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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 802/2023 vertente tra
Avv. BORRELLI OL (c.f. ); C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Dell'Elce
appellante
contro
(p.i. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in , alla P.zza Salvatore Allende n. 15, in persona del suo titolare, CP_1
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Rotolone
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 849/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 13 giugno 2023.
All'udienza tenutasi in data 14 gennaio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
- in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 849/2023 emessa dal
Tribunale di Pescara, Sezione Civile, GOT Dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante, nell'ambito del giudizio N.R.G. 849/2023, depositata in cancelleria in data 13.06.2023, notificata il 16.06.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che il credito maturato dal ricorrente per compensi professionali per l'attività svolta nel procedimento n. 155/2016
RG incardinato dinanzi al TAR Abruzzo conclusosi con la sentenza. 277/2019 del
19.11.2019, in favore della mai Controparte_1
corrisposti, è pari ad € 11.906,42, oltre interessi legali, dal dovuto al soddisfo, e spese nella misura di legge, con condanna della resistente al pagamento di detta somma oltre al pagamento di spese e competenze di giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
pag. 2/12 Conclusioni della parte appellata:
“ Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reictis:
Nel merito: accertare e dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare integralmente nel merito, poiché palesemente destituito di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, l'appello proposto dall'Avv. OL LL, come in atti generalizzato, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata n. 849/2023, pubblicata in data 13.06.2023, resa dal Tribunale di Pescara nella procedura 812/202, con la quale il predetto Tribunale ha rigettato integralmente la domanda dell'attore condannandolo alla refusione delle spese di giudizio come liquidate in sentenza. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. in via istruttoria, meramente subordinata e prudenziale e senza che la richiesta voglia rappresentare motivo di doglianza incidentale della sentenza impugnata:
ove mai l'Ecc.ma Corte di Appello ravvisasse la necessità di riaprire l'istruttoria, si chiede l'ammissione dei testi e dei capitoli di prova richiesti ed esclusi nel primo grado di giudizio, come da relativa ordinanza del 23.05.2022, in ragione delle motivazioni spiegate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 849/2023 pubblicata in data 13 giugno 2023 il
Tribunale di Pescara rigettava la domanda proposta dall'Avv. OL LL nei confronti dell' volta alla Controparte_1
condanna al pagamento della somma di euro 11.906,42 a titolo di compenso per l'attività professionale giudiziale svolta nell'interesse della resistente nel procedimento n. 155/2016 dinanzi al T.A.R. Abruzzo -sezione distaccata di Pescara, conclusosi con sentenza n. 277/2019 del 19 novembre 2019.
1.1. In particolare, il Tribunale di Pescara, pur ritenendo provato il conferimento del mandato e l'adempimento della prestazione, rigettava la domanda proposta dall'Avv.
LL ritenendo provata dalla resistente la pattuita gratuità della prestazione.
pag. 3/12
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello l'Avv. OL
LL, per i motivi di seguito indicati:
2.1. “Nullità, annullabilità, erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ammesso la prova per testimoni sulla gratuità della prestazione, in violazione degli artt. 2233 e 2727 c.c., ponendo poi l'erronea interpretazione delle risultanze di tali prove alla base della propria decisione”.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto raggiunta la prova della gratuità del mandato sulla base delle testimonianze rese nel corso del giudizio, in violazione nel principio che pone a carico del cliente l'onere di provare l'esistenza di una specifica pattuizione scritta tra le parti che, in deroga al principio della onerosità, abbia previsto la gratuità dello svolgimento dell'incarico professionale, stabilendo il comma 3 dell'art. 2233 c.c. che il patto di determinazione del compenso e , per converso, anche della pattuizione della mancanza di compenso, deve essere redatto in forma scritta, sotto pena di nullità, con la conseguente inammissibilità della prova per testi ex art. 2725 c.c.
2.2. “Nullità, annullabilità, erroneità e/o contraddittorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice prima ribadisce l'impossibilità di provare per testimoni la gratuità del mandato e di poi ammette le relative prove ponendole alla base della propria decisione affermando altresì, erroneamente, che tra il LL ed il soggetto che ha beneficiato della prestazione vi sia un rapporto di parentela e che da ciò possa desumersi la gratuità del mandato”.
Ha dedotto l'appellante che la sentenza di primo grado sarebbe contraddittoria ed errata laddove, dopo aver in astratto affermato la necessità della prova scritta ex art. 2233 comma 3 c.c. in relazione al patto di gratuità del mandato, ne ha ritenuto fornita la prova sulla base di inammissibili prove testimoniali, in particolare desumendo il carattere non oneroso della prestazione anche dalla parentela tra le parti, peraltro inesistente risultando il LL ed il soltanto affini, ed in particolare cognati. CP_1
2.3 “Nullità, annullabilità, erroneità della sentenza per errata valutazione degli elementi di prova in violazione dell'art. 116 c.p.c.”.
pag. 4/12 Si duole l'appellante che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe desunto dalle risultanze delle prove testimoniali l'inequivoca prova dell'accordo tra le parti in merito alla gratuità del mandato, circostanza di contro smentita da quanto riferito dai testi.
4. Si è costituita in grado di appello la Controparte_1
in persona del titolare, contestando nel merito la fondatezza del
[...]
proposto gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza emessa dal
Tribunale di Teramo.
5. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 Privo di fondamento risulta essere il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la sentenza laddove si sarebbe ritenuta raggiunta la prova della gratuità del mandato sulla base delle testimonianze rese nel corso del giudizio, in violazione nel principio che pone a carico del cliente l'onere di provare l'esistenza di una specifica pattuizione scritta tra le parti che, in deroga al principio della onerosità, abbia previsto la gratuità dello svolgimento dell'incarico professionale, stabilendo il comma 3 dell'art. 2233 c.c. che il patto di determinazione del compenso e , per converso, anche della pattuizione della mancanza di compenso, deve essere redatto in forma scritta, sotto pena di nullità, con la conseguente inammissibilità della prova per testi ex art. 2725 c.c.
Pare opportuno premettere in astratto che “La prestazione d'opera del difensore può, infatti, essere gratuita - in tutto o in parte - per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza (Cass. 6 maggio 2021, n.
11884; Cass. n. 20269 del 2002), ed ancora, in tema di ripartizione dell'onere della prova, che “.. nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (cfr. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28226; Cass. 23 novembre 2016, n. 23893)-
pag. 5/12 Sotto il profilo dell'ammissibilità della prova testimoniale in relazione a un tale accordo si osserva, invece, quanto segue.
Preliminarmente occorre sottolineare come il Tribunale ha correttamente ritenuto non necessaria, ai fini della prova dell'accordo di gratuità del mandato, l'esistenza di un contratto scritto.
Sulla base dei principi affermati dalla Corte di legittimità (Cass. civ. n. 33193 del
2022) “Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale -non soggetto a vincoli di forma (Cass., Sez. VI - 3, Ordinanza n.
8863 del 31 marzo 2021, Rv. 660993) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, non oggetto, nel caso di specie, ad alcuna contestazione delle parti.
Infatti, "nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosita' e' elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (...)" (Cass., Sez. II, Sentenza n. 23893 del 23 novembre 2016, Rv.
642193).
Non essendo il contratto di mandato professionale soggetto a vincoli di forma, ne consegue che neppure l'accordo in merito alla gratuità della prestazione debba soggiacere ad un tale requisito. Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto nel caso di specie di ammettere la prova testimoniale sul punto.
5.2.1 La statuizione impugnata risulta non solo aver fatto corretta applicazione dei principi che disciplinano l'ammissibilità delle prove, ma, sotto tale profilo, appare altresì immune dalla censura di contraddittorietà della motivazione mossa dall'appellante con il secondo motivo di gravame.
In merito deve preliminarmente osservarsi come il vizio di motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste: “Quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accede quando non vi sia alcuna esplicitazione del
pag. 6/12 quadro probatorio, né alcuna disamina logico giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (Cass. civ. Ord. 3819/2020)”. Risulta, pertanto, violato l'obbligo di motivazione quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, ossia risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, o quando sia afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, risultando così obbiettivamente incomprensibile.
La contraddittorietà della motivazione “Presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del percorso logico giuridico posto a base della decisione adottata” (Cass. civ. n.
15693/2004, Cass. civ. n. 8718/2005, Cass. civ. n. 6064/2008).
Nel caso di specie, la decisione del primo giudice risulta correttamente e idoneamente motivata, avendo lo stesso esposto tutti gli elementi volti a comprendere il percorso giuridico che lo hanno condotto alla decisione in esame.
Il primo giudice, infatti, dopo aver puntualmente dato conto della prospettazione difensiva dell'Avv. LL, affidata alla asserita inammissibilità della prova testimoniale in merito alla gratuità del mandato, richiedendo un tale rapporto la forma scritta a pena di nullità, ha ritenuto di discostarsene (si legge a pag. 3 della motivazione:
“mette conto segnalare tuttavia …”) aderendo ai principi dettati in tema dalla Corte di legittimità, in ossequio ai quali “La presunzione di onerosità del mandato, stabilita dall'art. 1709 c.c., ha carattere relativo e può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile dalle circostanze del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto superata la detta presunzione alla luce delle relazioni di parentela intercorrenti fra le parti).” (Cfr.: Corte Cass. N.17384 del 2018).
5.2.2 Né, come sosterrebbe parte appellante, il Tribunale di Pescara ha basato la propria decisione sulla presunzione di gratuità che deriverebbe dal rapporto di parentela (rectius affinità) intercorrente tra le parti. Premesso che sul piano logico il ragionamento rimane pressoché invariato in presenza di rapporto di affinità, anziché parentela, tra l'avv.
LL ed titolare della scuola guida, risulta chiaro dalla Controparte_1
pag. 7/12 motivazione della sentenza che un tale vincolo, lungi dall'integrare nel percorso logico motivazionale un elemento di presunzione sul quale è stata basata unicamente la decisione, è servito invece ad illuminare il contesto nel quale sono state collocate ed esaminate le complessive risultanze istruttorie.
5.3 Con l'ultimo motivo di censura lamenta l'appellante che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe desunto dalle risultanze delle prove testimoniali l'inequivoca prova dell'accordo tra le parti in merito alla gratuità del mandato, circostanza di contro smentita da quanto riferito dai testi.
Preliminarmente occorre ricordare che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
La norma devolve al giudice di merito l'individuazione delle fonti del suo convincimento e dunque anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza nonché la scelta tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiand o in via logica taluni mezzi di prova e disattendendo altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intend e fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata
( Cass n. 9384/1995; Cass.n.10896/1988; Cass. n. 6023/2000; Cass. n. 160304/2002
Cass. n. 14972/2006).
Il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove, enunciato dal suddetto articolo, risulta violato esclusivamente nell'ipotesi in cui il giudice non abbia debitamente esposto gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento e l'iter logico giuridico seguito nella valutazione degli stessi.
pag. 8/12 Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata si evincono tutti gli elementi sui quali il primo giudice ha fondato il proprio convincimento e il percorso logico che lo ha portato a ritenere raggiunta la prova dell'accordo tra le parti in merito alla gratuità del mandato professionale, sicché la valutazione degli elementi probatori e la conseguente ricostruzione dei fatti risulta effettuata in ossequio all'articolo 116 c.p.c., nonché condivisibile nel merito.
Ed invero, il convincimento del primo giudice risulta essersi formato in base all'analisi e valutazione dell'insieme delle risultanze probatorie e di specifici elementi che, complessivamente considerati, hanno disatteso la versione di parte attrice.
Dato atto del rapporto di affinità (impropriamente definito dal primo giudice parentela) intercorrente tra le parti (l'avv. LL era coniugato con la sorella del Pt_1
all'epoca dell'espletamento del mandato, oltre che della circostanza, incontestata, che la richiesta di pagamento del compenso professionale si era collocata temporalmente ad epoca successiva alla intervenuta separazione personale dei coniugi, il Tribunale d i
Pescara ha evidenziato come le risultanze testimoniali, ed in particolare quanto riferito dai testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
convergano nel collocare il rapporto professionale in un contesto di Testimone_4 solidarietà familiare che determinava l'Avv. LL a spendere la propria opera professionale gratuitamente, così come gratuiti erano gli adempimenti burocratici legati all'attività dell'autoscuola che il espletava in favore del cognato. CP_1
In particolare, il teste , escusso nell'udienza del Testimone_4
16.11.2022, ha riferito quanto segue: “Ero presente in una cena dove era presente anche OL e parlava della diffida della Provincia e degli operatori della CP_1
Motorizzazione che avevano effettuato l'accertamento. Preciso che frequento la casa di
da circa 7/8 anni e ricordo che mi chiese cosa fare e gli disse di CP_1 Per_1
presentare una denuncia. Fui allora che intervenne OL per consigliare di fare ricorso al TAR. Anche in questa occasione OL disse che come le altre volte avrebbe preso le spese vive ..”; “… come ho già detto durante le cene si era detto che CP_1
non affrontava le spese di un procedimento dinanzi al TAR perché il cognato prendeva
pag. 9/12 solo il costo delle spese. Questo lo diceva mentre LL precisava che CP_1
avrebbe preso le competenze solo se andava bene il processo. Questo accadeva circa
5/6 volte nell'arco temporale che ho precisato …”.
Emerge, dunque, più in particolare dalla deposizione del che l'accordo Tes_4 prevedeva la gratuità del mandato nel caso (verificatosi nell'ipotesi in esame, giusta le risultanze della sentenza n. 277/2019 del TAR Abruzzo allegata in atti) di esito negativo della controversia promossa nell'interesse dell'autoscuola.
Tale deposizione, in quanto resa da soggetto presente agli accordi presi, seppur in contesto conviviale, e comunque in linea con il modus operandi che negli anni di interesse connotava i rapporti professionali tra i due cognati (ciò è quanto riferisce anche il teste , risulta particolarmente attendibile, oltre che Testimone_3
circostanziata e pienamente coerente con le restanti deposizioni testimoniali.
Quanto all'email inviata il 5 aprile 2016, con la quale lo studio legale chiedeva all le somme per il pagamento del contributo unificato, di Controparte_1 euro 650,00, più le spese d'ufficio, per euro 100,00, senza alcun riferimento ad eventuale acconto sui compensi, deve osservarsi che sebbene da sola considerata essa non possa costituire elemento di prova della gratuità del rapporto (come parrebbe affermare il giudice di prime cure), stante il carattere neutro del contenuto, tuttavia a conferire un tale rilievo sovviene la deposizione testimoniale di , Testimone_2
dipendente della scuola guida dalla fine del 2015 all'inizio 2018, la quale dopo aver riferito di ricordare dell'accertamento della motorizzazione e del patrocinio dell'avv.
LL, aggiungendo di sapere “che era l'avvocato di famiglia e che svolgeva l'attività
a titolo gratuito”, sebbene quali circostanze riferite (sia da “.. i genitori (che venivano sempre in autoscuola) che la sorella del quando venivano in Per_2 CP_1 autoscuola. Anche la moglie me lo riferiva anche se passava di meno da noi”), e che pagava solo le spese vive come mi veniva riferito dallo stesso o dai CP_1 genitori”, ha invece narrato, quale circostanza conosciuta direttamente, di aver appreso
“della richiesta delle spese vive relative al procedimento innanzi al TAR con una mail che io stessa ho aperto del 5.4.2016 (doc. 6 resistente), ma poco dopo venne l'avv.
pag. 10/12 LL a fare un passaggio di proprietà e le stesse furono compensate con tale prestazione. Lo stesso avveniva per il familiare che pagava solo le spese vive per ogni pratica presso l'autoscuola”.
Neppure tale motivo risulta, dunque, meritevole di accoglimento.
6. Alla luce di tali evenienze, l'appello va rigettato.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, secondo la liquidazione indicata in dispositivo e fatta eccezione della fase istruttoria non svolta in tale sede.
8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. BORRELLI OL avverso la sentenza n. 849/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 13 giugno 2023, nei confronti dell ogni altra Controparte_1
istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.966,00 oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
pag. 11/12 Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 802/2023 vertente tra
Avv. BORRELLI OL (c.f. ); C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Dell'Elce
appellante
contro
(p.i. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in , alla P.zza Salvatore Allende n. 15, in persona del suo titolare, CP_1
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Rotolone
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 849/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 13 giugno 2023.
All'udienza tenutasi in data 14 gennaio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
- in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 849/2023 emessa dal
Tribunale di Pescara, Sezione Civile, GOT Dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante, nell'ambito del giudizio N.R.G. 849/2023, depositata in cancelleria in data 13.06.2023, notificata il 16.06.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che il credito maturato dal ricorrente per compensi professionali per l'attività svolta nel procedimento n. 155/2016
RG incardinato dinanzi al TAR Abruzzo conclusosi con la sentenza. 277/2019 del
19.11.2019, in favore della mai Controparte_1
corrisposti, è pari ad € 11.906,42, oltre interessi legali, dal dovuto al soddisfo, e spese nella misura di legge, con condanna della resistente al pagamento di detta somma oltre al pagamento di spese e competenze di giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
pag. 2/12 Conclusioni della parte appellata:
“ Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reictis:
Nel merito: accertare e dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare integralmente nel merito, poiché palesemente destituito di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, l'appello proposto dall'Avv. OL LL, come in atti generalizzato, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata n. 849/2023, pubblicata in data 13.06.2023, resa dal Tribunale di Pescara nella procedura 812/202, con la quale il predetto Tribunale ha rigettato integralmente la domanda dell'attore condannandolo alla refusione delle spese di giudizio come liquidate in sentenza. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. in via istruttoria, meramente subordinata e prudenziale e senza che la richiesta voglia rappresentare motivo di doglianza incidentale della sentenza impugnata:
ove mai l'Ecc.ma Corte di Appello ravvisasse la necessità di riaprire l'istruttoria, si chiede l'ammissione dei testi e dei capitoli di prova richiesti ed esclusi nel primo grado di giudizio, come da relativa ordinanza del 23.05.2022, in ragione delle motivazioni spiegate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 849/2023 pubblicata in data 13 giugno 2023 il
Tribunale di Pescara rigettava la domanda proposta dall'Avv. OL LL nei confronti dell' volta alla Controparte_1
condanna al pagamento della somma di euro 11.906,42 a titolo di compenso per l'attività professionale giudiziale svolta nell'interesse della resistente nel procedimento n. 155/2016 dinanzi al T.A.R. Abruzzo -sezione distaccata di Pescara, conclusosi con sentenza n. 277/2019 del 19 novembre 2019.
1.1. In particolare, il Tribunale di Pescara, pur ritenendo provato il conferimento del mandato e l'adempimento della prestazione, rigettava la domanda proposta dall'Avv.
LL ritenendo provata dalla resistente la pattuita gratuità della prestazione.
pag. 3/12
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello l'Avv. OL
LL, per i motivi di seguito indicati:
2.1. “Nullità, annullabilità, erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ammesso la prova per testimoni sulla gratuità della prestazione, in violazione degli artt. 2233 e 2727 c.c., ponendo poi l'erronea interpretazione delle risultanze di tali prove alla base della propria decisione”.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto raggiunta la prova della gratuità del mandato sulla base delle testimonianze rese nel corso del giudizio, in violazione nel principio che pone a carico del cliente l'onere di provare l'esistenza di una specifica pattuizione scritta tra le parti che, in deroga al principio della onerosità, abbia previsto la gratuità dello svolgimento dell'incarico professionale, stabilendo il comma 3 dell'art. 2233 c.c. che il patto di determinazione del compenso e , per converso, anche della pattuizione della mancanza di compenso, deve essere redatto in forma scritta, sotto pena di nullità, con la conseguente inammissibilità della prova per testi ex art. 2725 c.c.
2.2. “Nullità, annullabilità, erroneità e/o contraddittorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice prima ribadisce l'impossibilità di provare per testimoni la gratuità del mandato e di poi ammette le relative prove ponendole alla base della propria decisione affermando altresì, erroneamente, che tra il LL ed il soggetto che ha beneficiato della prestazione vi sia un rapporto di parentela e che da ciò possa desumersi la gratuità del mandato”.
Ha dedotto l'appellante che la sentenza di primo grado sarebbe contraddittoria ed errata laddove, dopo aver in astratto affermato la necessità della prova scritta ex art. 2233 comma 3 c.c. in relazione al patto di gratuità del mandato, ne ha ritenuto fornita la prova sulla base di inammissibili prove testimoniali, in particolare desumendo il carattere non oneroso della prestazione anche dalla parentela tra le parti, peraltro inesistente risultando il LL ed il soltanto affini, ed in particolare cognati. CP_1
2.3 “Nullità, annullabilità, erroneità della sentenza per errata valutazione degli elementi di prova in violazione dell'art. 116 c.p.c.”.
pag. 4/12 Si duole l'appellante che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe desunto dalle risultanze delle prove testimoniali l'inequivoca prova dell'accordo tra le parti in merito alla gratuità del mandato, circostanza di contro smentita da quanto riferito dai testi.
4. Si è costituita in grado di appello la Controparte_1
in persona del titolare, contestando nel merito la fondatezza del
[...]
proposto gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza emessa dal
Tribunale di Teramo.
5. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 Privo di fondamento risulta essere il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la sentenza laddove si sarebbe ritenuta raggiunta la prova della gratuità del mandato sulla base delle testimonianze rese nel corso del giudizio, in violazione nel principio che pone a carico del cliente l'onere di provare l'esistenza di una specifica pattuizione scritta tra le parti che, in deroga al principio della onerosità, abbia previsto la gratuità dello svolgimento dell'incarico professionale, stabilendo il comma 3 dell'art. 2233 c.c. che il patto di determinazione del compenso e , per converso, anche della pattuizione della mancanza di compenso, deve essere redatto in forma scritta, sotto pena di nullità, con la conseguente inammissibilità della prova per testi ex art. 2725 c.c.
Pare opportuno premettere in astratto che “La prestazione d'opera del difensore può, infatti, essere gratuita - in tutto o in parte - per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza (Cass. 6 maggio 2021, n.
11884; Cass. n. 20269 del 2002), ed ancora, in tema di ripartizione dell'onere della prova, che “.. nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (cfr. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28226; Cass. 23 novembre 2016, n. 23893)-
pag. 5/12 Sotto il profilo dell'ammissibilità della prova testimoniale in relazione a un tale accordo si osserva, invece, quanto segue.
Preliminarmente occorre sottolineare come il Tribunale ha correttamente ritenuto non necessaria, ai fini della prova dell'accordo di gratuità del mandato, l'esistenza di un contratto scritto.
Sulla base dei principi affermati dalla Corte di legittimità (Cass. civ. n. 33193 del
2022) “Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale -non soggetto a vincoli di forma (Cass., Sez. VI - 3, Ordinanza n.
8863 del 31 marzo 2021, Rv. 660993) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, non oggetto, nel caso di specie, ad alcuna contestazione delle parti.
Infatti, "nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosita' e' elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (...)" (Cass., Sez. II, Sentenza n. 23893 del 23 novembre 2016, Rv.
642193).
Non essendo il contratto di mandato professionale soggetto a vincoli di forma, ne consegue che neppure l'accordo in merito alla gratuità della prestazione debba soggiacere ad un tale requisito. Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto nel caso di specie di ammettere la prova testimoniale sul punto.
5.2.1 La statuizione impugnata risulta non solo aver fatto corretta applicazione dei principi che disciplinano l'ammissibilità delle prove, ma, sotto tale profilo, appare altresì immune dalla censura di contraddittorietà della motivazione mossa dall'appellante con il secondo motivo di gravame.
In merito deve preliminarmente osservarsi come il vizio di motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste: “Quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accede quando non vi sia alcuna esplicitazione del
pag. 6/12 quadro probatorio, né alcuna disamina logico giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (Cass. civ. Ord. 3819/2020)”. Risulta, pertanto, violato l'obbligo di motivazione quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, ossia risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, o quando sia afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, risultando così obbiettivamente incomprensibile.
La contraddittorietà della motivazione “Presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del percorso logico giuridico posto a base della decisione adottata” (Cass. civ. n.
15693/2004, Cass. civ. n. 8718/2005, Cass. civ. n. 6064/2008).
Nel caso di specie, la decisione del primo giudice risulta correttamente e idoneamente motivata, avendo lo stesso esposto tutti gli elementi volti a comprendere il percorso giuridico che lo hanno condotto alla decisione in esame.
Il primo giudice, infatti, dopo aver puntualmente dato conto della prospettazione difensiva dell'Avv. LL, affidata alla asserita inammissibilità della prova testimoniale in merito alla gratuità del mandato, richiedendo un tale rapporto la forma scritta a pena di nullità, ha ritenuto di discostarsene (si legge a pag. 3 della motivazione:
“mette conto segnalare tuttavia …”) aderendo ai principi dettati in tema dalla Corte di legittimità, in ossequio ai quali “La presunzione di onerosità del mandato, stabilita dall'art. 1709 c.c., ha carattere relativo e può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile dalle circostanze del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto superata la detta presunzione alla luce delle relazioni di parentela intercorrenti fra le parti).” (Cfr.: Corte Cass. N.17384 del 2018).
5.2.2 Né, come sosterrebbe parte appellante, il Tribunale di Pescara ha basato la propria decisione sulla presunzione di gratuità che deriverebbe dal rapporto di parentela (rectius affinità) intercorrente tra le parti. Premesso che sul piano logico il ragionamento rimane pressoché invariato in presenza di rapporto di affinità, anziché parentela, tra l'avv.
LL ed titolare della scuola guida, risulta chiaro dalla Controparte_1
pag. 7/12 motivazione della sentenza che un tale vincolo, lungi dall'integrare nel percorso logico motivazionale un elemento di presunzione sul quale è stata basata unicamente la decisione, è servito invece ad illuminare il contesto nel quale sono state collocate ed esaminate le complessive risultanze istruttorie.
5.3 Con l'ultimo motivo di censura lamenta l'appellante che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe desunto dalle risultanze delle prove testimoniali l'inequivoca prova dell'accordo tra le parti in merito alla gratuità del mandato, circostanza di contro smentita da quanto riferito dai testi.
Preliminarmente occorre ricordare che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
La norma devolve al giudice di merito l'individuazione delle fonti del suo convincimento e dunque anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza nonché la scelta tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiand o in via logica taluni mezzi di prova e disattendendo altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intend e fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata
( Cass n. 9384/1995; Cass.n.10896/1988; Cass. n. 6023/2000; Cass. n. 160304/2002
Cass. n. 14972/2006).
Il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove, enunciato dal suddetto articolo, risulta violato esclusivamente nell'ipotesi in cui il giudice non abbia debitamente esposto gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento e l'iter logico giuridico seguito nella valutazione degli stessi.
pag. 8/12 Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata si evincono tutti gli elementi sui quali il primo giudice ha fondato il proprio convincimento e il percorso logico che lo ha portato a ritenere raggiunta la prova dell'accordo tra le parti in merito alla gratuità del mandato professionale, sicché la valutazione degli elementi probatori e la conseguente ricostruzione dei fatti risulta effettuata in ossequio all'articolo 116 c.p.c., nonché condivisibile nel merito.
Ed invero, il convincimento del primo giudice risulta essersi formato in base all'analisi e valutazione dell'insieme delle risultanze probatorie e di specifici elementi che, complessivamente considerati, hanno disatteso la versione di parte attrice.
Dato atto del rapporto di affinità (impropriamente definito dal primo giudice parentela) intercorrente tra le parti (l'avv. LL era coniugato con la sorella del Pt_1
all'epoca dell'espletamento del mandato, oltre che della circostanza, incontestata, che la richiesta di pagamento del compenso professionale si era collocata temporalmente ad epoca successiva alla intervenuta separazione personale dei coniugi, il Tribunale d i
Pescara ha evidenziato come le risultanze testimoniali, ed in particolare quanto riferito dai testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
convergano nel collocare il rapporto professionale in un contesto di Testimone_4 solidarietà familiare che determinava l'Avv. LL a spendere la propria opera professionale gratuitamente, così come gratuiti erano gli adempimenti burocratici legati all'attività dell'autoscuola che il espletava in favore del cognato. CP_1
In particolare, il teste , escusso nell'udienza del Testimone_4
16.11.2022, ha riferito quanto segue: “Ero presente in una cena dove era presente anche OL e parlava della diffida della Provincia e degli operatori della CP_1
Motorizzazione che avevano effettuato l'accertamento. Preciso che frequento la casa di
da circa 7/8 anni e ricordo che mi chiese cosa fare e gli disse di CP_1 Per_1
presentare una denuncia. Fui allora che intervenne OL per consigliare di fare ricorso al TAR. Anche in questa occasione OL disse che come le altre volte avrebbe preso le spese vive ..”; “… come ho già detto durante le cene si era detto che CP_1
non affrontava le spese di un procedimento dinanzi al TAR perché il cognato prendeva
pag. 9/12 solo il costo delle spese. Questo lo diceva mentre LL precisava che CP_1
avrebbe preso le competenze solo se andava bene il processo. Questo accadeva circa
5/6 volte nell'arco temporale che ho precisato …”.
Emerge, dunque, più in particolare dalla deposizione del che l'accordo Tes_4 prevedeva la gratuità del mandato nel caso (verificatosi nell'ipotesi in esame, giusta le risultanze della sentenza n. 277/2019 del TAR Abruzzo allegata in atti) di esito negativo della controversia promossa nell'interesse dell'autoscuola.
Tale deposizione, in quanto resa da soggetto presente agli accordi presi, seppur in contesto conviviale, e comunque in linea con il modus operandi che negli anni di interesse connotava i rapporti professionali tra i due cognati (ciò è quanto riferisce anche il teste , risulta particolarmente attendibile, oltre che Testimone_3
circostanziata e pienamente coerente con le restanti deposizioni testimoniali.
Quanto all'email inviata il 5 aprile 2016, con la quale lo studio legale chiedeva all le somme per il pagamento del contributo unificato, di Controparte_1 euro 650,00, più le spese d'ufficio, per euro 100,00, senza alcun riferimento ad eventuale acconto sui compensi, deve osservarsi che sebbene da sola considerata essa non possa costituire elemento di prova della gratuità del rapporto (come parrebbe affermare il giudice di prime cure), stante il carattere neutro del contenuto, tuttavia a conferire un tale rilievo sovviene la deposizione testimoniale di , Testimone_2
dipendente della scuola guida dalla fine del 2015 all'inizio 2018, la quale dopo aver riferito di ricordare dell'accertamento della motorizzazione e del patrocinio dell'avv.
LL, aggiungendo di sapere “che era l'avvocato di famiglia e che svolgeva l'attività
a titolo gratuito”, sebbene quali circostanze riferite (sia da “.. i genitori (che venivano sempre in autoscuola) che la sorella del quando venivano in Per_2 CP_1 autoscuola. Anche la moglie me lo riferiva anche se passava di meno da noi”), e che pagava solo le spese vive come mi veniva riferito dallo stesso o dai CP_1 genitori”, ha invece narrato, quale circostanza conosciuta direttamente, di aver appreso
“della richiesta delle spese vive relative al procedimento innanzi al TAR con una mail che io stessa ho aperto del 5.4.2016 (doc. 6 resistente), ma poco dopo venne l'avv.
pag. 10/12 LL a fare un passaggio di proprietà e le stesse furono compensate con tale prestazione. Lo stesso avveniva per il familiare che pagava solo le spese vive per ogni pratica presso l'autoscuola”.
Neppure tale motivo risulta, dunque, meritevole di accoglimento.
6. Alla luce di tali evenienze, l'appello va rigettato.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, secondo la liquidazione indicata in dispositivo e fatta eccezione della fase istruttoria non svolta in tale sede.
8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. BORRELLI OL avverso la sentenza n. 849/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 13 giugno 2023, nei confronti dell ogni altra Controparte_1
istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.966,00 oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
pag. 11/12 Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 12/12