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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 809/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 809/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 7.01.2025, vertente
TRA
(già già Parte_1 Parte_2 Parte_2
in persona del Procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] Parte_3
Loredana Basile ed elettivamente domiciliata in Napoli presso il suo studio, il tutto in forza di procura in calce alla all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in persona del Presidente pro ON
tempore Avv. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, CP_2
dagli Avv.ti Pierfranco De Nicola e Francesca Tempesta ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in L'Aquila in forza di procura allegata in calce all'atto di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 59/2023 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il
25/01/2023 – Cessione dei crediti.
Conclusioni delle parti Per l'appellante
“dichiararsi nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata l'opposizione spiegata dalla
al DI N. 345/19 e conseguenzialmente confermare Controparte_3
l'opposto DI N. 349/19.
In via subordinata condannare l (c.f.: ON
), in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di P.IVA_1 Parte_1
per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi:
Euro 1.255,00 di cui Euro 694,64 per sorte capitale ed Euro 560,86 per Note debito interessi oltre gli interessi da calcolarsi al tasso di cui al D.lgs 231/02 dalle singole scadenze al saldo sulle fatture emesse dopo il 2002 sia, in applicazione dell'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati da calcolarsi dalla data di deposito del decreto ingiuntivo e dovuti in quanto trattasi di pagamenti dovuti e maturati da almeno sei mesi prima della richiesta di emissione del suddetto decreto.
In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata
“Voglia l'On.le Corte di Appello:
1) rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale dell'Aquila n. 59 del 10.01.2023, pubblicata il 25.01.2023;
2) ovvero, nel caso di accoglimento della domanda principale o di quella subordinata, confermare la compensazione con il credito vantato dall' ON
verso
[...] Controparte_4
3) condannare in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell' ON
, oltre rimborso forfettario e il 23,8% per oneri previdenziali -in luogo di cap e iva-
[...]
(essendo la difesa affidata ad avvocati - dipendenti di una pubblica amministrazione)”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. 2333/2019 –promosso dalla con atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ON
n. 345/2019 (con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 13.313,09, per mancato pagamento degli importi di € 7.246,18 per sorte capitale ed € 6.066,91 per note di debito interessi, oltre agli interessi al tasso di cui al D.L.gs 231/2002 dalle singole scadenze al saldo sulle fatture emesse dopo il 2002 ed agli interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la creditrice contestando l'opposizione- il Tribunale di L'Aquila ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando la compensazione parziale tra il controcredito di € 68.115,58 vantato dalla nei confronti della cedente del credito ed il credito Parte_4 Controparte_4 vantato dalla società opposta cessionaria di € 6.551,54 nei Parte_2 confronti dell' , il tutto con compensazione integrale Controparte_3
delle spese di lite.
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva: - contestato l'efficacia dell'atto di cessione tra la (già cessionaria del credito vantato Controparte_5 da nei confronti dell'Amministrazione) in favore della parte opposta Controparte_4
per mancata accettazione da parte dell'Amministrazione; - dedotto il Parte_2 difetto di prova del credito per mancata produzione delle fatture non pagate (per €
7.246,198) e di idonea documentazione atta a comprovare i presunti ritardi nel pagamento delle fatture (per € 6.066,91); - sostenuto l'inesistenza del credito ingiunto per compensazione, vantando la un credito di € 68.115,58 nei confronti di Parte_5
CP_6
Dava ancora atto che si era costituita in giudizio l'opposta, sostenendo: - la validità ed
[...]
efficacia non solo della prima cessione di credito intervenuta tra Controparte_4
(creditrice della ) e ma anche della seconda, Parte_5 Controparte_7
intervenuta tra e la non potendo Controparte_7 Parte_2 quest'ultima essere inquadrata tra nell'art. 106, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); - la inapplicabilità ad ogni buon conto delle norme di cui all'art. 70 RD
2240/1923, trattandosi di fatture riguardanti forniture di energia elettrica già erogata.
1.3. Ciò detto, il Tribunale rilevava che l'opposta aveva dato prova della sussistenza dei crediti vantati e della titolarità attiva dei rapporti dedotti in giudizio mediante la produzione degli atti di cessione, del contratto di fornitura di energia elettrica e delle fatture n.
4601428005 del 29.12.2015 per € 6.551,54, n. 4700008997 dell'8.01.2016 per € 110,73 e n. 4700388508 del 29.03.2016 per € 583,91.
Parimenti rilevava la mancata adesione della Amministrazione provinciale alla cessione, in seguito alla notifica in data 05/07/2018, comunicata tramite PEC prot. n.19630 dell'8 agosto
2018 ai fini dell'inopponibilità della predetta alla debitrice.
1.4. Richiamando gli artt. 69 e 70 del R.D. n.2240/1923, ritenuti applicabili alla fattispecie in esame, rilevava che il divieto di cessione senza adesione della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata quali la fornitura e la somministrazione, in deroga ai principi generali della cedibilità dei crediti ex art 1260 c.c., e tale preclusione resta pertanto valida finché la fornitura non risulti completamente eseguita.
Evidenziava che in riferimento alla fatture n. 4700008997 dell'8.01.2016 per € 110,73 codice
POD IT001E61249092 e n. 4700388508 del 29.03.2016 per € 583,91 codice POD
T001E04201758, parte opposta non aveva assolto all'onere probatorio a suo carico in ordine all'esaurimento della relativa fornitura con conseguente inopponibilità della cessione;
mentre per la fattura n. 4601428005 del 29.12.2015 per € 6.551,54 per “chiusura contratto o cessazione”, relativa alla fornitura di energia elettrica di cui al mese di novembre 2015 codice POD IT001E61621039POD, il contratto poteva ritenersi cessato essendosi la cessione perfezionata in data 02/07/2018, con conseguente debenza delle relative somme.
1.5. Rilevava che, in ogni caso, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di fornitura, sicché riteneva di dover
Parte compensare il credito della con il maggiore controcredito di € 68.115,58 vantato dalla
Provincia nei confronti dell' CP_4
1.6. Sulla richiesta degli ulteriori interessi di mora relativi a fatture tardivamente saldate dalla
Parte debitrice, rilevava l'allegazione delle sole note di debito emesse dalla e cedute a CP_7
difettando la prova della intervenuta cessazione delle relative forniture di energia elettrica.
1.7. In conclusione, ritenendo assorbita ogni altra questione, accoglieva l'opposizione, revocava il D.I. n. 345/19 del Tribunale di L'Aquila e dichiarava la compensazione parziale tra il controcredito vantato dalla Provincia di € 68.115,58 nei confronti dell' e quello CP_4
Parte di € 6.551,54 dovuto dall'Ente alla compensando integralmente le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di tre motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rilevato l'inopponibilità delle cessioni di credito in suo favore a causa della mancata accettazione da parte della
; 2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha compensato ON
Parte il credito della con la maggior somma dovuta dalla cedente alla debitrice CP_4
; 3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la non debenza Parte_5
degli interessi di mora relativi alle fatture tardivamente saldate di cui alle note di debito in atti.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata Controparte_3
chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 20.02.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il Collegio ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 7.01.2025, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto a precisare le conclusioni e a depositare gli scritti conclusionali nei termini prescritti.
Come detto, anche l'udienza del 7.01.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
9.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il primo motivo di appello è infondato.
5.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'inopponibilità alla , per mancata accettazione, della cessione Parte_5
di credito intervenuta tra la e la Controparte_7 Parte_2
Sostiene che, essendoci state due cessioni, la prima tra e , CP_4 Controparte_5
non opposta dalla Provincia, e la seconda tra e , Controparte_5 Parte_6 rifiutata, il riferimento all'art. 9, allegato E della L. 20.03.1865, n. 2248 avrebbe dovuto riguardare solo la prima cessione tra e . CP_4 Controparte_5
Rileva che in base all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 - Codice dei Contratti
Pubblici - all'art. 70 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 e all'art. 9, allegato E, della L. 20.03.1865,
n. 2248, il limite alla cedibilità sussiste solo fino a quando il contratto è in corso di esecuzione e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, mentre nella specie è emerso che il rapporto non era più in corso quando la aveva comunicato il proprio rifiuto alla Parte_4
cessione tra e . Controparte_5 Parte_2
A tale ultimo riguardo rileva che, come chiarito dalla Corte di Appello di Milano nella pronuncia n. 1700/2020, la cessione dei crediti per forniture di energia elettrica, portate da fatture scadute e risalenti ad anni prima, deve ritenersi legittima ed operante in quanto ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa al momento dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente
Sostiene ancora che l'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006 e l'art. 106 del successivo Codice D.Lgs. 50/2016, non si applica ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas in quanto rientranti nei settori cosiddetti speciali.
Evidenzia altresì che gli artt. 69 e 70 del R.D. 2240/1923 si applicano solo alle
Amministrazioni statali e non agli Enti locali. Deduce che nella specie troverebbe applicazione la normativa relativa alla cessione dei crediti di impresa ex Legge 21 febbraio 1991 n. 52 che prevede, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto, che sia sufficiente la sola notifica al medesimo, senza che siano, invece, necessarie ulteriori formalità.
Evidenzia che alla data di emissione delle fatture per le quali si è richiesto il pagamento alcun contratto era in corso tra e l'Amministrazione provinciale in quanto il CP_4
contratto stipulato in data 30.05.2008 aveva durata biennale e successivamente veva CP_4
fornito energia in regime di salvaguardia, sicché il Tribunale aveva errato nel ritenere cessato il rapporto solo con riferimento alla fattura n. 4601428005 del 29.12.2015 per €
6.551,54 e non anche con riferimento alle fatture n. 4700008997 dell'8.01.2016 di € 110,73
e n. 4700388508 del 2903.2016 di € 583,91. Parte A pagina 22 dell'atto di appello la precisa che “a seguito di rimborso da parte della cedente Lake Securitation, la somma dovuta dall'Amministrazione Provinciale è pari ad €
694,64 di sorte capitale portata dalle fatture N. 4700008997 dell'8.01.16 per € 110,73 e N.
4700388508 del 29.03.2016 per € 583,91; e ad € 560,86 di Note Debito interessi sulle fatture
N. 3734 del 31.12.2017 per € 420,35 e N. 4175 del 31.3.2018 per € 140,51”, per un totale di € 1.255,00, come da conclusioni precisate in atto.
5.2. Il Collegio, preliminarmente dato atto che il motivo di appello in disamina riguarda il mancato riconoscimento dell'opponibilità alla della cessione delle Parte_5 fatture n. 4700008997 dell'8.01.16 di € 110,73 e N. 4700388508 del 29.03.2016 di € 583,91, per il complessivo importo di € 694,64 (reclamato a titolo di sorte capitale), rileva che correttamente il primo giudice ha ritenuto la cessione dei relativi crediti non opponibile all'Amministrazione ceduta per non averla questa accettata e per non avere l'opposta fornito la prova che al momento della emissione delle due fatture la fornitura di energia elettrica fosse cessata.
Ai sensi dell'art. 70 del R.D. 2240/1923 per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, affinché la cessione sia opponibile alla Pubblica
Amministrazione, è necessario, infatti, che l'Ente esprima il proprio consenso.
Come peraltro chiarito dalla giurisprudenza tale disposizione si applica sotto il profilo oggettivo esclusivamente alle cessioni derivanti dai contratti c.d. di "durata".
Le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile. Fin dalla L. 2248/1865 si prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Successivamente, il legislatore nell'ambito della disciplina dettata dal R.D. n. 2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla L. 2248/1865: l' art. 70 del predetto RD, infatti, prevede che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117
D.L.vo 163/2006 quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 15 giorni dalla notifica della cessione.
Identica norma è stata, in seguito, prevista dall'art. 106 comma 13 D.Lgs n. 50/2016, invocato dalla difesa della che ha aumentato a 45 giorni il termine per Parte_5
comunicare il rifiuto.
In base al dato testuale dell'articolo sopra citato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c.
Va evidenziato che l'adesione della PA è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come previsto dall'art. 9 della L. 2248/1865 che si riferisce ai “contratti in corso”
e dall'articolo 70 r.d. n. 2440/1923: una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più invocabile il potere di veto della pubblica amministrazione e tornerà ad operare la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'articolo 69 del Regio Decreto in relazione alle forma del contratto.
La disciplina di cui al (pre) vigente D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE) all'art.117, sotto la rubrica
“Cessione dei crediti derivanti dal contratto”, dispone (va), al comma 1, che “Le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione...” e al comma 3 prevede(va) che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione”.
Va anche precisato, quanto alla sostenuta (da parte appellante) applicabilità nella specie
Parte della normativa di cui alla L. n. 52/1991 (tesi che la basa sulla pronuncia della
Suprema Corte n. 19571/2007), che la Suprema Corte ha recentissimamente (vedi Cass.
6934/2024) avuto occasione di ribadire che le disposizioni della L. 52/1991 sono state estese espressamente “ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici” dall'art. 26, comma 5, della L. 11.02.1994,
n. 109, disposizione dalla quale emerge non solo che la L. 52/91 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i contratti di fornitura (Così anche Cass.
16.09.2002 n. 13481).
5.4. Con riferimento alla portata oggettiva dell'art. 70 del R.D. 2240/1923, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste esclusivamente sino a quando il contratto è "in corso", in aderenza alla finalità della normativa che è rivolta per l'appunto alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto pendente con l'amministrazione, al fine di garantirne la regolare esecuzione e di evitare che durante il suo svolgimento possano venirgli meno i mezzi finanziari, compromettendo la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. 6934/2024; Cass.
n.18339/2014, Cass. n. 981/2002; Cass. n. 9789/1994).
Quando tale presupposto viene meno, ovvero il rapporto contrattuale viene a conclusione, non è più invocabile la disciplina speciale posta dal R.D. n. 2440 del 1923, e torna ad applicarsi quella generale prevista dal codice civile e dalla legge 52/1991 laddove si disquisisca di cessione di crediti d'impresa (Cass. n. 268/2006).
5.5. Nel caso in esame la prima e la seconda cessione (quella intercorsa tra l CP_4
e la e quella successivamente intercorsa tra la
[...] Controparte_7 Controparte_7
e la hanno ad oggetto crediti originanti da contratti di
[...] Parte_2
somministrazione di energia elettrica, che, per quanto riguarda le fatture nn. 4700008997 dell'8.01.2016 (dell'importo di € 110,73) e 470033888508 del 29.03.2016 (dell'importo di €
583,91), risultano avere codici identificativi (n. 9105362 e n. 25057495 secondo quanto indicato nella comparsa di costituzione in primo grado e nella schedina contabile) diversi sia da quello di cui alla fattura n. 4601428005 del 29.12.2015 (avente codice identificativo n. 25058402, sempre secondo quanto indicato nella comparsa di costituzione in primo grado e nella schedina contabile) che da quello relativo all'unico contratto prodotto in giudizio dalla opposta (contratto stipulato tra e il 30.05.2008 avente codice n. 009264843). Controparte_4 ON
Ciò detto si rileva che -se correttamente il primo giudice ha ritenuto provata l'avvenuta cessazione del rapporto di cui al contratto relativo alla fattura n. 4601428005 del 29.12.2015
(dell'importo di € 6.551,54) relativo alla fornitura di energia elettrica in Via Aldo Moro snc di
L'Aquila- altrettanto correttamente ha rilevato il difetto di prova della cessazione del contratto relativo alla fattura n. 4700008997 dell'8.01.2016 (dell'importo di € 110,73) riguardante la fornitura di energia elettrica in Via Arco D. Francesi 6 di L'Aquila del contratto relativo alla fattura n. 470033888508 del 29.03.2016 (dell'importo di € 583,91) riguardante la fornitura di energia elettrica n C.da Valle Salice Snc Ci Castel di Sangro AQ, sul rilievo che alcuna prova al riguardo era stata fornita dalla cessionaria (come detto il contratto prodotto in giudizio, di durata biennale, non riguarda le utenze in relazione alle quali sono state emesse le fatture in disamina).
Ne consegue che, anche a voler ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt. 69 e 70 R.D.
2440/1923 unicamente alla prima cessione (ma non è cosi, atteso che anche la seconda cessione richiama espressamente gli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e 106 D.L.vo n. 50 del
18.04.2016), la mancata accettazione da parte dell'Amministrazione provinciale della cessione intervenuta tra e inficia l'efficacia nei Controparte_4 Controparte_7 confronti dell'Amministrazione ceduta anche della seconda cessione (quella tra
[...]
e che peraltro risulta essere stata Controparte_7 Parte_2
espressamente rifiutata).
5.5. Inoltre la Corte, sulla solo accennata (e non argomentata) tesi della inapplicabilità agli enti locali della normativa sopra richiamata (in quanto la stessa riguarderebbe la sola amministrazione statale e non si applicherebbe alle cessioni di credito da corrispettivi vantati verso enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti, ed insuscettibile di applicazione analogica), osserva che le cessioni poste dalla appellante a fondamento dell'azione richiamano espressamente gli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e 106
D.L.vo n. 50 del 18.04.2016.
6. Anche il secondo motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
6.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della decisione in punto di compensazione del credito dell'opposta di € 6.551,54 di cui alla fattura n. 4601428005 del 29.12.2015 con il controcredito di € 68.115,58 vantato della Provincia nei confronti dell'
[...]
. CP_4
L'appellante lamenta genericamente la violazione del principio di ripartizione dell'onere probatorio, indicando quale parte gravata della allegazione del proprio credito opposto in compensazione la . Parte_5
Rileva l'insufficienza dell'e-mail del 22.07.2019 (all. 9 fascicolo opponente) inviata dalla soggetto terzo che si occupa della gestione della contabilità di Controparte_8 [...]
al Servizio Provveditorato della provinciale quale referente CP_4 Controparte_3
per i contratti di somministrazione di energia elettrica, a rettifica della nota prot. 8334 del
3.04.2018, con la quale l'Ente comunicava alla l'esistenza di un proprio credito, nei CP_7 confronti di di € 78.169,49 come da estratto conto allegato (all. 6 Controparte_4
fascicolo opponente).
6.2. Rileva la Corte che il motivo non risulta assistito da alcun interesse una volta che la stessa parte appellante ha espressamente riconosciuto nell'atto di appello (pag. 22) che “a seguito di rimborso da parte della cedente Lake S.” risulta ancora dovuta dall'appellata la sola somma di € 694,64 per sorte capitale (portata dalle fatture n. 4700008997 dell'8.01.2016 per € 110,73 e n. 4700388508 del 29.03.2016 per € 583,91).
Giova ad ogni buon conto rilevare che l'onere di provare il credito opposto in compensazione risulta nella specie adeguatamente assolto dalla attraverso la Parte_4 Parte_5 produzione dell'estratto conto inviata alla Provincia medesima dalla Controparte_8
(soggetto che si occupa della contabilità di , non potendosi neanche Controparte_4 ignorare che l'opposta non ha specificamente contestato il credito opposto in compensazione dalla Amministrazione il che ha prodotto l'effetto della relevatio CP_3
ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (Cfr. ex multis: Cass. n.
14594/2012).
7. Va infine rigettato il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante, premesso che il Tribunale ha ritenuto non dovute le somme di cui alle note di debito per difetto di prova che al momento della emissione i contratti di somministrazione fossero esauriti, ribadisce che dal 2010 ha fornito energia in CP_4
regime di salvaguardia e che quelli pretesi sono ulteriori interessi di mora pretesi maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta.
Spiega che le note di debito sono state emesse dalla e sono poi state Controparte_5
Contr Parte cedute alla precisando che: - la ha ceduto a le fatture per Controparte_5 sorte capitale il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora;
- l'Amministrazione provinciale ha pagato tardivamente tali fatture per sorte capitale alle società fornitrici;
- a fronte del tardivo pagamento di tali fatture per sorte capitale sono maturati interessi di mora in capo alle società fornitrici, che hanno pertanto emesso le Note di Debito che avevano poi
Parte ceduto a mediante il contratto di cessione in atti.
Rileva che a ciascuna nota di debito risulta allegato/riportato un dettaglio di calcolo nel quale sono indicate: - le singole fatture per sorte capitale il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora;
- il nominato della società fornitrice che l'aveva emessa;
- l'importo; - la data di emissione e di scadenza;
- la data di inizio decorrenza degli interessi di mora;
- la data di fine calcolo degli interessi di mora;
- il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale;
- il tasso dell'interesse di mora;
- il conseguente importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale.
7.2. Sul punto si rileva preliminarmente che, secondo quanto dichiarato nell'atto di appello
(pag. 22), la somma rivendicata dalla appellante per interessi moratori su fatture pagate in ritardo è stata ridotta all'importo di € 560,86 per Note Debito interessi fatture n. 3734 del
31.12.2017 per € 420,35 e n. 4175 del 31.3.2018 per € 140,51.
L'esame del motivo va pertanto circoscritto alla richiesta degli interessi moratori relativi al dedotto tardivo pagamento delle due note di debito appena indicate.
7.3. Ciò detto si rileva che, al di là del difetto di prova (rilevato dal primo giudice) della cessazione del rapporto al momento della cessione dei crediti in disamina (il che influisce sulla opponibilità della cessione alla debitrice ceduta), va ancor prima rilevato il difetto di prova del credito rivendicato dall'appellante, avendo quest'ultima omesso di produrre, nel primo come nel presente grado, sia la cessione (da a Controparte_4 [...]
delle fatture relative alla sorte capitale pagata in ritardo, sia delle note Controparte_7
di debito nn. 3734 del 31.12.2007 e 4175 del 31.03.2018, sia delle fatture in esse richiamate, in tal modo non ottemperando all'onere probatorio posto a suo carico.
8. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
Sulle spese legali spettanti all' , come richiesto dall'appellata in ON
sede di costituzione e precisazione delle conclusioni, dovranno essere applicati oneri riflessi a beneficio dell'avvocato iscritto all'Albo speciale nella misura del 23,80%, non essendo soggetto al pagamento del C.A.P. e dell'I.V.A. 9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 1.923,00 per competenze, oltre spese generali ed oneri riflessi nella misura complessiva del 23,80%;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21.01.2025
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani) La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 809/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 7.01.2025, vertente
TRA
(già già Parte_1 Parte_2 Parte_2
in persona del Procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] Parte_3
Loredana Basile ed elettivamente domiciliata in Napoli presso il suo studio, il tutto in forza di procura in calce alla all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in persona del Presidente pro ON
tempore Avv. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, CP_2
dagli Avv.ti Pierfranco De Nicola e Francesca Tempesta ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in L'Aquila in forza di procura allegata in calce all'atto di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 59/2023 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il
25/01/2023 – Cessione dei crediti.
Conclusioni delle parti Per l'appellante
“dichiararsi nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata l'opposizione spiegata dalla
al DI N. 345/19 e conseguenzialmente confermare Controparte_3
l'opposto DI N. 349/19.
In via subordinata condannare l (c.f.: ON
), in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di P.IVA_1 Parte_1
per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi:
Euro 1.255,00 di cui Euro 694,64 per sorte capitale ed Euro 560,86 per Note debito interessi oltre gli interessi da calcolarsi al tasso di cui al D.lgs 231/02 dalle singole scadenze al saldo sulle fatture emesse dopo il 2002 sia, in applicazione dell'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati da calcolarsi dalla data di deposito del decreto ingiuntivo e dovuti in quanto trattasi di pagamenti dovuti e maturati da almeno sei mesi prima della richiesta di emissione del suddetto decreto.
In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata
“Voglia l'On.le Corte di Appello:
1) rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale dell'Aquila n. 59 del 10.01.2023, pubblicata il 25.01.2023;
2) ovvero, nel caso di accoglimento della domanda principale o di quella subordinata, confermare la compensazione con il credito vantato dall' ON
verso
[...] Controparte_4
3) condannare in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell' ON
, oltre rimborso forfettario e il 23,8% per oneri previdenziali -in luogo di cap e iva-
[...]
(essendo la difesa affidata ad avvocati - dipendenti di una pubblica amministrazione)”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. 2333/2019 –promosso dalla con atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ON
n. 345/2019 (con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 13.313,09, per mancato pagamento degli importi di € 7.246,18 per sorte capitale ed € 6.066,91 per note di debito interessi, oltre agli interessi al tasso di cui al D.L.gs 231/2002 dalle singole scadenze al saldo sulle fatture emesse dopo il 2002 ed agli interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la creditrice contestando l'opposizione- il Tribunale di L'Aquila ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando la compensazione parziale tra il controcredito di € 68.115,58 vantato dalla nei confronti della cedente del credito ed il credito Parte_4 Controparte_4 vantato dalla società opposta cessionaria di € 6.551,54 nei Parte_2 confronti dell' , il tutto con compensazione integrale Controparte_3
delle spese di lite.
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva: - contestato l'efficacia dell'atto di cessione tra la (già cessionaria del credito vantato Controparte_5 da nei confronti dell'Amministrazione) in favore della parte opposta Controparte_4
per mancata accettazione da parte dell'Amministrazione; - dedotto il Parte_2 difetto di prova del credito per mancata produzione delle fatture non pagate (per €
7.246,198) e di idonea documentazione atta a comprovare i presunti ritardi nel pagamento delle fatture (per € 6.066,91); - sostenuto l'inesistenza del credito ingiunto per compensazione, vantando la un credito di € 68.115,58 nei confronti di Parte_5
CP_6
Dava ancora atto che si era costituita in giudizio l'opposta, sostenendo: - la validità ed
[...]
efficacia non solo della prima cessione di credito intervenuta tra Controparte_4
(creditrice della ) e ma anche della seconda, Parte_5 Controparte_7
intervenuta tra e la non potendo Controparte_7 Parte_2 quest'ultima essere inquadrata tra nell'art. 106, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); - la inapplicabilità ad ogni buon conto delle norme di cui all'art. 70 RD
2240/1923, trattandosi di fatture riguardanti forniture di energia elettrica già erogata.
1.3. Ciò detto, il Tribunale rilevava che l'opposta aveva dato prova della sussistenza dei crediti vantati e della titolarità attiva dei rapporti dedotti in giudizio mediante la produzione degli atti di cessione, del contratto di fornitura di energia elettrica e delle fatture n.
4601428005 del 29.12.2015 per € 6.551,54, n. 4700008997 dell'8.01.2016 per € 110,73 e n. 4700388508 del 29.03.2016 per € 583,91.
Parimenti rilevava la mancata adesione della Amministrazione provinciale alla cessione, in seguito alla notifica in data 05/07/2018, comunicata tramite PEC prot. n.19630 dell'8 agosto
2018 ai fini dell'inopponibilità della predetta alla debitrice.
1.4. Richiamando gli artt. 69 e 70 del R.D. n.2240/1923, ritenuti applicabili alla fattispecie in esame, rilevava che il divieto di cessione senza adesione della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata quali la fornitura e la somministrazione, in deroga ai principi generali della cedibilità dei crediti ex art 1260 c.c., e tale preclusione resta pertanto valida finché la fornitura non risulti completamente eseguita.
Evidenziava che in riferimento alla fatture n. 4700008997 dell'8.01.2016 per € 110,73 codice
POD IT001E61249092 e n. 4700388508 del 29.03.2016 per € 583,91 codice POD
T001E04201758, parte opposta non aveva assolto all'onere probatorio a suo carico in ordine all'esaurimento della relativa fornitura con conseguente inopponibilità della cessione;
mentre per la fattura n. 4601428005 del 29.12.2015 per € 6.551,54 per “chiusura contratto o cessazione”, relativa alla fornitura di energia elettrica di cui al mese di novembre 2015 codice POD IT001E61621039POD, il contratto poteva ritenersi cessato essendosi la cessione perfezionata in data 02/07/2018, con conseguente debenza delle relative somme.
1.5. Rilevava che, in ogni caso, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di fornitura, sicché riteneva di dover
Parte compensare il credito della con il maggiore controcredito di € 68.115,58 vantato dalla
Provincia nei confronti dell' CP_4
1.6. Sulla richiesta degli ulteriori interessi di mora relativi a fatture tardivamente saldate dalla
Parte debitrice, rilevava l'allegazione delle sole note di debito emesse dalla e cedute a CP_7
difettando la prova della intervenuta cessazione delle relative forniture di energia elettrica.
1.7. In conclusione, ritenendo assorbita ogni altra questione, accoglieva l'opposizione, revocava il D.I. n. 345/19 del Tribunale di L'Aquila e dichiarava la compensazione parziale tra il controcredito vantato dalla Provincia di € 68.115,58 nei confronti dell' e quello CP_4
Parte di € 6.551,54 dovuto dall'Ente alla compensando integralmente le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di tre motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rilevato l'inopponibilità delle cessioni di credito in suo favore a causa della mancata accettazione da parte della
; 2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha compensato ON
Parte il credito della con la maggior somma dovuta dalla cedente alla debitrice CP_4
; 3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la non debenza Parte_5
degli interessi di mora relativi alle fatture tardivamente saldate di cui alle note di debito in atti.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata Controparte_3
chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 20.02.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il Collegio ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 7.01.2025, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto a precisare le conclusioni e a depositare gli scritti conclusionali nei termini prescritti.
Come detto, anche l'udienza del 7.01.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
9.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il primo motivo di appello è infondato.
5.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'inopponibilità alla , per mancata accettazione, della cessione Parte_5
di credito intervenuta tra la e la Controparte_7 Parte_2
Sostiene che, essendoci state due cessioni, la prima tra e , CP_4 Controparte_5
non opposta dalla Provincia, e la seconda tra e , Controparte_5 Parte_6 rifiutata, il riferimento all'art. 9, allegato E della L. 20.03.1865, n. 2248 avrebbe dovuto riguardare solo la prima cessione tra e . CP_4 Controparte_5
Rileva che in base all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 - Codice dei Contratti
Pubblici - all'art. 70 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 e all'art. 9, allegato E, della L. 20.03.1865,
n. 2248, il limite alla cedibilità sussiste solo fino a quando il contratto è in corso di esecuzione e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, mentre nella specie è emerso che il rapporto non era più in corso quando la aveva comunicato il proprio rifiuto alla Parte_4
cessione tra e . Controparte_5 Parte_2
A tale ultimo riguardo rileva che, come chiarito dalla Corte di Appello di Milano nella pronuncia n. 1700/2020, la cessione dei crediti per forniture di energia elettrica, portate da fatture scadute e risalenti ad anni prima, deve ritenersi legittima ed operante in quanto ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa al momento dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente
Sostiene ancora che l'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006 e l'art. 106 del successivo Codice D.Lgs. 50/2016, non si applica ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas in quanto rientranti nei settori cosiddetti speciali.
Evidenzia altresì che gli artt. 69 e 70 del R.D. 2240/1923 si applicano solo alle
Amministrazioni statali e non agli Enti locali. Deduce che nella specie troverebbe applicazione la normativa relativa alla cessione dei crediti di impresa ex Legge 21 febbraio 1991 n. 52 che prevede, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto, che sia sufficiente la sola notifica al medesimo, senza che siano, invece, necessarie ulteriori formalità.
Evidenzia che alla data di emissione delle fatture per le quali si è richiesto il pagamento alcun contratto era in corso tra e l'Amministrazione provinciale in quanto il CP_4
contratto stipulato in data 30.05.2008 aveva durata biennale e successivamente veva CP_4
fornito energia in regime di salvaguardia, sicché il Tribunale aveva errato nel ritenere cessato il rapporto solo con riferimento alla fattura n. 4601428005 del 29.12.2015 per €
6.551,54 e non anche con riferimento alle fatture n. 4700008997 dell'8.01.2016 di € 110,73
e n. 4700388508 del 2903.2016 di € 583,91. Parte A pagina 22 dell'atto di appello la precisa che “a seguito di rimborso da parte della cedente Lake Securitation, la somma dovuta dall'Amministrazione Provinciale è pari ad €
694,64 di sorte capitale portata dalle fatture N. 4700008997 dell'8.01.16 per € 110,73 e N.
4700388508 del 29.03.2016 per € 583,91; e ad € 560,86 di Note Debito interessi sulle fatture
N. 3734 del 31.12.2017 per € 420,35 e N. 4175 del 31.3.2018 per € 140,51”, per un totale di € 1.255,00, come da conclusioni precisate in atto.
5.2. Il Collegio, preliminarmente dato atto che il motivo di appello in disamina riguarda il mancato riconoscimento dell'opponibilità alla della cessione delle Parte_5 fatture n. 4700008997 dell'8.01.16 di € 110,73 e N. 4700388508 del 29.03.2016 di € 583,91, per il complessivo importo di € 694,64 (reclamato a titolo di sorte capitale), rileva che correttamente il primo giudice ha ritenuto la cessione dei relativi crediti non opponibile all'Amministrazione ceduta per non averla questa accettata e per non avere l'opposta fornito la prova che al momento della emissione delle due fatture la fornitura di energia elettrica fosse cessata.
Ai sensi dell'art. 70 del R.D. 2240/1923 per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, affinché la cessione sia opponibile alla Pubblica
Amministrazione, è necessario, infatti, che l'Ente esprima il proprio consenso.
Come peraltro chiarito dalla giurisprudenza tale disposizione si applica sotto il profilo oggettivo esclusivamente alle cessioni derivanti dai contratti c.d. di "durata".
Le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile. Fin dalla L. 2248/1865 si prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Successivamente, il legislatore nell'ambito della disciplina dettata dal R.D. n. 2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla L. 2248/1865: l' art. 70 del predetto RD, infatti, prevede che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117
D.L.vo 163/2006 quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 15 giorni dalla notifica della cessione.
Identica norma è stata, in seguito, prevista dall'art. 106 comma 13 D.Lgs n. 50/2016, invocato dalla difesa della che ha aumentato a 45 giorni il termine per Parte_5
comunicare il rifiuto.
In base al dato testuale dell'articolo sopra citato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c.
Va evidenziato che l'adesione della PA è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come previsto dall'art. 9 della L. 2248/1865 che si riferisce ai “contratti in corso”
e dall'articolo 70 r.d. n. 2440/1923: una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più invocabile il potere di veto della pubblica amministrazione e tornerà ad operare la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'articolo 69 del Regio Decreto in relazione alle forma del contratto.
La disciplina di cui al (pre) vigente D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE) all'art.117, sotto la rubrica
“Cessione dei crediti derivanti dal contratto”, dispone (va), al comma 1, che “Le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione...” e al comma 3 prevede(va) che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione”.
Va anche precisato, quanto alla sostenuta (da parte appellante) applicabilità nella specie
Parte della normativa di cui alla L. n. 52/1991 (tesi che la basa sulla pronuncia della
Suprema Corte n. 19571/2007), che la Suprema Corte ha recentissimamente (vedi Cass.
6934/2024) avuto occasione di ribadire che le disposizioni della L. 52/1991 sono state estese espressamente “ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici” dall'art. 26, comma 5, della L. 11.02.1994,
n. 109, disposizione dalla quale emerge non solo che la L. 52/91 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i contratti di fornitura (Così anche Cass.
16.09.2002 n. 13481).
5.4. Con riferimento alla portata oggettiva dell'art. 70 del R.D. 2240/1923, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste esclusivamente sino a quando il contratto è "in corso", in aderenza alla finalità della normativa che è rivolta per l'appunto alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto pendente con l'amministrazione, al fine di garantirne la regolare esecuzione e di evitare che durante il suo svolgimento possano venirgli meno i mezzi finanziari, compromettendo la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. 6934/2024; Cass.
n.18339/2014, Cass. n. 981/2002; Cass. n. 9789/1994).
Quando tale presupposto viene meno, ovvero il rapporto contrattuale viene a conclusione, non è più invocabile la disciplina speciale posta dal R.D. n. 2440 del 1923, e torna ad applicarsi quella generale prevista dal codice civile e dalla legge 52/1991 laddove si disquisisca di cessione di crediti d'impresa (Cass. n. 268/2006).
5.5. Nel caso in esame la prima e la seconda cessione (quella intercorsa tra l CP_4
e la e quella successivamente intercorsa tra la
[...] Controparte_7 Controparte_7
e la hanno ad oggetto crediti originanti da contratti di
[...] Parte_2
somministrazione di energia elettrica, che, per quanto riguarda le fatture nn. 4700008997 dell'8.01.2016 (dell'importo di € 110,73) e 470033888508 del 29.03.2016 (dell'importo di €
583,91), risultano avere codici identificativi (n. 9105362 e n. 25057495 secondo quanto indicato nella comparsa di costituzione in primo grado e nella schedina contabile) diversi sia da quello di cui alla fattura n. 4601428005 del 29.12.2015 (avente codice identificativo n. 25058402, sempre secondo quanto indicato nella comparsa di costituzione in primo grado e nella schedina contabile) che da quello relativo all'unico contratto prodotto in giudizio dalla opposta (contratto stipulato tra e il 30.05.2008 avente codice n. 009264843). Controparte_4 ON
Ciò detto si rileva che -se correttamente il primo giudice ha ritenuto provata l'avvenuta cessazione del rapporto di cui al contratto relativo alla fattura n. 4601428005 del 29.12.2015
(dell'importo di € 6.551,54) relativo alla fornitura di energia elettrica in Via Aldo Moro snc di
L'Aquila- altrettanto correttamente ha rilevato il difetto di prova della cessazione del contratto relativo alla fattura n. 4700008997 dell'8.01.2016 (dell'importo di € 110,73) riguardante la fornitura di energia elettrica in Via Arco D. Francesi 6 di L'Aquila del contratto relativo alla fattura n. 470033888508 del 29.03.2016 (dell'importo di € 583,91) riguardante la fornitura di energia elettrica n C.da Valle Salice Snc Ci Castel di Sangro AQ, sul rilievo che alcuna prova al riguardo era stata fornita dalla cessionaria (come detto il contratto prodotto in giudizio, di durata biennale, non riguarda le utenze in relazione alle quali sono state emesse le fatture in disamina).
Ne consegue che, anche a voler ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt. 69 e 70 R.D.
2440/1923 unicamente alla prima cessione (ma non è cosi, atteso che anche la seconda cessione richiama espressamente gli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e 106 D.L.vo n. 50 del
18.04.2016), la mancata accettazione da parte dell'Amministrazione provinciale della cessione intervenuta tra e inficia l'efficacia nei Controparte_4 Controparte_7 confronti dell'Amministrazione ceduta anche della seconda cessione (quella tra
[...]
e che peraltro risulta essere stata Controparte_7 Parte_2
espressamente rifiutata).
5.5. Inoltre la Corte, sulla solo accennata (e non argomentata) tesi della inapplicabilità agli enti locali della normativa sopra richiamata (in quanto la stessa riguarderebbe la sola amministrazione statale e non si applicherebbe alle cessioni di credito da corrispettivi vantati verso enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti, ed insuscettibile di applicazione analogica), osserva che le cessioni poste dalla appellante a fondamento dell'azione richiamano espressamente gli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e 106
D.L.vo n. 50 del 18.04.2016.
6. Anche il secondo motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
6.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della decisione in punto di compensazione del credito dell'opposta di € 6.551,54 di cui alla fattura n. 4601428005 del 29.12.2015 con il controcredito di € 68.115,58 vantato della Provincia nei confronti dell'
[...]
. CP_4
L'appellante lamenta genericamente la violazione del principio di ripartizione dell'onere probatorio, indicando quale parte gravata della allegazione del proprio credito opposto in compensazione la . Parte_5
Rileva l'insufficienza dell'e-mail del 22.07.2019 (all. 9 fascicolo opponente) inviata dalla soggetto terzo che si occupa della gestione della contabilità di Controparte_8 [...]
al Servizio Provveditorato della provinciale quale referente CP_4 Controparte_3
per i contratti di somministrazione di energia elettrica, a rettifica della nota prot. 8334 del
3.04.2018, con la quale l'Ente comunicava alla l'esistenza di un proprio credito, nei CP_7 confronti di di € 78.169,49 come da estratto conto allegato (all. 6 Controparte_4
fascicolo opponente).
6.2. Rileva la Corte che il motivo non risulta assistito da alcun interesse una volta che la stessa parte appellante ha espressamente riconosciuto nell'atto di appello (pag. 22) che “a seguito di rimborso da parte della cedente Lake S.” risulta ancora dovuta dall'appellata la sola somma di € 694,64 per sorte capitale (portata dalle fatture n. 4700008997 dell'8.01.2016 per € 110,73 e n. 4700388508 del 29.03.2016 per € 583,91).
Giova ad ogni buon conto rilevare che l'onere di provare il credito opposto in compensazione risulta nella specie adeguatamente assolto dalla attraverso la Parte_4 Parte_5 produzione dell'estratto conto inviata alla Provincia medesima dalla Controparte_8
(soggetto che si occupa della contabilità di , non potendosi neanche Controparte_4 ignorare che l'opposta non ha specificamente contestato il credito opposto in compensazione dalla Amministrazione il che ha prodotto l'effetto della relevatio CP_3
ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (Cfr. ex multis: Cass. n.
14594/2012).
7. Va infine rigettato il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante, premesso che il Tribunale ha ritenuto non dovute le somme di cui alle note di debito per difetto di prova che al momento della emissione i contratti di somministrazione fossero esauriti, ribadisce che dal 2010 ha fornito energia in CP_4
regime di salvaguardia e che quelli pretesi sono ulteriori interessi di mora pretesi maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta.
Spiega che le note di debito sono state emesse dalla e sono poi state Controparte_5
Contr Parte cedute alla precisando che: - la ha ceduto a le fatture per Controparte_5 sorte capitale il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora;
- l'Amministrazione provinciale ha pagato tardivamente tali fatture per sorte capitale alle società fornitrici;
- a fronte del tardivo pagamento di tali fatture per sorte capitale sono maturati interessi di mora in capo alle società fornitrici, che hanno pertanto emesso le Note di Debito che avevano poi
Parte ceduto a mediante il contratto di cessione in atti.
Rileva che a ciascuna nota di debito risulta allegato/riportato un dettaglio di calcolo nel quale sono indicate: - le singole fatture per sorte capitale il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora;
- il nominato della società fornitrice che l'aveva emessa;
- l'importo; - la data di emissione e di scadenza;
- la data di inizio decorrenza degli interessi di mora;
- la data di fine calcolo degli interessi di mora;
- il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale;
- il tasso dell'interesse di mora;
- il conseguente importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale.
7.2. Sul punto si rileva preliminarmente che, secondo quanto dichiarato nell'atto di appello
(pag. 22), la somma rivendicata dalla appellante per interessi moratori su fatture pagate in ritardo è stata ridotta all'importo di € 560,86 per Note Debito interessi fatture n. 3734 del
31.12.2017 per € 420,35 e n. 4175 del 31.3.2018 per € 140,51.
L'esame del motivo va pertanto circoscritto alla richiesta degli interessi moratori relativi al dedotto tardivo pagamento delle due note di debito appena indicate.
7.3. Ciò detto si rileva che, al di là del difetto di prova (rilevato dal primo giudice) della cessazione del rapporto al momento della cessione dei crediti in disamina (il che influisce sulla opponibilità della cessione alla debitrice ceduta), va ancor prima rilevato il difetto di prova del credito rivendicato dall'appellante, avendo quest'ultima omesso di produrre, nel primo come nel presente grado, sia la cessione (da a Controparte_4 [...]
delle fatture relative alla sorte capitale pagata in ritardo, sia delle note Controparte_7
di debito nn. 3734 del 31.12.2007 e 4175 del 31.03.2018, sia delle fatture in esse richiamate, in tal modo non ottemperando all'onere probatorio posto a suo carico.
8. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
Sulle spese legali spettanti all' , come richiesto dall'appellata in ON
sede di costituzione e precisazione delle conclusioni, dovranno essere applicati oneri riflessi a beneficio dell'avvocato iscritto all'Albo speciale nella misura del 23,80%, non essendo soggetto al pagamento del C.A.P. e dell'I.V.A. 9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 1.923,00 per competenze, oltre spese generali ed oneri riflessi nella misura complessiva del 23,80%;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21.01.2025
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani) La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi)