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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1612/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco MBardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1612/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1
DRAICCHIO
e
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. STEFANO Controparte_1 C.F._2
COMI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in RN BA (LC) in data 5.5.2003 con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del suddetto Comune, in regime di comunione dei beni, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Disporre l'affidamento delle minore nata a [...] il [...] in via Persona_1 congiunta ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre sig,.a Pt_1 con la quale continuerà a vivere e alla quale sarà assegnata la casa coniugale di RN
[...]
MB.ne (LC) via Villa 9 , di proprietà esclusiva del marito, con tutti gli arredi che la compongono , dandosi atto che il sig. ha già lascito da tempo la casa coniugale;
Controparte_1
3. Disporre la facoltà per il padre sig. di incontrare e tenere con sé la figlia Controparte_1 ogni volta che vorrà compatibilmente con gli impegni di studio e sportivi della Persona_1 stessa, in giorni che concorderà con la minore direttamente previo avviso alla madre e in ogni caso a fine settimana alternati con la madre dal sabato pomeriggio dopo l'orario scolastico fino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà alla casa materna la figlia entro le Per_1 ore 20,00;
4. Disporre la facoltà per il sig. di tenere con sé la figlia minore, ad anni alterni Controparte_1 con la madre, nel giorno di Natale e di Pasqua e comunque per almeno sei giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie e tre giorni durante le festività pasquali da concordare con la madre;
il sig. avrà altresì la facoltà di trascorrere con la Controparte_1 figlia durante le vacanze estive quindici giorni ( anche non consecutivi ) in un periodo da comunicare alla sig.a entro il 30 maggio di ogni anno e comunicandole altresì il Parte_1 luogo prescelto per il soggiorno estivo con la figlia. La sig.ra a sua volta comunicherà il Pt_1 luogo di vacanza dove si recherà con la figlia.
I genitori, altresì, si impegnano reciprocamente a mantenere la massima collaborazione per la gestione della figlia comunicandosi reciprocamente gli spostamenti che la minore eventualmente effettuerà in autonomia.
5. Dare atto che nessun contributo a titolo di mantenimento deve essere posto a carico del sig.
a favore della moglie che si dichiara economicamente autosufficiente;
Controparte_1
6. Porre a carico del sig. l'obbligo di versare entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 mese la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
importo da corrispondere alla madre a mezzo di bonifico bancario e che
[...] Parte_1 verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
7. i coniugi si impegnano a partecipare nella misure dal 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie della figlia come descritte dal Protocollo sulle spese in vigore avanti Persona_1 il Tribunale di Lecco che si riporta : - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante. - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio. - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell' altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)
8. le spese straordinarie di cui al precedente punto anticipate da un genitore devono essere rimborsate all'altro genitore entro quindici giorni dalla data della richiesta previa esibizione dei relativi giustificativi di spesa (scontrini fiscali, ricevute fiscali o fatture);
9. i coniugi si impegnano a contribuire nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese relative a visite mediche specialistiche urgenti e indifferibili necessarie alla figlia minore ( per esempio visita ginecologica, oculistica, dermatologica , ortopedica ecc.) nel caso in cui i tempi di attesa di prenotazione della visita con il SSN fossero superiori a dieci giorni;
10. i coniugi si impegnano a partecipare ciascuno nella misura del 50% alle spese ortodontiche e a quelle relative alle visite di controllo e adattamento dell'apparecchio ortodontico della figlia
Per_1 11. i coniugi si impegnano a partecipare nella misura del 50% a tutte le spese di iscrizione e acquisto del materiale ( compreso quello di abbigliamento tecnico ed equipaggiamento) relativo alla attività sportiva agonistica praticata dalla minore prestando entrambi sin d'ora Persona_1 il consenso allo svolgimento di detta attività ;
12. il sig. si impegna ad accollarsi il pagamento di tutte le rate di Controparte_1 ammortamento relative al residuo mutuo ipotecario cointestato a entrambi i coniugi gravante sulla casa coniugale di RN BA (LC), di esclusiva proprietà del marito, fino alla completa estinzione di esso con rinuncia a qualsiasi richiesta o azione nei confronti della stessa volta al recupero delle somme pagate per conto di costei;
13. l'assegno unico ove sussistano i requisiti di legge per la sua erogazione sarà percepito integralmente dalla signora Parte_1
14. i coniugi dichiarano altresì di aver definito reciprocamente ogni altra questione patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro, nel presente e nel futuro , ad eccezione di quanto stabilito nel presente ricorso;
15. i coniugi prestano consenso all'espatrio della figlia impegnandosi ad attivarsi per il rilascio del nulla osta e per tutti i documenti necessari a detto espatrio;
16. i coniugi, di comune accordo, dichiarano di dare attuazione alle condizioni sopra enunciate dalla data del deposito telematico del presente ricorso. I coniugi sottoscrivono copia del presente ricorso per separazione consensuale che sarà allegato alla copia digitale telematica.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi anno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 il 05/05/2003 a CERNUSCO LOMBARDONE e dalla loro unione è nata una figlia:
[...] nata a [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 13/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a RN BA il 05/05/2003, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, Serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di RN BA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 11 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco MBardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1612/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1
DRAICCHIO
e
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. STEFANO Controparte_1 C.F._2
COMI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in RN BA (LC) in data 5.5.2003 con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del suddetto Comune, in regime di comunione dei beni, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Disporre l'affidamento delle minore nata a [...] il [...] in via Persona_1 congiunta ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre sig,.a Pt_1 con la quale continuerà a vivere e alla quale sarà assegnata la casa coniugale di RN
[...]
MB.ne (LC) via Villa 9 , di proprietà esclusiva del marito, con tutti gli arredi che la compongono , dandosi atto che il sig. ha già lascito da tempo la casa coniugale;
Controparte_1
3. Disporre la facoltà per il padre sig. di incontrare e tenere con sé la figlia Controparte_1 ogni volta che vorrà compatibilmente con gli impegni di studio e sportivi della Persona_1 stessa, in giorni che concorderà con la minore direttamente previo avviso alla madre e in ogni caso a fine settimana alternati con la madre dal sabato pomeriggio dopo l'orario scolastico fino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà alla casa materna la figlia entro le Per_1 ore 20,00;
4. Disporre la facoltà per il sig. di tenere con sé la figlia minore, ad anni alterni Controparte_1 con la madre, nel giorno di Natale e di Pasqua e comunque per almeno sei giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie e tre giorni durante le festività pasquali da concordare con la madre;
il sig. avrà altresì la facoltà di trascorrere con la Controparte_1 figlia durante le vacanze estive quindici giorni ( anche non consecutivi ) in un periodo da comunicare alla sig.a entro il 30 maggio di ogni anno e comunicandole altresì il Parte_1 luogo prescelto per il soggiorno estivo con la figlia. La sig.ra a sua volta comunicherà il Pt_1 luogo di vacanza dove si recherà con la figlia.
I genitori, altresì, si impegnano reciprocamente a mantenere la massima collaborazione per la gestione della figlia comunicandosi reciprocamente gli spostamenti che la minore eventualmente effettuerà in autonomia.
5. Dare atto che nessun contributo a titolo di mantenimento deve essere posto a carico del sig.
a favore della moglie che si dichiara economicamente autosufficiente;
Controparte_1
6. Porre a carico del sig. l'obbligo di versare entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 mese la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
importo da corrispondere alla madre a mezzo di bonifico bancario e che
[...] Parte_1 verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
7. i coniugi si impegnano a partecipare nella misure dal 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie della figlia come descritte dal Protocollo sulle spese in vigore avanti Persona_1 il Tribunale di Lecco che si riporta : - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante. - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio. - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell' altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)
8. le spese straordinarie di cui al precedente punto anticipate da un genitore devono essere rimborsate all'altro genitore entro quindici giorni dalla data della richiesta previa esibizione dei relativi giustificativi di spesa (scontrini fiscali, ricevute fiscali o fatture);
9. i coniugi si impegnano a contribuire nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese relative a visite mediche specialistiche urgenti e indifferibili necessarie alla figlia minore ( per esempio visita ginecologica, oculistica, dermatologica , ortopedica ecc.) nel caso in cui i tempi di attesa di prenotazione della visita con il SSN fossero superiori a dieci giorni;
10. i coniugi si impegnano a partecipare ciascuno nella misura del 50% alle spese ortodontiche e a quelle relative alle visite di controllo e adattamento dell'apparecchio ortodontico della figlia
Per_1 11. i coniugi si impegnano a partecipare nella misura del 50% a tutte le spese di iscrizione e acquisto del materiale ( compreso quello di abbigliamento tecnico ed equipaggiamento) relativo alla attività sportiva agonistica praticata dalla minore prestando entrambi sin d'ora Persona_1 il consenso allo svolgimento di detta attività ;
12. il sig. si impegna ad accollarsi il pagamento di tutte le rate di Controparte_1 ammortamento relative al residuo mutuo ipotecario cointestato a entrambi i coniugi gravante sulla casa coniugale di RN BA (LC), di esclusiva proprietà del marito, fino alla completa estinzione di esso con rinuncia a qualsiasi richiesta o azione nei confronti della stessa volta al recupero delle somme pagate per conto di costei;
13. l'assegno unico ove sussistano i requisiti di legge per la sua erogazione sarà percepito integralmente dalla signora Parte_1
14. i coniugi dichiarano altresì di aver definito reciprocamente ogni altra questione patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro, nel presente e nel futuro , ad eccezione di quanto stabilito nel presente ricorso;
15. i coniugi prestano consenso all'espatrio della figlia impegnandosi ad attivarsi per il rilascio del nulla osta e per tutti i documenti necessari a detto espatrio;
16. i coniugi, di comune accordo, dichiarano di dare attuazione alle condizioni sopra enunciate dalla data del deposito telematico del presente ricorso. I coniugi sottoscrivono copia del presente ricorso per separazione consensuale che sarà allegato alla copia digitale telematica.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi anno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 il 05/05/2003 a CERNUSCO LOMBARDONE e dalla loro unione è nata una figlia:
[...] nata a [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 13/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a RN BA il 05/05/2003, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, Serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di RN BA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 11 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada