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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2493/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AP Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2493/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1 frazione Gambellara, Via Gambellara n. 142/M, con il patrocinio degli avv.ti MARIAGRAZIA GUARDIGLI e FRANCESCA SANGIORGI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 34 e (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Edmund Halley n. 13, con il patrocinio degli avv.ti MARIAGRAZIA GUARDIGLI e FRANCESCA SANGIORGI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 34
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta sottoscritte personalmente e depositate telematicamente in data 17.10.2024.
pagina 1 di 4 In data 19.06.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04.06.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con rito Parte_2 concordatario a Ravenna in data 31.07.1999, con opzione per il regime di separazione dei beni, che dall'unione erano nati il figlio in data 23.12.2000 e la figlia n data 05.03.2007, che tra le parti Per_1 Per_2 erano sorti insanabili contrasti che avevano reso intollerabile la convivenza, tanto che erano già separati in via di fatto da un anno, che il figlio maggiorenne è già economicamente autosufficiente, Pt_1 lavorando con un contratto di lavoro stabile presso l'azienda Unitec di Ravenna, e che, mentre Pt_1 vive con la madre in un immobile preso in locazione ubicato a Ravenna, via Edmund Halley n. 13, la figlia minore ES vive assieme al padre presso un immobile di proprietà di quest'ultimo, sito a Gambellara, via Gambellara n. 182/M. Le parti chiedevano al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, acquisito il parere del PM, di pronunciare sentenza di separazione, con omologa delle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) La figlia minore di anni 17, sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della Per_2 stessa presso il padre: le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia verranno assunte di comune accordo dai genitori, i quali, invece, eserciteranno la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3) La figlia minore di anni 17, continuerà a vivere nell'abitazione paterna e potrà vedere e stare con la madre ogni Per_2 volta che lo vorrà tenendo conto dei suoi impegni scolastici, sportivi e di lavoro dei genitori ed in ogni caso in modo indicativo trascorrerà con entrambi i genitori un weekend alternato, oltre a tempi quasi paritari durante la settimana, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
4) Alla luce di quanto sopra concordato e rilevato (ovvero capacità patrimoniale di entrambi i genitori, collocazione della figlia minore ed analoghi tempi di permanenza della stessa presso entrambi) i genitori ritengono di realizzare il principio di proporzionalità provvedendo al mantenimento ordinario della figlia minore in modo c.d. diretto. I genitori si faranno quindi carico in egual misura del mantenimento della figlia, ovvero alle spese connesse al vitto, all'abbigliamento, alle spese di cura ed accudimento quotidiano ed alla socialità per il periodo in cui la figlia è presso ciascun genitore, non versandosi reciprocamente alcun assegno di mantenimento e/o contributo al mantenimento stesso, salvo quantificarne l'importo, nella denegata ipotesi di inadempimento degli accordi, in € 200,00= mensili, rivalutabili ex indici Istat, a carico di ciascun genitore. In tale caso detto importo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese, in un conto intestato alla minore con firma congiunta dei genitori, e allorquando la figlia diverrà maggiorenne intestato alla stessa.
5) I genitori provvederanno altresì a suddividere in ragione del 50% ciascuno tutte le spese extra-ordinarie nell'interesse della figlia minore così come individuate dal Protocollo ad oggi vigente presso il Tribunale di Ravenna che si intende qui integralmente trascritto. Le ricevute e fatture in originale, che dovranno indicare il codice fiscale della figlia, saranno poi interamente detratte ai fini fiscali dalla madre Parte_2
6) I genitori concordano altresì che l'assegno unico per la figlia e/o misure assimilabili sarà interamente percepito dalla sig.ra
Parte_2
pagina 2 di 4 7) Le parti si concedono reciprocamente assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore. Nonché prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni a contenuto patrimoniale:
8) Le parti al fine di regolamentare i loro rapporti economici hanno concordato che il sig. versi alla sig.ra la Pt_1 Parte_2 somma complessiva di € 40.000,00 (quarantamila/00) nelle seguenti modalità: € 7.000,00 (settemila/00) sono stati già versati medianti bonifici bancari nel conto corrente intestato alla sig.ra in data 12.04.2024 e 26.04.2024, € Parte_2
16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) verranno versati mediante bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra contestualmente alla firma del presente ricorso congiunto, mentre la restante somma di € 16.500,00 Parte_2
(sedicimilacinquecento/00) verrà versata sempre mediante bonifico bancario al conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2 contestualmente al provvedimento di omologa della separazione personale emesso dall'intestato Tribunale.
9) Le parti dichiarano, che dopo aver adempiuto a quanto previsto dalla condizione di cui al n. 8) del presente ricorso, di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro avendo già regolato ogni questione patrimoniale tra loro insorta (ad eccezione dell'accordo di cui al punto 8), dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
10) Le spese legali della presente procedura saranno divise al 50% tra le parti.”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note di trattazione scritta e preso atto della volontà dei ricorrenti di non riconciliarsi, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione. Con decreto emesso in data 17.06.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 13.11.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 19.06.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 17.10.2024, le parti confermavano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 08.01.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali, dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti e dalla separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti ai nn.
1-7 del ricorso, in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico, e appaiono conformi all'interesse dei figli, come disciplinato dalle norme positive. La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Il Collegio prende invece atto delle condizioni nn. 8 e 9 in quanto riguardanti la regolazione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
pagina 3 di 4 Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
27.03.1966, e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Parte_2
Ravenna in data 31.07.1999, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 161, p. II, serie A, anno 1999;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- PRENDE ATTO delle condizioni nn. 8 e 9 formulate nel ricorso;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa AP Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AP Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2493/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1 frazione Gambellara, Via Gambellara n. 142/M, con il patrocinio degli avv.ti MARIAGRAZIA GUARDIGLI e FRANCESCA SANGIORGI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 34 e (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Edmund Halley n. 13, con il patrocinio degli avv.ti MARIAGRAZIA GUARDIGLI e FRANCESCA SANGIORGI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 34
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta sottoscritte personalmente e depositate telematicamente in data 17.10.2024.
pagina 1 di 4 In data 19.06.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04.06.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con rito Parte_2 concordatario a Ravenna in data 31.07.1999, con opzione per il regime di separazione dei beni, che dall'unione erano nati il figlio in data 23.12.2000 e la figlia n data 05.03.2007, che tra le parti Per_1 Per_2 erano sorti insanabili contrasti che avevano reso intollerabile la convivenza, tanto che erano già separati in via di fatto da un anno, che il figlio maggiorenne è già economicamente autosufficiente, Pt_1 lavorando con un contratto di lavoro stabile presso l'azienda Unitec di Ravenna, e che, mentre Pt_1 vive con la madre in un immobile preso in locazione ubicato a Ravenna, via Edmund Halley n. 13, la figlia minore ES vive assieme al padre presso un immobile di proprietà di quest'ultimo, sito a Gambellara, via Gambellara n. 182/M. Le parti chiedevano al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, acquisito il parere del PM, di pronunciare sentenza di separazione, con omologa delle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) La figlia minore di anni 17, sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della Per_2 stessa presso il padre: le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia verranno assunte di comune accordo dai genitori, i quali, invece, eserciteranno la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3) La figlia minore di anni 17, continuerà a vivere nell'abitazione paterna e potrà vedere e stare con la madre ogni Per_2 volta che lo vorrà tenendo conto dei suoi impegni scolastici, sportivi e di lavoro dei genitori ed in ogni caso in modo indicativo trascorrerà con entrambi i genitori un weekend alternato, oltre a tempi quasi paritari durante la settimana, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
4) Alla luce di quanto sopra concordato e rilevato (ovvero capacità patrimoniale di entrambi i genitori, collocazione della figlia minore ed analoghi tempi di permanenza della stessa presso entrambi) i genitori ritengono di realizzare il principio di proporzionalità provvedendo al mantenimento ordinario della figlia minore in modo c.d. diretto. I genitori si faranno quindi carico in egual misura del mantenimento della figlia, ovvero alle spese connesse al vitto, all'abbigliamento, alle spese di cura ed accudimento quotidiano ed alla socialità per il periodo in cui la figlia è presso ciascun genitore, non versandosi reciprocamente alcun assegno di mantenimento e/o contributo al mantenimento stesso, salvo quantificarne l'importo, nella denegata ipotesi di inadempimento degli accordi, in € 200,00= mensili, rivalutabili ex indici Istat, a carico di ciascun genitore. In tale caso detto importo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese, in un conto intestato alla minore con firma congiunta dei genitori, e allorquando la figlia diverrà maggiorenne intestato alla stessa.
5) I genitori provvederanno altresì a suddividere in ragione del 50% ciascuno tutte le spese extra-ordinarie nell'interesse della figlia minore così come individuate dal Protocollo ad oggi vigente presso il Tribunale di Ravenna che si intende qui integralmente trascritto. Le ricevute e fatture in originale, che dovranno indicare il codice fiscale della figlia, saranno poi interamente detratte ai fini fiscali dalla madre Parte_2
6) I genitori concordano altresì che l'assegno unico per la figlia e/o misure assimilabili sarà interamente percepito dalla sig.ra
Parte_2
pagina 2 di 4 7) Le parti si concedono reciprocamente assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore. Nonché prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni a contenuto patrimoniale:
8) Le parti al fine di regolamentare i loro rapporti economici hanno concordato che il sig. versi alla sig.ra la Pt_1 Parte_2 somma complessiva di € 40.000,00 (quarantamila/00) nelle seguenti modalità: € 7.000,00 (settemila/00) sono stati già versati medianti bonifici bancari nel conto corrente intestato alla sig.ra in data 12.04.2024 e 26.04.2024, € Parte_2
16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) verranno versati mediante bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra contestualmente alla firma del presente ricorso congiunto, mentre la restante somma di € 16.500,00 Parte_2
(sedicimilacinquecento/00) verrà versata sempre mediante bonifico bancario al conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2 contestualmente al provvedimento di omologa della separazione personale emesso dall'intestato Tribunale.
9) Le parti dichiarano, che dopo aver adempiuto a quanto previsto dalla condizione di cui al n. 8) del presente ricorso, di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro avendo già regolato ogni questione patrimoniale tra loro insorta (ad eccezione dell'accordo di cui al punto 8), dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
10) Le spese legali della presente procedura saranno divise al 50% tra le parti.”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note di trattazione scritta e preso atto della volontà dei ricorrenti di non riconciliarsi, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione. Con decreto emesso in data 17.06.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 13.11.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 19.06.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 17.10.2024, le parti confermavano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 08.01.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali, dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti e dalla separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti ai nn.
1-7 del ricorso, in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico, e appaiono conformi all'interesse dei figli, come disciplinato dalle norme positive. La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Il Collegio prende invece atto delle condizioni nn. 8 e 9 in quanto riguardanti la regolazione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
pagina 3 di 4 Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
27.03.1966, e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Parte_2
Ravenna in data 31.07.1999, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 161, p. II, serie A, anno 1999;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- PRENDE ATTO delle condizioni nn. 8 e 9 formulate nel ricorso;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa AP Parisi
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