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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14611/2023 tra
Avv. PAOLO POLATO
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 4.06.2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Serenella Maluta in sostituzione dell'avv. Polato. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice invita la parte presente alla discussione.
L'avv. Maluta si riporta alle proprie note difensive.
Il Giudice
dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00, al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14611/2023 promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed ex art. 14 D. Lgs. 150/2011 da:
l'avv. PAOLO POLATO ( ), agente in proprio C.F._1
e
( ) CP_1 C.F._2 contumace
Oggetto: pagamento compensi professionali
• osservato, in via preliminare, che il novellato art. 132 c.p.c. richiede, ai fini della sufficienza dell'apparato giustificativo della decisione, solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, esonerando dal tradizionale “svolgimento del processo”;
• ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
• osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendo egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto –
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
• che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
pagina 2 di 6 • richiamata adesivamente la Cassazione a Sezioni Unite (n. 642 del 16/01/2015), secondo la quale “nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte
(ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti".
• richiamato il contenuto costitutivo del ricorso;
• letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti;
• viste le conclusioni delle parti e letto l'art. 281 sexies c.p.c., si decide come segue
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
(come da ricorso introduttivo)
“NEL MERITO
Accertare e dichiarare che l'avv. Paolo Polato va creditore nei confronti del sig. , in CP_1 virtù dell'attività professionale regolarmente e diligentemente svolta a favore di quest'ultimo e documentata come in allegato al presente ricorso, nonché in forza dei preavvisi di fattura n. 112/2022 del 28/03/2022, n. 122/2021 del 26/04/2021 e n. 533/2017 del 22/12/2017 (docc. da 13 a 15) ovvero delle tabelle ministeriali di riferimento (docc. 16 e 17), dell'importo complessivo di € 10.981,77, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, per le causali di fatto e di diritto di cui in narrativa.
Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi pertanto l'odierno convenuto- resistente sig. alla rifusione a favore dell'odierno procuratore ricorrente dell'importo CP_1
complessivo di € 10.981,77, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso
pagina 3 di 6 di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo, per le medesime causali di fatto e di diritto.
IN OGNI CASO
Competenze professionali, oltre spese generali, anticipazioni, e accessori di legge integralmente rifusi.”
Parte resistente:
è rimasto contumace.
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. Paolo Polato conveniva in giudizio il signor CP_1
per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di euro 10.981.77 oltre interessi e spese di giudizio, dovutogli titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore del resistente in due procedimenti avanti il Giudice di Pace di Venezia (r.g. 1904/2015 e r.g. 3414/2020) e in un giudizio di esecuzione presso terzi avanti il Tribunale di Venezia (r.g. 1523/2020).
Il signor non si costituiva e rimaneva contumace. CP_1
Oggetto della pretesa creditoria avanzata dall'avv. Polato è il pagamento delle competenze professionali maturate dall'avv. Polato nei confronti del resistente nei seguenti procedimenti giudiziari:
1 D'ST EG // BU giudizio pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Pt_1
Venezia R.G. 1904/15 relativo ad opposizione a decreto ingiuntivo, del valore di euro 3.446,53;
2 D'este // + giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Venezia con RG Pt_2 CP_2
3414/14 definitosi con sentenza 779/20 del 06/08/2020 ma oggetto di transazione in corso di causa con rinuncia al giudicato, con pagamento delle spese di lite;
3 D'este // CanaVe: RG ES 1523/20; giudizio di esecuzione dinnanzi al Tribunale di
Venezia, cancelleria Esecuzioni Mobiliari;
definita con ordinanza di assegnazione delle somme del 16 febbraio 2021 e liquidazione spese legali.
Deve preliminarmente rilevarsi che il principio di non contestazione non opera in danno della parte rimasta contumace, in considerazione del dato letterale dell'art. 115 c.p.c. che, facendo espresso riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità
pagina 4 di 6 che informa il processo contumaciale (cfr. ex multis: Cass. Civ. n. 22461/2015, Cass. Civ. 24885/2014).
Stante la contumacia del resistente, dal suo comportamento non possono desumersi validi argomenti di prova ex art. 115 c.p.c..
Ciò premesso, sulla scorta della documentazione in atti, deve concludersi che la pretesa creditoria del ricorrente appare fondata nei limiti che seguono.
In ordine alla misura del compenso, è chiaro che esso va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito.
Quanto al primo giudizio, il compenso preteso appare in linea con le tariffe di cui ai parametri del D.M.
55/2014 (al tempo vigenti) e può pertanto riconoscersi nella complessiva misura di euro 1205,00 oltre accessori, per totali euro 1.758,24.
Quindi, per il giudizio promosso avanti il Giudice di Pace nei confronti di , tenendo conto del Pt_2
valore della domanda pari ad euro 20.000,00, il compenso può confermarsi nella misura di euro
1.990,00 oltre accessori ed euro 264,00 per anticipazioni, per totali euro 3.187,15, somma peraltro riconosciuta in sede transattiva.
In ordine al giudizio di esecuzione, va ricordato che la misura delle competenze professionali dovute dal cliente all'avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza, che condanna l'altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa;
ne consegue che solo l'espressa rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari superiori a quelli liquidati in sentenza (cfr.
Cass. 25992/2018).
Ciò posto, in ragione del valore della causa, appare corretto riconoscere un compenso pari ad euro
4.137,00 oltre accessori, per totali euro 6.036,38.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo lo scaglione di valore, tenendo conto che la causa è stata istruita documentalmente e decisa senza attività istruttoria ulteriore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accertato che l'avv. Paolo Polato ha svolto attività professionale in favore del signor CP_1 come descritta in parte motiva, condanna il sig. alla rifusione a favore dell'odierno CP_1 procuratore ricorrente dell'importo complessivo di € 10.981,77, oltre interessi dalla domanda al saldo;
pagina 5 di 6 - condanna il signor a rifondere a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in CP_1
complessivi euro 2.547,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al
15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante ed allegazione al verbale.
Venezia, 4.06.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 6 di 6
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14611/2023 tra
Avv. PAOLO POLATO
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 4.06.2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Serenella Maluta in sostituzione dell'avv. Polato. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice invita la parte presente alla discussione.
L'avv. Maluta si riporta alle proprie note difensive.
Il Giudice
dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00, al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14611/2023 promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed ex art. 14 D. Lgs. 150/2011 da:
l'avv. PAOLO POLATO ( ), agente in proprio C.F._1
e
( ) CP_1 C.F._2 contumace
Oggetto: pagamento compensi professionali
• osservato, in via preliminare, che il novellato art. 132 c.p.c. richiede, ai fini della sufficienza dell'apparato giustificativo della decisione, solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, esonerando dal tradizionale “svolgimento del processo”;
• ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
• osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendo egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto –
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
• che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
pagina 2 di 6 • richiamata adesivamente la Cassazione a Sezioni Unite (n. 642 del 16/01/2015), secondo la quale “nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte
(ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti".
• richiamato il contenuto costitutivo del ricorso;
• letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti;
• viste le conclusioni delle parti e letto l'art. 281 sexies c.p.c., si decide come segue
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
(come da ricorso introduttivo)
“NEL MERITO
Accertare e dichiarare che l'avv. Paolo Polato va creditore nei confronti del sig. , in CP_1 virtù dell'attività professionale regolarmente e diligentemente svolta a favore di quest'ultimo e documentata come in allegato al presente ricorso, nonché in forza dei preavvisi di fattura n. 112/2022 del 28/03/2022, n. 122/2021 del 26/04/2021 e n. 533/2017 del 22/12/2017 (docc. da 13 a 15) ovvero delle tabelle ministeriali di riferimento (docc. 16 e 17), dell'importo complessivo di € 10.981,77, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, per le causali di fatto e di diritto di cui in narrativa.
Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi pertanto l'odierno convenuto- resistente sig. alla rifusione a favore dell'odierno procuratore ricorrente dell'importo CP_1
complessivo di € 10.981,77, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso
pagina 3 di 6 di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo, per le medesime causali di fatto e di diritto.
IN OGNI CASO
Competenze professionali, oltre spese generali, anticipazioni, e accessori di legge integralmente rifusi.”
Parte resistente:
è rimasto contumace.
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. Paolo Polato conveniva in giudizio il signor CP_1
per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di euro 10.981.77 oltre interessi e spese di giudizio, dovutogli titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore del resistente in due procedimenti avanti il Giudice di Pace di Venezia (r.g. 1904/2015 e r.g. 3414/2020) e in un giudizio di esecuzione presso terzi avanti il Tribunale di Venezia (r.g. 1523/2020).
Il signor non si costituiva e rimaneva contumace. CP_1
Oggetto della pretesa creditoria avanzata dall'avv. Polato è il pagamento delle competenze professionali maturate dall'avv. Polato nei confronti del resistente nei seguenti procedimenti giudiziari:
1 D'ST EG // BU giudizio pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Pt_1
Venezia R.G. 1904/15 relativo ad opposizione a decreto ingiuntivo, del valore di euro 3.446,53;
2 D'este // + giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Venezia con RG Pt_2 CP_2
3414/14 definitosi con sentenza 779/20 del 06/08/2020 ma oggetto di transazione in corso di causa con rinuncia al giudicato, con pagamento delle spese di lite;
3 D'este // CanaVe: RG ES 1523/20; giudizio di esecuzione dinnanzi al Tribunale di
Venezia, cancelleria Esecuzioni Mobiliari;
definita con ordinanza di assegnazione delle somme del 16 febbraio 2021 e liquidazione spese legali.
Deve preliminarmente rilevarsi che il principio di non contestazione non opera in danno della parte rimasta contumace, in considerazione del dato letterale dell'art. 115 c.p.c. che, facendo espresso riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità
pagina 4 di 6 che informa il processo contumaciale (cfr. ex multis: Cass. Civ. n. 22461/2015, Cass. Civ. 24885/2014).
Stante la contumacia del resistente, dal suo comportamento non possono desumersi validi argomenti di prova ex art. 115 c.p.c..
Ciò premesso, sulla scorta della documentazione in atti, deve concludersi che la pretesa creditoria del ricorrente appare fondata nei limiti che seguono.
In ordine alla misura del compenso, è chiaro che esso va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito.
Quanto al primo giudizio, il compenso preteso appare in linea con le tariffe di cui ai parametri del D.M.
55/2014 (al tempo vigenti) e può pertanto riconoscersi nella complessiva misura di euro 1205,00 oltre accessori, per totali euro 1.758,24.
Quindi, per il giudizio promosso avanti il Giudice di Pace nei confronti di , tenendo conto del Pt_2
valore della domanda pari ad euro 20.000,00, il compenso può confermarsi nella misura di euro
1.990,00 oltre accessori ed euro 264,00 per anticipazioni, per totali euro 3.187,15, somma peraltro riconosciuta in sede transattiva.
In ordine al giudizio di esecuzione, va ricordato che la misura delle competenze professionali dovute dal cliente all'avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza, che condanna l'altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa;
ne consegue che solo l'espressa rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari superiori a quelli liquidati in sentenza (cfr.
Cass. 25992/2018).
Ciò posto, in ragione del valore della causa, appare corretto riconoscere un compenso pari ad euro
4.137,00 oltre accessori, per totali euro 6.036,38.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo lo scaglione di valore, tenendo conto che la causa è stata istruita documentalmente e decisa senza attività istruttoria ulteriore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accertato che l'avv. Paolo Polato ha svolto attività professionale in favore del signor CP_1 come descritta in parte motiva, condanna il sig. alla rifusione a favore dell'odierno CP_1 procuratore ricorrente dell'importo complessivo di € 10.981,77, oltre interessi dalla domanda al saldo;
pagina 5 di 6 - condanna il signor a rifondere a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in CP_1
complessivi euro 2.547,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al
15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante ed allegazione al verbale.
Venezia, 4.06.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 6 di 6