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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci,
All'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 44193/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Mario Lucci Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con i funzionari delegati CP_1
OGGETTO: pagamento ratei pensione inabilità
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 02.12.2024, la parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 l. n.
CP_ 118/71 dall'01.10.2022 e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei dalla domanda amministrativa, oltre gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 22.07.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 12 l. n. 118/71 a decorrere dal 01.10.2022; di aver
CP_ notificato detta omologa all' in data 22.07.2024 unitamente al modello di pagamento AP 70; che CP_ l' non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
CP_ Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere per avere l'Istituto provveduto a liquidare la pensione di inabilità con TE08 del 02.01.2025
e con successivo accredito alla data del 03.01.2025. Deduceva altresì di aver accreditato i ratei arretrati unitamente alla rata di febbraio 2025.
Chiedeva la compensazione delle spese CP_ Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' provveduto al pagamento della provvidenza.
CP_ Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell' che ha provveduto al pagamento oltre il termine di 120 dalla notifica del decreto di omologa. CP_ Ai sensi dell'art. 91 cpc l' va condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva del giudizio, nonché con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE
CONDANNA L' A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CP_1
CHE LIQUIDA IN € 600,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI
Roma, 26 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci,
All'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 44193/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Mario Lucci Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con i funzionari delegati CP_1
OGGETTO: pagamento ratei pensione inabilità
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 02.12.2024, la parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 l. n.
CP_ 118/71 dall'01.10.2022 e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei dalla domanda amministrativa, oltre gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 22.07.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 12 l. n. 118/71 a decorrere dal 01.10.2022; di aver
CP_ notificato detta omologa all' in data 22.07.2024 unitamente al modello di pagamento AP 70; che CP_ l' non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
CP_ Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere per avere l'Istituto provveduto a liquidare la pensione di inabilità con TE08 del 02.01.2025
e con successivo accredito alla data del 03.01.2025. Deduceva altresì di aver accreditato i ratei arretrati unitamente alla rata di febbraio 2025.
Chiedeva la compensazione delle spese CP_ Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' provveduto al pagamento della provvidenza.
CP_ Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell' che ha provveduto al pagamento oltre il termine di 120 dalla notifica del decreto di omologa. CP_ Ai sensi dell'art. 91 cpc l' va condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva del giudizio, nonché con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE
CONDANNA L' A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CP_1
CHE LIQUIDA IN € 600,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI
Roma, 26 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
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