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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n.r.g. 3504/2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 18 febbraio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 ( già Parte_1 [...]
), in persona del suo legale rapp.te CF Parte_1
P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, piazza Mazzini n. 15, presso lo studio del Prof. Avvocato Enrico Gabrielli che la rappresenta e difende per procura allegata alla citazione in appello unitamente e disgiuntamente al Prof. Avvocato Andrea
Orestano, in virtù della medesima procura
APPELLANTE
E in persona del Sindaco in carica CF CP_1
P.IVA_2
Elett.te dom.ta in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso l'Avvocatura capitolina e rappresentata e difesa, per procura generale alle liti del primo luglio 2020, per atto dei Notaio
di Roma, repertorio n. 1353 , raccolta n. 930, Per_1
dall'Avvocato Nicola Sabato
APPELLATA
2 Nonché
in persona del suo legale rapp.te CF CP_2 Pt_1
P.IVA_3
filiale 52 quale tesoriere di Controparte_3 CP_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 7.11.2019, a definizione della fase cautelare dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da CP_1
avverso l'esecuzione mobiliare verso terzi instaurata dall'odierno appellante nei confronti di quale Controparte_3
tesoriere di quale terzo pignorato, nell'ambito CP_1
dell'esecuzione n.r.g.e. 4051/2019.
Conclusioni:
l'appellante come da atto di appello e da note depositate il
17.2.2025;
l'appellata previa acquisizione dal fascicolo di CP_1
parte delle sentenze del Tribunale di Roma nn. 14223/2021 e
15747/2022, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello anche per avvenuta caducazione del titolo esecutivo all'origine del pignoramento svolto dall'appellante; nel merito,
3 respingere l'appello e confermare l'ordinanza impugnata, seppur con diverso percorso motivazionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
1.Nel valido contraddittorio delle controparti in epigrafe indicate, l' – ora Parte_1 [...]
– impugnò dinanzi a questa Parte_1
Corte l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata il
7.11.2019, a definizione della fase cautelare dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso l'esecuzione CP_1
mobiliare verso terzi, instaurata dall'odierna appellante nei confronti di quale tesoriere di Controparte_3 CP_1
quale terzo pignorato, nell'ambito dell'esecuzione n.r.g.e.
4051/2019.
L'appellante ha premesso che: in virtù del decreto ingiuntivo n. 11666/2017 emesso dal
Tribunale di Roma per euro 2.838.004,65, dichiarato provvisoriamente esecutivo nell'ambito del relativo giudizio di opposizione, l' ( d'ora in poi: Parte_1
) aveva notificato il pignoramento nei confronti di Roma Pt_1
4 , presso il terzo pignorato fondando il CP_1 Controparte_3
proprio credito su due fideiussioni rilasciate da CP_1
l' era poi intervenuto nella stessa procedure in virtù di Pt_1
ulteriori quattro decreti ingiuntivi;
il terzo pignorato aveva dichiarato di non poter vincolare le somme di cui alla prima delle due fideiussioni, in quanto essa, risalente al 7.3.2006, garantiva obbligazioni sorte anteriormente al 28.4.2008, le quali erano di competenza della gestione commissariale cui il Comune di Roma era stato sottoposto;
aveva proposto opposizione all'esecuzione, per CP_1
le stesse ragioni esposte dal terzo pignorato, chiedendo che il
Tribunale – sospesa l'esecuzione – dichiarasse nulla ed infondata la procedura esecutiva nei limiti di euro 1.570.370,00; il G.E., all'esito dell'udienza fissata per la dichiarazione del terzo e concesso termine per note alle parti, aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza cautelare, aveva compensato le spese del procedimento, rinviando ad altra udienza per consentire il deposito degli atti e della nota di precisazione del credito, così motivando: “… alla luce di quanto previsto dal D.L.
112/2008, si deve pertanto ritenere provato che parte della ingiunzione contenuta nel D.I. n. 11666/2017, ossia quella
5 relativa al contratto di mutuo stipulato in data 07.03,2006, non può essere procedibile” ed inoltre “…che allo stesso modo è improcedibile l'esecuzione avuto riguardo ai D.I. nn.
25574/2016, 18176/2017 e 27248/2017 in quanto relativi a crediti sorti ante 28.4.2008”, in tale ultimo senso, secondo l'appellante, rilevando d'ufficio una questione estranea all'opposizione proposta da CP_1
L'impugnante ha altresì premesso che aveva CP_1
rilasciato le fideiussioni a seguito di vari mutui conclusi tra l'Istituto e distinte associazioni, nonché società concessionarie dell'allora Comune di Roma, per finanziare la realizzazione di impianti sportivi di proprietà comunale;
il Comune, per tale ragione, si era reso garante della restituzione delle somme mutuate, che sarebbero avvenute o al termine dei lavori o in base agli stati di avanzamento.
Ciò premesso, secondo l'impugnante, avendo il G.E., nell'ordinanza cautelare impugnata, pronunciato sulla portata sostanziale del titolo esecutivo, le statuizioni della stessa avevano il contenuto di una sentenza appellabile, pur avendo l' proposto anche opposizione agli atti esecutivi ed Pt_1
6 essendo pendente l'opposizione all'esecuzione proposta da controparte.
In concreto, erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'obbligazione del fideiussore, pur se in presenza di obbligazioni future, nascesse con la stipula del contratto di garanzia e che perciò una parte del credito – quella azionata in via principale col decreto ingiuntivo e quella contenuta nei decreti ingiuntivi posti a base dell'intervento – fosse sorta al tempo del commissariamento di cosicché per questa parte CP_1
l'esecuzione verso era improcedibile. CP_1
Ad avviso dell'impugnante, invece, oltre ad avere il G.E. eseguito il rilievo d'ufficio della questione, viceversa non prevista, aveva sottovalutato che le fideiussioni garantivano le restituzioni dei mutui in favore dell'Istituto da parte dei mutuatari;
tale obbligazione restitutoria sarebbe sorta solo dopo la stipula dei vari mutui, l'erogazione delle somme e l'ultimazione dei vari stati di avanzamento dei lavori.
L'obbligazione dei fideiussore, quindi, non poteva sorgere ancor prima che sorgesse quella, restitutoria, in capo al debitore principale, la quale sorgeva solo dopo che la somma mutuata fosse stata concretamente erogata e che, nella quasi totalità, era
7 stata erogata dopo il 28.4.2008, data del termine del commissariamento, nonché su specifiche richieste di
[...]
e non del commissario;
circostanza quest'ultima che CP_1
poteva desumersi anche da svariati documenti contabili dell'amministrazione capitolina, compreso il bilancio della gestione ordinaria di CP_1
Ha pertanto chiesto dichiararsi la nullità dell'ordinanza impugnata;
nonché l'accertamento che i crediti azionati nella predetta procedura esecutiva n.r.g.e. 4051/2019 corrispondevano agli obblighi di sorti successivamente alla data CP_1
del 28.4.2008; l'accertamento del proprio diritto a procedere all'esecuzione per la somma di euro 4.270.424,55, cioè per l'intera somma pignorata. si è costituita in giudizio, deducendo tra l'altro CP_1
che: nel prosieguo del giudizio di esecuzione, esso era stato definito in quanto con l'ordinanza del 22.4.2021 il G.E. aveva dato atto che le parti avevano accolto la soluzione conciliativa prospettata dal Giudice in ordine alle somme da assegnare;
l'impugnazione era infondata in rito e nel merito.
Ha pertanto concluso come in epigrafe.
8 è rimasta contumace. Controparte_3
E' stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data odierna, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Nelle note conclusionali l'appellante ha insistito nell'impugnazione. ha invece dedotto che: CP_1
con sentenza n. 14223/2021 il Tribunale di Roma aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 11666/2017, sebbene la sentenza fosse allo stato appellata;
con provvedimento n. 15747/2022 era stata decisa l'opposizione ex art. 615 c.p.c. in termini di cessazione della materia del contendere, cosicché risultava assorbita ogni questione inerente all'opposizione all'ordinanza impugnata nel presente giudizio.
Ha chiesto che fosse dichiarata ammissibile la produzione dei due predetti documenti.
Al termine dell'udienza “cartolare” in data odierna, è stata emessa la presente sentenza.
2.Pregiudizialmente, ad avviso di questa Corte, la produzione documentale richiamata da ed allegata alla CP_1
9 propria memoria conclusionale depositata il 27.1.2025 è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto si tratta di sentenze pubblicate dopo la proposizione dell'appello.
3.L'appello, ad avviso della Corte, è improcedibile.
Con la sentenza n. 15747/2022 il Tribunale di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere oggetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., poiché il decreto ingiuntivo che l'aveva originata era stato revocato dalla sentenza n.
14223/2021 del Tribunale capitolino.
Ha osservato il Tribunale che, seppur quest'ultima sentenza fosse stata riformata in appello, il titolo originariamente posto a base dell'esecuzione sarebbe stato in ogni caso travolto, in quanto il “ nuovo” titolo non poteva che essere rappresentato dalla “ nuova” pronuncia giudiziale.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, osserva questa Corte, riguarda all'evidenza l'opposizione ex art. 615
c.p.c., in essa compresa l'ordinanza impugnata nel presente giudizio, la quale è stata ampiamente esaminata nella sentenza n. 15747/2022.
Non è sul punto conferente la difesa dell' , laddove ha Pt_1
sostenuto che l'appello potrebbe proseguire in quanto era stato
10 proposto per le identiche finalità perseguite nei due giudizi di opposizione.
Le ragioni – uguali secondo la prospettazione della stessa parte appellante – con le quali l' ha contrastato l'istanza Pt_1
cautelare nel giudizio ex art. 615 c.p.c., nonché ha proposto appello avverso quest'ultima, hanno trovato in primo grado definizione ed assorbimento nella sentenza n. 15747/2022, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Questa Corte non può che rilevare come nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione su richiamata è stata pronunciata in primo grado la cessazione della materia del contendere, anche avuto riguardo alle questioni – oggetto del presente appello – che secondo l'Istituto il Tribunale avrebbe erroneamente risolto nell'ordinanza cautelare.
Diviene perciò irrilevante stabilire se il contenuto della stessa fosse di natura tale da equipararla o meno ad una sentenza.
Essendo stata invero pronunciata la sentenza di cessazione della materia del contendere, quest'ultima potrà essere riesaminata unicamente dal Giudice d'appello – risulta infatti che essa sia stata impugnata – mentre ad essa certamente non sopravvive
11 l'ordinanza impugnata, isolatamente riguardata, che non può quindi esaminarsi a prescindere dalla sentenza n. 15747/2022.
Ogni questione relativa alle statuizioni in questa contenute – si ripete, che si estendono anche all'ordinanza cautelare – potrà essere fatta valere solo con l'appello alla sentenza.
La natura della controversia e le vicende ad essa successive, unitamente al fatto che sono intervenute più pronunce sulle questioni litigiose tra le parti suggeriscono la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del
31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma
17 L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (
Cass. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, proposto dall' ( giàParte_1 [...]
[...] ) nei confronti di e di Parte_2 CP_1
Controparte_3
dichiara l'appello improcedibile;
compensa tra le parti le spese del grado;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 18.2.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n.r.g. 3504/2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 18 febbraio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 ( già Parte_1 [...]
), in persona del suo legale rapp.te CF Parte_1
P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, piazza Mazzini n. 15, presso lo studio del Prof. Avvocato Enrico Gabrielli che la rappresenta e difende per procura allegata alla citazione in appello unitamente e disgiuntamente al Prof. Avvocato Andrea
Orestano, in virtù della medesima procura
APPELLANTE
E in persona del Sindaco in carica CF CP_1
P.IVA_2
Elett.te dom.ta in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso l'Avvocatura capitolina e rappresentata e difesa, per procura generale alle liti del primo luglio 2020, per atto dei Notaio
di Roma, repertorio n. 1353 , raccolta n. 930, Per_1
dall'Avvocato Nicola Sabato
APPELLATA
2 Nonché
in persona del suo legale rapp.te CF CP_2 Pt_1
P.IVA_3
filiale 52 quale tesoriere di Controparte_3 CP_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 7.11.2019, a definizione della fase cautelare dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da CP_1
avverso l'esecuzione mobiliare verso terzi instaurata dall'odierno appellante nei confronti di quale Controparte_3
tesoriere di quale terzo pignorato, nell'ambito CP_1
dell'esecuzione n.r.g.e. 4051/2019.
Conclusioni:
l'appellante come da atto di appello e da note depositate il
17.2.2025;
l'appellata previa acquisizione dal fascicolo di CP_1
parte delle sentenze del Tribunale di Roma nn. 14223/2021 e
15747/2022, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello anche per avvenuta caducazione del titolo esecutivo all'origine del pignoramento svolto dall'appellante; nel merito,
3 respingere l'appello e confermare l'ordinanza impugnata, seppur con diverso percorso motivazionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
1.Nel valido contraddittorio delle controparti in epigrafe indicate, l' – ora Parte_1 [...]
– impugnò dinanzi a questa Parte_1
Corte l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata il
7.11.2019, a definizione della fase cautelare dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso l'esecuzione CP_1
mobiliare verso terzi, instaurata dall'odierna appellante nei confronti di quale tesoriere di Controparte_3 CP_1
quale terzo pignorato, nell'ambito dell'esecuzione n.r.g.e.
4051/2019.
L'appellante ha premesso che: in virtù del decreto ingiuntivo n. 11666/2017 emesso dal
Tribunale di Roma per euro 2.838.004,65, dichiarato provvisoriamente esecutivo nell'ambito del relativo giudizio di opposizione, l' ( d'ora in poi: Parte_1
) aveva notificato il pignoramento nei confronti di Roma Pt_1
4 , presso il terzo pignorato fondando il CP_1 Controparte_3
proprio credito su due fideiussioni rilasciate da CP_1
l' era poi intervenuto nella stessa procedure in virtù di Pt_1
ulteriori quattro decreti ingiuntivi;
il terzo pignorato aveva dichiarato di non poter vincolare le somme di cui alla prima delle due fideiussioni, in quanto essa, risalente al 7.3.2006, garantiva obbligazioni sorte anteriormente al 28.4.2008, le quali erano di competenza della gestione commissariale cui il Comune di Roma era stato sottoposto;
aveva proposto opposizione all'esecuzione, per CP_1
le stesse ragioni esposte dal terzo pignorato, chiedendo che il
Tribunale – sospesa l'esecuzione – dichiarasse nulla ed infondata la procedura esecutiva nei limiti di euro 1.570.370,00; il G.E., all'esito dell'udienza fissata per la dichiarazione del terzo e concesso termine per note alle parti, aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza cautelare, aveva compensato le spese del procedimento, rinviando ad altra udienza per consentire il deposito degli atti e della nota di precisazione del credito, così motivando: “… alla luce di quanto previsto dal D.L.
112/2008, si deve pertanto ritenere provato che parte della ingiunzione contenuta nel D.I. n. 11666/2017, ossia quella
5 relativa al contratto di mutuo stipulato in data 07.03,2006, non può essere procedibile” ed inoltre “…che allo stesso modo è improcedibile l'esecuzione avuto riguardo ai D.I. nn.
25574/2016, 18176/2017 e 27248/2017 in quanto relativi a crediti sorti ante 28.4.2008”, in tale ultimo senso, secondo l'appellante, rilevando d'ufficio una questione estranea all'opposizione proposta da CP_1
L'impugnante ha altresì premesso che aveva CP_1
rilasciato le fideiussioni a seguito di vari mutui conclusi tra l'Istituto e distinte associazioni, nonché società concessionarie dell'allora Comune di Roma, per finanziare la realizzazione di impianti sportivi di proprietà comunale;
il Comune, per tale ragione, si era reso garante della restituzione delle somme mutuate, che sarebbero avvenute o al termine dei lavori o in base agli stati di avanzamento.
Ciò premesso, secondo l'impugnante, avendo il G.E., nell'ordinanza cautelare impugnata, pronunciato sulla portata sostanziale del titolo esecutivo, le statuizioni della stessa avevano il contenuto di una sentenza appellabile, pur avendo l' proposto anche opposizione agli atti esecutivi ed Pt_1
6 essendo pendente l'opposizione all'esecuzione proposta da controparte.
In concreto, erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'obbligazione del fideiussore, pur se in presenza di obbligazioni future, nascesse con la stipula del contratto di garanzia e che perciò una parte del credito – quella azionata in via principale col decreto ingiuntivo e quella contenuta nei decreti ingiuntivi posti a base dell'intervento – fosse sorta al tempo del commissariamento di cosicché per questa parte CP_1
l'esecuzione verso era improcedibile. CP_1
Ad avviso dell'impugnante, invece, oltre ad avere il G.E. eseguito il rilievo d'ufficio della questione, viceversa non prevista, aveva sottovalutato che le fideiussioni garantivano le restituzioni dei mutui in favore dell'Istituto da parte dei mutuatari;
tale obbligazione restitutoria sarebbe sorta solo dopo la stipula dei vari mutui, l'erogazione delle somme e l'ultimazione dei vari stati di avanzamento dei lavori.
L'obbligazione dei fideiussore, quindi, non poteva sorgere ancor prima che sorgesse quella, restitutoria, in capo al debitore principale, la quale sorgeva solo dopo che la somma mutuata fosse stata concretamente erogata e che, nella quasi totalità, era
7 stata erogata dopo il 28.4.2008, data del termine del commissariamento, nonché su specifiche richieste di
[...]
e non del commissario;
circostanza quest'ultima che CP_1
poteva desumersi anche da svariati documenti contabili dell'amministrazione capitolina, compreso il bilancio della gestione ordinaria di CP_1
Ha pertanto chiesto dichiararsi la nullità dell'ordinanza impugnata;
nonché l'accertamento che i crediti azionati nella predetta procedura esecutiva n.r.g.e. 4051/2019 corrispondevano agli obblighi di sorti successivamente alla data CP_1
del 28.4.2008; l'accertamento del proprio diritto a procedere all'esecuzione per la somma di euro 4.270.424,55, cioè per l'intera somma pignorata. si è costituita in giudizio, deducendo tra l'altro CP_1
che: nel prosieguo del giudizio di esecuzione, esso era stato definito in quanto con l'ordinanza del 22.4.2021 il G.E. aveva dato atto che le parti avevano accolto la soluzione conciliativa prospettata dal Giudice in ordine alle somme da assegnare;
l'impugnazione era infondata in rito e nel merito.
Ha pertanto concluso come in epigrafe.
8 è rimasta contumace. Controparte_3
E' stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data odierna, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Nelle note conclusionali l'appellante ha insistito nell'impugnazione. ha invece dedotto che: CP_1
con sentenza n. 14223/2021 il Tribunale di Roma aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 11666/2017, sebbene la sentenza fosse allo stato appellata;
con provvedimento n. 15747/2022 era stata decisa l'opposizione ex art. 615 c.p.c. in termini di cessazione della materia del contendere, cosicché risultava assorbita ogni questione inerente all'opposizione all'ordinanza impugnata nel presente giudizio.
Ha chiesto che fosse dichiarata ammissibile la produzione dei due predetti documenti.
Al termine dell'udienza “cartolare” in data odierna, è stata emessa la presente sentenza.
2.Pregiudizialmente, ad avviso di questa Corte, la produzione documentale richiamata da ed allegata alla CP_1
9 propria memoria conclusionale depositata il 27.1.2025 è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto si tratta di sentenze pubblicate dopo la proposizione dell'appello.
3.L'appello, ad avviso della Corte, è improcedibile.
Con la sentenza n. 15747/2022 il Tribunale di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere oggetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., poiché il decreto ingiuntivo che l'aveva originata era stato revocato dalla sentenza n.
14223/2021 del Tribunale capitolino.
Ha osservato il Tribunale che, seppur quest'ultima sentenza fosse stata riformata in appello, il titolo originariamente posto a base dell'esecuzione sarebbe stato in ogni caso travolto, in quanto il “ nuovo” titolo non poteva che essere rappresentato dalla “ nuova” pronuncia giudiziale.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, osserva questa Corte, riguarda all'evidenza l'opposizione ex art. 615
c.p.c., in essa compresa l'ordinanza impugnata nel presente giudizio, la quale è stata ampiamente esaminata nella sentenza n. 15747/2022.
Non è sul punto conferente la difesa dell' , laddove ha Pt_1
sostenuto che l'appello potrebbe proseguire in quanto era stato
10 proposto per le identiche finalità perseguite nei due giudizi di opposizione.
Le ragioni – uguali secondo la prospettazione della stessa parte appellante – con le quali l' ha contrastato l'istanza Pt_1
cautelare nel giudizio ex art. 615 c.p.c., nonché ha proposto appello avverso quest'ultima, hanno trovato in primo grado definizione ed assorbimento nella sentenza n. 15747/2022, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Questa Corte non può che rilevare come nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione su richiamata è stata pronunciata in primo grado la cessazione della materia del contendere, anche avuto riguardo alle questioni – oggetto del presente appello – che secondo l'Istituto il Tribunale avrebbe erroneamente risolto nell'ordinanza cautelare.
Diviene perciò irrilevante stabilire se il contenuto della stessa fosse di natura tale da equipararla o meno ad una sentenza.
Essendo stata invero pronunciata la sentenza di cessazione della materia del contendere, quest'ultima potrà essere riesaminata unicamente dal Giudice d'appello – risulta infatti che essa sia stata impugnata – mentre ad essa certamente non sopravvive
11 l'ordinanza impugnata, isolatamente riguardata, che non può quindi esaminarsi a prescindere dalla sentenza n. 15747/2022.
Ogni questione relativa alle statuizioni in questa contenute – si ripete, che si estendono anche all'ordinanza cautelare – potrà essere fatta valere solo con l'appello alla sentenza.
La natura della controversia e le vicende ad essa successive, unitamente al fatto che sono intervenute più pronunce sulle questioni litigiose tra le parti suggeriscono la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del
31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma
17 L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (
Cass. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, proposto dall' ( giàParte_1 [...]
[...] ) nei confronti di e di Parte_2 CP_1
Controparte_3
dichiara l'appello improcedibile;
compensa tra le parti le spese del grado;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 18.2.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
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