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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6519/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6519/2023 promosso da:
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato, difeso e dom.to da/presso avv. Francesca Gemini, in virtù di delega in atti;
e
, nata a [...] il Persona_1 C.F._2
01.09.1980, rappresentata, difesa e dom.ta da/presso avv. Ludovica Chiarucci, in virtù di delega in atti;
RICORRENTI con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO;
CONCLUSIONI
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra CP_1
e contratto in data 13.06.2013, matrimonio trascritto nei Registri dello
[...] Persona_1
cona al n.51, Serie A, Parte 2;
2) ordinare al Comune di Ancona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
4) OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) i coniugi, che dichiarano di aver definito tra loro tutte le questioni patrimoniali, mobiliari e immobiliari, rinunciano reciprocamente al mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
2) le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Controparte_1 Persona_1 chiesto la separazione consensuale con cumulo di domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 13/06/2013.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che, in data 05/01/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti del 15/03/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Con sentenza n. 899, emessa in data 17/04/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza cartolare del 16/04/2025, le parti hanno confermato di non volersi conciliare e hanno precisato le conclusioni come da note scritte di trattazione depositate per la predetta udienza.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 899 del 17/04/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte). Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Ancona il 13/06/2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Ancona al n. 51 parte 2, serie A dell'anno 2013.
Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come, del resto, richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e ad Ancona il 13/06/2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Persona_1
detto Comune al n. 51, parte 2, serie A dell'anno 2013; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 16/IV/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6519/2023 promosso da:
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato, difeso e dom.to da/presso avv. Francesca Gemini, in virtù di delega in atti;
e
, nata a [...] il Persona_1 C.F._2
01.09.1980, rappresentata, difesa e dom.ta da/presso avv. Ludovica Chiarucci, in virtù di delega in atti;
RICORRENTI con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO;
CONCLUSIONI
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra CP_1
e contratto in data 13.06.2013, matrimonio trascritto nei Registri dello
[...] Persona_1
cona al n.51, Serie A, Parte 2;
2) ordinare al Comune di Ancona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
4) OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) i coniugi, che dichiarano di aver definito tra loro tutte le questioni patrimoniali, mobiliari e immobiliari, rinunciano reciprocamente al mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
2) le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Controparte_1 Persona_1 chiesto la separazione consensuale con cumulo di domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 13/06/2013.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che, in data 05/01/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti del 15/03/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Con sentenza n. 899, emessa in data 17/04/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza cartolare del 16/04/2025, le parti hanno confermato di non volersi conciliare e hanno precisato le conclusioni come da note scritte di trattazione depositate per la predetta udienza.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 899 del 17/04/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte). Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Ancona il 13/06/2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Ancona al n. 51 parte 2, serie A dell'anno 2013.
Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come, del resto, richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e ad Ancona il 13/06/2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Persona_1
detto Comune al n. 51, parte 2, serie A dell'anno 2013; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 16/IV/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi