Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 1135
CASS
Sentenza 10 febbraio 1999

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In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti, e, quindi, non opera allorché l'assicurato contro gli infortuni riceva dall'assicuratore il relativo indennizzo per la lesione patita a causa del fatto illecito del terzo, poiché, in tal caso, siffatta prestazione ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di assicurazione e cioè da un titolo diverso ed indipendente dall'illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione (infortunio) perché questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlativo effetto di incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall'infortunato possa incidere sul "quantum " del risarcimento dovuto dal danneggiante.

L'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra un'ipotesi di reato, è ammessa - tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali - anche quando rimanga ignoto l'autore del fatto che integra un'ipotesi di reato, sempre che sia certa l'appartenenza di quest'ultimo ad una cerchia di persone legate da un rapporto organico o di dipendenza con il soggetto che di quell'attività deve rispondere.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 1135
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1135
Data del deposito : 10 febbraio 1999

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