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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2024, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona DE
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1050 DE ruolo generale degli affari contenziosi civili DEl'anno 2019 avente ad
OGGETTO:
appello avverso sentenza DE giudice di Pace vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 procura alle liti a margine DEl'atto di citazione in appello, dall'avv. Dario Balzano, elettivamente domiciliato presso lo studio DE difensore in Torre DE EC (NA) al Via G. Marconi n. 32
APPELLANTI
E
quale impresa designata ex art. 286 D.lgs 209/2005 dal Controparte_1 Org_1
in persona DE legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di
[...] procura generale alle liti dall'avv. Antonio Torre, elettivamente domiciliata presso il difensore
APPELLATA
NONCHE'
, residente in [...] CP_2
APPELLATO CONTUMACE
E
Nella causa iscritta al n. 1030 DE ruolo generale degli affari contenziosi civili DEl'anno 2020 avente ad
OGGETTO:
appello avverso sentenza DE giudice di Pace
1 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 procura alle liti a margine DEl'atto di citazione in appello, dall'avv. Dario Balzano, elettivamente domiciliata presso lo studio DE difensore in Torre DE EC (NA) al Via G. Marconi n. 32
APPELLANTE
E
quale impresa designata ex art. 286 D.lgs 209/2005 dal F.G.V.S. Controparte_1 [...]
in persona DE legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Org_1 procura generale alle liti dall'avv. Antonio Torre, elettivamente domiciliata unitamente al suo difensore in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa n. 58 presso lo studio DEl'avv. Giusy Di
Nola
APPELLATA
NONCHE'
, residente in [...] CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Cause riunite con provvedimento reso in data 29.05.2023
Conclusioni: come da verbale DE 27.11.2023
FATTO E DIRITTO citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la soc. Parte_3
quale impresa designata ex art. 286 D.lgs. 209/2005 dal F.G.V.S. per la Controparte_1
in persona DE legale rappresentante p.t., e per sentirli Org_1 CP_2
condannare, in solido, al risarcimento DEle lesioni personali occorse a seguito al sinistro verificatosi in Torre DE EC (NA) alla Via Teatro in data 15.03.2015, alle ore 22,00 circa.
Più nello specifico, l'appellante deduceva che, nelle riferite circostanze di tempo e luogo, si trovava a percorrere la predetta via alla guida DE motoveicolo tipo Honda SH tg. EC46176, di proprietà di
, quando veniva urtato dall'autocarro tg. DB053SR, il quale immettendosi in Parte_2
manovra di retromarcia da una stradina cieca adiacente, non concedeva la precedenza al veicolo attoreo;
a causa DEla collisione, il motociclo Honda SH rovinava al suolo unitamente al suo conducente e il giorno successivo, l'istante si recava al Pronto Soccorso ove gli venivano diagnosticate “fratture composta DEla decima, nona, sesta e quinta costola di dx”, con prognosi di
20 giorni s.c.; l'autocarro tg. DB053SR non era coperto da regolare polizza r.c.a.; la convenuta compagnia, pur se sollecitata, non comunicava alcuna offerta per il risarcimento dei danni.
2 Instaurato il contradditorio, si costituiva la soc. che contestava la domanda Controparte_1
attorea, chiedendone il rigetto, mentre il responsabile civile rimaneva contumace.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione DE teste di parte attrice, Tes_1
nel deposito di documentazione e nell'espletamento di C.T.U. tecnica, la causa veniva
[...]
rinviata per la precisazione DEle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con la sentenza n. 198/19 il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea poiché non provata, tenuto conto che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso risultavano generiche e poco chiare rispetto alla dinamica DE sinistro descritta nell'atto introduttivo DE giudizio;
di conseguenza, condannava l'attore al pagamento DEle spese di CTU ed alle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello eccependone la nullità per Parte_1
motivazione meramente apparente, non avendo il giudice dato conto DEle ragioni poste alla base DE suo ragionamento;
inoltre, censurava l'errata valutazione DEle prove raccolte nel corso DE giudizio nonché l'erronea applicazione DEl'articolo 154 C.d.S.
Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento DEl'appello ed in riforma DEla sentenza impugnata, di accertare la responsabilità di nella causazione DE sinistro quale proprietario CP_2 DEl'autocarro tg. DB053SR, privo di copertura assicurativa e dunque, condannare Controparte_1
quale impresa designata dalla F.G.V.S., al risarcimento DE danno da lesioni
[...] Org_2
personali patito da Parte_1
Instaurato il contraddittorio, mentre , ritualmente citato a seguito di rinnovazione Parte_4
DEla notifica, non si si è costituito, conveniva in giudizio la in persona DE Controparte_1 legale rappresentante p.t., eccependo l'inammissibilità DEl'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestando la fondatezza DE gravame, chiedendone il rigetto.
Con autonomo atto di citazione, quale proprietaria DE motociclo Honda SH tg. Parte_2
EC46176, evocava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata la compagnia assicuratrice e al fine di sentirli condannare al risarcimento dei Controparte_1 CP_2
danni subiti dal motoveicolo di sua proprietà, in seguito al medesimo sinistro cui sopra, i quali venivano quantificati in € 2.290,00, così come da preventivo allegato agli atti.
Incardinato il giudizio, , pur se regolarmente citato, non conveniva in giudizio mentre CP_2
si costituiva la che chiedeva, in via preliminare, di disporsi la riunione con il Controparte_1
procedimento promosso da e già pendente innanzi al medesimo Giudice di Parte_1
Pace; nel merito, contestava la fondatezza DEla pretesa attorea chiedendone il rigetto.
A seguito DEl'escussione DE teste veniva disposta CTU tecnica sul motociclo Testimone_1
attoreo e una volta rassegnate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza;
con sentenza n.
8874/2019 la domanda veniva rigettata, non essendo stata fornita la prova relativa all'esistenza DE nesso eziologico tra i danni occorsi al motociclo e il sinistro, considerata la lacunosità DEla prova
3 testimoniale e la circostanza che il CTU, non avendo potuto visionare tutti i veicoli, non riusciva ad esprimere un giudizio di compatibilità. impugnava la predetta sentenza contestando l'errata valutazione da parte DE Parte_2
Giudice di prime cure DEla prova testimoniale e DEla consulenza d'ufficio; eccepiva altresì la nullità DEla decisione gravata per motivazione meramente apparente.
Chiedeva così di accertare la responsabilità di nella causazione DE sinistro e di CP_2
condannarlo, in solido alla al risarcimento dei danni, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dall'evento sino al soddisfo, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la in persona DE legale rappresentante p.t., il quale Controparte_1
preliminarmente presentava istanza di riunione con il procedimento già pendente tra Parte_1
e la compagnia assicurativa, in considerazione DEla connessione oggettiva (entrambi i
[...]
giudizi avevano ad oggetto il medesimo fatto storico) e DEla parziale connessione soggettiva.
Nel merito, eccepiva l'inammissibilità DEl'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestava la fondatezza DE gravame, chiedendone il rigetto.
Nei confronti DE responsabile civile si rendeva opportuna la rinnovazione DEla notifica e una volta verificata la regolarità DEla notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. in data 21/02/2011, veniva dichiarata la contumacia di all'udienza DE 30/11/2022. CP_2
All'udienza DE 21.03.23, in considerazione dei profili di connessione oggettiva e soggettiva che ne rendevano opportuna la trattazione congiunta, veniva disposta la rimessione dei giudizi iscritti con r.g. n. 1050/2019 e n. 1030/2020 innanzi al medesimo giudice DE Tribunale adito, e le cause venivano riunite con provvedimento assunto all'udienza DE 29.05.2023.
Verificata l'acquisizione di entrambi i fascicoli DE primo grado di giudizio, la causa è stata riservata in decisione all'udienza DE 20.11.2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti DE termine di giorni sessanta per il deposito DEla comparsa conclusionale e di quello di giorni venti per il deposito DEla memoria di replica.
Questioni preliminari.
Va dichiarata la contumacia di in relazione al procedimento iscritto con R.G. n. CP_2
1050/2019, atteso che pur se regolarmente citato, non si costitutiva in giudizio.
Va rilevata l'ammissibilità di entrambi gli appelli in quanto ritualmente spiegati nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito DEla gravata sentenza (la sentenza n. 198/2019 è stata depositata in data 08.01.2019 e l'appello notificato in data 08.02.2019, la sentenza n. 8847/2019 è stata depositata in data 3.12.2019 e l'appello notificato in data 15.01.2020).
Gli appelli sono anche procedibili: la causa n. 1050/2019 è stata iscritta a ruolo in data 15.02.2019 e quella iscritta al n. 1030/2020 è stata iscritta a ruolo in data 19.02.2020 unitamente alle ricevute
4 PEC attestanti il primo deposito DE 24.01.2020 e rifiutato dalla cancelleria in data “27.01.2024” per deposito non conforme per mancanza di alcune pagine atto di citazione.
Ritenuto pertanto che in relazione a tale secondo appello il ritardo nella costituzione non appare imputabile alla parte, e rilevato che parte appellata si è regolarmente costituita in giudizio in data
21.04.2020, senza nulla dedurre al riguardo e senza alcuna lesione DE suo diritto difesa, anche l'appello iscritto al n. 1030/2020 va dichiarato procedibile.
L'appello va dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti DEl'art. 342 c.p.c. essendo ben DEineati nel corpo DEl'atto i capi DEla sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma DEla pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base DEl'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata DEle relative censure.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità DEl'appello, ai sensi DEl'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta DE giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito DEla pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto DE non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 DE 29/11/2021).
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati DEla sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero DE Tribunale da qualsivoglia DEibazione al riguardo.
Merito. si duole DEl'erroneità DEla decisione DE Giudice di Pace laddove rigettava la Parte_1 domanda poiché “dall'istruttoria documentale e, in particolare dall'escussione DEl'unico teste la cui dichiarazione è risultata generica e poco chiara rispetto alla dinamica DE sinistro descritta nell'atto introduttivo, la domanda non risulta provata. Infatti, il teste non ha fornito precise indicazioni sul luogo DE sinistro né ha indicato il tipo o il moDElo DEl'autoveicolo investitore né DE motociclo investito (…) nessun riscontro alla dinamica DE sinistro può evincersi dalla documentazione tecnica in atti né dalla perizia medica eseguita. Conseguentemente, questo giudicante ritiene non accertato il nesso di causalità tra le lesioni e l'investimento e la domanda non provata”.
5 a sua volta contesta la gravata sentenza nella parte in cui il giudicante affermava Parte_2 che “le risultanze processuali inducono ad escludere la prova DEl'esistenza dei danni lamentati da parte attrice quale nesso eziologico, così come proposta dall'attore nell'atto introduttivo. Ed invero, la ricostruzione DEla dinamica DE fatto, come allegata in citazione, non ha trovato riscontro nella versione riferita dall'unico teste escusso. Infatti il teste non era Testimone_1
in grado di riferire sul giorno esatto DE sinistro, né tanto meno la propria esatta posizione rispetto al luogo DEl'incidente, tale da poter consentire l'esatta ricostruzione DEl'evento. Inoltre il CTU nominato perito non avendo potuto visionare tutti i veicoli coinvolti non ha risposto sulla Per_1 compatibilità dei danni relativi agli stessi.”
Orbene, entrambi gli appellanti deducono la nullità DEle sentenze impugnate in quanto le motivazioni sono da ritenersi meramente apparenti, atteso che i giudicanti non davano conto DEle ragioni giuridiche sottese al proprio convincimento.
I suddetti motivi di gravame sono infondati e non meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre dare atto che la giurisprudenza di legittimità, chiamata ad esprimersi sul punto, ha chiarito che il vizio di omessa motivazione DEla sentenza può inverarsi sia nei casi di difetto assoluto, sia nelle ipotesi in cui la motivazione risulti meramente apparente;
in particolare, quest'ultima è ravvisabile quando il giudice di merito ometta di indicare, nel contenuto DEla sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non proceda ad una loro disamina logico-giuridica tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità DE suo ragionamento.
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, ad avviso DE giudicante, nelle sentenze oggetto di gravame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione, avendo entrambi i giudici di prime cure esposto le ragioni DE proprio convincimento, raffrontandole altresì con il materiale probatorio acquisito nel corso DEle rispettive istruttorie.
Difatti, nella sentenza n. 198/2019 , relativa alla causa promossa dal il giudice di primo Parte_1
grado una volta accertata la proponibilità DEla domanda e la legittimazione attiva e passiva DEle parti, ha ritenuto che il danneggiato non avesse assolto il proprio onere probatorio, in quanto così come esplicitato in motivazione, il teste non aveva fornito indicazioni precise, né era possibile rinvenire alcun riscontro rispetto alla dinamica DE sinistro nella consulenza medico-legale espletata.
Allo stesso modo, nella pronuncia n. 8874/2019, relativa alla causa promossa dalla , la Parte_2 pretesa azionata veniva rigettata poiché l'attrice non aveva assolto l'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2967 c.c.
6 Sulla scorta di queste valutazioni non può che ritenersi che le sentenze siano state motivata e che le motivazioni non risultino né apparenti né contraddittorie e da ciò consegue il rigetto dei motivi di appello in esame.
Con distinto motivo di gravame, entrambi gli appellanti lamentano l'errata valutazione DE materiale probatorio;
l'unicità DE fatto storico da cui originano le pretese degli istanti e la considerazione che nei due giudizi veniva escusso il medesimo teste, rendono opportuna la trattazione congiunta dei motivi di impugnazione.
Le doglianze non sono fondate e non meritano accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che la titolarità DEla posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo DE diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio incombe, ai sensi DEl'art. 2697 c.c., sul soggetto che propone la stessa;
- di conseguenza la parte che contesti tale titolarità svolge una mera difesa e non soggiace ad alcun termine decadenziale, potendo esercitare tale opzione difensiva finanche in Cassazione, salvo il limite DEl'eventuale giudicato formatosi sul punto;
come ulteriore conseguenza il difetto di titolarità (attiva o passiva) DE diritto dedotto può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado DE giudizio, purché la stessa emerga dagli atti DE processo;
la prova DEla titolarità passiva DEla pretesa può essere fornita in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza DE comportamento processuale DE convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione DEla titolarità (cfr S.U, n. 2951/2016).
Nella fattispecie non può dirsi raggiunto l'onere probatorio in capo agli odierni appellanti in ordine alla legittimazione passiva quale responsabile DE sinistro DE proprietario DE veicolo asserito responsabile DE sinistro-autocarro tg. DB053SR, non potendosi affermare alla luce DE materiale istruttorio raccolto in atti, e DEla specifica contestazione sul punto DEla convenuta compagnia di assicurazione, che l'incidente sia stato provocato proprio dal predetto veicolo.
Orbene, dal raffronto di entrambe le deposizioni rese dal teste (nel giudizio Testimone_1
promosso dal ed in quello promosso dalla ) emerge che la dinamica DE Parte_1 Parte_2
sinistro, così come descritta negli atti introduttivi dei due diversi giudizi, veniva sostanzialmente confermata dalle dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale (cfr verbale di udienza DE
22.07.2016 nel giudizio iscritto al n. 14085/2015 e verbale di udienza DE 02.02.2018 nel giudizio iscritto al n. 14215/2016).
Pur senza individuare con precisione il giorno in cui avveniva l'incidente, veniva indicato dal teste quale periodo di riferimento la metà DE mese di marzo e veniva confermato che questo si verificava in tarda serata;
ancora, il teste riferiva che si trovava lungo la strada ove avveniva il sinistro, nei pressi DEla propria abitazione, pur senza fornire altri e più precisi punti di riferimento. Le modalità con le quali avveniva l'impatto tra i due veicoli narrate dal teste, nel corso DEle due prove
7 testimoniali, risultano sovrapponibili tra loro, prive di contraddizioni e confermano quanto esposto in narrativa nell'atto introduttivo dagli odierni appellanti.
Tuttavia, le dichiarazioni rese da non forniscono informazioni sufficienti al fine Testimone_1
di individuare il veicolo responsabile DE sinistro, atteso che questi si limitava a riferire, nel procedimento incardinato da di aver visto “un autocarro di color bianco DE tipo Parte_2 furgonato uscire da una traversa di via Teatro in manovra di retromarcia”; (verbale di udienza DE
02.02.2018 nel giudizio iscritto al n. 14215/2016), mentre in quella resa nel distinto processo in cui
è parte attrice è assente qualsiasi riferimento al colore DE mezzo Parte_1 danneggiante, che viene identificato semplicemente come “autocarro”, senza aggiungere null'altro
(cfr verbale di udienza DE 22.07.2016 nel giudizio iscritto al n. 14085/2015).
Invero, nella deposizione testimoniale e nella documentazione prodotta dagli odierni appellanti non
è possibile dedurre alcuna prova, neppur indiziaria, circa l'effettivo coinvolgimento DEl'autocarro tg. DB053SR nel sinistro dedotto in lite.
Non vi è un modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale sottoscritto da entrambi i conducenti, che pure secondo il teste si sono scambiati i dati, non vi è documentazione fotografica ritraente il veicolo danneggiante, né vi è intervento di Pubbliche Autorità.
Né tantomeno tale coinvolgimento trova alcun riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso DE procedimento di primo grado a firma DE Per. . Testimone_2
Giova premettere che la c.t.u. non rappresenta un mezzo di prova ma si sostanzia in un ausilio di natura tecnica di valutazione DEle risultanze DEla causa, le quali devono pur sempre essere il frutto di puntuali allegazioni e DEle prove fornite dalle parti.
In relazione all'elaborato peritale, si evidenzia che non veniva ispezionato né identificato in alcun modo l'autocarro danneggiante, il quale non era presente nel corso DEle operazioni peritali;
di conseguenza, il perito accertava la dinamica DE sinistro esclusivamente in base alla documentazione presente agli atti, in base al rilievo eseguito durante il sopralluogo e ai rilievi fotografici allegati dalla parte.
Per tali ragioni, il consulente riteneva di non poter esprimere un giudizio sulla compatibilità DE danno ma di poter valutare la sola coerenza con la dinamica narrata dall'attore.
Tuttavia alcun elemento può trarsi dalla richiamata ctu in ordine alla prova DEla legittimazione passiva di . CP_2
Gli elementi fin qui considerati devono essere raffrontati anche con la documentazione prodotta dalla compagnia assicurativa convenuta, la quale allegava verbale di dichiarazioni spontanee, rese da in data 02.10.2015 e dallo stesso sottoscritto (vd. produzione di parte DE giudizio CP_2
di primo grado r.g. 14082/2015).
8 In tale documento, il responsabile civile negava di avere conoscenza DE sinistro dedotto in lite, affermando: “ho sempre guidato io esclusivamente il mio mezzo, se ero coinvolto ricordavo qualcosa ma confermo di non ricordare nulla”.
Si rileva che tale documento non può avere valore di prova ma valutato, ex art. 116, II comma c.p.c., alla luce DE materiale istruttorio acquisito nel corso di entrambi i procedimenti di primo grado, assume rilevanza circa la mancata prova in giudizio, a carico degli odierni appellanti, DE coinvolgimento DEl'autocarro tg. DB053SR nell'evento lesivo da cui originano le distinte pretese risarcitorie.
Per tali ragioni, non avendo gli istanti raggiunto l'onere probatorio sugli stessi incombente in ordine a tutti gli elementi costitutivi DEl'illecito, gli appelli in esame non possono essere accolti e le sentenze impugnate vanno confermate.
Ogni altra questione sul punto resta assorbita.
Spese di lite
Le spese di lite DE secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da euro
1.101,00 a 5.200,00, valori minimi tenuto conto DEla assenza di complessità DEle questioni tratte e di attività istruttoria in appello, e con applicazione DEl'art. 4, comma II, DM 55/2014, che prevede un compenso unico in caso di riunione cause dal momento DEl'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti ).
Risultando gli appellanti soccombenti, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, DEl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi DE D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice DEl'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – DEla sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità DEl'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico DEla parte che ha proposto l'impugnazione, DEl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma DE medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando nei giudizi iscritti al n. 1050/2019 r.g. e 1030/2020 r.g ogni contraria istanza disattesa così provvede:
9 a) rigetta l'appello spiegato da e per l'effetto conferma la sentenza n. 198/2019 Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
b) rigetta l'appello spiegato da e per l'effetto conferma la sentenza n. 8874/2019 Parte_2
resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
c) condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore DEla Parte_1 Parte_2
quale impresa designata ex art. 286 D.lgs 209/2005 dal F.G.V.S. per la Controparte_1
in persona DE legale rappresentante p.t., DEle spese di lite che liquida in Org_1
complessivi euro 1.150,00 oltre rimborso spese generali nella misura DE 15%, I.V.A. e C.p.a, come per legge;
Si dà atto nella fattispecie DEla sussistenza DEl'obbligo di cui al richiamato comma I quater DEl'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 14.05.2024
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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