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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/05/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 2325/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2325/2016 promossa da:
(ex , in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPINA DE PASCALE, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. LUCIANO Controparte_3 C.F._1
COPPOLA, giusto mandato in calce all'atto introduttivo di primo grado;
Parte appellata
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_4
Parte appellata non costituita
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Controparte_3 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 100760150000182100000 per le seguenti cartelle di pagamento:
1) nr. 10020130027386814000 di € 378,99 inerente infrazione al Codice della strada elevata dalla e relativa all'anno 2012, all'uopo eccependo: Controparte_4
pagina 1 di 8 - l'omessa notifica del titolo esecutivo e della cartella esattoriale;
- la prescrizione del credito;
- l'illegittimità e incertezza delle somme richieste a titolo di maggiorazione ex art. 27 L.
689/81;
Chiedeva accogliersi la domanda con vittoria di spese ed attribuzione al difensore antistatario.
L' i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- la regolarità del procedimento di notifica della cartella di pagamento sottostante l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
- la tardività dell'opposizione;
- prescrizione infondata, giacché non maturata;
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa, con vittoria di spese.
LA non si costituiva. Controparte_4
Con la sentenza impugnata n. 5116/2015, depositata il 12.10.2015, il Giudice di Pace di Nocera
Inferiore accoglieva l'opposizione, dichiarando illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 100760150000182100000, non essendo stata provata in giudizio la notifica della cartella esattoriale sottostante, condannando al pagamento delle spese di CP_2 lite in favore dell'opponente.
Avverso tale pronuncia l' (ora ) Controparte_2 Controparte_1 ha proposto tempestivamente appello, ribadendo le difese come articolate in primo grado con particolare riferimento alla regolarità del procedimento di notifica delle cartelle impugnate, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito, ribadendo le difese proposte in primo grado, chiedendo quindi Controparte_3
pagina 2 di 8 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza del 03.04.2025, a cui si è pervenuti previa rimessione sul ruolo per le motivazioni di cui ai provvedimenti del 03.12.2020 e del 10.02.2025, trattata in forma scritta telematica, previe rassegnate conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano senz'altro proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Parimenti, la domanda è stata correttamente qualificata ex art. 615 c.p.c., avendo, all'evidenza, parte opponente contestato il diritto di – ora CP_2 Controparte_5
– di procedere ad esecuzione forzata, con connessa e radicata competenza
[...] dell'adito Giudice.
Pertanto, la presente controversia non può che essere decisa secondo diritto, giacché riferita, a monte, a pretese impositive pubbliche, afferenti, a ben vedere, un titolo esecutivo.
Parimenti, occorre evidenziare come parte appellante deduca l'erroneità e tardività del mezzo di impugnazione prescelto dall'appellato nell'atto introduttivo di primo grado, con conseguente inammissibilità dell'opposizione formulata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Tale motivo di impugnazione – a ben vedere – va rigettato, tenuto conto di come la qualificazione giuridica della domanda, limitatamente al primo motivo di opposizione, sia stata resa ed intesa correttamente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., giacché la parte ha, evidentemente, contestato il diritto pagina 3 di 8 di di procedere ad esecuzione forzata (e non, per Controparte_5
l'effetto, la regolarità formale della cartella ex art. 617 c.p.c., salvo quanto precisato infra).
Di conseguenza, va rigettata altresì l'eccezione di tardività della domanda formulata da parte appellante avuto riguardo alla prima censura, in quanto il primo comma dell'art. 615 c.p.c. indica come unico termine per proporre opposizione al precetto mediante atto di citazione l'inizio della procedura di esecuzione forzata;
pertanto, la corretta qualificazione giuridica della domanda ai sensi della norma suddetta assorbe l'eccezione relativa alla tardività della stessa.
Ciò detto, va altresì disatteso, per le medesime ragioni nonché per quelle dappresso indicate, anche l'ulteriore motivo di appello relativo alla carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, ancorché circoscritto alle censure relative alla maggiorazione Controparte_6 delle somme ex art. 27 L. n. 689/1981.
A tale riguardo, ha, preliminarmente, contestato l'inesistenza e/o illegittimità Controparte_3 della modalità di notifica (e, pertanto, in un certo senso della notifica stessa) della cartella esattoriale emessa dall' , come si dirà ritualmente Controparte_5 notificatagli.
Pertanto, va senz'altro riconosciuta sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
nel presente giudizio, essendo titolare passiva della facoltà processuale Controparte_5 di resistere in giudizio, nonché di procedere ad esecuzione sulla base delle cartelle emesse.
Tuttavia, con riferimento agli altri motivi di appello, lo stesso può essere esaminato nel merito e va accolto nei termini che seguono.
Infatti, dalla documentazione prodotta da nel fascicolo di parte di primo Controparte_2 grado, risulta che la cartella di pagamento n. 10020130027386814000 è stata ritualmente notificata a , come risulta dal numero riportato sulla notifica che è lo stesso Controparte_3 della cartella di pagamento, giusta relata di notifica e rapporto di spedizione della raccomandata, prodotta in uno all'estratto di ruolo, dal quale si evincono altresì la descrizione dei tributi e la normativa applicata, nonché il dettaglio delle singole voci di debito applicate.
pagina 4 di 8 L'Agente della riscossione, a riprova delle notifica della cartella esattoriale n.
10020130027386814000 in data 27.03.2014, ha depositato in atti relata di notifica a.r. n.
78953584655-1, unitamente a delle accettazioni relative Controparte_7 alle singole racc.te spedite ex artt. 139/140 c.p.c., avviso di deposito di atti nella casa del Comune di Salerno e plico a.r. n. 68903584655-8, firmato dal destinatario sig. Controparte_3 assolvendo così all'onere di provare la notifica della cartella esattoriale sottostante con conseguente validità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e della pretesa creditoria.
A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 5 -
, Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020), nonché
“La notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel
Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione”. (Corte di Cassazione,
Sez. 5 - , Ordinanza n. 4657 del 21/02/2020).
L'odierno appellante ha prodotto in giudizio la copia fotostatica della notifica effettuata a mezzo posta nei confronti della controparte.
pagina 5 di 8 A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prova della notifica può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (ex plurimis, Cass. ord. 21003/17; così Cass. ord. 13439/12 ed altre).
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata formulata alcuna specifica e circostanziata contestazione, che, infatti, è stata espressamente circoscritta – in primo grado - alle modalità di notifica ed ai requisiti dell'atto.
A tale riguardo, occorre altresì rilevare che la notifica della cartella esattoriale ben può essere eseguita anche a mezzo posta, direttamente dal alla riscossione. CP_8
La recente giurisprudenza tributaria ha statuito a più riprese la legittimità della notifica effettuata dal concessionario a mezzo posta ordinaria, precisando puntualmente che “in tema di riscossione delle imposte, deve ritenersi rituale la notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell'art. 26, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non essendo necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario” (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IX, 08/10/2021, n.4475), aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 24757 del 05.11.2020 ha statuito che “l'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, sicché è consentito allo stesso concessionario, e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore, procedere alla sua notifica a mezzo posta”.
D'altronde, in relazione, poi, alle contestate maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981, nella cartella di pagamento è dato chiaramente evincere come le stesse non siano affatto riportate, giacché sono richieste le somme a titolo di:
- compensi equivalenti alla sanzione in concreto irrogata (importo a ruolo), a monte, nel verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada (mai contestato, né, per quel pagina 6 di 8 che risulta, tempestivamente impugnato);
- spese accessorie di legge dovute,
- spese di notifica di legge dovute, mancando l'indicazione delle cosiddette “somme aggiuntive” dalla data di formazione del ruolo sino alla consegna, appunto, nel caso di specie, mai richieste.
Venendo poi alla specifica censura sul punto, la Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato come sia incontrovertibile l'applicazione dell'art. 27 della L. n. 689/1981 anche alle sanzioni irrogate per la violazione del Codice della Strada (ex plurimis, Cass. Civ. n. 17901/2018), del tipo di quelle applicate nel caso di specie.
A tale orientamento, ha peraltro, altresì aderito il Tribunale di Firenze, sezione II, con la sentenza del 04.11.2020, per la quale “all'applicabilità dell'art. 27, comma 6, alle sanzioni per violazioni al codice della strada, in adesione al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
16767/18 che richiama Cass. 22100/2007 e Cass. 1884/2016), deve ritenersi che la maggiorazione del 10% semestrale prevista dalla norma in questione si applichi anche alle violazioni del codice della strada, non risultando detta maggiorazione esclusa dal regime sanzionatorio di cui all'art. 203 codice della strada. In particolare, l'art. 206, comma 1, c.d.s. richiama l'art. 27, L. n. 689 del 1981 e il richiamo, a differenza da quanto ritenuto dal giudice di pace, appare integrale (“la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa L.
24 novembre 1981, n. 689”)”.
Per tali motivi, l'appello va accolto con conferma della validità della cartella di pagamento sottostante la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e condanna dell'appellato, , al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in Controparte_3 favore di (già , mediante Controparte_1 Controparte_2
l'applicazione dei parametri minimi, come previsti dal DM n. 55/2014 – come modificati dal successivo DM 147/2022 – tenuto conto dell'importo previsto dalla cartella, dell'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate e l'assenza di attività istruttoria costituenda, oltre che del grado di giudizio di riferimento, computato ai fini dell'indicata liquidazione giudiziale.
Nulla invece deve essere disposto in ordine alle spese di lite tra le parti e la CP_4
pagina 7 di 8 , rimasta contumace nel primo grado e nel presente grado di giudizio, tenuto conto di CP_4 come la decisione si sia essenzialmente basata sull'accoglimento di censure proposte da
[...]
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto pro Controparte_4 tempore;
• accogliel'appello come proposto da (ora Controparte_2 Controparte_5
) e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara dovute
[...] da le somme riportate dalla cartella di pagamento nr. Controparte_3
10020130027386814000;
• condanna , come sopra generalizzato, al pagamento delle spese di lite Controparte_3 del doppio grado di giudizio, in favore di (ora Controparte_2 Controparte_5
) in persona del proprio l.r.p.t. e sopra generalizzata che si liquidano in:
[...]
- € 173,00 relativamente al giudizio di primo grado,
- € 337,00 in relazione al giudizio di appello, per entrambi i gradi, poi, oltre spese vive, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come di legge;
• compensa le spese di lite tra la e le altre parti nel primo grado Controparte_4 di giudizio;
• compensa le spese di lite tra la e le altre parti nel presente Controparte_4 grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16.05.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2325/2016 promossa da:
(ex , in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPINA DE PASCALE, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. LUCIANO Controparte_3 C.F._1
COPPOLA, giusto mandato in calce all'atto introduttivo di primo grado;
Parte appellata
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_4
Parte appellata non costituita
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Controparte_3 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 100760150000182100000 per le seguenti cartelle di pagamento:
1) nr. 10020130027386814000 di € 378,99 inerente infrazione al Codice della strada elevata dalla e relativa all'anno 2012, all'uopo eccependo: Controparte_4
pagina 1 di 8 - l'omessa notifica del titolo esecutivo e della cartella esattoriale;
- la prescrizione del credito;
- l'illegittimità e incertezza delle somme richieste a titolo di maggiorazione ex art. 27 L.
689/81;
Chiedeva accogliersi la domanda con vittoria di spese ed attribuzione al difensore antistatario.
L' i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- la regolarità del procedimento di notifica della cartella di pagamento sottostante l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
- la tardività dell'opposizione;
- prescrizione infondata, giacché non maturata;
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa, con vittoria di spese.
LA non si costituiva. Controparte_4
Con la sentenza impugnata n. 5116/2015, depositata il 12.10.2015, il Giudice di Pace di Nocera
Inferiore accoglieva l'opposizione, dichiarando illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 100760150000182100000, non essendo stata provata in giudizio la notifica della cartella esattoriale sottostante, condannando al pagamento delle spese di CP_2 lite in favore dell'opponente.
Avverso tale pronuncia l' (ora ) Controparte_2 Controparte_1 ha proposto tempestivamente appello, ribadendo le difese come articolate in primo grado con particolare riferimento alla regolarità del procedimento di notifica delle cartelle impugnate, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito, ribadendo le difese proposte in primo grado, chiedendo quindi Controparte_3
pagina 2 di 8 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza del 03.04.2025, a cui si è pervenuti previa rimessione sul ruolo per le motivazioni di cui ai provvedimenti del 03.12.2020 e del 10.02.2025, trattata in forma scritta telematica, previe rassegnate conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
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In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano senz'altro proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Parimenti, la domanda è stata correttamente qualificata ex art. 615 c.p.c., avendo, all'evidenza, parte opponente contestato il diritto di – ora CP_2 Controparte_5
– di procedere ad esecuzione forzata, con connessa e radicata competenza
[...] dell'adito Giudice.
Pertanto, la presente controversia non può che essere decisa secondo diritto, giacché riferita, a monte, a pretese impositive pubbliche, afferenti, a ben vedere, un titolo esecutivo.
Parimenti, occorre evidenziare come parte appellante deduca l'erroneità e tardività del mezzo di impugnazione prescelto dall'appellato nell'atto introduttivo di primo grado, con conseguente inammissibilità dell'opposizione formulata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Tale motivo di impugnazione – a ben vedere – va rigettato, tenuto conto di come la qualificazione giuridica della domanda, limitatamente al primo motivo di opposizione, sia stata resa ed intesa correttamente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., giacché la parte ha, evidentemente, contestato il diritto pagina 3 di 8 di di procedere ad esecuzione forzata (e non, per Controparte_5
l'effetto, la regolarità formale della cartella ex art. 617 c.p.c., salvo quanto precisato infra).
Di conseguenza, va rigettata altresì l'eccezione di tardività della domanda formulata da parte appellante avuto riguardo alla prima censura, in quanto il primo comma dell'art. 615 c.p.c. indica come unico termine per proporre opposizione al precetto mediante atto di citazione l'inizio della procedura di esecuzione forzata;
pertanto, la corretta qualificazione giuridica della domanda ai sensi della norma suddetta assorbe l'eccezione relativa alla tardività della stessa.
Ciò detto, va altresì disatteso, per le medesime ragioni nonché per quelle dappresso indicate, anche l'ulteriore motivo di appello relativo alla carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, ancorché circoscritto alle censure relative alla maggiorazione Controparte_6 delle somme ex art. 27 L. n. 689/1981.
A tale riguardo, ha, preliminarmente, contestato l'inesistenza e/o illegittimità Controparte_3 della modalità di notifica (e, pertanto, in un certo senso della notifica stessa) della cartella esattoriale emessa dall' , come si dirà ritualmente Controparte_5 notificatagli.
Pertanto, va senz'altro riconosciuta sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
nel presente giudizio, essendo titolare passiva della facoltà processuale Controparte_5 di resistere in giudizio, nonché di procedere ad esecuzione sulla base delle cartelle emesse.
Tuttavia, con riferimento agli altri motivi di appello, lo stesso può essere esaminato nel merito e va accolto nei termini che seguono.
Infatti, dalla documentazione prodotta da nel fascicolo di parte di primo Controparte_2 grado, risulta che la cartella di pagamento n. 10020130027386814000 è stata ritualmente notificata a , come risulta dal numero riportato sulla notifica che è lo stesso Controparte_3 della cartella di pagamento, giusta relata di notifica e rapporto di spedizione della raccomandata, prodotta in uno all'estratto di ruolo, dal quale si evincono altresì la descrizione dei tributi e la normativa applicata, nonché il dettaglio delle singole voci di debito applicate.
pagina 4 di 8 L'Agente della riscossione, a riprova delle notifica della cartella esattoriale n.
10020130027386814000 in data 27.03.2014, ha depositato in atti relata di notifica a.r. n.
78953584655-1, unitamente a delle accettazioni relative Controparte_7 alle singole racc.te spedite ex artt. 139/140 c.p.c., avviso di deposito di atti nella casa del Comune di Salerno e plico a.r. n. 68903584655-8, firmato dal destinatario sig. Controparte_3 assolvendo così all'onere di provare la notifica della cartella esattoriale sottostante con conseguente validità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e della pretesa creditoria.
A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 5 -
, Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020), nonché
“La notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel
Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione”. (Corte di Cassazione,
Sez. 5 - , Ordinanza n. 4657 del 21/02/2020).
L'odierno appellante ha prodotto in giudizio la copia fotostatica della notifica effettuata a mezzo posta nei confronti della controparte.
pagina 5 di 8 A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prova della notifica può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (ex plurimis, Cass. ord. 21003/17; così Cass. ord. 13439/12 ed altre).
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata formulata alcuna specifica e circostanziata contestazione, che, infatti, è stata espressamente circoscritta – in primo grado - alle modalità di notifica ed ai requisiti dell'atto.
A tale riguardo, occorre altresì rilevare che la notifica della cartella esattoriale ben può essere eseguita anche a mezzo posta, direttamente dal alla riscossione. CP_8
La recente giurisprudenza tributaria ha statuito a più riprese la legittimità della notifica effettuata dal concessionario a mezzo posta ordinaria, precisando puntualmente che “in tema di riscossione delle imposte, deve ritenersi rituale la notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell'art. 26, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non essendo necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario” (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IX, 08/10/2021, n.4475), aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 24757 del 05.11.2020 ha statuito che “l'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, sicché è consentito allo stesso concessionario, e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore, procedere alla sua notifica a mezzo posta”.
D'altronde, in relazione, poi, alle contestate maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981, nella cartella di pagamento è dato chiaramente evincere come le stesse non siano affatto riportate, giacché sono richieste le somme a titolo di:
- compensi equivalenti alla sanzione in concreto irrogata (importo a ruolo), a monte, nel verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada (mai contestato, né, per quel pagina 6 di 8 che risulta, tempestivamente impugnato);
- spese accessorie di legge dovute,
- spese di notifica di legge dovute, mancando l'indicazione delle cosiddette “somme aggiuntive” dalla data di formazione del ruolo sino alla consegna, appunto, nel caso di specie, mai richieste.
Venendo poi alla specifica censura sul punto, la Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato come sia incontrovertibile l'applicazione dell'art. 27 della L. n. 689/1981 anche alle sanzioni irrogate per la violazione del Codice della Strada (ex plurimis, Cass. Civ. n. 17901/2018), del tipo di quelle applicate nel caso di specie.
A tale orientamento, ha peraltro, altresì aderito il Tribunale di Firenze, sezione II, con la sentenza del 04.11.2020, per la quale “all'applicabilità dell'art. 27, comma 6, alle sanzioni per violazioni al codice della strada, in adesione al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
16767/18 che richiama Cass. 22100/2007 e Cass. 1884/2016), deve ritenersi che la maggiorazione del 10% semestrale prevista dalla norma in questione si applichi anche alle violazioni del codice della strada, non risultando detta maggiorazione esclusa dal regime sanzionatorio di cui all'art. 203 codice della strada. In particolare, l'art. 206, comma 1, c.d.s. richiama l'art. 27, L. n. 689 del 1981 e il richiamo, a differenza da quanto ritenuto dal giudice di pace, appare integrale (“la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa L.
24 novembre 1981, n. 689”)”.
Per tali motivi, l'appello va accolto con conferma della validità della cartella di pagamento sottostante la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e condanna dell'appellato, , al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in Controparte_3 favore di (già , mediante Controparte_1 Controparte_2
l'applicazione dei parametri minimi, come previsti dal DM n. 55/2014 – come modificati dal successivo DM 147/2022 – tenuto conto dell'importo previsto dalla cartella, dell'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate e l'assenza di attività istruttoria costituenda, oltre che del grado di giudizio di riferimento, computato ai fini dell'indicata liquidazione giudiziale.
Nulla invece deve essere disposto in ordine alle spese di lite tra le parti e la CP_4
pagina 7 di 8 , rimasta contumace nel primo grado e nel presente grado di giudizio, tenuto conto di CP_4 come la decisione si sia essenzialmente basata sull'accoglimento di censure proposte da
[...]
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto pro Controparte_4 tempore;
• accogliel'appello come proposto da (ora Controparte_2 Controparte_5
) e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara dovute
[...] da le somme riportate dalla cartella di pagamento nr. Controparte_3
10020130027386814000;
• condanna , come sopra generalizzato, al pagamento delle spese di lite Controparte_3 del doppio grado di giudizio, in favore di (ora Controparte_2 Controparte_5
) in persona del proprio l.r.p.t. e sopra generalizzata che si liquidano in:
[...]
- € 173,00 relativamente al giudizio di primo grado,
- € 337,00 in relazione al giudizio di appello, per entrambi i gradi, poi, oltre spese vive, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come di legge;
• compensa le spese di lite tra la e le altre parti nel primo grado Controparte_4 di giudizio;
• compensa le spese di lite tra la e le altre parti nel presente Controparte_4 grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16.05.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
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