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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/07/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2261/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2261/2024, promossa con ricorso depositato in data 10 ottobre
2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Laura Flor
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Enrico Antonio Cleopazzo
convenuto
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 20 maggio 2025 sulla domanda relativa allo status
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, la parte ricorrente Parte_1 ha rappresentato di aver contratto matrimonio per procura con il sig. CP_1
1 a Playa L'Avana (Cuba) in data 27 aprile 2022, trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di San Michele all'Adige (TN), Parte II, Serie C, N.
18, Anno 2022, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha esposto che in data 12 giugno 2023 è nata la figlia _1
La stessa ha, altresì, dedotto che le tensioni tra i coniugi sono sorte nel 2023 in concomitanza con l'inizio da parte del sig. dell'attività lavorativa CP_1 in Italia, ritenuta eccessivamente stancante, e con la nascita della figlia di cui _1 il convenuto non ha voluto occuparsi né in senso materiale né economico;
inoltre, la sig.ra ha dato atto degli atteggiamenti aggressivi da parte del marito nei Pt_1 confronti dei familiari causati dall'abuso di alcol e droghe e sfociati in un episodio di violenza fisica contro la moglie. La ricorrente ha rappresentato che il convenuto ha abbandonato la casa coniugale nel mese di agosto 2023, interrompendo progressivamente i contatti con moglie e figlia e non contribuendo al mantenimento della minore. La sig.ra ha dedotto che il convenuto ha dichiarato presso i Pt_1
Servizi Sociali ed i Carabinieri di Lavis di non aver potuto riconoscere la figlia e di aver subito violenze fisiche e minacce da parte della moglie e della suocera, con conseguente apertura di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di
Trento.
La ricorrente ha, quindi, chiesto disporsi l'affidamento c.d. super esclusivo della minore alla madre con collocazione presso la stessa e assegnazione della casa coniugale, visite protette tra padre e figlia nonché porsi a carico del padre un contributo al mantenimento di pari ad € 300,00 mensili oltre al pagamento _1 del 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio, chiedendo l'addebito della separazione alla ricorrente e domandando il rigetto della domanda di contributo al mantenimento della minore non avendo, allo stato, riconosciuto la minore nell'ipotesi di riconoscimento della paternità, egli ha _1 chiesto trasmettersi gli atti in Procura per procedere nei confronti della ricorrente ai sensi dell'art. 483 c.p., rigettarsi la domanda di affidamento c.d. super esclusivo della minore e riconoscersi il diritto di visita paterno ed il diritto al mantenimento
2 della minore. La parte convenuta ha chiesto, in ogni caso, condannarsi in via riconvenzionale la sig.ra ad un risarcimento del danno pari ad € 50.000,00. Pt_1
Il sig. ha contestato quanto esposto dalla ricorrente rappresentando CP_1 che, a sua insaputa, la moglie ha registrato la minore come nata fuori dal matrimonio e le ha attribuito unicamente il proprio cognome, estromettendo il padre dalla vita della figlia nonostante il suo desiderio di occuparsene. Il convenuto ha dedotto di aver sempre destinato i proventi delle proprie attività lavorative alla famiglia, negando di essere insofferente al lavoro e di essere dedito all'uso di alcol e droghe, al contrario della sig.ra che, invece, abusava di alcolici. Il sig. Pt_1 [...]
ha dato atto di essersi allontanato dalla casa coniugale, rivolgendosi ai CP_1
Servizi Sociali e ai Carabinieri, perché vittima di aggressioni verbali e fisiche da parte della moglie e della suocera ed escluso dalla vita della propria figlia. Il convenuto ha allegato di essere disoccupato e di percepire l'indennità di disoccupazione Naspi.
Nel corso del giudizio sono state acquisite le relazioni dei Servizi Sociali sul nucleo familiare.
All'udienza del 20 maggio 2025 sono comparse entrambe le parti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e chiedendo pronunciarsi sentenza parziale sullo status. La parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla sola domanda relativa allo status.
La domanda sullo status è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle allegazioni della ricorrente che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, i quali non coabitano più sin dal 2023.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulle condizioni accessorie.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
3 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. C.F._1 Controparte_1
), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del C.F._2 reciproco rispetto;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2261/2024, promossa con ricorso depositato in data 10 ottobre
2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Laura Flor
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Enrico Antonio Cleopazzo
convenuto
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 20 maggio 2025 sulla domanda relativa allo status
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, la parte ricorrente Parte_1 ha rappresentato di aver contratto matrimonio per procura con il sig. CP_1
1 a Playa L'Avana (Cuba) in data 27 aprile 2022, trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di San Michele all'Adige (TN), Parte II, Serie C, N.
18, Anno 2022, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha esposto che in data 12 giugno 2023 è nata la figlia _1
La stessa ha, altresì, dedotto che le tensioni tra i coniugi sono sorte nel 2023 in concomitanza con l'inizio da parte del sig. dell'attività lavorativa CP_1 in Italia, ritenuta eccessivamente stancante, e con la nascita della figlia di cui _1 il convenuto non ha voluto occuparsi né in senso materiale né economico;
inoltre, la sig.ra ha dato atto degli atteggiamenti aggressivi da parte del marito nei Pt_1 confronti dei familiari causati dall'abuso di alcol e droghe e sfociati in un episodio di violenza fisica contro la moglie. La ricorrente ha rappresentato che il convenuto ha abbandonato la casa coniugale nel mese di agosto 2023, interrompendo progressivamente i contatti con moglie e figlia e non contribuendo al mantenimento della minore. La sig.ra ha dedotto che il convenuto ha dichiarato presso i Pt_1
Servizi Sociali ed i Carabinieri di Lavis di non aver potuto riconoscere la figlia e di aver subito violenze fisiche e minacce da parte della moglie e della suocera, con conseguente apertura di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di
Trento.
La ricorrente ha, quindi, chiesto disporsi l'affidamento c.d. super esclusivo della minore alla madre con collocazione presso la stessa e assegnazione della casa coniugale, visite protette tra padre e figlia nonché porsi a carico del padre un contributo al mantenimento di pari ad € 300,00 mensili oltre al pagamento _1 del 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio, chiedendo l'addebito della separazione alla ricorrente e domandando il rigetto della domanda di contributo al mantenimento della minore non avendo, allo stato, riconosciuto la minore nell'ipotesi di riconoscimento della paternità, egli ha _1 chiesto trasmettersi gli atti in Procura per procedere nei confronti della ricorrente ai sensi dell'art. 483 c.p., rigettarsi la domanda di affidamento c.d. super esclusivo della minore e riconoscersi il diritto di visita paterno ed il diritto al mantenimento
2 della minore. La parte convenuta ha chiesto, in ogni caso, condannarsi in via riconvenzionale la sig.ra ad un risarcimento del danno pari ad € 50.000,00. Pt_1
Il sig. ha contestato quanto esposto dalla ricorrente rappresentando CP_1 che, a sua insaputa, la moglie ha registrato la minore come nata fuori dal matrimonio e le ha attribuito unicamente il proprio cognome, estromettendo il padre dalla vita della figlia nonostante il suo desiderio di occuparsene. Il convenuto ha dedotto di aver sempre destinato i proventi delle proprie attività lavorative alla famiglia, negando di essere insofferente al lavoro e di essere dedito all'uso di alcol e droghe, al contrario della sig.ra che, invece, abusava di alcolici. Il sig. Pt_1 [...]
ha dato atto di essersi allontanato dalla casa coniugale, rivolgendosi ai CP_1
Servizi Sociali e ai Carabinieri, perché vittima di aggressioni verbali e fisiche da parte della moglie e della suocera ed escluso dalla vita della propria figlia. Il convenuto ha allegato di essere disoccupato e di percepire l'indennità di disoccupazione Naspi.
Nel corso del giudizio sono state acquisite le relazioni dei Servizi Sociali sul nucleo familiare.
All'udienza del 20 maggio 2025 sono comparse entrambe le parti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e chiedendo pronunciarsi sentenza parziale sullo status. La parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla sola domanda relativa allo status.
La domanda sullo status è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle allegazioni della ricorrente che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, i quali non coabitano più sin dal 2023.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulle condizioni accessorie.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
3 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. C.F._1 Controparte_1
), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del C.F._2 reciproco rispetto;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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