Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI riunita in Camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Anna Maria Pagliari Presidente dott. Alberto Tilocca Consigliere relatore dott. Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 4741/2021 riservato, con i termini di legge ai sensi dell'art. 190 c.p.c., all'udienza del 13-6-2024 tenuta con modalità cartolari, vertente TRA
, nato in [...] il [...], c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dagli Avv.ti Gianluca La Penna e Sinuhe Luccone, con indirizzi P.E.C.: e per procura allegata Email_1 Email_2 telematicamente all'atto di citazione in appello – PP. E
(c.f. ), in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato, in Roma via dei Portoghesi n. 12 – appellato. E Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma – Intervenuto.
Pt_2
, cittadino del Bangladesh, aveva fatto istanza di rilascio in suo favore del Parte_1 permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto coniugato con la cittadina italiana
[...]
, ed il Questore di Latina, con provvedimento notificatogli il 27-8-2019, aveva Per_1 rigettato l'istanza.
aveva proposto ricorso al Tribunale di Latina, che con ordinanza del 12-5- Parte_1
2020 aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore della Sezione specializzata in materia di immigrazione, ed il Tribunale di Roma, Sezione diritti, della persona e immigrazione, adito in riassunzione con ricorso del 19-8-2020, pronunciando ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. con ordinanza in data 2-7-2021 (depositata e comunicata il 13- 7-2021), ha rigettato la domanda dell'istante volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per familiari cittadini ed ha condannato il ricorrente alle spese liquidate in Pt_3 euro 1.000,00 oltre accessori.
ha proposto appello con atto di citazione notificato al , Parte_1 Controparte_1 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in data 28-7-2021 (l'atto citazione è stato depositato il 30-7-2021); ha chiesto nel merito l'PP di disporre in suo favore il rilascio del permesso di soggiorno per familiari cittadini U.E.. Con atto del 30-11-2021 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo e si è costituito il , in persona del chiedendo rigettarsi Controparte_1 CP_2 l'appello, con vittoria di spese e compensi di giudizio. Acquisito il certificato aggiornato del Casellario Giudiziale dell'PP (pervenuto in data 25-5-2022 insieme al certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di
Roma), la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge alla udienza 13-6-2024 con modalità cartolari. L'PP , che aveva precisato le conclusioni con atto del 24-5-2024, Parte_1 riportando quelle di cui all'atto di appello, ha depositato comparsa conclusionale il 10-9- 2024. Diritto
R.G. 4741/2021
Con il prjmo motivo di appello si è doluto che il Tribunale di Roma non abbia Parte_1 dichiarato la nullità della comparsa di costituzione e risposta del , Controparte_1 perché “assolutamente priva di contenuto e talmente vaga e generica da non permettere una presa di posizione a confutazione di quanto (non) scritto dall'Avvocatura dello Stato”; e peraltro il Tribunale non ha compiuto alcuna istruttoria, ma ha deciso sulla base dei documenti allegati alla comparsa di risposta del affetta dalla suddetta nullità; con CP_1 il secondo motivo l'PP si è doluto perché il Tribunale non ha rilevato la omessa traduzione nella lingua madre dell'PP del provvedimento del Questore di Latina notificatogli il 27-8-2019 di rigetto della sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno;
con il terzo motivo l'PP ha lamentato che il Tribunale non ha compiuto alcuna attività istruttoria, ed abbia invece deciso sulla base delle dichiarazioni rese, in difetto di contraddittorio, alla Questura di Latina il 30-9-2029 dalla moglie dell'PP, sig.a
[...]
, di cui comunque l'PP con il quarto motivo di appello ha chiesto la Per_1 escussione in giudizio;
con autonomo ed ultimo motivo di merito, l'PP ha censurato la ordinanza impugnata per averlo condannato alle spese, invece che disporne la compensazione, “considerata la materia e diritti della personalità in gioco”. L'appello è infondato. A seguito della istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari avanzata in sede amministrativa da , il Questore di Latina emetteva in data 27-8-2019 Parte_1 (data leggibile nell'atto) decreto di rigetto;
il decreto veniva notificato in data 27-8-2019 all'istante ; poiché questi sottoscriva di pugno per ricevuta in calce alla relata Parte_1 di notifica, nella quale l'Ufficio notificatore (Questura di Latina, Ufficio Immigrazione) dava atto che “il cittadino straniero parla e comprende a sufficienza la lingua italiana”, non è dubitabile, avendo egli sottoscritto l'atto, che quanto nello stesso atto attestato fosse intrinsecamente corrispondente a realtà; inoltre la sottoscrizione per notifica del decreto redatto in lingua italiana non ha impedito all'odierno PP di proporre tempestivamente e correttamente il procedimento giudiziario. La censura rivolta dall'PP avverso la costituzione in giudizio del , che non CP_1 ha proposto domande riconvenzionali ma si è limitato a chiedere il rigetto della domanda giudiziale ritenendola infondata, si risolve in motivi di doglianza nel merito della decisione del Tribunale di Roma. Ha infatti affermato il Tribunale, con la ordinanza appellata, che risultava dalla documentazione in atti che la coniuge del ricorrente aveva dichiarato che con lo stesso non vi era mai stata convivenza, come anche derivava dagli accessi compiuti presso l'abitazione coniugale dalla Questura di Latina, e peraltro, ha continuato il Tribunale, il ricorrente aveva avuto un'altra relazione con una sua connazionale, la quale lo aveva denunciato per ripetute violenze;
doveva pertanto ritenersi, ha concluso il Tribunale, che il matrimonio con
[...]
era stata contratto al solo scopo di conseguire il permesso di soggiorno, quando Per_1 invece il matrimonio era fittizio. Orbene, risulta che ha contratto matrimonio con , nata a Parte_1 Persona_1 Latina il 2-1-1964, cittadina italiana, a Latina il 21-9-2017 (certificato in atti). Il , costituendosi in primo grado, aveva prodotto in giudizio il verbale Controparte_1 delle dichiarazioni rese, in data 30-9-2019, da davanti alla Questura di Persona_1
Latina, Ufficio Immigrazione. Ha dichiarato in tale occasione quanto segue: Persona_1
“Sebbene io abbia contratto matrimonio con il 21/09/2017 con lui, la Parte_1 convivenza in pratica non si è mai realizzata. Ho solo dormito sotto lo stesso tetto, ma in letti diversi. Sono molti mesi, almeno sette che io non dormo nell'abitazione di via G.B. Grassi nr.
3. Ricordo di essere venuta insieme al a prendere il soggiorno, ma gli è stato Pt_1 notificato il rifiuto. Non so se è stato fatto ricorso, perché non mi sono mai interessata delle sue cose amministrative;
gli accordi tra noi erano di occuparsi ognuno delle proprie 'cose'.
R.G. 4741/2021 3
Non ho alcuna intenzione di instaurare alcun tipo di rapporto con , anzi è mia intenzione Pt_1 sciogliere formalmente, divorziando, questa unione con il ”. Pt_1 Va rilevato che la dichiarante, se pure ha affermato che erano almeno sette mesi che non dormiva nella abitazione coniugale, sita in Latina, alla via G.B. Grassi n. 3, ha altresì dichiarato non vi era mai stata, quindi neppure in precedenza, convivenza tra i coniugi, poiché avevano dormito in letti diversi della stessa casa;
e che erano stati presi degli accordi tra i coniugi secondo cui ognuno di essi si sarebbe preoccupato delle proprie cose, negando quindi alcuna forma di comunione sentimentale e di familiarità tra loro. Deve trarsi da queste dichiarazioni il convincimento che il matrimonio era stato celebrato al solo scopo di ottenere da parte dell'PP il permesso di soggiorno in Italia e che dunque il matrimonio era nei fatti fittizio. Questa Corte di merito non ha ritenuto necessario escutere come testimone in giudizio la sig.a , come pure l'PP ha chiesto con l'atto di appello. Persona_1
Le dichiarazioni di sono state assunte presso la Questura di Latina;
sono Persona_1 gravemente e univocamente, senza contraddizioni, indiziarie nel prospettare come fittizia la unione matrimoniale dell'PP; trovano conferma in ulteriori elementi di prova, acquisiti al procedimento, che dimostrano l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e rendono superflua la prova testimoniale. Il aveva infatti prodotto in giudizio anche le relazioni di servizio della Controparte_1
Questura di Latina del 14-12-2017 e del 13-11-2018. Controparte_3
Deriva dalla relazione del 14-12-2027 che appartenenti al suddetto Ufficio si erano recati il 16-11-2017 alle ore 19.45 presso l'indirizzo di via G.B. Grassi n. 3, in Latina, “con esito negativo”; che si erano quindi recati nello stesso indirizzo il 14-12-2017 alle ore 21.50 trovandovi soltanto , che riferiva che la coniuge era momentaneamente fuori Parte_1 e la contattava per telefono invitandola a raggiungerlo;
nell'appartamento vi erano due stanze da letto, di cui una “dedicata al dove è presente un letto da una piazza e Pt_1 mezza”, mentre nella seconda “vi sono 3 lettini occupati da altri compaesani al momento non presenti….”; non venivano rinvenuti “elementi riconducibili alla , ma soltanto uno Per_1 spazzolino da denti, che il riferiva essere della moglie”; subito dopo sopraggiungeva Pt_1
, che riferiva che lo era suo “e che non vi erano indumenti suoi Persona_1 Parte_4 perché lavora come badante presso una signora e tutto il suo guardaroba è presso dove lavora”; ella riferiva anche “che raggiungeva l'appartamento coniugale solo per dormire”; la relazione concludeva che per “gli elementi e la situazione qui sopra descritta non si è riscontrata la convivenza”. Deriva dalla relazione del 13-11-2018 che appartenenti al medesimo Ufficio si erano recati nello stesso giorno alle ore 8.15 presso l'indirizzo di via G.B. Grassi n. 3, in Latina, trovandovi soltanto “in compagnia di una seconda persona di sesso Parte_1 femminile identificata in nata il [...] a [...] Persona_2 titolare di regolare permesso di soggiorno …. con scadenza 24.18.2018, trovata a dormire nella stanza adiacente l'ingresso normalmente occupata dal ”; che “nel corso della Pt_1 verifica non si riscontravano elementi oggettivi riconducibili alla coniuge, lo straniero a supporto della presenza della moglie … esibiva uno spazzolino da denti, nr. 1 pantalone di tuta, un paio di vestiti nonché un paio di infradito che lo stesso rinveniva all'interno di Pt_1 una scarpiera con molta difficoltà”; che “alla presenza degli operatori il era molto Pt_1 nervoso e come scusante, per la presenza di una donna nel suo letto, riferiva di aver ospitato provvisoriamente la sua amica in attesa di trovare una nuova occupazione”; anche questa relazione concludeva che per “gli elementi e la situazione qui sopra descritta non si è riscontrata la convivenza”. Di conseguenza, eseguito in tre differenti occasioni l'accesso nella casa coniugale, non veniva direttamente rinvenuta , né venivano riscontrati all'interno della Persona_1
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abitazione oggetti ed indumenti alla stessa appartenenti, e nella ultima occasione veniva invece identificata nella abitazione una donna connazionale dell'PP. Le relazioni del 14-12-2017 e del 13-11-2018 danno conferma delle dichiarazioni di
[...]
, nel senso che anche a seguito delle verifiche nella casa coniugale, sussistevano Per_1 concordanti elementi di prova che non vi era convivenza coniugale e che quindi il matrimonio dell'PP con era di fatto fittizio. Persona_1 Si aggiunga che il ha ugualmente depositato in giudizio la Controparte_1 comunicazione di reato redatta dalla Questura di Latina Squadra Mobile in data 27-8-2019 circa “la segnalazione di una cittadina bengalese recatasi presso quella struttura -[locale Pronto Soccorso]- a seguito di aggressione da parte del proprio compagno”; si riferiva “come la donna, in stato interessante da circa due mesi, fosse stata aggredita fisicamente alle precedenti ore 02.30 circa del 26 agosto, dal proprio compagno convivente , Parte_1 davanti l'esercizio commerciale che questi gestiva in Latina via E. Filiberto;
che la donna, identificata per nata in [...] il [...] (dunque la stessa trovata Persona_2 nella abitazione dell'PP), “con l'assistenza di un ausiliario di P.G. debitamente nominato per la traduzione dalla linga indiana a quella italiana, formalizzava una dettagliata denuncia querela nei confronti del compagno , sposato unicamente con rito Parte_1 bengalese, persona questa che si era resa responsabile, nel corso degli anni, di ripetute aggressioni fisiche nei suoi confronti, reiterare durante il suo stato di gravidanza”. Nella allegata denuncia - querela affermava che nel dicembre 2015 si era Persona_2 lasciata con il proprio marito che viveva a Roma, e recatasi a Latina per questioni personali, aveva conosciuto , con il quale dopo due settimane era andata a convivere Parte_1 in un appartamento che ella aveva preso in affitto in Roma;
che dopo un periodo in cui
[...]
era stato in carcere a causa di una aggressione ad un connazionale, ed era Parte_1 uscito nel dicembre 2016, aveva ripreso la convivenza con il medesimo presso la propria abitazione in Roma, fintanto che nel mese di settembre 2018 aveva contratto con Pt_1
matrimonio in casa con il rito bengalese, “rito che vale unicamente per noi
[...] ; che successivamente si era trasferita presso la abitazione di in Per_3 Parte_1
Latina, alla via G.B. Grassi n.
3. Pertanto è provato che l'PP, dopo il matrimonio in data 21-9-2017 con
[...]
, conviveva invece con la connazionale inoltre, il fatto che egli ha Per_1 Persona_2 contratto matrimonio con con il rito bengalese, che è riconosciuto soltanto Persona_2 dai concittadini bengalesi, dimostra che l'PP nessuna comunione affettiva e materiale provava per . Le dichiarazioni di quest'ultima sono dunque Persona_1 pienamente dimostrate. Pertanto, in conclusione della trattazione del merito, l'appello deve essere rigettato.
è stato condannato dal Tribunale alle spese di primo grado per il principio Parte_1 di soccombenza e per il principio di soccombenza deve essere condannato alle spese di questo grado in favore del resistente. Tali spese si liquidano ai sensi del d.m. n. CP_1
55/2014 e successive modifiche (Tabella 12, 4° scaglione, esclusa la fase istruttoria), in euro
1.750,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, deve darsi atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'PP, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Dovrà inoltre essere rivolta alla Amministrazione Finanziaria competente, la richiesta dell'PP di cui all'atto dell'11-3-2022 di rimborso del pagamento del contributo unificato in quanto versato in eccesso rispetto a quanto dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: a) rigetta l'appello proposto da , nato in [...] il [...], e Parte_1 conferma la ordinanza del Tribunale ordinario di Roma in data 2-7-2021;
R.G. 4741/2021 5
b) condanna , nato in [...] il [...], al pagamento, in favore Parte_1 del , in persona del delle spese del presente grado, Controparte_1 CP_2 che liquida in complessivi euro 1.750,00, oltre al 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
c) ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del
2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di , nato in [...] il [...], dell'ulteriore importo, a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Roma 6-3-2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 4741/2021