TRIB
Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1984/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertenti
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Matilde Vitello, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO nato a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Riccardo Ciriminna, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da verbale di udienza del 17/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15/2/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a Palermo il 4/6/2003, e che da tale Controparte_1 Per_ unione erano nati i figli , il 10/7/2004, , l'11/12/2007, e il Per_1 Per_3
28/6/2011, ha chiesto: la pronuncia della separazione giudiziale con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
l'affidamento condiviso Per_ dei figli minori e con domicilio prevalente presso la madre e Per_3
regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'obbligo a carico di Controparte_1
di corrisponderle un assegno di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento personale per sé, nonché di € 1.400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (di cui € Per_ 500,00 per il figlio maggiorenne ed € 450,00 ciascuno per i figli minori e Per_1
, oltre al 70% delle spese straordinarie relative agli stessi;
l'attribuzione Per_3
dell'intero assegno unico in proprio favore.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda di separazione, contestando il ricorso quanto al resto.
Sentite le parti all'udienza del 13/6/2024 ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza del 14/6/2024: autorizzazione a vivere separati;
affidamento Per_ condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
obbligo a carico di di corrispondere in favore di un assegno di Controparte_1 Parte_1
€ 200,00 a titolo di contributo al mantenimento personale della stessa e un assegno di Per_
€ 750,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli , Per_4
e (€ 250,00 ciascuno), somme annualmente rivalutabili secondo gli indici Per_3
ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative alla prole secondo il Protocollo sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo il 2 luglio 2019.
Nel corso dell'istruttoria, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, depositato telematicamente in data 5/3/2025, per la definizione del giudizio alle condizioni di seguito integralmente trasposte:
“Art.
1 - I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Art.
2 - I figli minori , nata il [...] (C.F. ) e Persona_5 C.F._3
nato il [...] (C.F. ), saranno affidati Persona_6 C.F._4 congiuntamente a entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la casa coniugale, sita in
2 Palermo, via Emilio Salgari n. 75/C, di proprietà del resistente, ove vivranno con la madre. II figlio nato il [...] (C.F. ), in quanto Persona_7 C.F._5 maggiorenne, sceglierà autonomamente ove vivere.
Art.
3 - Resteranno a carico del sig. le utenze, luce e gas a servizio dell'appartamento Pt_2 sito in via Emilio Salgari n. 75/C, nonché ogni onere condominiale ordinario e straordinario, nonché eventuali arretrati. Tanto sino a quando i figli abiteranno la casa coniugale.
Art.
4 - Il sig. intende far riconoscere e costituire in favore della signora il CP_1 Pt_1 diritto di abitazione vitalizio nell'immobile sito a Palermo, via Emilio Salgari n. 75/C, mediante sentenza resa nel procedimento de quo. Resta inteso che, con decorrenza dal giorno in cui tutti
i figli lasceranno tale appartamento, saranno a carico della ricorrente le utenze a servizio dello stesso, nonché gli oneri condominiali ordinari e ogni tributo legato all'esercizio del diritto de quo.
Art.
5 - Il sig. trasferirà altrove la propria residenza. CP_1
Art. 6 - 11 sig. si impegna a corrispondere alla signora a titolo di contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento per il figlio un assegno mensile dell'importo di € 200,00 Persona_6
(euro duecento/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie al 70%, così come regolamentate dal protocollo spese extra-assegno del locale
Tribunale. La signora percepirà, inoltre, in via esclusiva l'assegno unico e universale per Pt_1 il figlio Per_3
Art.
7 - Nessun contributo al mantenimento sarà previsto per i figli e Persona_7 [...]
i quali coadiuvano il padre nell'impresa familiare. Le spese straordinarie per i predetti Per_5
Per_ saranno affrontate in via esclusiva dal padre. L'assegno unico e universale per la figlia sarà percepito dalla madre in ragione del 100%.
Art.
8 - Il sig. assume l'obbligo di versare alla coniuge la somma di € 500,00 in CP_1 ragione di mese, a titolo di contributo al mantenimento per la stessa.
Art.
9 - Con riferimento al regime di incontri padre-figli, il sig. potrà Controparte_1
Per_ incontrare e tenere con sé la figlia liberamente, secondo i rispettivi impegni, in ragione della maturità della stessa, ed il figlio in assenza di diversi accordi liberamente stretti Per_3 tra le parti, con le medesime modalità previste in seno all'ordinanza del 17.06.2024 da Cotesto
Giudicante, che devono intendersi qui ripetute e trascritte.
Art. 10 - Le parti si impegnano a procedere - entro c non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del presente verbale di trasformazione - all'intestazione in favore della signora della Pt_1
3 autovettura 500, targata FL360JM. I costi relativi al passaggio di proprietà saranno affrontati dal cedente, restando questi escluso da ogni altro onere connesso.
Art. 11 - I coniugi si scambiano il reciproco consenso al fine di ottenere dagli uffici competenti il rinnovo e/o il rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio e, in particolare. dei passaporti e/o visti per l'estero.”.
Con decreto del 6/3/2025, il Giudice delegato ha disposto la comparizione personale delle parti al fine di acquisire gli opportuni chiarimenti in merito al punto
4) del suddetto accordo.
Quindi, all'udienza del 17/4/2025, le parti hanno dichiarato di voler modificare l'accordo con riferimento al punto 4), relativo alla costituzione in favore di Pt_1
del diritto di abitazione vitalizio, prevedendo che tale costituzione avvenga
[...]
mediante successivo atto notarile, con le modalità e con la tempistica che le parti concorderanno separatamente.
La causa, pertanto, è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
2. Ebbene, anzitutto, va rilevato che le chiare posizioni processuali delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto al resto, le condizioni suindicate possono essere poste alla base della decisione.
Infine, alla luce dell'esito del giudizio, le spese processuali devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi dei coniugi Pt_1
nata a [...] il [...], e da nato a [...] il
[...] Controparte_1
7/9/1977, di cui al matrimonio concordatario contratto a Palermo il 4/6/2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 al n. 23, parte II, serie A, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
4 b) compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1984/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertenti
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Matilde Vitello, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO nato a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Riccardo Ciriminna, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da verbale di udienza del 17/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15/2/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a Palermo il 4/6/2003, e che da tale Controparte_1 Per_ unione erano nati i figli , il 10/7/2004, , l'11/12/2007, e il Per_1 Per_3
28/6/2011, ha chiesto: la pronuncia della separazione giudiziale con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
l'affidamento condiviso Per_ dei figli minori e con domicilio prevalente presso la madre e Per_3
regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'obbligo a carico di Controparte_1
di corrisponderle un assegno di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento personale per sé, nonché di € 1.400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (di cui € Per_ 500,00 per il figlio maggiorenne ed € 450,00 ciascuno per i figli minori e Per_1
, oltre al 70% delle spese straordinarie relative agli stessi;
l'attribuzione Per_3
dell'intero assegno unico in proprio favore.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda di separazione, contestando il ricorso quanto al resto.
Sentite le parti all'udienza del 13/6/2024 ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza del 14/6/2024: autorizzazione a vivere separati;
affidamento Per_ condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
obbligo a carico di di corrispondere in favore di un assegno di Controparte_1 Parte_1
€ 200,00 a titolo di contributo al mantenimento personale della stessa e un assegno di Per_
€ 750,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli , Per_4
e (€ 250,00 ciascuno), somme annualmente rivalutabili secondo gli indici Per_3
ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative alla prole secondo il Protocollo sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo il 2 luglio 2019.
Nel corso dell'istruttoria, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, depositato telematicamente in data 5/3/2025, per la definizione del giudizio alle condizioni di seguito integralmente trasposte:
“Art.
1 - I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Art.
2 - I figli minori , nata il [...] (C.F. ) e Persona_5 C.F._3
nato il [...] (C.F. ), saranno affidati Persona_6 C.F._4 congiuntamente a entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la casa coniugale, sita in
2 Palermo, via Emilio Salgari n. 75/C, di proprietà del resistente, ove vivranno con la madre. II figlio nato il [...] (C.F. ), in quanto Persona_7 C.F._5 maggiorenne, sceglierà autonomamente ove vivere.
Art.
3 - Resteranno a carico del sig. le utenze, luce e gas a servizio dell'appartamento Pt_2 sito in via Emilio Salgari n. 75/C, nonché ogni onere condominiale ordinario e straordinario, nonché eventuali arretrati. Tanto sino a quando i figli abiteranno la casa coniugale.
Art.
4 - Il sig. intende far riconoscere e costituire in favore della signora il CP_1 Pt_1 diritto di abitazione vitalizio nell'immobile sito a Palermo, via Emilio Salgari n. 75/C, mediante sentenza resa nel procedimento de quo. Resta inteso che, con decorrenza dal giorno in cui tutti
i figli lasceranno tale appartamento, saranno a carico della ricorrente le utenze a servizio dello stesso, nonché gli oneri condominiali ordinari e ogni tributo legato all'esercizio del diritto de quo.
Art.
5 - Il sig. trasferirà altrove la propria residenza. CP_1
Art. 6 - 11 sig. si impegna a corrispondere alla signora a titolo di contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento per il figlio un assegno mensile dell'importo di € 200,00 Persona_6
(euro duecento/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie al 70%, così come regolamentate dal protocollo spese extra-assegno del locale
Tribunale. La signora percepirà, inoltre, in via esclusiva l'assegno unico e universale per Pt_1 il figlio Per_3
Art.
7 - Nessun contributo al mantenimento sarà previsto per i figli e Persona_7 [...]
i quali coadiuvano il padre nell'impresa familiare. Le spese straordinarie per i predetti Per_5
Per_ saranno affrontate in via esclusiva dal padre. L'assegno unico e universale per la figlia sarà percepito dalla madre in ragione del 100%.
Art.
8 - Il sig. assume l'obbligo di versare alla coniuge la somma di € 500,00 in CP_1 ragione di mese, a titolo di contributo al mantenimento per la stessa.
Art.
9 - Con riferimento al regime di incontri padre-figli, il sig. potrà Controparte_1
Per_ incontrare e tenere con sé la figlia liberamente, secondo i rispettivi impegni, in ragione della maturità della stessa, ed il figlio in assenza di diversi accordi liberamente stretti Per_3 tra le parti, con le medesime modalità previste in seno all'ordinanza del 17.06.2024 da Cotesto
Giudicante, che devono intendersi qui ripetute e trascritte.
Art. 10 - Le parti si impegnano a procedere - entro c non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del presente verbale di trasformazione - all'intestazione in favore della signora della Pt_1
3 autovettura 500, targata FL360JM. I costi relativi al passaggio di proprietà saranno affrontati dal cedente, restando questi escluso da ogni altro onere connesso.
Art. 11 - I coniugi si scambiano il reciproco consenso al fine di ottenere dagli uffici competenti il rinnovo e/o il rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio e, in particolare. dei passaporti e/o visti per l'estero.”.
Con decreto del 6/3/2025, il Giudice delegato ha disposto la comparizione personale delle parti al fine di acquisire gli opportuni chiarimenti in merito al punto
4) del suddetto accordo.
Quindi, all'udienza del 17/4/2025, le parti hanno dichiarato di voler modificare l'accordo con riferimento al punto 4), relativo alla costituzione in favore di Pt_1
del diritto di abitazione vitalizio, prevedendo che tale costituzione avvenga
[...]
mediante successivo atto notarile, con le modalità e con la tempistica che le parti concorderanno separatamente.
La causa, pertanto, è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
2. Ebbene, anzitutto, va rilevato che le chiare posizioni processuali delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto al resto, le condizioni suindicate possono essere poste alla base della decisione.
Infine, alla luce dell'esito del giudizio, le spese processuali devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi dei coniugi Pt_1
nata a [...] il [...], e da nato a [...] il
[...] Controparte_1
7/9/1977, di cui al matrimonio concordatario contratto a Palermo il 4/6/2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 al n. 23, parte II, serie A, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
4 b) compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5