TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Seconda Sezione Civile
Il giudice, all'esito della discussione mediante trattazione scritta odierna, visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15588/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili,
vertente
TRA
(P. IVA - C.F ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante Dott. , con sede legale in Mantova, via Renzo Parte_2
Zanellini, n. 15, rappresentata e difesa dagli Avv. Cinzia Gandolfi del Foro di Mantova e
Alessandro Palmigiano del Foro di Palermo, in forza del mandato allegato telematicamente con l'atto introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
“ (C.F. e P. IVA in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante con sede in Palermo, Via Concettina Ramondetti Fileti n. Controparte_2
20, contumace.
RESISTENTE
1 Avente a OGGETTO: domanda di condanna al rilascio di immobile occupato sine
titulo e contestuale condanna al risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 17 dicembre 2024, concessionaria per il Comune di Parte_1
Palermo della gestione del servizio di riscossione della tariffa di sosta di talune aree a parcometro con sosta a pagamento, ha rappresentato che in data 20 febbraio 2023, stipulava con odierna resistente e titolare del locale “Pashà”, nella via C. Controparte_1
Ramondetti Fileti, 20, un contratto di subconcessione temporanea di due stalli presso il
“Parcheggio Spinuzza”, in Palermo, subordinato a condizione risolutiva dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune all'occupazione temporanea del suolo pubblico, al fine di collocarvi un dehors e vari arredi. Tuttavia, subito dopo la conclusione del contratto,
la resistente occupava l'area degli stalli per auto, installando il dehors per la ricezione della propria clientela, senza più far pervenire ad né l'autorizzazione del Comune di Pt_1
Palermo né il contratto sottoscritto in originale, limitandosi a trasmettere via e-mail solamente una copia scansionata di quest'ultimo che non consentiva all'odierna ricorrente di provvedere alla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, non solo la resistente si rivelava sin dal primo momento inadempiente circa gli obblighi contrattuali assunti ma, di più, ampliava l'area di fatto occupata, prendendo possesso di quattro stalli a fronte dei due per cui era stato concluso l'accordo iniziale.
A seguito dei numerosi solleciti volti a ottenere la consegna della documentazione concordata rimasti del tutto inesitati, incardinava il presente giudizio al fine Parte_1
di vedere condannata la resistente al rilascio dell'area occupata in carenza di titolo valido e alla corresponsione del risarcimento dei danni subiti e subendi, nell'ammontare corrispondente al valore totale dei canoni non pagati, secondo i tariffari di mercato -
parametrati secondo i canoni originariamente convenuti nel contratto di locazione per la somma di € 11.700,00 (undicimilasettecento/00) per il periodo che va dal 30/04/23 al
2 31/12/2024, oltre al periodo successivo che va dal mese di gennaio 2025 sino al mese di effettiva liberazione e sgombero dell'area di cui al presente giudizio in ragione di € 600,00
al mese e comunque in somma contenuta nell'importo massimo di € 26.000,00 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente,
all'udienza del 12 marzo 2025 si dichiarava contumace e si procedeva Controparte_1
con l'istruzione della causa a mezzo dei testi richiesti.
All'udienza del 24 luglio, il ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti difensivi e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*** *** ***
La domanda proposta dall'odierno ricorrente è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Occorre preliminarmente qualificare l'azione proposta dagli odierni istanti: l'azione diretta ad ottenere la consegna o il rilascio del bene da parte di colui che di fatto ne dispone,
in presenza di un titolo al possesso o alla detenzione che, per qualsiasi ragione, sia venuto meno deve essere qualificata come azione di restituzione. Da ciò consegue che, a differenza dell'azione di rivendicazione che presuppone l'assoluta inesistenza di un titolo nel possessore o nel detentore del bene, nel caso dell'azione di restituzione, l'attore non deve provare il suo diritto di proprietà, ma solo la cessazione di efficacia del titolo che legittimava il possesso del convenuto (in tal senso, da ultimo, Cass. ord. n. 3973/19).
Nel caso di specie è documentato che in data 20 febbraio 2023 siglava Parte_1
con la società “La pupa araba s.r.l.” un accordo in cui, a fronte del corrispettivo pari a €
300,00, si impegnava a cedere alla controparte la detenzione di un'area pari a due stalli per autovetture nel parcheggio Spinuzza, ove la resistente per mezzo del locale “Pashà”
conduceva l'attività di pub notturno. Gli effetti del suddetto contratto risultavano risolutivamente condizionati al rilascio della concessione comunale del suolo pubblico per
3 l'installazione di un dehors di fronte al proprio locale commerciale, prevedendo all'art. 5 del regolamento contrattuale che “nella denegata ipotesi di mancato rilascio della suddetta
autorizzazione successivamente alla stipula del presente accordo, il presente atto si
intenderà risolto”. A tale concessione faceva invero riferimento la premessa del medesimo contratto, dalle quale si evince, senza ombra di dubbio, che la richiesta del provvedimento autorizzativo era posta a carico della conduttrice -tanto che la copia del contratto Le veniva consegnata proprio al fine di avviare l'istanza presso gli uffici comunali. Ne deriva che la prova dell'avveramento della condizione, e cioè del rilascio della concessione, costituiva adempimento ancillare a carico della conduttrice.
Orbene, agli atti di causa non risulta che la conduttrice abbia avviato il procedimento autorizzativo e non risulta neppure che abbia sottoscritto la copia originale del negozio ai fini della registrazione fiscale. Con la conseguenza che gli effetti del contratto programmato non si sono mai prodotti, dovendosi persino rilevare incidentalmente l'invalidità del negozio,
secondo quanto stabilito dalla legge (art. 1 comma 346 della legge 311/2004).
Invero, come riportato dalle sentenze n. 23601/2017 e n. 10498/2017 della Cassazione,
il contratto di affitto non registrato nei 30 giorni dalla sua firma è nullo da un punto di vista civilistico, ciò vuol dire che non produce effetti tra le parti e di conseguenza le clausole non sono vincolanti.
Nondimeno, la ricorrente ha dato prova dell'occupazione dell'area comprendente non soltanto i due stalli oggetto delle trattative negoziali, ma persino due stalli ulteriori, tutti siti presso il Parcheggio Spinuzza. Depone in tal senso la documentazione fotografica che raffigura la struttura dehors proprio innanzi al locale “Pashà” riferibile alla convenuta (all. n
2 al ricorso).
Tale ricostruzione ha trovato definitivo riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi nel corso dell'udienza del 19 giugno 2025, i quali hanno coerentemente confermato che la
4 resistente continua fino ad oggi a occupare gli stalli con vasi in cemento, tavolini e CP_3
sedie, nonché un dehors.
Da ciò ne consegue che essa risulta occupare l'area parcheggio, in concessione all'odierna ricorrente, sin dal 20 febbraio 2023 in assenza di qualsiasi titolo che ne legittimi la detenzione.
Infine, va rilevato che in seguito alla notifica dell'ordinanza del 12 marzo 2025 con la quale era stato disposto l'interrogatorio della rappresentante legale della convenuta, nel corso dell'udienza del 19 giugno 2025, se ne registrava la mancata comparizione;
circostanza che ai sensi dell'art. 232 c.p.c.va valutata come ulteriore corroborazione della ricostruzione sopra rassegnata.
Alla luce di ciò, la convenuta va pertanto condannata all'immediato rilascio dell'immobile libero da cose e/o persone anche interposte.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria articolata col ricorso, occorre premettere che con riferimento all'ipotesi di occupazione “sine titulo” di un cespite immobiliare altrui,
secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge a identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così
in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972
del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del
2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.
Nondimeno il danno da occupazione sine titulo costituisce danno presunto come danno normale conseguente alla impossibilità per colpa del terzo di esercitare le facoltà dominicali
(Sez. U -, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022); con la conseguenza che sull'attore grava
5 l'onere di affermare l'utilizzabilità del bene, spettando al convenuto offrire la prova contraria della non godibilità del medesimo.
Ora, nel caso di specie, data la natura e l'attività commerciale svolta dalla ricorrente alla luce anche dell'oggetto della concessione comunale, non residuano dubbi circa la sussistenza del danno subito a seguito dell'occupazione dell'area parcheggio da parte della resistente.
Vien da sé che non aver potuto disporre dei quattro stalli ha di certo cagionato una perdita economica in capo ad che è possibile quantificare in € 15.900,00 Parte_1
utilizzando come parametro il quantum concordato dalle parti in sede contrattuale a titolo di corrispettivo mensile per la subconcessione dei due stalli;
più precisamente: € 300 mensili per l'occupazione dei due stalli per il periodo intercorrente tra il 30 aprile 2023 fino al 31
agosto 2023; € 600 mensili dal momento dell'occupazione dei quattro stalli coincidente con il periodo che va dal settembre 2023 fino al luglio 2025.
Tenuto conto della natura permanente dell'illecito, è fondata anche la domanda di risarcimento del danno avanzata per il futuro mancato rilascio, dal momento che, consumato già l'illecito, risulta evidente come i suoi effetti saranno senz'altro dannosi sino all'esecuzione dell'ordine restitutorio. La convenuta va perciò condannata alla corresponsione di € 600,00 al mese dalla data odierna fino all'effettivo rilascio dell'area occupata.
Segue, in base al principio della soccombenza, la condanna della resistente alla refusione delle spese nei confronti di che, tenuto conto dell'oggetto del giudizio Parte_1
e dell'attività svolta e della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, si liquidano in euro 7.052,00 in applicazione dei valori minimi tabellari stabiliti dal D.M. n. 55
del 2014, oltre rimborso forfettario del 15% come per legge, CPA e IVA.
P.T.M.
6 Il Tribunale di Palermo, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
Condanna a restituire in favore del ricorrente gli Controparte_1 Parte_1
stalli siti all'interno del Parcheggio Spinuzza, in Palermo, liberi da persone e sgomberi da cose;
Condanna alla corresponsione nei confronti di di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno liquidato in € 15.900,00 oltre l'ulteriore somma liquidata in € 600,00
mensili fino al momento del rilascio dei beni, oltre interessi calcolati al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.p.c. a decorrere dalla data odierna e fino al soddisfo;
Condanna “La alla refusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di giudizio che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Palermo, 24 luglio 2025
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal Dott. Marouene Balsano, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Seconda Sezione Civile
Il giudice, all'esito della discussione mediante trattazione scritta odierna, visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15588/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili,
vertente
TRA
(P. IVA - C.F ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante Dott. , con sede legale in Mantova, via Renzo Parte_2
Zanellini, n. 15, rappresentata e difesa dagli Avv. Cinzia Gandolfi del Foro di Mantova e
Alessandro Palmigiano del Foro di Palermo, in forza del mandato allegato telematicamente con l'atto introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
“ (C.F. e P. IVA in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante con sede in Palermo, Via Concettina Ramondetti Fileti n. Controparte_2
20, contumace.
RESISTENTE
1 Avente a OGGETTO: domanda di condanna al rilascio di immobile occupato sine
titulo e contestuale condanna al risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 17 dicembre 2024, concessionaria per il Comune di Parte_1
Palermo della gestione del servizio di riscossione della tariffa di sosta di talune aree a parcometro con sosta a pagamento, ha rappresentato che in data 20 febbraio 2023, stipulava con odierna resistente e titolare del locale “Pashà”, nella via C. Controparte_1
Ramondetti Fileti, 20, un contratto di subconcessione temporanea di due stalli presso il
“Parcheggio Spinuzza”, in Palermo, subordinato a condizione risolutiva dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune all'occupazione temporanea del suolo pubblico, al fine di collocarvi un dehors e vari arredi. Tuttavia, subito dopo la conclusione del contratto,
la resistente occupava l'area degli stalli per auto, installando il dehors per la ricezione della propria clientela, senza più far pervenire ad né l'autorizzazione del Comune di Pt_1
Palermo né il contratto sottoscritto in originale, limitandosi a trasmettere via e-mail solamente una copia scansionata di quest'ultimo che non consentiva all'odierna ricorrente di provvedere alla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, non solo la resistente si rivelava sin dal primo momento inadempiente circa gli obblighi contrattuali assunti ma, di più, ampliava l'area di fatto occupata, prendendo possesso di quattro stalli a fronte dei due per cui era stato concluso l'accordo iniziale.
A seguito dei numerosi solleciti volti a ottenere la consegna della documentazione concordata rimasti del tutto inesitati, incardinava il presente giudizio al fine Parte_1
di vedere condannata la resistente al rilascio dell'area occupata in carenza di titolo valido e alla corresponsione del risarcimento dei danni subiti e subendi, nell'ammontare corrispondente al valore totale dei canoni non pagati, secondo i tariffari di mercato -
parametrati secondo i canoni originariamente convenuti nel contratto di locazione per la somma di € 11.700,00 (undicimilasettecento/00) per il periodo che va dal 30/04/23 al
2 31/12/2024, oltre al periodo successivo che va dal mese di gennaio 2025 sino al mese di effettiva liberazione e sgombero dell'area di cui al presente giudizio in ragione di € 600,00
al mese e comunque in somma contenuta nell'importo massimo di € 26.000,00 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente,
all'udienza del 12 marzo 2025 si dichiarava contumace e si procedeva Controparte_1
con l'istruzione della causa a mezzo dei testi richiesti.
All'udienza del 24 luglio, il ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti difensivi e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*** *** ***
La domanda proposta dall'odierno ricorrente è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Occorre preliminarmente qualificare l'azione proposta dagli odierni istanti: l'azione diretta ad ottenere la consegna o il rilascio del bene da parte di colui che di fatto ne dispone,
in presenza di un titolo al possesso o alla detenzione che, per qualsiasi ragione, sia venuto meno deve essere qualificata come azione di restituzione. Da ciò consegue che, a differenza dell'azione di rivendicazione che presuppone l'assoluta inesistenza di un titolo nel possessore o nel detentore del bene, nel caso dell'azione di restituzione, l'attore non deve provare il suo diritto di proprietà, ma solo la cessazione di efficacia del titolo che legittimava il possesso del convenuto (in tal senso, da ultimo, Cass. ord. n. 3973/19).
Nel caso di specie è documentato che in data 20 febbraio 2023 siglava Parte_1
con la società “La pupa araba s.r.l.” un accordo in cui, a fronte del corrispettivo pari a €
300,00, si impegnava a cedere alla controparte la detenzione di un'area pari a due stalli per autovetture nel parcheggio Spinuzza, ove la resistente per mezzo del locale “Pashà”
conduceva l'attività di pub notturno. Gli effetti del suddetto contratto risultavano risolutivamente condizionati al rilascio della concessione comunale del suolo pubblico per
3 l'installazione di un dehors di fronte al proprio locale commerciale, prevedendo all'art. 5 del regolamento contrattuale che “nella denegata ipotesi di mancato rilascio della suddetta
autorizzazione successivamente alla stipula del presente accordo, il presente atto si
intenderà risolto”. A tale concessione faceva invero riferimento la premessa del medesimo contratto, dalle quale si evince, senza ombra di dubbio, che la richiesta del provvedimento autorizzativo era posta a carico della conduttrice -tanto che la copia del contratto Le veniva consegnata proprio al fine di avviare l'istanza presso gli uffici comunali. Ne deriva che la prova dell'avveramento della condizione, e cioè del rilascio della concessione, costituiva adempimento ancillare a carico della conduttrice.
Orbene, agli atti di causa non risulta che la conduttrice abbia avviato il procedimento autorizzativo e non risulta neppure che abbia sottoscritto la copia originale del negozio ai fini della registrazione fiscale. Con la conseguenza che gli effetti del contratto programmato non si sono mai prodotti, dovendosi persino rilevare incidentalmente l'invalidità del negozio,
secondo quanto stabilito dalla legge (art. 1 comma 346 della legge 311/2004).
Invero, come riportato dalle sentenze n. 23601/2017 e n. 10498/2017 della Cassazione,
il contratto di affitto non registrato nei 30 giorni dalla sua firma è nullo da un punto di vista civilistico, ciò vuol dire che non produce effetti tra le parti e di conseguenza le clausole non sono vincolanti.
Nondimeno, la ricorrente ha dato prova dell'occupazione dell'area comprendente non soltanto i due stalli oggetto delle trattative negoziali, ma persino due stalli ulteriori, tutti siti presso il Parcheggio Spinuzza. Depone in tal senso la documentazione fotografica che raffigura la struttura dehors proprio innanzi al locale “Pashà” riferibile alla convenuta (all. n
2 al ricorso).
Tale ricostruzione ha trovato definitivo riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi nel corso dell'udienza del 19 giugno 2025, i quali hanno coerentemente confermato che la
4 resistente continua fino ad oggi a occupare gli stalli con vasi in cemento, tavolini e CP_3
sedie, nonché un dehors.
Da ciò ne consegue che essa risulta occupare l'area parcheggio, in concessione all'odierna ricorrente, sin dal 20 febbraio 2023 in assenza di qualsiasi titolo che ne legittimi la detenzione.
Infine, va rilevato che in seguito alla notifica dell'ordinanza del 12 marzo 2025 con la quale era stato disposto l'interrogatorio della rappresentante legale della convenuta, nel corso dell'udienza del 19 giugno 2025, se ne registrava la mancata comparizione;
circostanza che ai sensi dell'art. 232 c.p.c.va valutata come ulteriore corroborazione della ricostruzione sopra rassegnata.
Alla luce di ciò, la convenuta va pertanto condannata all'immediato rilascio dell'immobile libero da cose e/o persone anche interposte.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria articolata col ricorso, occorre premettere che con riferimento all'ipotesi di occupazione “sine titulo” di un cespite immobiliare altrui,
secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge a identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così
in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972
del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del
2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.
Nondimeno il danno da occupazione sine titulo costituisce danno presunto come danno normale conseguente alla impossibilità per colpa del terzo di esercitare le facoltà dominicali
(Sez. U -, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022); con la conseguenza che sull'attore grava
5 l'onere di affermare l'utilizzabilità del bene, spettando al convenuto offrire la prova contraria della non godibilità del medesimo.
Ora, nel caso di specie, data la natura e l'attività commerciale svolta dalla ricorrente alla luce anche dell'oggetto della concessione comunale, non residuano dubbi circa la sussistenza del danno subito a seguito dell'occupazione dell'area parcheggio da parte della resistente.
Vien da sé che non aver potuto disporre dei quattro stalli ha di certo cagionato una perdita economica in capo ad che è possibile quantificare in € 15.900,00 Parte_1
utilizzando come parametro il quantum concordato dalle parti in sede contrattuale a titolo di corrispettivo mensile per la subconcessione dei due stalli;
più precisamente: € 300 mensili per l'occupazione dei due stalli per il periodo intercorrente tra il 30 aprile 2023 fino al 31
agosto 2023; € 600 mensili dal momento dell'occupazione dei quattro stalli coincidente con il periodo che va dal settembre 2023 fino al luglio 2025.
Tenuto conto della natura permanente dell'illecito, è fondata anche la domanda di risarcimento del danno avanzata per il futuro mancato rilascio, dal momento che, consumato già l'illecito, risulta evidente come i suoi effetti saranno senz'altro dannosi sino all'esecuzione dell'ordine restitutorio. La convenuta va perciò condannata alla corresponsione di € 600,00 al mese dalla data odierna fino all'effettivo rilascio dell'area occupata.
Segue, in base al principio della soccombenza, la condanna della resistente alla refusione delle spese nei confronti di che, tenuto conto dell'oggetto del giudizio Parte_1
e dell'attività svolta e della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, si liquidano in euro 7.052,00 in applicazione dei valori minimi tabellari stabiliti dal D.M. n. 55
del 2014, oltre rimborso forfettario del 15% come per legge, CPA e IVA.
P.T.M.
6 Il Tribunale di Palermo, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
Condanna a restituire in favore del ricorrente gli Controparte_1 Parte_1
stalli siti all'interno del Parcheggio Spinuzza, in Palermo, liberi da persone e sgomberi da cose;
Condanna alla corresponsione nei confronti di di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno liquidato in € 15.900,00 oltre l'ulteriore somma liquidata in € 600,00
mensili fino al momento del rilascio dei beni, oltre interessi calcolati al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.p.c. a decorrere dalla data odierna e fino al soddisfo;
Condanna “La alla refusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di giudizio che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Palermo, 24 luglio 2025
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal Dott. Marouene Balsano, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
7