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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/12/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1282/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SS RL
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
LL RI
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/12/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni come segue:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
Affidamento, collocazione e diritto di visita del minore 1. Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, con la quale convive. La responsabilità genitoriale per ogni questione di ordinaria amministrazione sarà esercitata in maniera disgiunta, mentre ogni decisione rilevante per l'interesse del figlio, quali l'istruzione,
l'educazione e la salute, sarà assunta di comune intesa tra i genitori, in conformità alle aspirazioni, capacità ed inclinazioni del minore;
2. Il minore starà con il genitore non collocatario un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì sera alle 19.00 fino alla domenica sera all'ora di cena. Per garantire la continuità del rapporto starà inoltre un giorno infrasettimanale con il genitore non collocatario, dall'uscita di scuola fino a dopo l'ora di cena nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il medesimo, e due giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola fino a dopo l'ora di cena durante la settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre.
Tali giorni dovranno essere concordati con congruo anticipo in funzione degli orari lavorativi dei genitori. Si precisa che nel momento in cui il figlio si trova con uno dei genitori, la gestione dovrà essere a questi prioritariamente affidata, delegandola a terzi
(nonni, compagni/e o altri familiari) in caso di impossibilità.
3. In ogni caso, entrambi i genitori si impegnano a garantire l'un l'altro contatti telefonici con il figlio, garantendo una fascia oraria giornaliera dalla 19.00 alle 21.00 per chiamate e videochiamate e ad agevolare reciprocamente i rapporti con il figlio;
4. Per quanto riguarda le festività, vigerà la regola dell'alternanza, per cui il figlio trascorrerà il periodo dal 24 al 30 dicembre con uno dei genitori e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e viceversa l'anno successivo, così come il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta. La regola dell'alternanza varrà anche per le altre festività da calendario (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc.);
5. Durante le vacanze estive, nel periodo di interruzione dalle attività scolastiche, il figlio trascorrerà un periodo minimo di quindici giorni anche non consecutivi con ognuno dei genitori, periodo da individuare entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e delle rispettive ferie;
6. I coniugi si autorizzano reciprocamente sin d'ora a lasciare il territorio italiano con il figlio al fine di consentirgli di mantenere i rapporti con i nonni e le rispettive famiglie di origine;
ciò in particolare durante il periodo delle vacanze estive e/o natalizie. I viaggi fuori dal territorio italiano dovranno essere preventivamente concordati in forma scritta
(e-mail o altro sistema di messaggistica); qualora il minore partisse per l'estero con uno solo dei genitori questi dovrà comunicare indirizzo e recapito per poter contattare il figlio e l'altro dovrà preventivamente fornire l'assenso alla partenza. A tal fine i coniugi si prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio.
2. Contributo al mantenimento 1. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio con la somma mensile di €
250,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che verrà versata alla madre entro il 15 di ogni mese, mentre le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori secondo il Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Grosseto del febbraio 2017, che, a tal fine, si chiede di allegare quale parte integrante del provvedimento che verrà emesso;
2. Stante la collocazione prevalente del minore presso la madre, la stessa percepirà per intero l'importo dell'assegno unico e universale per il figlio minore, ai sensi dell'art. 6, comma 4 D.lgs. 230/2021;
3. Stante la collocazione prevalente del minore presso la madre, la stessa continuerà a percepire la pensione di invalidità civile riconosciuta allo stesso, da destinare al percorso terapeutico e assistenziale già in essere;
3. Entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a ogni assegno di mantenimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/07/2016, in Albania, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SCANSANO (Serie C, parte II, atto n. 12, anno 2025).
Dall'unione della coppia è nato il figlio (il 04/11/2017). Per_1
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge e tengono conto dell'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SCANSANO (Serie C, parte II, atto n. 12, anno 2025), contratto tra in data Parte_2 CP_1
27/07/2016;
DISPONE IN CONFORMITA' delle conclusioni congiunte di cui al verbale d'udienza del 02/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 02/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SS RL
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
LL RI
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/12/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni come segue:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
Affidamento, collocazione e diritto di visita del minore 1. Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, con la quale convive. La responsabilità genitoriale per ogni questione di ordinaria amministrazione sarà esercitata in maniera disgiunta, mentre ogni decisione rilevante per l'interesse del figlio, quali l'istruzione,
l'educazione e la salute, sarà assunta di comune intesa tra i genitori, in conformità alle aspirazioni, capacità ed inclinazioni del minore;
2. Il minore starà con il genitore non collocatario un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì sera alle 19.00 fino alla domenica sera all'ora di cena. Per garantire la continuità del rapporto starà inoltre un giorno infrasettimanale con il genitore non collocatario, dall'uscita di scuola fino a dopo l'ora di cena nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il medesimo, e due giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola fino a dopo l'ora di cena durante la settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre.
Tali giorni dovranno essere concordati con congruo anticipo in funzione degli orari lavorativi dei genitori. Si precisa che nel momento in cui il figlio si trova con uno dei genitori, la gestione dovrà essere a questi prioritariamente affidata, delegandola a terzi
(nonni, compagni/e o altri familiari) in caso di impossibilità.
3. In ogni caso, entrambi i genitori si impegnano a garantire l'un l'altro contatti telefonici con il figlio, garantendo una fascia oraria giornaliera dalla 19.00 alle 21.00 per chiamate e videochiamate e ad agevolare reciprocamente i rapporti con il figlio;
4. Per quanto riguarda le festività, vigerà la regola dell'alternanza, per cui il figlio trascorrerà il periodo dal 24 al 30 dicembre con uno dei genitori e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e viceversa l'anno successivo, così come il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta. La regola dell'alternanza varrà anche per le altre festività da calendario (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc.);
5. Durante le vacanze estive, nel periodo di interruzione dalle attività scolastiche, il figlio trascorrerà un periodo minimo di quindici giorni anche non consecutivi con ognuno dei genitori, periodo da individuare entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e delle rispettive ferie;
6. I coniugi si autorizzano reciprocamente sin d'ora a lasciare il territorio italiano con il figlio al fine di consentirgli di mantenere i rapporti con i nonni e le rispettive famiglie di origine;
ciò in particolare durante il periodo delle vacanze estive e/o natalizie. I viaggi fuori dal territorio italiano dovranno essere preventivamente concordati in forma scritta
(e-mail o altro sistema di messaggistica); qualora il minore partisse per l'estero con uno solo dei genitori questi dovrà comunicare indirizzo e recapito per poter contattare il figlio e l'altro dovrà preventivamente fornire l'assenso alla partenza. A tal fine i coniugi si prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio.
2. Contributo al mantenimento 1. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio con la somma mensile di €
250,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che verrà versata alla madre entro il 15 di ogni mese, mentre le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori secondo il Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Grosseto del febbraio 2017, che, a tal fine, si chiede di allegare quale parte integrante del provvedimento che verrà emesso;
2. Stante la collocazione prevalente del minore presso la madre, la stessa percepirà per intero l'importo dell'assegno unico e universale per il figlio minore, ai sensi dell'art. 6, comma 4 D.lgs. 230/2021;
3. Stante la collocazione prevalente del minore presso la madre, la stessa continuerà a percepire la pensione di invalidità civile riconosciuta allo stesso, da destinare al percorso terapeutico e assistenziale già in essere;
3. Entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a ogni assegno di mantenimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/07/2016, in Albania, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SCANSANO (Serie C, parte II, atto n. 12, anno 2025).
Dall'unione della coppia è nato il figlio (il 04/11/2017). Per_1
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge e tengono conto dell'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SCANSANO (Serie C, parte II, atto n. 12, anno 2025), contratto tra in data Parte_2 CP_1
27/07/2016;
DISPONE IN CONFORMITA' delle conclusioni congiunte di cui al verbale d'udienza del 02/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 02/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti