Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 1
Per aversi atto emulativo vietato ai sensi dell'art. 833 cod. civ. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri, sicché è riconducibile a tale categoria di atti l'azione del proprietario che installi sul muro di recinzione del fabbricato comune un contenitore avente aspetto di telecamera nascosta fra il fogliame degli alberi posto in direzione del balcone del vicino.
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L'ampiezza del diritto di proprietà sancita dall'art. 832 c.c. subisce una compressione di diversa intensità qualora sulla res gravino altri diritti reali di godimento, ovvero la stessa sia soggetta ai limiti imposti dall'ordinamento nell'interesse pubblico o privato. Fatte salve le suddette limitazioni, il proprietario può disporre e godere liberamente del bene purché non compia atti al solo scopo di arrecare danno agli altri. La necessità di salvaguardia degli interessi socialmente apprezzabili ha spinto il legislatore a prevedere, infatti, il divieto dell'esercizio del diritto di proprietà in modo arbitrario, con la ratio evidente di far sì che la proprietà non divenga uno strumento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2001, n. 5421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5421 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EB DO, TI EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato NOBILONI ALESSANDRO giusta delega in atti, unitamente all'avv. ROBERTO NOBILONI, che li difende per proc. speciale del Notaio F. LONGO DEBELLIS rep. n. 2955 del 6/11/00, in sostituzione dell'Avvocato MOREA NICOLA (deceduto);
- ricorrenti -
contro
RO LV, IM GR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato BATTISTA D., difesi dagli avvocati COCCIOLI ALBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 385/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 03/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.3.1992 i coniugi RE UE e GR PA, premesso che erano proprietari di un immobile sito in Giovinazzo, via Papa Giovanni XXIII n. 85/C, piano rialzato, e che al piano superiore dello stesso fabbricato (costituito) da una villetta a due piani) abitavano i coniugi NA CO e CI TI, assumevano che questi ultimi qualche giorno prima avevano posto sul muro che circondava l'edificio, nascosta tra le foglie della vegetazione, una telecamera piantata in direzione del balcone interno dell'unità immobiliare degli istanti, violando così il diritto di costoro alla riservatezza ed alla tranquillità; chiedevano quindi al Pretore di Bitonto ai sensi dell'art. 1170 c.c. o comunque dell'art. 700 c.p.c. di ordinare ai coniugi CO-TI la immediata rimozione della telecamera adottando tutti i provvedimenti necessari. Disposta la comparizione delle parti ed in assenza del CO e della TI, il Pretore adito, ritenuto che il comportamento di questi ultimi costituiva una grave lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza nella esplicazione della loro vita familiare, ordinava al CO ed alla TI ai sensi dell'art. 700 c.p.c. l'immediata rimozione della telecamera, autorizzando in difetto l'esecuzione nei modi di legge e fissando il termine per l'inizio del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 18.4.1992 il UE e la PA instauravano il giudizio di merito convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari e il CO e la TI, chiedendo dichiararsi l'illegittimità del comportamento di costoro, confermarsi l'ordinanza pretorile e condannarsi le controparti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede;
gli attori precisavano che in sede di esecuzione del provvedimento pretorile il CO aveva fatto rilevare che la telecamera era in realtà una scatola vuota al cui interno erano stati inseriti una lampadina ed un led rosso, fornendo così la prova non solo della fondatezza del ricorso a suo tempo presentato nei confronti dei convenuti, ma altresì di aver compiuto atti di emulazione tendenti ad arrecare molestia e pregiudizio agli esponenti.
I convenuti costituendosi in giudizio chiedevano il rigetto delle domande attrici, assumendo che il contenitore metallico con all'interno un led ed una lampadina era stato da essi installato sul muro della villetta al solo fine di scoraggiare eventuali ladri. Il Tribunale adito con sentenza del 14.2.1996 respingeva le domande attrici.
Proposta impugnazione avverso tale decisione dal UE e dalla PA, la Corte di Appello di Bari con sentenza del 3.4.1998, in riforma della pronuncia di primo grado, riconosciuto che la collocazione del suddetto contenitore sul muro antistante il balcone degli appellanti doveva essere configurato un atto emulativo, condannava il CO e la PA al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede.
La Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, rilevava che legittimamente nel giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Bari il UE e la PA avevano introdotto una domanda nuova, quale era quella basata sull'esistenza dell'atto emulativo rispetto a quella prospettata in sede cautelare e poi ribadita dinanzi al Tribunale relativa alla dedotta violazione del diritto alla riservatezza, atteso che con l'introduzione del giudizio di merito conseguente al provvedimento di urgenza ottenuto, non sussisteva alcun divieto per gli attori di ampliare il "thema decidendum" e di proporre, in aggiunta a quella formulata in sede cautelare, una ulteriore domanda, in ordine alla quale, peraltro, nulla avevano eccepito i convenuti;
nel merito riteneva fondata la domanda di rimozione del contenitore per avere avuto la sua installazione finalità emulative sia perché tale scatola, avente l'assetto di una telecamera, era stata posta in direzione delle aperture della proprietà degli attori e non verso possibili accessi per i ladri (cosicché doveva essere escluso che la sua sistemazione fosse finalizzata a scoraggiare eventuali malintenzionati) sia perché essa era stata collocata tra le foglie degli alberi, e perciò non era immediatamente percepibile da persone estranee;
d'altra parte la convinzione che la suddetta scatola aveva l'esclusiva funzione di recare molestia al UE ed alla PA era avvalorata dall'inspiegabile silenzio serbato dal CO e dalla TI i quali, pur a conoscenza del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalle controparti, non avevano ritenuto ne' di chiarire a costoro che l'apparente telecamera era in realtà un oggetto diverso nè di evidenziare l'asserito scopo della sua collocazione. Per la cassazione di tale sentenza il CO e la TI hanno proposto un ricorso articolato in due motivi illustrato successivamente da una memoria;
resistono con controricorso il UE e la PA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre anzitutto esaminare l'eccezione sollevata dai controricorrenti di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di specialità della procura: invero la procura apposta in calce al ricorso, priva anche di data, riferendosi ad un generico "presente giudizio", non conterrebbe elementi idonei a riferirla al giudizio di cassazione.
L'eccezione è infondata.
Infatti, pur dandosi atto della genericità delle espressioni contenute nella procura in esame (quali "deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio ed in ogni successiva fase e grado ...), deve rilevarsi che il requisito di specialità della procura ai fini dell'ammissibì lità del ricorso per cassazione deve essere inteso nel duplice senso di riferimento ad uno specifico processo e ad una determinata fase di esso, ossia al giudizio di legittimità;
pertanto, allorché la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un "corpus" inscindibile con esso ed essendo quindi inequivocabile la volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame, la specialità è garantita indipendentemente dalle espressioni adoperate nella redazione dell'atto (Cass.
3.9.1998 n. 8739), valorizzando la posizione topografica della procura, idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede (Cass. S.U. 10.3.1998 n. 2642; Cass. S.U. 10.3.1998 n. 2646); ciò spiega quindi come il richiamo al "presente giudizio" è sufficiente ad attribuire alla parte ricorrente la volontà di promuovere il giudizio di legittimità.
Riguardo poi alla mancanza di data della suddetta procura ed alle possibili implicazioni che da tale lacuna potrebbero trarsi (atteso che la neces5aria specialità della procura per il ricorso per cassazione comporta che essa deve essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata ed in data anteriore o contemporanea alla sottoscrizione del ricorso), deve rilevarsi da un lato che la procura apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione priva di data deve presumersi in base all'"id quod plerumque accidit" rilasciata in data posteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata (Cass.
3.6.1996 n. 5092; Cass. 15.1.1999 n. 462), e dall'altro che l'anteriorità del suo conferimento rispetto alla notifica del ricorso è desumibile dalla sua riproduzione nella copia notificata del ricorso medesimo (Cass. S.U. 17.12.1998 n. 12625). Venendo quindi all'esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo proposto il CO e la TI, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurano la statuizione del giudice di appello che, pur riconoscendo l'infondatezza della domanda delle controparti relativa alla asserita violazione del diritto alla riservatezza, aveva invece accolto l'ulteriore domanda basata sulla configurabilità come atto emulativo del comportamento degli attuali ricorrenti;
poiché il provvedimento d'urgenza ha natura cautelare e funzione strumentale rispetto ad una futura decisione di merito, il giudizio di cognizione conseguente alla concessione della invocata misura cautelare potrà riguardare soltanto il definitivo accertamento in ordine alla fondatezza del diritto fatto valere in via d'urgenza, ma non potrà avere ad oggetto ulteriori e diverse domande.
La censura è infondata.
Deve osservarsi in proposito che l'atto di citazione promosso dal UE e dalla PA dinanzi al Tribunale di Bari dopo aver ottenuto dal Pretore di Bitonto il richiesto provvedimento d'urgenza, ha dato luogo ad un giudizio di cognizione nuovo rispetto a quello precedente di natura cautelare, nel quale accanto alla domanda riguardante la tutela del diritto alla riservatezza ben poteva essere introdotta una diversa domanda riconducibile ad una autonoma "causa petendi", come in effetti è avvenuto.
Il giudice di appello quindi correttamente ha ritenuto che non esisteva alcuna norma processuale che precludesse al UE ed alla PA di introdurre dinanzi al Tribunale di Bari una domanda ulteriore rispetto a quella già oggetto della invocata tutela cautelare: infatti con il menzionato atto di citazione si era dato luogo ad un ordinario procedimento civile soggetto al principio generale della ammissibilità di una pluralità di domande anche non altrimenti connesse contro la stessa parte (art. 104 primo comma c.p.c.); la circostanza che una delle domande proposte dal UE e dalla PA fosse già stata esaminata in sede di sommaria delibazione in via d'urgenza dinanzi al Pretore di Bitonto non costituiva alcun impedimento al riguardo, atteso che le diverse domande introdotte con lo stesso atto di citazione conservano piena autonomia tra di loro.
Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 833 c.c., censurano il convincimento della Corte territoriale che ha configurato nella installazione del suddetto contenitore sul muro di recinzione della villetta a due piani in cui abitano le parti in causa gli estremi di un atto emulativo: di quest'ultimo non ricorrerebbero nella fattispecie gli elementi costitutivi, consistenti nel danno o nella molestia per il vicino e nell"animus nocendi" da parte di chi pone in essere un atto di esercizio del proprio diritto.
La censura è infondata.
È noto come la configurazione dell'atto emulativo sostanzialmente ha dato luogo a due diversi inquadramenti sistematici da parte della dottrina.
Secondo un primo indirizzo l'atto emulativo costituisce applicazione del fondamentale e più generale principio di solidarietà che regola i rapporti intersoggettivi e che finisce quindi con l'incidere sul contenuto stesso del diritto soggettivo e della sua sfera di estensione: infatti, allorché si è in presenza di atti contrari al principio di solidarietà, secondo tale orientamento, colui che li compie si pone al di fuori dell'esercizio del diritto soggettivo. Un secondo indirizzo riconduce l'atto emulativo all'abuso del diritto, consistente nell'esercizio del diritto stesso per perseguire interessi diversi da quelli per i quali è riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico;
in tale contesto si è ritenuto che il proprietario abusi del proprio diritto anche allorché possa ritrarre dall'atto una utilità, qualora intenda comunque realizzare finalità estranee rispetto a quelle in funzione delle quali il diritto è riconosciuto.
Questa Corte ritiene che l'atto emulativo, così come disciplinato dall'art. 833 c.c., si inscrive nell'ambito dei limiti alle facoltà di godimento da parte del proprietario e dunque al contenuto del diritto di proprietà, sanzionando come comportamenti illeciti atti che pure astrattamente sono configurabili conformi al diritto in quanto esplicazioni delle suddette facoltà.
Si pone quindi il problema di individuare nell'ottica legislativa la linea di discrimine che consenta di enucleare un criterio oggettivo per valutare o meno come atti emulativi quelli commessi dal proprietario nell'esercizio del suo diritto.
Orbene l'elemento decisivo al riguardo è costituito dalla mancanza di un apprezzabile vantaggio dell'atto per colui che lo compie, posto che l'assenza di qualsiasi giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale rivela la mera ed esclusiva intenzione di nuocere o recare molestia ad altri e dunque lo scopo emulativo dell'atto stesso;
a diverse conclusioni deve invece giungersi allorché l'atto determini comunque una utilità per il suo autore, come nell'ipotesi della proposizione di una domanda avente ad oggetto l'eliminazione di una veduta aperta dal vicino a distanza illegale, che tende al riconoscimento della libertà del fondo ed alla rimozione di una situazione illegale e pregiudizievole (Cass. 26.11.1997 n. 11852), o di una domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze tra fondi o fabbricati vicini (Cass.
8.1.1981 n. 164):
in questi casi è prevalente sulla eventuale intenzione di nuocere o di recare molestia ad altri il perseguimento di un interesse concreto e di una utilità effettiva ricollegabili alle facoltà di godimento del diritto, cosicché il suo esercizio è meritevole di tutela. È opportuno a tal punto aggiungere che la valutazione in ordine alla utilità o meno dell'atto posto in essere dal proprietario deve essere effettuata di volta in volta con riferimento alle singole fattispecie esaminate, considerato che, come si è visto, trattandosi di atti di esercizio del diritto, essi per definizione non potrebbero configurarsi come illeciti: significativa si rivela in tal senso, ad esempio, la distinzione cui è pervenuta, nell'ambito di una medesima fattispecie, questa stessa Corte che, pur escludendo di poter configurare come atto emulativo da parte del proprietario l'esercizio della facoltà di chiusura del fondo, ha fatto salva l'ipotesi che le specifiche modalità di essa (nella specie con un muro in sostituzione della rete metallica) Potessero in concreto integrare l'atto emulativo (Cass. 18.8.1986 n. 5066). In definitiva, quindi, si ritiene di poter aderire all'indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui la sussistenza di un atto emulativo presuppone il concorso di due elementi, ovvero che sia privo di utilità per chi lo compie e che abbia il solo scopo di nuocere o di recare molestia al altri (vedi tra le più recenti Cass.
3.12.1997 n. 12258; Cass.
9.10.1998 n. 9998; Cass.
3.4.1999 n. 3275).
Orbene deve a tal punto rilevarsi che il giudice di appello nella fattispecie con un accertamento di fatto sorretto da adeguata e congrua motivazione, come tale insindacabile in questa sede, ha evidenziato che la collocazione di un contenitore avente l'aspetto di una telecamera con un led ed una lampadina al suo interno, sia perché posto in direzione della proprietà del UE e della PA sia perché situato tra le foglie degli alberi, e quindi non immediatamente visibile da estranei, lungi dall'avere la finalità di del fondo, ha fatto salva l'ipotesi che le specifiche modalità di essa (nella specie con un muro in sostituzione della rete metallica) potessero in concreto integrare l'atto emulativo (Cass. 18.8.1986 n. 5066). In definitiva, quindi, si ritiene di poter aderire all'indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui la sussistenza di un atto emulativo presuppone il concorso di due elementi, ovvero che sia privo di utilità per chi lo compie e che abbia il solo scopo di nuocere o di recare molestia a altri (vedi tra le più recenti Cass.
3.12.1997 n. 12258; Cass.
9.10.1998 n. 9998; Cass.
3.4.1999 n. 3275).
Orbene deve a tal punto rilevarsi che il giudice di appello nella fattispecie con un accertamento di fatto sorretto da adeguata e congrua motivazione, come tale insindacabile in questa sede, ha evidenziato che la collocazione di un contenitore avente l'aspetto di una telecamera con un led ed una lampadina al suo interno, sia perché posto in direzione della proprietà del UE e della PA sia perché situato tra le foglie degli alberi, e quindi non immediatamente visibile da estranei, lungi dall'avere la finalità di scoraggiare eventuali malintenzionati dall'entrare nell'appartamento di proprietà del CO e della TI, aveva l'esclusivo scopo di recare molestia al UE ed alla PA;
pertanto il giudice di appello, sulla base di tali circostanze ed in corretta applicazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra menzionato, ha configurato nella specie gli estremi dell'atto emulativo.
Neppure è fondato il profilo della censura relativo alla asserita insussistenza di qualsiasi danno riconducibile causalmente alla installazione del suddetto contenitore;
la Corte territoriale, infatti, si è limitata a ritenere l'atto emulativo come potenzialmente produttivo di danni, trattandosi di fatto illecito, cosicché la condanna generica del CO e della TI al risarcimento dei danni deve essere ritenuta legittima, posto che ogni questione relativa alla loro effettiva sussistenza ed entità dovrà essere esaminata in separato giudizio.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
i ricorrenti in applicazione del principio della soccombenza devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di lire 235.400 per spese e di lire 2.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001