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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/06/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1149/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Claudio Cozzella, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1149/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, promosso da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Arcipelago nr. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Andrea Oggiano (C.F.:
del Foro di Sassari, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in C.F._2
Sassari, Viale Porto Torres nr. 32;
ricorrente
contro pagina 1 di 18 (C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._3
Arcipelago nr. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Pischedda (C.F.: , C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Palau, Via Capo D'Orso nr. 50;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate al telematico;
per il PM: “visto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- DICHIARARE: la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari dai sig.ri e , registrato presso gli Parte_1 CP_1
Uffici dello Stato Civile del medesimo Comune, così come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio anno 1992, atto n. 479, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere
l'emendata sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti utili e necessari. - DISPORRE: a parziale modifica delle condizioni di separazione, come omologate dal
Tribunale di Tempio Pausania con sentenza n. 323/2022, pubblicata il 14.09.2022, nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 884/2021: 1. Accertare e dichiarare che la sig.ra abbia CP_1 raggiunto una sufficiente autonomia economica e la possibilità della stessa di intraprendere un'attività lavorativa e, per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito con sentenza n. 323/2022, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 884/2021, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento della somma di €
100,00 mensili a titolo di mantenimento gravante sul sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 pagina 2 di 18 ;
2. A parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. CP_1
323/2022, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 884/2021, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra sita in Palau alla Via CP_1
Arcipelago, 20, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e conseguentemente sciogliere la comunione esistente fra i coniugi con assegnazione delle rispettive quote ai sig.ri e Parte_1
o, in ultimo, la vendita. - IN OGNI CASO: - con vittoria di spese ed onorari di giudizio CP_2
e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
A sostengo delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava:
- di essersi unito in matrimonio con il 20 dicembre 1992, celebrato con rito CP_1
concordatario, e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari al nr. 479, Parte
II, Serie A, in regime di comunione legale dei beni;
- che, nel corso del tempo, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi diventava intollerabile, per cui gli stessi decidevano di separarsi e, con sentenza nr. 323 del 2022, il Tribunale di Tempio Pausania pronunciava la separazione delle parti, alle condizioni rassegnate dai coniugi in via congiunta, nei seguenti termini: “1) dichiararsi la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 3) La casa coniugale con
[...]
relative pertinenze e tutti gli arredi saranno assegnate alla sig.ra che vi abiterà CP_1
unitamente al figlio diversamente abile 4) Il sig. verserà alla sig.ra Persona_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno a titolo di mantenimento di euro 100,00, da CP_1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
5) Le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio del passaporto”;
- che, dalla data della separazione, tra i coniugi non interveniva più alcuna riconciliazione, per cui sussistevano i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/70, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che sussistevano i presupposti per modificare le condizioni di cui alla sentenza di separazione, con particolare riferimento all'assegnazione della casa coniugale e relative pertinenze che, in quella sede, il ricorrente si era determinato ad assegnare alla resistente, pur essendo egli stesso il legittimo proprietario;
- che, a causa di tali condizioni, il ricorrente si trovava in serie difficoltà, svolgendo l'attività di manutentore presso il Porto Rafael, con uno stipendio netto mensile pari ad € 1.300,00 circa, e vivendo in un camper, per l'impossibilità di reperire, sul mercato immobiliare di Palau, soluzioni abitative compatibili con le rispettive risorse economiche;
pagina 3 di 18 - che non sussistevano più i presupposti per mantenere l'assegnazione della casa familiare in capo alla resistente, in quanto il ricorrente era giunto a tale accordo anche in considerazione delle esigenze del figlio delle parti che, tuttavia, aveva raggiunto l'autonomia e l'indipendenza, potendo contare sulla percezione di una pensione;
- che il ricorrente non era più in grado di sostenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, concordato in sede di separazione nell'importo di € 100,00 mensili, rispetto al quale non sussistevano i presupposti, considerato che la resistente non si era impegnata nel reperimento di un'occupazione lavorativa, e poteva contare su ulteriori entrate, quali quelle relative alla pensione ed all'accompagnamento del figlio , del quale la stessa era amministratore di sostegno. Per_1
Si costituiva nel presente giudizio la parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e . Inoltre, dichiari che venga espunto dal ricorso la seguente frase: CP_1 Parte_1
“La madre non si è mai cimentata nella ricerca di un lavoro crogiolandosi sulla buona volontà del ricorrente”, per i motivi di cui all'espositiva. B) Disporre l'assegno di mantenimento in favore della signora nella misura di euro 150,00, da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni CP_1 mese, oltre l'aumento ISTAT annuale, direttamente dal datore di lavoro del signor Parte_1
Consorzio dei Proprietari di Punta Sardegna, Località Punta Sardegna, (CAP: 07020) PALAU.
Qualora il signor andasse in pensione disporre che l'assegno di mantenimento sia Parte_1 corrisposto in favore della signora direttamente dall'INPS, così come la quota parte di TFR CP_1
spettante alla medesima in funzione degli anni di coniugio. B) Disporre l'assegno di mantenimento in favore della signora nella misura di euro 150,00, da corrispondersi entro il quinto CP_1 giorno di ogni mese, oltre l'aumento ISTAT annuale, direttamente dal datore di lavoro del signor
Consorzio dei Proprietari di Punta Sardegna, Località Punta Sardegna, (CAP: Parte_1
07020) PALAU. Qualora il signor andasse in pensione disporre che l'assegno di Parte_1 mantenimento sia corrisposto in favore della signora direttamente dall'INPS, così come la quota CP_1
parte di TFR spettante alla medesima in funzione degli anni di coniugio. C) Assegnare la casa coniugale e l'autorimessa, siti in Palau, Via Arcipelago, n° 20, alla signora che CP_1
continuerà ad abitarla unitamente al figlio diversamente abile D) Rigettare la Persona_1 domanda di divisione dell'appartamento in quanto di fatto impraticabile e si oppone alla vendita stante la trascrizione presso la Conservatoria dei RR II di Tempio Pausania della sentenza di separazione N° 323/2022 emessa dall'intestato Tribunale e pubblicata il 14.09.2022, (cfr. doc. all. in atti dalla controparte) E) Ordini all'Ufficio Anagrafe del Comune di Palau di escludere dallo Stato di
Famiglia e di Residenza della signora il signor in quanto il CP_1 Parte_1
pagina 4 di 18 medesimo non abita dal 17.11 2021 nell'immobile sito in Palau, Via Arcipelago, N° 20, a seguito di sentenza di separazione n 323/2022 pubblicata dal Tribunale di Tempio Pausania in data 14.09.2022
F) Disponga l'assenso per il rilascio del passaporto per il figlio diversamente abile Persona_1 anche nel caso in cui il signor non presti il consenso. Disponga l'assenso per Parte_1
eventuali ricoveri per interventi e/o esami clinici del figlio diversamente abile anche Persona_1
qualora il padre non presti il consenso. G) Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori di legge, tenendo conto della riforma Cartabia, delle modalità e termini con cui è stato redatto il ricorso.
IN VIA SUBORDINATA H) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e . Inoltre, dichiari che venga espunto dal ricorso la seguente frase: “La CP_1 Parte_1
madre non si è mai cimentata nella ricerca di un lavoro crogiolandosi sulla buona volontà del ricorrente”, per i motivi di cui all'espositiva. I) Disporre l'assegno di mantenimento in favore della signora nella misura non inferiore a euro 100,00, da corrispondersi entro il quinto CP_1 giorno di ogni mese, oltre l'aumento ISTAT annuale, direttamente dal datore di lavoro (Consorzio dei
Proprietari di Punta Sardegna, Località Punta Sardegna, (CAP: 07020) PALAU. Qualora il signor andasse in pensione disporre che l'assegno di mantenimento sia corrisposto in favore della Pt_1 signora direttamente dall'INPS. L) Assegnare la casa coniugale e l'autorimessa, siti in CP_1
Palau, Via Arcipelago, N° 20, alla signora che continuerà ad abitarla unitamente al CP_1
figlio diversamente abile M) Rigettare la domanda di divisione dell'appartamento in Persona_1
quanto di fatto impraticabile e si oppone alla vendita stante la trascrizione presso la Conservatoria dei
RR II di Tempio della sentenza di separazione emessa dall'intestato Tribunale N° 323/2022 e pubblicata in data 14.09.2022. Nel caso il Giudicante disponga la vendita del compendio immobiliare, si tenga conto che la signora ha provveduto interamente, con denaro proprio derivante CP_1 da donazione e successione legittima, all'acquisto del compendio immobiliare, pertanto, le venga riconosciuto il diritto di percepire le somme corrisposte per l'acquisto del compendio immobiliare
(quanto a Lire 120.000.000 acquisto appartamento;
quanto a lire 8.600.000, per spese notarili e imposte;
quanto a Euro 15.000,00 acquisto autorimessa ) dal ricavato della vendita, oltre interessi legali, nonchè al riconoscimento della residua somma del ricavato della vendita da ripartirsi con il nella misura del 50% ciascuno. N) Disponga che la signora in caso di Pt_1 CP_1
necessità clinica sia autorizzata al ricovero del figlio per eventuali interventi Persona_1 chirurgici e/o esami clinici, anche senza l'assenso del signor O) Ordini all'Ufficio Anagrafe Pt_1
del Comune di Palau di escludere dallo Stato di Famiglia e di Residenza della signora CP_1 il signor in quanto il medesimo non abita dal 17.11.2022 nell'immobile sito in Palau Parte_1
Via Arcipelago, N° 20. P) Disponga l'assenso per il rilascio del passaporto per il figlio diversamente
pagina 5 di 18 abile anche nel caso in cui il signor non presti il consenso. Q) Con Persona_1 Parte_1
vittoria di spese e competenze legali oltre accessori di legge, tenendo conto della Riforma Cartabia, delle modalità e termini con cui è stato redatto il ricorso introduttivo del presente giudizio. IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA S) Nel caso di accoglimento dell'istanza di vendita avanzata dalla controparte, ferme restando le altre conclusioni sopra indicate, si accerti e per l'effetto, dichiari che la signora ha provveduto all'acquisto del compendio immobiliare corrispondendo: CP_1 quanto a Lire 120.000.000 per l'acquisto dell'appartamento; quanto a Lire 8.600.000 per spese notarili e imposte;
quanto a Euro 15.000,00 per l'acquisto dell'autorimessa. N) Disponga che la signora in caso di necessità clinica sia autorizzata al ricovero del figlio CP_1 Per_1 per eventuali interventi chirurgici e/o esami clinici, anche senza l'assenso del signor
[...] Pt_1
O) Ordini all'Ufficio Anagrafe del Comune di Palau di escludere dallo Stato di Famiglia e di
Residenza della signora il signor in quanto il medesimo non abita CP_1 Parte_1 dal 17.11.2022 nell'immobile sito in Palau Via Arcipelago, N° 20. P) Disponga l'assenso per il rilascio del passaporto per il figlio diversamente abile anche nel caso in cui il signor Persona_1
non presti il consenso. Q) Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori di Parte_1
legge, tenendo conto della Riforma Cartabia, delle modalità e termini con cui è stato redatto il ricorso introduttivo del presente giudizio. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA S) Nel caso di accoglimento dell'istanza di vendita avanzata dalla controparte, ferme restando le altre conclusioni sopra indicate, si accerti e per l'effetto, dichiari che la signora ha provveduto CP_1 all'acquisto del compendio immobiliare corrispondendo: quanto a Lire 120.000.000 per l'acquisto dell'appartamento; quanto a Lire 8.600.000 per spese notarili e imposte;
quanto a Euro 15.000,00 per
l'acquisto dell'autorimessa”.
Nelle proprie difese, parte resistente rilevava:
- l'infondatezza delle allegazioni di controparte, considerato che il ricorrente lavorava a tempo indeterminato, alle dipendenze, del “Consorzio dei Proprietari di Punta Sardegna”, con sede a Palau, percependo uno stipendio mensile pari ad € 1.300,00, oltre tredicesima mensilità, per cui non poteva trovarsi nelle asserite condizioni di indigenza;
- che non corrispondeva al vero che il figlio maggiorenne delle parti si trovava in condizioni di autosufficienza, in quanto il medesimo era affetto da malattia rara, ed in suo favore, già nel 2021, si domandava l'apertura dell'amministrazione di sostegno, disposta dal Giudice Tutelare che nominava la resistente quale amministratore di sostegno in favore del figlio;
pagina 6 di 18 - che permanevano i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla resistente, viste le patologie del figlio, e considerato che il ricorrente vedeva il figlio una volta al mese circa, per tempi limitati a quelli di una colazione o di un pasto;
- che, già in sede di separazione, venivano allegate circostanze acclaranti la patologia del figlio
, invalido civile al 100% con accompagnamento, e lo stato di salute precario della che, Per_1 CP_1 nell'estate dell'anno 2022, affrontava una malattia che comportava un intervento chirurgico al seno, chemioterapia e radioterapia, per cui l'INPS, nel 2023, le riconosceva un'invalidità civile pari all' 85%,
e l'erogazione di una pensione;
- che l'appartamento presso il quale vivevano la resistente ed il figlio era indivisibile, e comunque acquistato con denaro proveniente da donazione della zia della stessa, dal riscatto della CP_3 polizza vita e dalle vendite immobiliari derivanti dalla successione di quest'ultima.
All'udienza del 23 gennaio 2024, il Giudice Relatore tentava la conciliazione dei coniugi, con esito negativo, per cui adottava i provvedimenti necessari per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 23 aprile 2024, il Giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, in qualità di Giudice
Relatore, all'esito di variazione tabellare prot. 347/2024 INT..
Con note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 24 giugno 2024, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni come segue: “- DICHIARARE: la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari dai sig.ri e , Parte_1 CP_1 registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del medesimo Comune, così come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio anno 1992, atto n. 479, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emendata sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti utili e necessari. - DISPORRE: a parziale modifica delle condizioni di separazione, come omologate dal Tribunale di Tempio Pausania con sentenza n. 323/2022, pubblicata il 14.09.2022, nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 884/2021: 1. Accertare e dichiarare che la sig.ra
[...]
abbia raggiunto una sufficiente autonomia economica e la possibilità della stessa di CP_1 intraprendere un'attività lavorativa e, per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito con sentenza
n. 323/2022, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 884/2021, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento della somma di € 100,00 mensili a titolo di mantenimento gravante sul sig. nei Parte_1
confronti della sig.ra ;
2. A parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla CP_1 sentenza n. 323/2022, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 884/2021, revocare e/o comunque
pagina 7 di 18 dichiarare non più dovuta l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra sita in Palau CP_1
alla Via Arcipelago, 20, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e conseguentemente sciogliere la comunione esistente fra i coniugi con assegnazione delle rispettive quote ai sig.ri e Parte_1
o, in ultimo, la vendita.- IN OGNI CASO:- con vittoria di spese ed onorari di giudizio CP_2
e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
Parte resistente, con note scritte depositate il 20 giugno 2024, precisava le proprie conclusioni come segue: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CP_1 [...]
. Inoltre, dichiari che venga espunto dal ricorso la seguente frase: “La madre non si è mai Parte_1 cimentata nella ricerca di un lavoro crogiolandosi sulla buona volontà del ricorrente”, per i motivi di cui all'espositiva. 2) Disporre l'affido esclusivo del figlio, maggiorenne ma diversamente abile al
100% con pensione di invalidità e accompagnamento, alla madre Persona_1 CP_1
già amministratrice di sostegno del medesimo. Disporre che gli incontri tra padre e figlio siano in presenza di una educatrice per il periodo di almeno 12 mesi, tenuto conto dell'assenza di un piano genitoriale;
dei rapporti sporadici e spesso conflittuali (cfr. messaggi Wap) causato dai comportamenti del ricorrente nei confronti del figlio diversamene abile . 3) Disporre l'assenso per il rilascio Per_1
del passaporto per il figlio diversamente abile anche nel caso in cui il signor Persona_1
non presti il consenso. 4) Disporre l'assenso per eventuali ricoveri per interventi e/o Parte_1
esami clinici del figlio diversamente abile anche qualora il padre non presti il Persona_1 consenso. 5) Disporre l'assegno di mantenimento in favore della signora nella misura CP_1 di euro 150,00, da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese, oltre l'aumento ISTAT annuale, direttamente dall'INPS (Ente che eroga la pensione al OR ), così come la quota Parte_1 parte di TFR spettante alla medesima in funzione degli anni di coniugio. All'uopo Ordini al signor di produrre i documenti inerenti la posizione/pensione INPS. 6) Assegnare la casa coniugale e Pt_1
l'autorimessa, siti in Palau, Via Arcipelago, n° 20, alla signora che continuerà ad CP_1
abitarla unitamente al figlio diversamente abile 7) Rigettare la domanda di Persona_1 divisione dell'appartamento in quanto di fatto impraticabile e di vendita del compendio immobiliare in quanto improcedibile/inammissibile nel presente giudizio, tenuto conto anche della trascrizione presso la Conservatoria dei RR II di Tempio Pausania della sentenza di separazione N° 323/2022 emessa dall'intestato Tribunale e pubblicata il 14.09.2022, (cfr. doc. all. in atti). 8) Provvedere ad Ordinare al signor il deposito di tutta la documentazione inerente la ricerca di una casa in affitto. 9) Pt_1
Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori di legge, tenendo conto della riforma
Cartabia, delle modalità e termini con cui è stato redatto il ricorso. IN VIA SUBORDINATA: 10)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e . CP_1 Parte_1
pagina 8 di 18 Inoltre, dichiari che venga espunto dal ricorso la seguente frase: “La madre non si è mai cimentata nella ricerca di un lavoro crogiolandosi sulla buona volontà del ricorrente”, per i motivi di cui all'espositiva. 11) Disporre l'affido condiviso del figlio maggiorenne diversamente abile Per_1
ad entrambi i genitori e ma avendo omesso la controparte la
[...] CP_4 Parte_1
previsione di un piano genitoriale, considerati i rapporti sporadici;
considerato il rapporto conflittuale
(cfr. messaggi Wap) causato dai comportamenti del ricorrente nei confronti del figlio diversamene abile , disponga l'intestato Tribunale che gli incontri tra padre e figlio siano in presenza di Per_1
una educatrice per il periodo di almeno 12 mesi. 12) Disporre che la signora in caso CP_1
di necessità clinica sia autorizzata al ricovero del figlio per eventuali interventi Persona_1 chirurgici e/o esami clinici, anche senza l'assenso del signor 13) Disporre l'assenso per il Pt_1
rilascio del passaporto per il figlio diversamente abile anche nel caso in cui il signor Persona_1
non presti il consenso. 14) Disporre l'assegno di mantenimento in favore della Parte_1
signora nella misura di euro 100,00, da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese, Pt_2 oltre l'aumento ISTAT annuale, direttamente dall'INPS, (Ente che eroga la pensione al Sig. S.
Silanos), oltre alla quota parte del TFR. 15) Assegnare la casa coniugale e l'autorimessa, siti in Palau,
Via Arcipelago, N° 20, alla signora che continuerà ad abitarla unitamente al figlio CP_1
diversamente abile 16) Rigettare la domanda di divisione dell'appartamento in Persona_1
quanto di fatto impraticabile e di vendita in quanto improcedibile/inammissibile nel presente giudizio ed inoltre stante la trascrizione presso la Conservatoria dei RR II di Tempio della sentenza di separazione emessa dall'intestato Tribunale N° 323/2022 e pubblicata in data 14.09.2022. 17) Nel caso il Giudicante disponga la vendita del compendio immobiliare, si tenga conto che la signora ha provveduto interamente, con denaro proprio derivante da donazione e successione CP_1 legittima, all'acquisto del compendio immobiliare, pertanto, le venga riconosciuto il diritto di percepire le somme corrisposte per l'acquisto del compendio immobiliare (quanto a Lire 120.000.000 acquisto appartamento;
quanto a lire 8.600.000, per spese notarili e imposte;
quanto a Euro 15.000,00 acquisto autorimessa ) dal ricavato della vendita, oltre interessi legali, nonchè al riconoscimento della residua somma del ricavato della vendita da ripartirsi con il nella misura del 50% ciascuno. Pt_1
18) Nel caso il Giudicante disponga la vendita del compendio immobiliare, si tenga conto che la signora ha provveduto interamente, con denaro proprio derivante da donazione e CP_1 successione legittima, all'acquisto del compendio immobiliare, pertanto, le venga riconosciuto il diritto di percepire le somme corrisposte per l'acquisto del compendio immobiliare (quanto a Lire
120.000.000 acquisto appartamento;
quanto a lire 8.600.000, per spese notarili e imposte;
quanto a
Euro 15.000,00 per acquisto autorimessa) dal ricavato della vendita, oltre interessi legali, nonchè al
pagina 9 di 18 riconoscimento della residua somma del ricavato della vendita da ripartirsi con il nella misura Pt_1
del 50% ciascuno. Infine, vengano riconosciute tutte le somme corrisposte a titolo di oneri condominiali corrisposti dalla signora (da accertarsi a mezzo CTU). Nel caso di CP_1 accoglimento dell'istanza di vendita avanzata dalla controparte, ferme restando le altre conclusioni sopra indicate, si accerti e per l'effetto, dichiari che la signora ha provveduto CP_1 all'acquisto del compendio immobiliare corrispondendo: -quanto a Lire 120.000.000 per l'acquisto dell'appartamento; -quanto a Lire 8.600.000 per spese notarili e imposte;
-quanto a Euro 15.000,00 per l'acquisto dell'autorimessa. La signora ha provveduto al pagamento di dette somme come CP_1
segue: -denaro ricevuto in donazione da parte della ZI utilizzato dalla signora CP_3 CP_1 per il pagamento della caparra per l'acquisto dell'appartamento; -denaro ricevuto dal riscatto
[...]
della polizza vita, pari a euro 90.0000,00, a seguito del decesso della ZI provvedendo al CP_3 pagamento sia di n 21 rate di mutuo fondiario contratto con la BNL, sia l'importo di euro 20.552,71,
Pertanto, nel caso di vendita del compendio immobiliare, dette somme devono essere riconosciute alla signora oltre interessi legali, nonché venga riconosciuto alla medesima che il residuo CP_1
importo della somma ricavata dalla vendita venga ripartito con il signor salvatore nella Pt_1
misura del 50%. Infine, siano riconosciute tutte le somme da corrispondersi a titolo di lavori di manutenzione straordinaria nel noto immobile, così come previsto nel verbale di approvazione del bilancio 19) Disporre che le spese di CTU siano a carico esclusivamente del signor CP_5
in quanto lo stesso ha promosso istanza di vendita del noto compendio immobiliare. Parte_1
20) Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori di legge, tenendo conto della Riforma
Cartabia, delle modalità e termini con cui è stato redatto il ricorso introduttivo del presente giudizio e le successive memorie ex art 473 – bis. 17, co.1 cpc depositate dalla controparte”.
All'udienza dell'11 giugno 2025, le parti si richiamavano alle note di precisazione delle conclusioni già depositate al telematico, chiedendo la definizione del procedimento.
Il Giudice Relatore si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente, occorre osservare che le domande di divisione dell'immobile, di scioglimento della comunione, e tutte le ulteriori domande connesse presentate dalle parti nel presente procedimento, sia in via principale che in via subordinata, aventi ad oggetto richieste di assegnazioni di quote di beni, di vendite, di accertamento di titoli di proprietà, di avvenuta corresponsione somme, devono essere dichiarate inammissibili in questa sede.
Di fatto, per orientamento consolidato, e condiviso da questo Collegio, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di pagina 10 di 18 connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del
"simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio, e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, ed autonome e distinte dalla prima;
la trattazione, in una alla domanda di separazione o di divorzio, delle suddette domande, che richiedono un'istruttoria specifica e talora prolungata, risulta in contrasto con l'interesse, che non può ritenersi di natura esclusivamente privatistica (tanto che il legislatore ha previsto in sede di appello la loro trattazione e decisione con il rito camerale), alla celere definizione non solo della questione inerente alla cessazione degli effetti civili, o allo scioglimento del matrimonio, ma anche delle delicate questioni relative all'affidamento, collocazione abitativa e mantenimento dei figli minori, ed all'assegno per il coniuge e, dunque, alla formazione del giudicato su tali questioni che, sia pure di natura atipica (c.d. "rebus sic stantibus"), tuttavia, costituisce un punto fermo, rispetto al quale sono allegabili soltanto le modifiche dello stato di fatto e i giustificati motivi che costituiscono il presupposto dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Parimenti, si ritiene inammissibile la domanda di parte resistente, nel momento in cui chiede al
Tribunale di ordinare all'Ufficio Anagrafe del Comune di Palau di escludere dallo Stato di Famiglia e di Residenza il ricorrente, trattandosi di attività di carattere amministrativo che devono essere eseguite su iniziativa degli interessati.
Ciò premesso, nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata, e merita accoglimento, per i motivi che seguono.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b) L.
1.12.70 nr. 898 (e successive modifiche), essendo decorso già il lasso temporale, richiesto dalla legge, dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
pagina 11 di 18 Con riferimento alle domande presentate dalla parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni, inerenti all'affidamento del figlio maggiorenne delle parti, affetto da disabilità, il Collegio ritiene doversi dichiarare non luogo a provvedere.
Orbene, la giurisprudenza in materia ritiene che, in caso di separazione o divorzio, in presenza di un figlio maggiorenne con un grave handicap, si applicano le disposizioni previste per i figli minori sulle visite, sul mantenimento, e sull'assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull'affidamento.
È quanto stabilito dalla Cassazione, sez. I Civile, con l'ordinanza n. 2670 del 30 gennaio 2023.
L'art. 337 septies del codice civile, al comma II, stabilisce che “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
L'art. 37 bis disp. att. c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2012, art. 96, comma 1, lett. b), precisa che
"I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 septies c.c., comma 2, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3".
Secondo il predetto articolo è portatore di handicap "colui che presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata e progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione". Il comma 3 aggiunge ancora che "Qualora la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità...".
La Corte sottolinea, tuttavia, che l'interpretazione di tale norma non deve arrestarsi al suo dato letterale, ma va elaborata in modo sistematico, applicando i principi generali dell'ordinamento in tema di tutela dei disabili.
L'intento del legislatore, infatti, era quello di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, con la volontà di protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio, equiparabile a quello del genitore del figlio minore.
Permangono, quindi, efficaci, in generale, le disposizioni che consentono al Giudice di intervenire, nell'ambito del conflitto familiare, a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile, ed al mantenimento del medesimo.
pagina 12 di 18 È, invece, da escludere l'applicazione delle norme sull'affidamento, sia esso condiviso o esclusivo, poiché, in caso contrario, si dovrebbe concludere che il figlio maggiorenne portatore di handicap grave sia automaticamente privo della capacità di agire, cosa che potrà essere accertata solo nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno.
Nella specie, il figlio maggiorenne delle parti è sottoposto ad amministrazione di sostegno, misura di protezione il cui presupposto è proprio quello di offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza, che ne sacrifichi, nella minor misura possibile, la capacità di agire, a differenza dei provvedimenti di interdizione o inabilitazione che, invece, presuppongono uno stato di assoluta, irreversibile incapacità di intendere e volere del soggetto interessato, ritenuto sostanzialmente incapace di provvedere in toto ai propri interessi, ovvero fonte di grave pregiudizio economico per sé, e per la propria famiglia.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che è affetto da “ritardo psicomotorio di grado Per_1
medio con particolare riguardo agli aspetti cognitivi, malformazione di AR RI, disturbo del movimento complesso con caratteristiche di tremore e mioclono corticale ad eziologia non definita ed
Epilessia in trattamento con acido (…) disartria e rinolalia, oligomimia, lieve ipertono spastico diffuso con ROT vivaci Ipercinesie nel mantenimento della postura e nella motilità volontaria a tipo mioclono ritmico, deambulazione a piccoli passi difficoltosa sui talloni” (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Per quanto l'amministrazione di sostegno sia, comunque, un intervento tale da richiedere un'assistenza, in favore del beneficiario, incidente sulla rispettiva vita di relazione, non ne compromette l'autodeterminazione, né la capacità di intendere e di volere, per cui non si ritiene doversi adottare alcuna disposizione in relazione all'affidamento di . Per_1
Al contempo, occorre dichiarare non luogo a provvedere sulle richieste della aventi ad oggetto CP_1
l'autorizzazione al ricovero del figlio per eventuali interventi chirurgici o esami clinici, anche senza l'assenso del ricorrente, ovvero al rilascio del passaporto valido per l'espatrio, considerato che la pendenza di una procedura di amministrazione di sostegno in favore di comporta che la Per_1
resistente, proprio nella sua qualità di amministratore di sostegno, debba presentare le predette richieste al Giudice Tutelare.
Con riferimento alle visite padre/figlio, occorre osservare che, nell'ambito di quello che viene definito
“statuto della famiglia del portatore di handicap”, è consentito qualificare il “diritto di visita” del genitore non collocatario non più come semplice diritto, ma come “un dovere di partecipazione e condivisione dell'assistenza e delle cure del figlio”. Ciò premesso, nella specie, il Collegio ritiene doversi dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta della resistente, di regolamentare gli incontri padre/figlio, anche con la presenza temporanea di un'educatrice. Tale domanda, presentata soltanto in pagina 13 di 18 sede di precisazione delle conclusioni, seppure ammissibile ai sensi dell'art. 473 bis 19 c.p.c., da un lato non appare adeguatamente coltivata ed istruita nel corso del procedimento, con particolare riferimento agli asseriti conflitti padre/figlio (evincendosi dalla documentazione avente ad oggetto le conversazioni whatsapp soltanto un ordinario diverbio genitore/figlio), dall'altro lato, occorre osservare che la condizione di disabilità di non ha impedito al medesimo di relazionarsi con il padre Per_1
quando egli stesso ha avuto voglia di contattarlo, finanche invitando il padre a non parlare male della madre;
pertanto, predeterminare le modalità di partecipazione del padre alla vita del figlio, ed i tempi di permanenza di quest'ultimo con il comporterebbe un'ingerenza nell'autodeterminazione di Pt_1
entrambi, del tutto ingiustificata, ed esorbitante rispetto alle esigenze di tutela del caso di specie.
Rispetto all'assegnazione della casa familiare, in linea di principio, si ritiene che non può essere revocata la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap;
occorre, infatti, porre in evidenza come l'assegnazione della casa al genitore convivente con il figlio maggiorenne disabile sia tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio probabilmente dimensionato in base alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità, tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione. D'altra parte,
l'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con il figlio affetto da disabilità risponde ai principi generali del nostro ordinamento, propri degli istituti a tutela delle persone nelle predette condizioni: in tal senso richiama una datata pronuncia (Cass. civ. n.16027/2001) che evidenzia come il quadro normativo, già allora fosse ispirato “ad una sempre più avvertita esigenza di solidarietà sociale in un sistema integrato di interventi e servizi dal quale emerge uno “statuto del portatore di handicap”, come soggetto debole di cui la collettività è tenuta a darsi carico mediante opportune misure di sostegno che si sviluppa in uno “statuto della famiglia del portatore di handicap””.
Nella specie, occorre osservare che, già in sede di separazione, concordando per l'assegnazione dell'immobile adibito a casa coniugale alla le parti avevano dato atto (e, quindi, tenuto conto) CP_1
della condizione di disabilità del figlio, convivente con la medesima. Ciò si evince, in maniera chiara, dalla lettura della sentenza di separazione stessa, nel momento in cui le parti hanno convenuto che “La casa coniugale con relative pertinenze e tutti gli arredi saranno assegnate alla Sig.ra CP_1 che vi abiterà insieme al figlio diversamente abile . Persona_1
Orbene, parte ricorrente ha chiesto la revoca della predetta disposizione, sostenendo che il figlio ha ormai “raggiunto un rilevante grado di autonomia ed, oltretutto, gode di una pensione propria”.
Tuttavia, tale deduzione, oltre ad essere esposta in via del tutto generica, non trova conferma nella documentazione prodotta in atti, né nelle allegazioni delle parti.
pagina 14 di 18 In particolare, è pacifico che continui a vivere presso l'immobile adibito a casa familiare con Per_1
la madre che, da sempre, si occupa delle esigenze del figlio, in favore del quale riveste altresì l'incarico di amministratore di sostegno.
Né, d'altra parte, il ricorrente ha provato quanto genericamente asserito, ovvero che il figlio è completamente autosufficiente, ed in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, di natura personale, e patrimoniale.
Del resto, la percezione di un importo a titolo di pensione non vale ad acclarare l'autosufficienza economica di un soggetto, né il venir meno dei presupposti di necessità di assistenza nei confronti della persona disabile che la percepisce, considerato peraltro, come già premesso, che è sottoposto Per_1 alla misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, misura alla quale non risulta che il ricorrente si sia mai opposto.
Pers Peraltro, la documentazione in atti, con particolare riferimento al certificato redatto dalla Dott.ssa
(doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), acclara che è solo parzialmente Per_1 autonomo negli atti della vita quotidiana, e “non in grado di produrre proficuo lavoro”.
Pertanto, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per confermare l'assegnazione della casa familiare, con le relative pertinenze ed arredi, alla parte resistente, che ivi abiterà insieme al figlio disabile, Persona_1
Con riferimento alle ulteriori richieste economiche avanzate dalla parte resistente, aventi ad oggetto la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile, valga quanto segue.
La giurisprudenza recente, in materia (Corte di Cassazione, ordinanza nr. 27945 del 2023), ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”, e che tale “giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
In altre parole, il Giudice è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole, per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio pagina 15 di 18 patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (cfr., ex plurimis, Cassazione n. 9144/2023, Cassazione n. 23583/2022, Cassazione
n. 38362/2021).
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Corte di Cassazione ha richiamato la recente pronuncia a Sezioni Unite n. 32198/2021, che ha affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova “del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”),
“dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e “dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”.
Va, pertanto, dimostrato come la parte economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta che, comunque, deve essere provato che sia stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
Nella specie, non si ritiene che parte resistente abbia assolto il predetto onere probatorio, non avendo motivato, né adeguatamente coltivato ed istruito, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, formulata nelle conclusioni dei propri atti difensivi in via del tutto generica ed approssimativa.
Peraltro, occorre osservare che le condizioni economiche delle parti, vista la documentazione in atti, appaiono sostanzialmente equivalenti, per cui non si ritiene che la resistente possa essere identificata quale coniuge più debole. Di fatto, già all'udienza del 24 gennaio 2024, il ricorrente ha riferito di non svolgere più alcun lavoro, e di avere “fatto i conteggi per andare in pensione”, senza avere ancora ricevuto, all'epoca, alcun riscontro. In sede di comparse conclusionali, riepilogando le proprie difese, parte ricorrente ha allegato di percepire circa € 900,00 mensili a titolo di pensione. Anche la resistente non svolge attività lavorativa e, dall'ultima autocertificazione del 2023, si evince che la stessa ha dichiarato di essere titolare di un reddito annuo, a titolo di pensione di invalidità, pari ad € 11.974,00
(circa € 997,00 mensili). Del resto, la dispone altresì della casa familiare, a differenza del CP_1 Pt_1 che vive in un camper. Sul punto, il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale per cui, nell'adottare le statuizioni conseguenti al divorzio, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario,
“perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione” (Cassazione, ordinanza nr. 8764/2023).
pagina 16 di 18 Dunque, il Collegio ritiene doversi rigettare la richiesta di parte resistente, di riconoscimento di un assegno divorzile. Per l'effetto, il ricorrente non dovrà corrispondere più alcuna somma a titolo di mantenimento in favore della con decorrenza dalla data della domanda. CP_1
Da ultimo, deve essere rigettata la richiesta della resistente, di espungere dal ricorso introduttivo la seguente frase: “La madre non si è mai cimentata nella ricerca di un lavoro crogiolandosi sulla buona volontà del ricorrente”. Il Collegio ritiene che tale espressione non presenti i caratteri di cui all'art. 89
c.p.c., dell'offensività, intesa come lesione del valore e dei meriti di qualcuno, e della sconvenienza, quale lesività di grado minore, che si fa scaturire dal contrasto delle espressioni usate con le esigenze dell'ambiente processuale, e della funzione difensiva nel cui ambito esse vengono formulate, apparendo, invero, compresa entro i limiti della correttezza, e della convenienza processuale.
Con riferimento alle spese di lite, visto l'esito complessivo del giudizio, i rapporti tra le parti, e la natura familiare della controversia, si ritengono sussistenti eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Sassari il 20 dicembre 1992, tra , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_1
19 novembre 1967, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari, al nr. 479, parte II, serie A, anno 1992;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
pagina 17 di 18 DICHIARA non luogo a provvedere sull'affidamento della prole, e sulla regolamentazione delle visite padre/figlio;
ASSEGNA la casa familiare, sita in Palau, Via Arcipelago, nr. 20, con le relative pertinenze ed arredi,
a che la abiterà insieme al figlio maggiorenne , persona disabile;
CP_1 Persona_1
RIGETTA la richiesta di avente ad oggetto il riconoscimento di un importo a titolo di CP_1
assegno divorzile. Per l'effetto, il ricorrente non dovrà corrispondere più alcuna somma a titolo di mantenimento in favore della con decorrenza dalla data della domanda;
CP_1
RIGETTA l'ulteriore richiesta di ex art. 89 c.p.c.; CP_1
DICHIARA inammissibili tutte le altre domande presentate dalle parti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 25 giugno 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Claudio Cozzella
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Claudio Cozzella, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1149/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, promosso da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Arcipelago nr. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Andrea Oggiano (C.F.:
del Foro di Sassari, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in C.F._2
Sassari, Viale Porto Torres nr. 32;
ricorrente
contro pagina 1 di 18 (C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._3
Arcipelago nr. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Pischedda (C.F.: , C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Palau, Via Capo D'Orso nr. 50;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate al telematico;
per il PM: “visto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- DICHIARARE: la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari dai sig.ri e , registrato presso gli Parte_1 CP_1
Uffici dello Stato Civile del medesimo Comune, così come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio anno 1992, atto n. 479, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere
l'emendata sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti utili e necessari. - DISPORRE: a parziale modifica delle condizioni di separazione, come omologate dal
Tribunale di Tempio Pausania con sentenza n. 323/2022, pubblicata il 14.09.2022, nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 884/2021: 1. Accertare e dichiarare che la sig.ra abbia CP_1 raggiunto una sufficiente autonomia economica e la possibilità della stessa di intraprendere un'attività lavorativa e, per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito con sentenza n. 323/2022, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 884/2021, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento della somma di €
100,00 mensili a titolo di mantenimento gravante sul sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 pagina 2 di 18 ;
2. A parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. CP_1
323/2022, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 884/2021, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra sita in Palau alla Via CP_1
Arcipelago, 20, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e conseguentemente sciogliere la comunione esistente fra i coniugi con assegnazione delle rispettive quote ai sig.ri e Parte_1
o, in ultimo, la vendita. - IN OGNI CASO: - con vittoria di spese ed onorari di giudizio CP_2
e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
A sostengo delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava:
- di essersi unito in matrimonio con il 20 dicembre 1992, celebrato con rito CP_1
concordatario, e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari al nr. 479, Parte
II, Serie A, in regime di comunione legale dei beni;
- che, nel corso del tempo, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi diventava intollerabile, per cui gli stessi decidevano di separarsi e, con sentenza nr. 323 del 2022, il Tribunale di Tempio Pausania pronunciava la separazione delle parti, alle condizioni rassegnate dai coniugi in via congiunta, nei seguenti termini: “1) dichiararsi la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 3) La casa coniugale con
[...]
relative pertinenze e tutti gli arredi saranno assegnate alla sig.ra che vi abiterà CP_1
unitamente al figlio diversamente abile 4) Il sig. verserà alla sig.ra Persona_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno a titolo di mantenimento di euro 100,00, da CP_1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
5) Le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio del passaporto”;
- che, dalla data della separazione, tra i coniugi non interveniva più alcuna riconciliazione, per cui sussistevano i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/70, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che sussistevano i presupposti per modificare le condizioni di cui alla sentenza di separazione, con particolare riferimento all'assegnazione della casa coniugale e relative pertinenze che, in quella sede, il ricorrente si era determinato ad assegnare alla resistente, pur essendo egli stesso il legittimo proprietario;
- che, a causa di tali condizioni, il ricorrente si trovava in serie difficoltà, svolgendo l'attività di manutentore presso il Porto Rafael, con uno stipendio netto mensile pari ad € 1.300,00 circa, e vivendo in un camper, per l'impossibilità di reperire, sul mercato immobiliare di Palau, soluzioni abitative compatibili con le rispettive risorse economiche;
pagina 3 di 18 - che non sussistevano più i presupposti per mantenere l'assegnazione della casa familiare in capo alla resistente, in quanto il ricorrente era giunto a tale accordo anche in considerazione delle esigenze del figlio delle parti che, tuttavia, aveva raggiunto l'autonomia e l'indipendenza, potendo contare sulla percezione di una pensione;
- che il ricorrente non era più in grado di sostenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, concordato in sede di separazione nell'importo di € 100,00 mensili, rispetto al quale non sussistevano i presupposti, considerato che la resistente non si era impegnata nel reperimento di un'occupazione lavorativa, e poteva contare su ulteriori entrate, quali quelle relative alla pensione ed all'accompagnamento del figlio , del quale la stessa era amministratore di sostegno. Per_1
Si costituiva nel presente giudizio la parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e . Inoltre, dichiari che venga espunto dal ricorso la seguente frase: CP_1 Parte_1
“La madre non si è mai cimentata nella ricerca di un lavoro crogiolandosi sulla buona volontà del ricorrente”, per i motivi di cui all'espositiva. B) Disporre l'assegno di mantenimento in favore della signora nella misura di euro 150,00, da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni CP_1 mese, oltre l'aumento ISTAT annuale, direttamente dal datore di lavoro del signor Parte_1
Consorzio dei Proprietari di Punta Sardegna, Località Punta Sardegna, (CAP: 07020) PALAU.
Qualora il signor andasse in pensione disporre che l'assegno di mantenimento sia Parte_1 corrisposto in favore della signora direttamente dall'INPS, così come la quota parte di TFR CP_1
spettante alla medesima in funzione degli anni di coniugio. B) Disporre l'assegno di mantenimento in favore della signora nella misura di euro 150,00, da corrispondersi entro il quinto CP_1 giorno di ogni mese, oltre l'aumento ISTAT annuale, direttamente dal datore di lavoro del signor
Consorzio dei Proprietari di Punta Sardegna, Località Punta Sardegna, (CAP: Parte_1
07020) PALAU. Qualora il signor andasse in pensione disporre che l'assegno di Parte_1 mantenimento sia corrisposto in favore della signora direttamente dall'INPS, così come la quota CP_1
parte di TFR spettante alla medesima in funzione degli anni di coniugio. C) Assegnare la casa coniugale e l'autorimessa, siti in Palau, Via Arcipelago, n° 20, alla signora che CP_1
continuerà ad abitarla unitamente al figlio diversamente abile D) Rigettare la Persona_1 domanda di divisione dell'appartamento in quanto di fatto impraticabile e si oppone alla vendita stante la trascrizione presso la Conservatoria dei RR II di Tempio Pausania della sentenza di separazione N° 323/2022 emessa dall'intestato Tribunale e pubblicata il 14.09.2022, (cfr. doc. all. in atti dalla controparte) E) Ordini all'Ufficio Anagrafe del Comune di Palau di escludere dallo Stato di
Famiglia e di Residenza della signora il signor in quanto il CP_1 Parte_1
pagina 4 di 18 medesimo non abita dal 17.11 2021 nell'immobile sito in Palau, Via Arcipelago, N° 20, a seguito di sentenza di separazione n 323/2022 pubblicata dal Tribunale di Tempio Pausania in data 14.09.2022
F) Disponga l'assenso per il rilascio del passaporto per il figlio diversamente abile Persona_1 anche nel caso in cui il signor non presti il consenso. Disponga l'assenso per Parte_1
eventuali ricoveri per interventi e/o esami clinici del figlio diversamente abile anche Persona_1
qualora il padre non presti il consenso. G) Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori di legge, tenendo conto della riforma Cartabia, delle modalità e termini con cui è stato redatto il ricorso.
IN VIA SUBORDINATA H) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e . Inoltre, dichiari che venga espunto dal ricorso la seguente frase: “La CP_1 Parte_1
madre non si è mai cimentata nella ricerca di un lavoro crogiolandosi sulla buona volontà del ricorrente”, per i motivi di cui all'espositiva. I) Disporre l'assegno di mantenimento in favore della signora nella misura non inferiore a euro 100,00, da corrispondersi entro il quinto CP_1 giorno di ogni mese, oltre l'aumento ISTAT annuale, direttamente dal datore di lavoro (Consorzio dei
Proprietari di Punta Sardegna, Località Punta Sardegna, (CAP: 07020) PALAU. Qualora il signor andasse in pensione disporre che l'assegno di mantenimento sia corrisposto in favore della Pt_1 signora direttamente dall'INPS. L) Assegnare la casa coniugale e l'autorimessa, siti in CP_1
Palau, Via Arcipelago, N° 20, alla signora che continuerà ad abitarla unitamente al CP_1
figlio diversamente abile M) Rigettare la domanda di divisione dell'appartamento in Persona_1
quanto di fatto impraticabile e si oppone alla vendita stante la trascrizione presso la Conservatoria dei
RR II di Tempio della sentenza di separazione emessa dall'intestato Tribunale N° 323/2022 e pubblicata in data 14.09.2022. Nel caso il Giudicante disponga la vendita del compendio immobiliare, si tenga conto che la signora ha provveduto interamente, con denaro proprio derivante CP_1 da donazione e successione legittima, all'acquisto del compendio immobiliare, pertanto, le venga riconosciuto il diritto di percepire le somme corrisposte per l'acquisto del compendio immobiliare
(quanto a Lire 120.000.000 acquisto appartamento;
quanto a lire 8.600.000, per spese notarili e imposte;
quanto a Euro 15.000,00 acquisto autorimessa ) dal ricavato della vendita, oltre interessi legali, nonchè al riconoscimento della residua somma del ricavato della vendita da ripartirsi con il nella misura del 50% ciascuno. N) Disponga che la signora in caso di Pt_1 CP_1
necessità clinica sia autorizzata al ricovero del figlio per eventuali interventi Persona_1 chirurgici e/o esami clinici, anche senza l'assenso del signor O) Ordini all'Ufficio Anagrafe Pt_1
del Comune di Palau di escludere dallo Stato di Famiglia e di Residenza della signora CP_1 il signor in quanto il medesimo non abita dal 17.11.2022 nell'immobile sito in Palau Parte_1
Via Arcipelago, N° 20. P) Disponga l'assenso per il rilascio del passaporto per il figlio diversamente
pagina 5 di 18 abile anche nel caso in cui il signor non presti il consenso. Q) Con Persona_1 Parte_1
vittoria di spese e competenze legali oltre accessori di legge, tenendo conto della Riforma Cartabia, delle modalità e termini con cui è stato redatto il ricorso introduttivo del presente giudizio. IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA S) Nel caso di accoglimento dell'istanza di vendita avanzata dalla controparte, ferme restando le altre conclusioni sopra indicate, si accerti e per l'effetto, dichiari che la signora ha provveduto all'acquisto del compendio immobiliare corrispondendo: CP_1 quanto a Lire 120.000.000 per l'acquisto dell'appartamento; quanto a Lire 8.600.000 per spese notarili e imposte;
quanto a Euro 15.000,00 per l'acquisto dell'autorimessa. N) Disponga che la signora in caso di necessità clinica sia autorizzata al ricovero del figlio CP_1 Per_1 per eventuali interventi chirurgici e/o esami clinici, anche senza l'assenso del signor
[...] Pt_1
O) Ordini all'Ufficio Anagrafe del Comune di Palau di escludere dallo Stato di Famiglia e di
Residenza della signora il signor in quanto il medesimo non abita CP_1 Parte_1 dal 17.11.2022 nell'immobile sito in Palau Via Arcipelago, N° 20. P) Disponga l'assenso per il rilascio del passaporto per il figlio diversamente abile anche nel caso in cui il signor Persona_1
non presti il consenso. Q) Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori di Parte_1
legge, tenendo conto della Riforma Cartabia, delle modalità e termini con cui è stato redatto il ricorso introduttivo del presente giudizio. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA S) Nel caso di accoglimento dell'istanza di vendita avanzata dalla controparte, ferme restando le altre conclusioni sopra indicate, si accerti e per l'effetto, dichiari che la signora ha provveduto CP_1 all'acquisto del compendio immobiliare corrispondendo: quanto a Lire 120.000.000 per l'acquisto dell'appartamento; quanto a Lire 8.600.000 per spese notarili e imposte;
quanto a Euro 15.000,00 per
l'acquisto dell'autorimessa”.
Nelle proprie difese, parte resistente rilevava:
- l'infondatezza delle allegazioni di controparte, considerato che il ricorrente lavorava a tempo indeterminato, alle dipendenze, del “Consorzio dei Proprietari di Punta Sardegna”, con sede a Palau, percependo uno stipendio mensile pari ad € 1.300,00, oltre tredicesima mensilità, per cui non poteva trovarsi nelle asserite condizioni di indigenza;
- che non corrispondeva al vero che il figlio maggiorenne delle parti si trovava in condizioni di autosufficienza, in quanto il medesimo era affetto da malattia rara, ed in suo favore, già nel 2021, si domandava l'apertura dell'amministrazione di sostegno, disposta dal Giudice Tutelare che nominava la resistente quale amministratore di sostegno in favore del figlio;
pagina 6 di 18 - che permanevano i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla resistente, viste le patologie del figlio, e considerato che il ricorrente vedeva il figlio una volta al mese circa, per tempi limitati a quelli di una colazione o di un pasto;
- che, già in sede di separazione, venivano allegate circostanze acclaranti la patologia del figlio
, invalido civile al 100% con accompagnamento, e lo stato di salute precario della che, Per_1 CP_1 nell'estate dell'anno 2022, affrontava una malattia che comportava un intervento chirurgico al seno, chemioterapia e radioterapia, per cui l'INPS, nel 2023, le riconosceva un'invalidità civile pari all' 85%,
e l'erogazione di una pensione;
- che l'appartamento presso il quale vivevano la resistente ed il figlio era indivisibile, e comunque acquistato con denaro proveniente da donazione della zia della stessa, dal riscatto della CP_3 polizza vita e dalle vendite immobiliari derivanti dalla successione di quest'ultima.
All'udienza del 23 gennaio 2024, il Giudice Relatore tentava la conciliazione dei coniugi, con esito negativo, per cui adottava i provvedimenti necessari per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 23 aprile 2024, il Giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, in qualità di Giudice
Relatore, all'esito di variazione tabellare prot. 347/2024 INT..
Con note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 24 giugno 2024, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni come segue: “- DICHIARARE: la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari dai sig.ri e , Parte_1 CP_1 registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del medesimo Comune, così come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio anno 1992, atto n. 479, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emendata sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti utili e necessari. - DISPORRE: a parziale modifica delle condizioni di separazione, come omologate dal Tribunale di Tempio Pausania con sentenza n. 323/2022, pubblicata il 14.09.2022, nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 884/2021: 1. Accertare e dichiarare che la sig.ra
[...]
abbia raggiunto una sufficiente autonomia economica e la possibilità della stessa di CP_1 intraprendere un'attività lavorativa e, per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito con sentenza
n. 323/2022, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 884/2021, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento della somma di € 100,00 mensili a titolo di mantenimento gravante sul sig. nei Parte_1
confronti della sig.ra ;
2. A parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla CP_1 sentenza n. 323/2022, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 884/2021, revocare e/o comunque
pagina 7 di 18 dichiarare non più dovuta l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra sita in Palau CP_1
alla Via Arcipelago, 20, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e conseguentemente sciogliere la comunione esistente fra i coniugi con assegnazione delle rispettive quote ai sig.ri e Parte_1
o, in ultimo, la vendita.- IN OGNI CASO:- con vittoria di spese ed onorari di giudizio CP_2
e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
Parte resistente, con note scritte depositate il 20 giugno 2024, precisava le proprie conclusioni come segue: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CP_1 [...]
. Inoltre, dichiari che venga espunto dal ricorso la seguente frase: “La madre non si è mai Parte_1 cimentata nella ricerca di un lavoro crogiolandosi sulla buona volontà del ricorrente”, per i motivi di cui all'espositiva. 2) Disporre l'affido esclusivo del figlio, maggiorenne ma diversamente abile al
100% con pensione di invalidità e accompagnamento, alla madre Persona_1 CP_1
già amministratrice di sostegno del medesimo. Disporre che gli incontri tra padre e figlio siano in presenza di una educatrice per il periodo di almeno 12 mesi, tenuto conto dell'assenza di un piano genitoriale;
dei rapporti sporadici e spesso conflittuali (cfr. messaggi Wap) causato dai comportamenti del ricorrente nei confronti del figlio diversamene abile . 3) Disporre l'assenso per il rilascio Per_1
del passaporto per il figlio diversamente abile anche nel caso in cui il signor Persona_1
non presti il consenso. 4) Disporre l'assenso per eventuali ricoveri per interventi e/o Parte_1
esami clinici del figlio diversamente abile anche qualora il padre non presti il Persona_1 consenso. 5) Disporre l'assegno di mantenimento in favore della signora nella misura CP_1 di euro 150,00, da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese, oltre l'aumento ISTAT annuale, direttamente dall'INPS (Ente che eroga la pensione al OR ), così come la quota Parte_1 parte di TFR spettante alla medesima in funzione degli anni di coniugio. All'uopo Ordini al signor di produrre i documenti inerenti la posizione/pensione INPS. 6) Assegnare la casa coniugale e Pt_1
l'autorimessa, siti in Palau, Via Arcipelago, n° 20, alla signora che continuerà ad CP_1
abitarla unitamente al figlio diversamente abile 7) Rigettare la domanda di Persona_1 divisione dell'appartamento in quanto di fatto impraticabile e di vendita del compendio immobiliare in quanto improcedibile/inammissibile nel presente giudizio, tenuto conto anche della trascrizione presso la Conservatoria dei RR II di Tempio Pausania della sentenza di separazione N° 323/2022 emessa dall'intestato Tribunale e pubblicata il 14.09.2022, (cfr. doc. all. in atti). 8) Provvedere ad Ordinare al signor il deposito di tutta la documentazione inerente la ricerca di una casa in affitto. 9) Pt_1
Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori di legge, tenendo conto della riforma
Cartabia, delle modalità e termini con cui è stato redatto il ricorso. IN VIA SUBORDINATA: 10)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e . CP_1 Parte_1
pagina 8 di 18 Inoltre, dichiari che venga espunto dal ricorso la seguente frase: “La madre non si è mai cimentata nella ricerca di un lavoro crogiolandosi sulla buona volontà del ricorrente”, per i motivi di cui all'espositiva. 11) Disporre l'affido condiviso del figlio maggiorenne diversamente abile Per_1
ad entrambi i genitori e ma avendo omesso la controparte la
[...] CP_4 Parte_1
previsione di un piano genitoriale, considerati i rapporti sporadici;
considerato il rapporto conflittuale
(cfr. messaggi Wap) causato dai comportamenti del ricorrente nei confronti del figlio diversamene abile , disponga l'intestato Tribunale che gli incontri tra padre e figlio siano in presenza di Per_1
una educatrice per il periodo di almeno 12 mesi. 12) Disporre che la signora in caso CP_1
di necessità clinica sia autorizzata al ricovero del figlio per eventuali interventi Persona_1 chirurgici e/o esami clinici, anche senza l'assenso del signor 13) Disporre l'assenso per il Pt_1
rilascio del passaporto per il figlio diversamente abile anche nel caso in cui il signor Persona_1
non presti il consenso. 14) Disporre l'assegno di mantenimento in favore della Parte_1
signora nella misura di euro 100,00, da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese, Pt_2 oltre l'aumento ISTAT annuale, direttamente dall'INPS, (Ente che eroga la pensione al Sig. S.
Silanos), oltre alla quota parte del TFR. 15) Assegnare la casa coniugale e l'autorimessa, siti in Palau,
Via Arcipelago, N° 20, alla signora che continuerà ad abitarla unitamente al figlio CP_1
diversamente abile 16) Rigettare la domanda di divisione dell'appartamento in Persona_1
quanto di fatto impraticabile e di vendita in quanto improcedibile/inammissibile nel presente giudizio ed inoltre stante la trascrizione presso la Conservatoria dei RR II di Tempio della sentenza di separazione emessa dall'intestato Tribunale N° 323/2022 e pubblicata in data 14.09.2022. 17) Nel caso il Giudicante disponga la vendita del compendio immobiliare, si tenga conto che la signora ha provveduto interamente, con denaro proprio derivante da donazione e successione CP_1 legittima, all'acquisto del compendio immobiliare, pertanto, le venga riconosciuto il diritto di percepire le somme corrisposte per l'acquisto del compendio immobiliare (quanto a Lire 120.000.000 acquisto appartamento;
quanto a lire 8.600.000, per spese notarili e imposte;
quanto a Euro 15.000,00 acquisto autorimessa ) dal ricavato della vendita, oltre interessi legali, nonchè al riconoscimento della residua somma del ricavato della vendita da ripartirsi con il nella misura del 50% ciascuno. Pt_1
18) Nel caso il Giudicante disponga la vendita del compendio immobiliare, si tenga conto che la signora ha provveduto interamente, con denaro proprio derivante da donazione e CP_1 successione legittima, all'acquisto del compendio immobiliare, pertanto, le venga riconosciuto il diritto di percepire le somme corrisposte per l'acquisto del compendio immobiliare (quanto a Lire
120.000.000 acquisto appartamento;
quanto a lire 8.600.000, per spese notarili e imposte;
quanto a
Euro 15.000,00 per acquisto autorimessa) dal ricavato della vendita, oltre interessi legali, nonchè al
pagina 9 di 18 riconoscimento della residua somma del ricavato della vendita da ripartirsi con il nella misura Pt_1
del 50% ciascuno. Infine, vengano riconosciute tutte le somme corrisposte a titolo di oneri condominiali corrisposti dalla signora (da accertarsi a mezzo CTU). Nel caso di CP_1 accoglimento dell'istanza di vendita avanzata dalla controparte, ferme restando le altre conclusioni sopra indicate, si accerti e per l'effetto, dichiari che la signora ha provveduto CP_1 all'acquisto del compendio immobiliare corrispondendo: -quanto a Lire 120.000.000 per l'acquisto dell'appartamento; -quanto a Lire 8.600.000 per spese notarili e imposte;
-quanto a Euro 15.000,00 per l'acquisto dell'autorimessa. La signora ha provveduto al pagamento di dette somme come CP_1
segue: -denaro ricevuto in donazione da parte della ZI utilizzato dalla signora CP_3 CP_1 per il pagamento della caparra per l'acquisto dell'appartamento; -denaro ricevuto dal riscatto
[...]
della polizza vita, pari a euro 90.0000,00, a seguito del decesso della ZI provvedendo al CP_3 pagamento sia di n 21 rate di mutuo fondiario contratto con la BNL, sia l'importo di euro 20.552,71,
Pertanto, nel caso di vendita del compendio immobiliare, dette somme devono essere riconosciute alla signora oltre interessi legali, nonché venga riconosciuto alla medesima che il residuo CP_1
importo della somma ricavata dalla vendita venga ripartito con il signor salvatore nella Pt_1
misura del 50%. Infine, siano riconosciute tutte le somme da corrispondersi a titolo di lavori di manutenzione straordinaria nel noto immobile, così come previsto nel verbale di approvazione del bilancio 19) Disporre che le spese di CTU siano a carico esclusivamente del signor CP_5
in quanto lo stesso ha promosso istanza di vendita del noto compendio immobiliare. Parte_1
20) Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori di legge, tenendo conto della Riforma
Cartabia, delle modalità e termini con cui è stato redatto il ricorso introduttivo del presente giudizio e le successive memorie ex art 473 – bis. 17, co.1 cpc depositate dalla controparte”.
All'udienza dell'11 giugno 2025, le parti si richiamavano alle note di precisazione delle conclusioni già depositate al telematico, chiedendo la definizione del procedimento.
Il Giudice Relatore si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente, occorre osservare che le domande di divisione dell'immobile, di scioglimento della comunione, e tutte le ulteriori domande connesse presentate dalle parti nel presente procedimento, sia in via principale che in via subordinata, aventi ad oggetto richieste di assegnazioni di quote di beni, di vendite, di accertamento di titoli di proprietà, di avvenuta corresponsione somme, devono essere dichiarate inammissibili in questa sede.
Di fatto, per orientamento consolidato, e condiviso da questo Collegio, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di pagina 10 di 18 connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del
"simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio, e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, ed autonome e distinte dalla prima;
la trattazione, in una alla domanda di separazione o di divorzio, delle suddette domande, che richiedono un'istruttoria specifica e talora prolungata, risulta in contrasto con l'interesse, che non può ritenersi di natura esclusivamente privatistica (tanto che il legislatore ha previsto in sede di appello la loro trattazione e decisione con il rito camerale), alla celere definizione non solo della questione inerente alla cessazione degli effetti civili, o allo scioglimento del matrimonio, ma anche delle delicate questioni relative all'affidamento, collocazione abitativa e mantenimento dei figli minori, ed all'assegno per il coniuge e, dunque, alla formazione del giudicato su tali questioni che, sia pure di natura atipica (c.d. "rebus sic stantibus"), tuttavia, costituisce un punto fermo, rispetto al quale sono allegabili soltanto le modifiche dello stato di fatto e i giustificati motivi che costituiscono il presupposto dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Parimenti, si ritiene inammissibile la domanda di parte resistente, nel momento in cui chiede al
Tribunale di ordinare all'Ufficio Anagrafe del Comune di Palau di escludere dallo Stato di Famiglia e di Residenza il ricorrente, trattandosi di attività di carattere amministrativo che devono essere eseguite su iniziativa degli interessati.
Ciò premesso, nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata, e merita accoglimento, per i motivi che seguono.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b) L.
1.12.70 nr. 898 (e successive modifiche), essendo decorso già il lasso temporale, richiesto dalla legge, dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
pagina 11 di 18 Con riferimento alle domande presentate dalla parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni, inerenti all'affidamento del figlio maggiorenne delle parti, affetto da disabilità, il Collegio ritiene doversi dichiarare non luogo a provvedere.
Orbene, la giurisprudenza in materia ritiene che, in caso di separazione o divorzio, in presenza di un figlio maggiorenne con un grave handicap, si applicano le disposizioni previste per i figli minori sulle visite, sul mantenimento, e sull'assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull'affidamento.
È quanto stabilito dalla Cassazione, sez. I Civile, con l'ordinanza n. 2670 del 30 gennaio 2023.
L'art. 337 septies del codice civile, al comma II, stabilisce che “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
L'art. 37 bis disp. att. c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2012, art. 96, comma 1, lett. b), precisa che
"I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 septies c.c., comma 2, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3".
Secondo il predetto articolo è portatore di handicap "colui che presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata e progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione". Il comma 3 aggiunge ancora che "Qualora la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità...".
La Corte sottolinea, tuttavia, che l'interpretazione di tale norma non deve arrestarsi al suo dato letterale, ma va elaborata in modo sistematico, applicando i principi generali dell'ordinamento in tema di tutela dei disabili.
L'intento del legislatore, infatti, era quello di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, con la volontà di protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio, equiparabile a quello del genitore del figlio minore.
Permangono, quindi, efficaci, in generale, le disposizioni che consentono al Giudice di intervenire, nell'ambito del conflitto familiare, a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile, ed al mantenimento del medesimo.
pagina 12 di 18 È, invece, da escludere l'applicazione delle norme sull'affidamento, sia esso condiviso o esclusivo, poiché, in caso contrario, si dovrebbe concludere che il figlio maggiorenne portatore di handicap grave sia automaticamente privo della capacità di agire, cosa che potrà essere accertata solo nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno.
Nella specie, il figlio maggiorenne delle parti è sottoposto ad amministrazione di sostegno, misura di protezione il cui presupposto è proprio quello di offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza, che ne sacrifichi, nella minor misura possibile, la capacità di agire, a differenza dei provvedimenti di interdizione o inabilitazione che, invece, presuppongono uno stato di assoluta, irreversibile incapacità di intendere e volere del soggetto interessato, ritenuto sostanzialmente incapace di provvedere in toto ai propri interessi, ovvero fonte di grave pregiudizio economico per sé, e per la propria famiglia.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che è affetto da “ritardo psicomotorio di grado Per_1
medio con particolare riguardo agli aspetti cognitivi, malformazione di AR RI, disturbo del movimento complesso con caratteristiche di tremore e mioclono corticale ad eziologia non definita ed
Epilessia in trattamento con acido (…) disartria e rinolalia, oligomimia, lieve ipertono spastico diffuso con ROT vivaci Ipercinesie nel mantenimento della postura e nella motilità volontaria a tipo mioclono ritmico, deambulazione a piccoli passi difficoltosa sui talloni” (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Per quanto l'amministrazione di sostegno sia, comunque, un intervento tale da richiedere un'assistenza, in favore del beneficiario, incidente sulla rispettiva vita di relazione, non ne compromette l'autodeterminazione, né la capacità di intendere e di volere, per cui non si ritiene doversi adottare alcuna disposizione in relazione all'affidamento di . Per_1
Al contempo, occorre dichiarare non luogo a provvedere sulle richieste della aventi ad oggetto CP_1
l'autorizzazione al ricovero del figlio per eventuali interventi chirurgici o esami clinici, anche senza l'assenso del ricorrente, ovvero al rilascio del passaporto valido per l'espatrio, considerato che la pendenza di una procedura di amministrazione di sostegno in favore di comporta che la Per_1
resistente, proprio nella sua qualità di amministratore di sostegno, debba presentare le predette richieste al Giudice Tutelare.
Con riferimento alle visite padre/figlio, occorre osservare che, nell'ambito di quello che viene definito
“statuto della famiglia del portatore di handicap”, è consentito qualificare il “diritto di visita” del genitore non collocatario non più come semplice diritto, ma come “un dovere di partecipazione e condivisione dell'assistenza e delle cure del figlio”. Ciò premesso, nella specie, il Collegio ritiene doversi dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta della resistente, di regolamentare gli incontri padre/figlio, anche con la presenza temporanea di un'educatrice. Tale domanda, presentata soltanto in pagina 13 di 18 sede di precisazione delle conclusioni, seppure ammissibile ai sensi dell'art. 473 bis 19 c.p.c., da un lato non appare adeguatamente coltivata ed istruita nel corso del procedimento, con particolare riferimento agli asseriti conflitti padre/figlio (evincendosi dalla documentazione avente ad oggetto le conversazioni whatsapp soltanto un ordinario diverbio genitore/figlio), dall'altro lato, occorre osservare che la condizione di disabilità di non ha impedito al medesimo di relazionarsi con il padre Per_1
quando egli stesso ha avuto voglia di contattarlo, finanche invitando il padre a non parlare male della madre;
pertanto, predeterminare le modalità di partecipazione del padre alla vita del figlio, ed i tempi di permanenza di quest'ultimo con il comporterebbe un'ingerenza nell'autodeterminazione di Pt_1
entrambi, del tutto ingiustificata, ed esorbitante rispetto alle esigenze di tutela del caso di specie.
Rispetto all'assegnazione della casa familiare, in linea di principio, si ritiene che non può essere revocata la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap;
occorre, infatti, porre in evidenza come l'assegnazione della casa al genitore convivente con il figlio maggiorenne disabile sia tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio probabilmente dimensionato in base alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità, tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione. D'altra parte,
l'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con il figlio affetto da disabilità risponde ai principi generali del nostro ordinamento, propri degli istituti a tutela delle persone nelle predette condizioni: in tal senso richiama una datata pronuncia (Cass. civ. n.16027/2001) che evidenzia come il quadro normativo, già allora fosse ispirato “ad una sempre più avvertita esigenza di solidarietà sociale in un sistema integrato di interventi e servizi dal quale emerge uno “statuto del portatore di handicap”, come soggetto debole di cui la collettività è tenuta a darsi carico mediante opportune misure di sostegno che si sviluppa in uno “statuto della famiglia del portatore di handicap””.
Nella specie, occorre osservare che, già in sede di separazione, concordando per l'assegnazione dell'immobile adibito a casa coniugale alla le parti avevano dato atto (e, quindi, tenuto conto) CP_1
della condizione di disabilità del figlio, convivente con la medesima. Ciò si evince, in maniera chiara, dalla lettura della sentenza di separazione stessa, nel momento in cui le parti hanno convenuto che “La casa coniugale con relative pertinenze e tutti gli arredi saranno assegnate alla Sig.ra CP_1 che vi abiterà insieme al figlio diversamente abile . Persona_1
Orbene, parte ricorrente ha chiesto la revoca della predetta disposizione, sostenendo che il figlio ha ormai “raggiunto un rilevante grado di autonomia ed, oltretutto, gode di una pensione propria”.
Tuttavia, tale deduzione, oltre ad essere esposta in via del tutto generica, non trova conferma nella documentazione prodotta in atti, né nelle allegazioni delle parti.
pagina 14 di 18 In particolare, è pacifico che continui a vivere presso l'immobile adibito a casa familiare con Per_1
la madre che, da sempre, si occupa delle esigenze del figlio, in favore del quale riveste altresì l'incarico di amministratore di sostegno.
Né, d'altra parte, il ricorrente ha provato quanto genericamente asserito, ovvero che il figlio è completamente autosufficiente, ed in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, di natura personale, e patrimoniale.
Del resto, la percezione di un importo a titolo di pensione non vale ad acclarare l'autosufficienza economica di un soggetto, né il venir meno dei presupposti di necessità di assistenza nei confronti della persona disabile che la percepisce, considerato peraltro, come già premesso, che è sottoposto Per_1 alla misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, misura alla quale non risulta che il ricorrente si sia mai opposto.
Pers Peraltro, la documentazione in atti, con particolare riferimento al certificato redatto dalla Dott.ssa
(doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), acclara che è solo parzialmente Per_1 autonomo negli atti della vita quotidiana, e “non in grado di produrre proficuo lavoro”.
Pertanto, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per confermare l'assegnazione della casa familiare, con le relative pertinenze ed arredi, alla parte resistente, che ivi abiterà insieme al figlio disabile, Persona_1
Con riferimento alle ulteriori richieste economiche avanzate dalla parte resistente, aventi ad oggetto la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile, valga quanto segue.
La giurisprudenza recente, in materia (Corte di Cassazione, ordinanza nr. 27945 del 2023), ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”, e che tale “giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
In altre parole, il Giudice è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole, per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio pagina 15 di 18 patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (cfr., ex plurimis, Cassazione n. 9144/2023, Cassazione n. 23583/2022, Cassazione
n. 38362/2021).
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Corte di Cassazione ha richiamato la recente pronuncia a Sezioni Unite n. 32198/2021, che ha affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova “del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”),
“dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e “dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”.
Va, pertanto, dimostrato come la parte economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta che, comunque, deve essere provato che sia stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
Nella specie, non si ritiene che parte resistente abbia assolto il predetto onere probatorio, non avendo motivato, né adeguatamente coltivato ed istruito, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, formulata nelle conclusioni dei propri atti difensivi in via del tutto generica ed approssimativa.
Peraltro, occorre osservare che le condizioni economiche delle parti, vista la documentazione in atti, appaiono sostanzialmente equivalenti, per cui non si ritiene che la resistente possa essere identificata quale coniuge più debole. Di fatto, già all'udienza del 24 gennaio 2024, il ricorrente ha riferito di non svolgere più alcun lavoro, e di avere “fatto i conteggi per andare in pensione”, senza avere ancora ricevuto, all'epoca, alcun riscontro. In sede di comparse conclusionali, riepilogando le proprie difese, parte ricorrente ha allegato di percepire circa € 900,00 mensili a titolo di pensione. Anche la resistente non svolge attività lavorativa e, dall'ultima autocertificazione del 2023, si evince che la stessa ha dichiarato di essere titolare di un reddito annuo, a titolo di pensione di invalidità, pari ad € 11.974,00
(circa € 997,00 mensili). Del resto, la dispone altresì della casa familiare, a differenza del CP_1 Pt_1 che vive in un camper. Sul punto, il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale per cui, nell'adottare le statuizioni conseguenti al divorzio, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario,
“perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione” (Cassazione, ordinanza nr. 8764/2023).
pagina 16 di 18 Dunque, il Collegio ritiene doversi rigettare la richiesta di parte resistente, di riconoscimento di un assegno divorzile. Per l'effetto, il ricorrente non dovrà corrispondere più alcuna somma a titolo di mantenimento in favore della con decorrenza dalla data della domanda. CP_1
Da ultimo, deve essere rigettata la richiesta della resistente, di espungere dal ricorso introduttivo la seguente frase: “La madre non si è mai cimentata nella ricerca di un lavoro crogiolandosi sulla buona volontà del ricorrente”. Il Collegio ritiene che tale espressione non presenti i caratteri di cui all'art. 89
c.p.c., dell'offensività, intesa come lesione del valore e dei meriti di qualcuno, e della sconvenienza, quale lesività di grado minore, che si fa scaturire dal contrasto delle espressioni usate con le esigenze dell'ambiente processuale, e della funzione difensiva nel cui ambito esse vengono formulate, apparendo, invero, compresa entro i limiti della correttezza, e della convenienza processuale.
Con riferimento alle spese di lite, visto l'esito complessivo del giudizio, i rapporti tra le parti, e la natura familiare della controversia, si ritengono sussistenti eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Sassari il 20 dicembre 1992, tra , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_1
19 novembre 1967, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari, al nr. 479, parte II, serie A, anno 1992;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
pagina 17 di 18 DICHIARA non luogo a provvedere sull'affidamento della prole, e sulla regolamentazione delle visite padre/figlio;
ASSEGNA la casa familiare, sita in Palau, Via Arcipelago, nr. 20, con le relative pertinenze ed arredi,
a che la abiterà insieme al figlio maggiorenne , persona disabile;
CP_1 Persona_1
RIGETTA la richiesta di avente ad oggetto il riconoscimento di un importo a titolo di CP_1
assegno divorzile. Per l'effetto, il ricorrente non dovrà corrispondere più alcuna somma a titolo di mantenimento in favore della con decorrenza dalla data della domanda;
CP_1
RIGETTA l'ulteriore richiesta di ex art. 89 c.p.c.; CP_1
DICHIARA inammissibili tutte le altre domande presentate dalle parti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 25 giugno 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Claudio Cozzella
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