Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 2
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti, e, quindi, non opera allorché l'assicurato contro gli infortuni riceva dall'assicuratore il relativo indennizzo per la lesione patita a causa del fatto illecito del terzo, poiché, in tal caso, siffatta prestazione ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di assicurazione e cioè da un titolo diverso ed indipendente dall'illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione (infortunio) perché questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlativo effetto di incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall'infortunato possa incidere sul "quantum " del risarcimento dovuto dal danneggiante.
L'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra un'ipotesi di reato, è ammessa - tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali - anche quando rimanga ignoto l'autore del fatto che integra un'ipotesi di reato, sempre che sia certa l'appartenenza di quest'ultimo ad una cerchia di persone legate da un rapporto organico o di dipendenza con il soggetto che di quell'attività deve rispondere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enzo MERIGGIOLA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere -
Dott. SO AMATUCCI - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NT LF e CO RI N. Q. DI GENITORI DI NT NO, E NT NO in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E. FILIBERTO 217, presso lo studio dell'avvocato DARIO MUZI, che li difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato GASPARE BERTUETTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 34/96 della Corte d'Appello di BRESCIA, emessa il 25/10/95 e depositata il 20/01/96 (R.G. 557/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/98 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 1988 SO ME e IT NI, agendo in qualità di genitori e legali rappresentanti del figlio minore AD ME, convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro pro tempore davanti al Tribunale di Brescia. esponendo: - che il giorno 30 settembre 1986 il loro figlio AD, che frequentava la classe prima media inferiore della scuola Perlasca di Rezzato, mentre durante la ricreazione si trovava seduto all'estremità di una struttura portante di canestro per basket, appoggiata a terra nel cortile dell'istituto scolastico, era stato ad un tratto proiettato verso l'alto allorché un gruppetto di allievi era salito improvvisamente sull'altra estremità della struttura medesima provocando "..un fenomeno di leva e un movimento di catapulta..."; - che, per effetto della ricaduta sul traverso di ferro, aveva riportato lesioni all'addome da cui era derivata un'inabilità temporanea di giorni 45 con postumi permanenti del 12%;
- che la struttura portante predetta si trovava da tempo nel cortile della scuola e veniva sovente usata dagli studenti a guisa di "dondolo", sfruttando la sua forma bombata da un lato, malgrado si fosse ogni tanto provveduto a ribaltarla in modo tale da farla poggiare a terra "..in posizione di piatto..."; - che, in occasione del fatto, l'insegnante che avrebbe dovuto vigilare sugli allievi in questione non era presente. Tanto premesso, e dedotta la responsabilità dell'amministrazione convenuta per l'insufficiente organizzazione delle condizioni di sicurezza e di sorveglianza degli allievi, gli attori chiedevano la condanna del Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni derivati al minore. Il convenuto resisteva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, segnalando che i genitori di AD ME avevano ricevuto ed accettato a saldo dalla compagnia assicuratrice "Le Assicurazioni d'Italia" la somma di lire 6.000.000 a tacitazione di ogni diritto e ragione verso chicchessia. Nel merito deduceva l'infondatezza dell'azione proposta attesa l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento; in subordine rilevava la carenza di prova in ordine al quantum.
Il Tribunale, con sentenza in data 17 giugno 1992/14 giugno 1993, dichiarava la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione in ordine all'evento e conseguentemente lo condannava al risarcimento dei danni nella somma di lire 42.085.000 oltre interessi, ponendo le spese del procedimento a carico del convenuto. Contro tale sentenza proponeva appello il Ministero della Pubblica Istruzione con atto notificato anche allo stesso AD ME, divenuto frattanto maggiorenne. Resistevano in giudizio gli appellati.
Con sentenza 25.10.1995 la Corte di Appello di Brescia rigettava l'appello condannando l'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado.
Nella motivazione detta Corte esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni. L'appellante si duole che il Tribunale abbia disatteso l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni. Ma la circostanza che la polizza di assicurazione in questione avesse ad oggetto la copertura del rischio da infortuni, e non già di quello da responsabilità civile, appare assai chiara dagli stessi elementi posti in evidenza dal Tribunale;
ed il fatto che le clausole predisposte a stampa sull'atto di quietanza (utilizzabile per i rischi più vari: vedasi l'accenno all'ipotesi di furto) contengano, fra l'altro, la rinuncia all'esperimento di azioni nei confronti di chicchessia, non può assumere dirimente valenza nel caso specifico;
ed invero, in base alla norma dettata dall'art. 1364 C.C., per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare: il che significa, riportandosi al concreto, che le rinunce espresse da SO ME e IT NI nell'atto di quietanza possono unicamente riferirsi alle pretese derivanti dalla polizza assicurativa contro gli infortuni e non certamente alle rivendicazioni risarcitorie nei confronti dei responsabili assolutamente estranee alla copertura assicurativa. A maggior ragione ciò è a dirsi in considerazione del fatto che il capitolato d'oneri contempla, all'art. 22, la rinuncia dell'assicuratore all'azione di surroga di cui all'art. 1916 C.C.. L'appellante rimprovera al Tribunale di aver giudicato applicabile alla controversia la presunzione di colpa posta a carico dei precettori dall'art. 2048 C.C., ma la censura è fondata in quanto resta esclusa dalla previsione legislativa l'ipotesi in cui l'evento dannoso operi in pregiudizio del discepolo per causa a lui stesso riconducibile. Giuridicamente corretta è, pertanto, la tesi propugnata dall'amministrazione appellante, secondo la quale l'onere della prova deve far carico alla parte danneggiata.
Però una volta constatato dalla direzione dell'istituto scolastico - come è pacifico in causa - che la struttura di sostegno del cesto da basket veniva impropriamente utilizzata dai giovani allievi come strumento di un gioco eterodosso e pericoloso, la contromisura da adottarsi consisteva non già nel mero spostamento dell'oggetto in posizione meno accessibile, si, ma anche meno controllabile;
sibbene nel concreto impedimento dell'impiego inappropriato, mediante l'ancoraggio del traliccio con catene e lucchetti, ovvero con altri mezzi ugualmente efficaci. Nel contempo si sarebbe dovuto disporre una più estesa sorveglianza, onde impedire che ancora si verificasse - come già era avvenuto in precedenti occasioni - l'aberrante pratica degli allievi, di dondolarsi con la struttura metallica a mà di altalena.
L'omissione delle cautele sopra descritte integra, senza dubbio, un elemento di colpa che si ricollega al generale principio del neminem ledere, in relazione al peculiare obbligo del personale scolastico in genere, e degli insegnanti in ispecie, di vigilare sull'incolumità dei minori affidati alle loro cure durante l'orario di scuola (comprensivo degli intervalli di ricreazione, durante i quali gli allievi rimangono pur sempre sottoposti alla disciplina dell'istituto). Correttamente, dunque, il primo giudice ha ravvisato la sussistenza, in seno al materiale istruttorio raccolto, della prova concreta della responsabilità dell'ente scolastico e, per esso del Ministero della Pubblica Istruzione.
Contro questa decisione ricorre per cassazione l'Amministrazione della Pubblica Istruzione con due motivi.
Resistono con controricorso SO ME, IT LO e AD ME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. (art. 360 n. 5 e n. 3 c.p.c.) esponendo le seguenti doglianze.
La Corte d'Appello di Brescia, pur riconoscendo che nel caso di specie non trova applicazione il richiamo all'art. 2048 c.c. in materia di responsabilità dei precettori, ha ritenuto assolto l'onere probatorio ricadente sulla parte attrice;
ma la colpa omissiva dell'amministrazione deve escludersi per la decisiva circostanza che rispetto al giovane ME la struttura portante del canestro di basket non poteva considerarsi quale insidia occulta, tenuto anche conto che risultava collocato in un cortile secondario della scuola di non facile accesso e non destinato allo svolgimento della ricreazione.
Detta struttura non costituisce oggettivamente una situazione di pericolo. La condizione di rischio aveva necessità di essere valutata anche e sopraffatto in ragione di un utilizzo anomalo ed imprudente della struttura di sostegno del cesto da basket da parte degli scolari. Questa importante valutazione di ordine soggettivo (la parte ricorrente cita Cass. 6937/93), prospettata dalla difesa dell'amministrazione nella comparsa conclusionale, è stata del tutto omessa nella motivazione della decisione dalla Corte d'Appello di Brescia. Ora, nel caso di specie, risulta che, all'epoca dei fatti, il minore aveva 11 anni, età in cui, salvo situazioni di impedimenti collegati a minorazioni psichiche o fisiche, il bambino è in grado di rendersi conto e di apprezzare la pericolosità di azioni e circostanze come quelle in cui ha avuto causa l'incidente. Infine il Giudice d'Appello pur riportando formalmente la valutazione dell'illecito alle previsioni normative di cui all'art 2043 c.c. resta ancorato per quanto concerne la prova dei fatti, il cui onere si ricorda incombe alla parte attrice, a quanto è stabilito dall'art. 2048 c. c. in relazione all'omessa vigilanza. Infatti, secondo l'art. 2043 la condotta omissiva in tanto può essere assunta come causa di un evento dannoso in quanto l'omettente abbia violato un obbligo giuridico di impedire l'evento, sicché in materia di "culpa in omittendo", al contrario di quanto affermato nella impugnata decisione, non e sufficiente il generico riferimento al principio del "neminem laedere", ma occorre la precisa individuazione di un vero e proprio obbligo di impedire l'evento lamentato, gravante sul soggetto cui si imputa l'omissione. In ogni caso si fa presente che l'amministrazione, pur non gravata dall'onere probatorio, ha dimostrato nel corso del giudizio di aver fatto ricorso alle necessarie misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi provando che il giorno in cui è avvenuto l'incidente nel cortile ove si svolgeva la ricreazione erano presenti una decina di insegnanti e che il bidello, resosi conto del gioco praticato dai ragazzi, aveva posizionato la struttura del canestro da basket in modo tale da impedire il ripetersi del divertimento. Insomma, nella fattispecie oggetto del giudizio, nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze non è stato possibile evitare l'evento e comunque nessuna responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. può essere addebitata all'amministrazione della Pubblica Istruzione.
Il motivo appare privo di pregio. Infatti, nella parte in cui sembra prospettare una (concorrente od esclusiva) responsabilità dello scolaro (ed - evidentemente - l'omesso esame di risultanze decisive in ordine alla sussistenza di tale responsabilità), deve ritenersi inammissibile in quanto nuovo, dato che la doglianza non è stata ritualmente e specificamente prospettata nell'atto di appello (mentre debbono ritenersi tardive e quindi irrilevanti le doglianze proposte successivamente); ed è parimenti inammissibile laddove tende in sostanza ad una nuova valutazione di merito delle risultanze processuali (si consideri in particolare l'assunto secondo il quale doveva ritenersi che l'amministrazione avesse dimostrato di aver fatto ricorso alle necessarie misure organizzative). Inoltre ( e comunque ) occorre rilevare (con riferimento soprattutto alla parte del motivo concernente la colpa dell'ente scolastico): -a) che la Corte di merito ha chiaramente, pur se implicitamente, valutato l'obbligo di vigilanza in questione in relazione anche all'età degli alunni coinvolti;
- b) che detto Giudice di secondo grado ha parlato di colpa che si ricollega al generale principio del neminem ledere "...in relazione al peculiare obbligo del personale del personale scolastico in genere, e degli insegnanti in ispecie, di vigilare sull'incolumità dei minori affidati alle loro cure durante l'orario di scuola (comprensivo degli intervalli di ricreazione, durante i quali gli allievi rimangono pur sempre sottoposti alla disciplina dell'istituto)..." ;
ed è quindi incontestabile che detto Giudice di secondo grado ha operato la suddetta precisa individuazione dello specifico obbligo di impedire l'evento lamentato, che incombeva sull'ente scolastico;
- c) che le doglianze concernenti l'art. 2048 cit. concernono una tesi che la Corte d'Appello non ha in alcun modo seguito: detta Corte, infatti, ha escluso non solo formalmente, ma anche in concreto l'applicabilità di detto art. 2048 c.c, ed ha poi coerentemente e correttamente esaminato le risultanze istruttorie, pervenendo poi sulla base delle medesime all'affermazione della responsabilità predetta. Si deve dunque concludere che la motivazione in ordine alla colpa in questione appare esauriente (in particolare va rilevato che la Corte non ha omesso di prendere in esame punti decisivi), logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa citata dalla parte ricorrente.
Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 1905 c.c. in relazione agli artt. 1916 c.c. e 2043 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), esponendo le seguenti argomentazioni. Il Giudice d'Appello, ancorato alla prospettazione formulata nella decisione di 1° grado circa una responsabilità dell'amministrazione per omessa vigilanza degli insegnanti incaricati ai sensi dell'art. 2048 c.c., ritiene, a torto, che le emergenze processuali abbiano fornito la prova, in ragione di un'omissione di comportamenti doverosi, di una astratta configurazione, nell'incidente per cui è causa, del reato di lesioni colpose ascrivibile indistintamente alla P.A. "per colpa provata"( cfr. sentenza del Tribunale). Ma è evidente che da parte del giudice civile non vi è stato l'accertamento della sussistenza in concreto degli elementi costitutivi il reato, tanto è vero che al contrario di quanto previsto dalle norme penali non vi è stata la necessaria ed imprenscindibile individuazione del soggetto fisico a cui ascrivere la presunta condotta illecita. In ultimo è da censurare la pronuncia d'Appello per quanto concerne l'omessa detrazione dalla quantificazione dei danni della somma di lire 6.000.000, debitamente rivalutata, corrisposta alla parte istante dall'Assitalia quale indennizzo per il grado di invalidità permanere riconosciuto al minore a seguito dell'incidente per cui è causa. Infatti, nel sistema giuridico vigente si applica in materia assicurativa il cosiddetto principio indennitario (art. 19O5 c.c.) per effetto del quale l'indennizzo dovuto dall'assicuratore non può mai superare l'importo del danno sofferto dall'assicurato. Conseguentemente è intuitivo che nel caso di specie la clausola di rinuncia all'azione di surroga di cui all'art 1916 c.c. è stata previste in favore dell'amministrazione e non dell'infortunato che, al contrario, verrebbe ad essere risarcito oltre misura.
Il motivo è privo di pregio. Infatti, nell'impugnata sentenza la sussistenza del reato deve ritenersi correttamente affermata e motivata ai fini della decisione in ordine ai danni morali, considerato anche che non era necessaria l'individuazione del soggetto fisico a cui ascrivere la condotta illecita. Questa Corte Suprema, già in passato ha, infatti, rilevato che " l'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra un'ipotesi di reato, è ammessa - tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali - anche quando rimanga ignoto l'autore del reato, sempre che sia certa l'appartenenza di quest'ultimo ad una cerchia di persone legate da un rapporto organico o di dipendenza con il soggetto che di quell'attività deve rispondere. (Cass. n. 222 del 21/01/1985;
cfr. anche Cass. 12951/92, Cass. 6334/98 e Cass. 2441/63). Quanto poi all'omessa detrazione della somma suddetta, occorre rilevare che la motivazione criticata appare immune dai vizi lamentati. Infatti, il sopra citato principio indennitario non suffraga la tesi della parte ricorrente, dato che l'indennizzo derivante da una assicurazione contro gli infortuni non vale a mutare l'entità del danno sofferto nei rapporti tra danneggiato e responsabile. Occorre a tal proposito ricordare che "In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti, e, quindi, non opera allorché' l'assicurato contro gli infortuni riceva dall'assicuratore il relativo indennizzo per la lesione patita a causa del fatto illecito del terzo, poiché', in tal caso, siffatta prestazione ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di assicurazione e cioè' da un titolo diverso ed indipendente dall'illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione (infortunio) perché' questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlativo effetto di incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall'infortunato possa incidere sul "quantum " del risarcimento dovuto dal danneggiante." (Cass. 4475 del 15/04/1993; cfr. anche Cass. 5650 del 19.6.96). Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione liquidate in L. 106.000 oltre L. 2.000.000 (duemilioni) per onorario.
Così deciso a Roma il 28.9.1998.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 1999.