Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. 66-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Presidente Dott.ssa Caterina Giovanetti
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Giudice rel. Dott. Francesco Ambrosio
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 66-1/2025
promosso da
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ),
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rosaria
Brancaccio (C.F.: ) e Gian Clemente Benenti (C.F.C.F. 2
C.F. 3
Parte 1 11Conclusioni nell'interesse di
"I'Ill.mo Tribunale Adito, verificata la presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio disciplinata dall'art. 268 CCII e seguenti, in accoglimento del presente ricorso voglia:
•• Dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 CCII della sig.ra Parte 1
• Attribuire al Gestore della Crisi, all'uopo designata da questo Organismo nella presente procedura, la funzione di liquidatore, o in subordine, nella persona che riterrà opportuna;
•Disporre che sino al decreto di chiusura della liquidazione non possano ex artt.
270, c.5 e 150 CCI, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari
Specificatamente voglia sospendere entrambe le due trattenute attualmente in essere sulla retribuzione mensile della Debitrice in favore della Banca Ibl;
• Stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza;
• Ordinare la consegna o il rilascio dei seguenti beni facenti parte del patrimonio della debitrice, ovvero: immobile sito in via Martesana 34, Sesto San Giovanni (Mi), censito al Catasto Fabbricati al Foglio 41, Particella 134, Subalterno 706
(categoria A3, Classe 3, Consistenza 4,0 vani), Rendita catastale: euro 371,85; autovettura Fiat Panda, targato CT500HD, della quale si chiede l'esclusione dalla procedura per mancanza di utilità per la massa creditoria, data la vetustà e lo scarso valore del mezzo oltre che della necessità dell'autovettura per la sig.ra Parte_1 dato l'utilizzo per recarsi sul luogo di lavoro e poter accompagnare le figlie alle visite mediche. Ove tale proposta non venisse accolta, se ne chiede la vendita alla fine della procedura;
•Fissare il limite dell'importo necessario per il sostentamento familiare, a carico della sig.ra Parte 1 in € 850,00 mensili, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o secondo equità.
• Fissare nel termine di anni tre (nr. 36 mesi), a decorrere dalla sentenza di apertura della procedura di Liquidazione controllata, il tempo di esecuzione della
Liquidazione. La Debitrice, in ogni caso, si impegna a mettere a disposizione per tutta la durata della procedura di liquidazione controllata oltre alla quota mensile anche la tredicesima mensilità ed eventuali crediti futuri anche provenienti da reddito di lavoro che dovesse eventualmente percepire, sempre al netto delle somme necessarie al suo sostentamento.
Parte 1• In ogni caso, la sig.ra considerate le pregresse condotte violente del marito, chiede l'oscuramento dei propri dati personali e di quelli delle figlie, nonché dell'ex marito, sig. CP 1 nell'eventuale pubblicazione sul sito del
Tribunale di Monza, del ricorso, della relazione particolareggiata e del provvedimento del Giudice, perché la conoscenza e diffusione dei predetti dati potrebbero arrecare grave pregiudizio alla sua persona.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che: con ricorso depositato il 20.2.2025, Parte 1 ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.
In particolare, sono state prodotte:
➤ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
➤ la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
➤ l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "stato particolareggiato ed estimativo delle attività"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
➤ l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
➤ la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. dott.ssa Persona 1 il quale ha: esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➤ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
➤ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto Parte 1 risiede da oltre un anno a Sesto San Giovanni: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, in quanto ella riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che la ricorrente non ha mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile.
Conseguentemente, non è assoggettabile alla Parte 1
liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo la debitrice più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a €
164.770,21, e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
. come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a circa € 135.350,00, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € 16.139,58;
. la ricorrente deve essere autorizzata all'utilizzo dell'autovettura Fiat Panda
targata CT 500 HD in quanto la stessa risulta necessaria per recarsi sul luogo di lavoro;
la liquidazione dell'autovettura, pertanto, avverrà unicamente nella fase immediatamente antecedente alla chiusura della procedura, qualora risulti che la stessa abbia ancora un valore apprezzabile;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte 1
[...] Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
), nata a [...], il (C.F. C.F. 1 Parte 1
7.4.1969.
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il dott. Francesco Ambrosio.
NOMINA Liquidatore la dott.ssa Persona 1 (C.F. C.F. 4
con studio in Monza, Via Caronni n. 10.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura Fiat Panda targata CT 500 HD.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del
Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione
-
dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma
2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1,
CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 9
aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Caterina Giovanetti