A09, CP_12
A011, corrispondenti a millesimi 48,35, 38,67, 22,90); è proprietario CP_13
delle unità T01, T03, T05, A03, rispettivamente corrispondenti a millesimi 77,71,
4,22, 20,22, 181, 60; è proprietario delle unità immobiliari T02 e Controparte_11
T06 (quest'ultima unitamente a ) per millesimi 58,17 e 18,48; ed Parte_2
infine è unica proprietaria dell'unità immobiliare A02 Parte_2
corrispondente a millesimi 41,73), va considerato come una sola testa in sede di assemblea condominiale, rappresentante, invece, per millesimi la somma algebrica delle varie unità immobiliari possedute.
Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità ogni condomino può esprimere soltanto un voto, qualunque sia l'entità della quota che rappresenta ed indipendentemente dal fatto che questa sia costituita da una sola o da più unità immobiliari, stante l'autonoma rilevanza attribuita al voto personale rispetto al valore, sia pure minimo, della quota rappresentata dal singolo condomino (Cass. Civ., n.
6671/1988).
Se così non fosse, e si attribuisse, quindi, rilievo al numero degli intervenuti in assemblea, non si spiegherebbe perché il legislatore abbia individuato un concorrente criterio di calcolo della maggioranza, costituito dai millesimi di proprietà degli intervenuti medesimi (Tribunale, Verona, n. 1641/2019).
pagina 12 di 16 Facendo applicazione di detti principi al caso in esame, emerge che, ferma restando la maggioranza millesimale della famiglia , il calcolo delle teste ex art. 1136 c.c., Per_1
va inteso come rappresentanza dei singoli condomini partecipanti, i quali – date le situazioni di comproprietà e di proprietà di più unità immobiliari – vanno calcolati in cinque teste favorevoli ( , , , Controparte_11 Parte_2 Persona_2 CP_12
CP_ CP_ CP_
e ) e sette contrarie ( , , ,
[...] CP_13 CP_3 CP_4 CP_5
. Controparte_7
Pertanto, non può dirsi raggiunta la doppia maggioranza richiesta disposto di cui all'art. 1136 c.c., di talché, la delibera adottata dal il 10 dicembre 2021 va CP_8
annullata.
Quanto invece, alla dedotta sussistenza degli atti emulativi deve rammentarsi che questi postulano l'assunto per cui il fatto, corrispondente all'esercizio del diritto, sia privo di utilità per il proprietario che lo compie (e non sia, dunque, giustificato da alcuna considerazione utilitaristica dal punto di vista economico e sociale) e che sia stato posto in essere con il solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri (Cass.
Civ., n. 5421/2001).
Concretamente, si verifica un atto emulativo quando sussistono i seguenti elementi: 1)
l'assenza di utilità per il proprietario (nell'esercizio del diritto); 2) l'intenzione di nuocere o arrecare molestia altrui;
3) il pregiudizio, ovvero il danno arrecato all'altra parte.
Orbene, l'art. 833 c.c. – disciplinante gli atti d'emulazione in tema di proprietà – funge da fondamento normativo esplicito del divieto di abuso del diritto.
Invero, la figura giuridica del divieto di abuso del diritto preclude al titolare di una posizione giuridica soggettiva di vantaggio di esercitarla per finalità diverse da quelle per cui l'ordinamento l'ha riconosciuta ovvero con modalità tali da arrecare alla sfera giudica altrui un pregiudizio ingiustificatamente sproporzionato rispetto all'interesse perseguito con l'esercizio del diritto medesimo.
pagina 13 di 16 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20106/2009, ha così enucleato gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;
2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico;
4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.
Di conseguenza, per aversi abuso del processo è necessario che sussistano due caratteristiche: un elemento oggettivo che consiste nell'utilizzo del processo per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi e un elemento soggettivo che si verifica quando questa condotta venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza e buona fede.
Ebbene, nel caso in esame, non risultano provati gli elementi costituitivi della fattispecie;
dunque, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la quale presuppone in primo luogo la soccombenza, ed in secondo luogo la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) e di quello oggettivo (il danno sofferto, provato dalla parte che chiede il risarcimento o quantomeno desumibile dagli atti di causa).
Invero, il fatto che le società attrici (a cui fa capo lo stesso socio accomandatario) abbiano impugnato la medesima delibera, non costituisce di per sé abuso del processo.
In tema di impugnazione di delibere condominiali, la legittimazione – ai sensi dell'art. 1137 c.c. – spetta in linea di principio, a tutti i condomini assenti, dissenzienti o astenuti. CP_ CP_ CP_ Dunque, nel caso in esame, le società attrici , , , CP_3 CP_4 CP_5
Co
pur essendo accomunate dallo stesso socio accomandatario Controparte_6
pagina 14 di 16 ( , ben potevano – in qualità di proprietarie di distinte unità Controparte_1
immobiliari – impugnare singolarmente la delibera in questione essendo la legittimazione è influenzata solo dalla qualità di condomino, e a nulla rilevando la pluralità di società aventi lo stesso socio accomandatario.
In ragione dell'accoglimento della domanda, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del sito in alla Controparte_9 CP_8 Controparte_8
[... CP_ CP_ CP_
, e liquidate in favore di , , , CP_3 CP_4 CP_5
[...]
, in solido tra loro, in € 264,00 per spese borsuali ed Controparte_14 in € 5.077,00 per compensi (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore compreso da €
5.201,00 a € 26.000,00), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio rg. n. 1750/2022 (a cui sono riuniti i procedimenti sub rrgg nn. 1751-1752-1753-1754-1755-1756/2022) promosso da , Controparte_1
in persona del suo socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore dott.ssa
, nei confronti del sito in alla Controparte_1 Controparte_9 CP_8
, con atto di citazione notificato il 4 aprile 2022, ogni ulteriore Controparte_8
domanda e/o eccezione disattesa, così dispone:
-accoglie la domanda, e per l'effetto, annulla la delibera del 10 dicembre 2021, relativamente ai punti 2), 4) e 5) dell'ordine del giorno;
- per l'effetto, condanna il sito in alla Controparte_9 CP_8 CP_8
CP_ CP_
al pagamento delle spese di lite in favore di , ,
[...] CP_3 CP_4 CP_5
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, , in solido tra loro, in € 264,00 Controparte_14 per spese borsuali ed in € 5.077 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CAP.
pagina 15 di 16 Sentenza resa all'esito dell'udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 28 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
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