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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 30.05.2022 al n. 3490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via Mario De Sena 250 presso lo C.F._1 studio dell'avv. Giuseppe Rubino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 21.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.05.2022, la sig.ra premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il sig. il 28.06.2008 a CI (NA) (n.19 – Parte II – serie A - anno 2008) e che dalla CP_1 loro unione era nato il figlio , nato ad [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Nola Per_1 aveva emesso, in data 29.05.2019, sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1306/2019. Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale, vinte le spese di lite.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltate la ricorrente ed il minore in sede presidenziale, il Giudice delegato, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 23.10.2023, adottati i provvedimenti accessori ed urgenti, rimetteva i coniugi dinanzi al
Giudice Istruttore all'udienza del 23.06.2023.
Con memoria integrativa depositata in data 12.04.2023, la ricorrente reiterava le richieste formulate nel ricorso introduttivo.
Indi, all'udienza del 21.10.2024, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , il quale non si costituiva in giudizio CP_1 nonostante la regolare notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass.
Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti;
agli atti, inoltre, è stata prodotta la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1306/2019 emessa dal Tribunale di Nola in data 29.05.2019, passata in giudicato.
Circa l'affidamento della prole giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728; Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia
(confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n. 26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ.
2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale
Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr.
Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivata sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto, e tornando al caso di specie, risultano persistere le situazioni già evidenziate nel giudizio di separazione e, segnatamente, che il sig. non vede e non sente il figlio da CP_1 Per_1 diversi anni e che non contribuisce al suo mantenimento. Tali circostanze, oltre ad essere dedotte dalla ricorrente e accertate in sede di separazione, sono state confermate, in sede di ascolto, dallo stesso minore
. Questi ha dichiarato di non vedere né sentire il padre da oltre sette anni e di non desiderare di Per_1 vederlo atteso che di lui ricorda solo le violenze agite sulla madre. Il comportamento del resistente, il quale non si è costituito in giudizio per far valere diverse ragioni, costituisce una ulteriore conferma della credibilità della ricostruzione dei fatti come emerse nel corso del giudizio. Per contro, dalla relazione dei SS del Comune di CI (NA) in atti emerge che il minore vive in un contesto adeguato e cresce serenamente ben accudito dalla madre.
In conclusione, questo si ritine conforme agli interessi del minore affidare in via esclusiva alla Per_1 madre la quale potrà adottare ogni determinazione di ordinaria amministrazione e Parte_1 maggiore interesse per la prole.
Quanto al diritto di visita, rilevato che nulla appare mutato rispetto alla separazione né vi è prova che il resistente abbia seguito un percorso di sostegno alla genitorialità con esito positivo, si conferma che il padre potrà incontrare il figlio presso i SS del Comune di CI (NA) o presso altro luogo Per_1 neutro indicato a cura dei SS stessi, secondo un calendario di incontri concordato con gli stessi SS, per due giorni a settimana sempre che il minore sia a tanto favorevole.
La casa familiare sita in CI (NA) alla Via Roma 90 resta assegnata alla ricorrente Parte_1 quale genitore collocatario del minore.
Circa le questioni economiche, considerato che la situazione economica e patrimoniale è rimasta pressoché invariata rispetto a quanto emerso in fase presidenziale, tenuto conto dell'obbligo gravante su ciascun genitore abile al lavoro di contribuire in modo dignitoso al mantenimento dei figlio, questo tribunale ritiene congruo confermare l'obbligo, a carico del resistente, di contribuire al mantenimento del figlio , versando alla signora entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro Per_1 Parte_1
250,00 a mezzo bonifico, vaglia postale o ricarica PostePay, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore del minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
il 28.06.2008 a CI (NA) (n.19 – Parte II – serie A - anno 2008); CP_1
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
d) affida il minore in via esclusiva alla madre come precisato in parte motiva;
Per_1 Parte_1
e) disciplina i tempi di permanenza del figlio con il padre in conformità alla parte motiva;
f) assegna la casa familiare in CI (NA) alla Via Roma 90 alla ricorrente;
g) pone carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro CP_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00 a titolo contributo al mantenimento del figlio , Per_1 somma rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
h) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per il figlio, così come individuate in base al Protocollo d'Intesa approvato nel Maggio 2021 dal Tribunale di Nola con il COA;
i) nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 07.1.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 30.05.2022 al n. 3490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via Mario De Sena 250 presso lo C.F._1 studio dell'avv. Giuseppe Rubino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 21.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.05.2022, la sig.ra premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il sig. il 28.06.2008 a CI (NA) (n.19 – Parte II – serie A - anno 2008) e che dalla CP_1 loro unione era nato il figlio , nato ad [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Nola Per_1 aveva emesso, in data 29.05.2019, sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1306/2019. Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale, vinte le spese di lite.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltate la ricorrente ed il minore in sede presidenziale, il Giudice delegato, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 23.10.2023, adottati i provvedimenti accessori ed urgenti, rimetteva i coniugi dinanzi al
Giudice Istruttore all'udienza del 23.06.2023.
Con memoria integrativa depositata in data 12.04.2023, la ricorrente reiterava le richieste formulate nel ricorso introduttivo.
Indi, all'udienza del 21.10.2024, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , il quale non si costituiva in giudizio CP_1 nonostante la regolare notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass.
Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti;
agli atti, inoltre, è stata prodotta la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1306/2019 emessa dal Tribunale di Nola in data 29.05.2019, passata in giudicato.
Circa l'affidamento della prole giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728; Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia
(confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n. 26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ.
2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale
Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr.
Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivata sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto, e tornando al caso di specie, risultano persistere le situazioni già evidenziate nel giudizio di separazione e, segnatamente, che il sig. non vede e non sente il figlio da CP_1 Per_1 diversi anni e che non contribuisce al suo mantenimento. Tali circostanze, oltre ad essere dedotte dalla ricorrente e accertate in sede di separazione, sono state confermate, in sede di ascolto, dallo stesso minore
. Questi ha dichiarato di non vedere né sentire il padre da oltre sette anni e di non desiderare di Per_1 vederlo atteso che di lui ricorda solo le violenze agite sulla madre. Il comportamento del resistente, il quale non si è costituito in giudizio per far valere diverse ragioni, costituisce una ulteriore conferma della credibilità della ricostruzione dei fatti come emerse nel corso del giudizio. Per contro, dalla relazione dei SS del Comune di CI (NA) in atti emerge che il minore vive in un contesto adeguato e cresce serenamente ben accudito dalla madre.
In conclusione, questo si ritine conforme agli interessi del minore affidare in via esclusiva alla Per_1 madre la quale potrà adottare ogni determinazione di ordinaria amministrazione e Parte_1 maggiore interesse per la prole.
Quanto al diritto di visita, rilevato che nulla appare mutato rispetto alla separazione né vi è prova che il resistente abbia seguito un percorso di sostegno alla genitorialità con esito positivo, si conferma che il padre potrà incontrare il figlio presso i SS del Comune di CI (NA) o presso altro luogo Per_1 neutro indicato a cura dei SS stessi, secondo un calendario di incontri concordato con gli stessi SS, per due giorni a settimana sempre che il minore sia a tanto favorevole.
La casa familiare sita in CI (NA) alla Via Roma 90 resta assegnata alla ricorrente Parte_1 quale genitore collocatario del minore.
Circa le questioni economiche, considerato che la situazione economica e patrimoniale è rimasta pressoché invariata rispetto a quanto emerso in fase presidenziale, tenuto conto dell'obbligo gravante su ciascun genitore abile al lavoro di contribuire in modo dignitoso al mantenimento dei figlio, questo tribunale ritiene congruo confermare l'obbligo, a carico del resistente, di contribuire al mantenimento del figlio , versando alla signora entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro Per_1 Parte_1
250,00 a mezzo bonifico, vaglia postale o ricarica PostePay, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore del minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
il 28.06.2008 a CI (NA) (n.19 – Parte II – serie A - anno 2008); CP_1
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
d) affida il minore in via esclusiva alla madre come precisato in parte motiva;
Per_1 Parte_1
e) disciplina i tempi di permanenza del figlio con il padre in conformità alla parte motiva;
f) assegna la casa familiare in CI (NA) alla Via Roma 90 alla ricorrente;
g) pone carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro CP_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00 a titolo contributo al mantenimento del figlio , Per_1 somma rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
h) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per il figlio, così come individuate in base al Protocollo d'Intesa approvato nel Maggio 2021 dal Tribunale di Nola con il COA;
i) nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 07.1.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)