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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1069/2024 R.G.sul ricorso depositato il 29/02/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Antonia Criaco) nei Parte_1
confronti di , in persona del legale OP rappresentante pro tempore (difesa dall'Avv. Vincenzo Orefice ) nonché nei confronti di che Controparte_2
agisce anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore (difesa dall'Avv Ettore Triolo e Avv.
[...]
Valeria Grandizio )
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente e , CP_4 CP_2
così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda e dichiara annullata e comunque prescritta la contribuzione e gli accessori di cui alla cartella contestata n. 09420000027752353000.
Annulla l'intimazione di pagamento e il pignoramento impugnati nella parte ad essa relativa
Condanna le parti resistenti in solido al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore della procuratrice della parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
IN VIA PRELIMINARE
Disporre con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, disporre in via d'urgenza la sospensione dell'esecuzione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
09484202400001322001 emesso da notificato in data Controparte_5
1 21.02.2024 a mezzo pec e dell'atto di intimazione di pagamento n. 09420249002874811/000 emessa da notificata in data 13.02.2024 a mezzo pec in quanto Controparte_5
potrebbe arrecare al contribuente, modesto agente di commercio che in questo momento è in gravi difficoltà economica per crisi del settore, il pregiudizio di un danno grave ed irreparabile per sé e per il suo nucleo familiare.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Procedere all'annullamento dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
09484202400001322001 emesso da notificato in data Controparte_5
21.02.2024 a mezzo pec e del presupposto atto di l'intimazione di pagamento n.
09420249002874811/000 emessa da notificata in data Controparte_5
13.02.2024 a mezzo pec per i motivi di cui al presente ricorso.
IN VIA SUBORDINATA
Annullare quei rilievi che risultassero immotivati, non provati o infondati.
Applicare tutte le attenuanti e tutti i benefici previsti dalla legge per la riduzione, secondo equità, dell'importo del tributo e delle sanzioni comminate.
Considerato che, a causa delle precarie condizioni economiche del contribuente, il procuratore antistatario ha dovuto affrontare le spese del giudizio oltre che anticipato diritti ed onorari, si chiede all. On. Giudice adito la liquidazione delle spese e compensi del presente giudizio, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
In data 13.02.2024 aveva ricevuto l'intimazione di pagamento n. 09420249002874811/000 emessa da , con la quale si invitava lo stesso a provvedere al Controparte_5 pagamento della somma complessiva di € 6.796,47 con avvertimento che in mancanza di adempimento entro 5 giorni dalla notifica, l' avrebbe proceduto ad esecuzione forzata. CP_5
In data 21.02.2024 il sig. ha ricevuto a mezzo pec l'atto di pignoramento dei Parte_1
crediti verso terzi n. 09484202400001322001 emesso da . Controparte_5
L'opponente propone opposizione ex art. 615-617 c.p.c. innanzi al Tribunale Civile Sez. Lavoro di
Reggio Calabria avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249002874811/000 emessa da notificata in data 13.02.2024 a mezzo pec e successivo atto di Controparte_5
pignoramento dei crediti verso terzi n. 09484202400001322001 emesso da OP
, notificato in data 21.02.2024 limitatamente alla cartella di pagamento (cartella n.
[...]
09420000027752353000 notificata il 11.05.2001 avente ad oggetto Contributi I.V.S. anno 1995- CP_ 1996 Ente Creditore sede di Reggio Calabria per l'importo complessivo di € 6.404,08).
Parte resistente i costituiva e contestava la domanda . CP_4
2 Si costituiva, altresì, parte resistente contestando la domanda ed evidenziando che: CP_2
la cartella esattoriale n. 09420000027752353000 ha ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per i periodi 1-2-3-4/1995, 1-2-3-4/1996 (i restanti crediti risultano oggetto di stralcio e/o riscossione presso AdR); il relativo credito è stato iscritto a ruolo il 22.06.2000 e risulta ceduto..
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto
La causa riguarda l'opposizione ad intimazione di pagamento n. 09420249002874811/000 emessa da notificata in data 13.02.2024 a mezzo pec e Controparte_5
successivo atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 09484202400001322001 emesso da
, notificato in data 21.02.2024 limitatamente alla cartella di OP
pagamento (cartella n. 09420000027752353000 notificata il 11.05.2001) avente ad oggetto
CP_ CP_ Contributi I.V.S. anno 1995- 1996 Creditore sede di Reggio Calabria per l'importo complessivo di € 6.404,08
La competenza del giudice del lavoro è limitata alla cartella per contributi specificata dalla parte ricorrente (cartella n. 09420000027752353000)
Parte_2 CP_3
E' stata disposta la chiamata in giudizio della così integrando il contraddittorio con il CP_3
cessionario del credito .
STRALCIO - ANNULLAMENTO ART 1. CO. 222 DELLA LEGGE N. 197 /2022
CP_ L' ha eccepito che la cartella esattoriale n. 09420000027752353000 ha ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per i periodi 1-2-3-4/1995, 1-2-3-
4/1996 (i restanti crediti risultano oggetto di stralcio e/o riscossione presso AdR). >.
Tuttavia gli importi relativi alla cartella n. 09420000027752353000 notificata nel 2001 , per singola partita debitoria sono inferiori ai mille euro come si legge nella intimazione di pagamento opposta.
Pertanto rientrano nell'annullamento previsto dalla legge 197/2022.
PRESCRIZIONE
Il motivo ha legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine
3 di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
deduce atti dal 2011 in poi per cui rispetto alla data di notifica della cartella nel 2001 sono CP_4
decorsi i cinque anni.
L' non produce prova di atti interruttivi . CP_2
La pretesa contributiva era comunque prescritta.
VIZIO DEL PIGNORAMENTO
Parte ricorrente muove un vizio, tempestivamente ex art 617 cpc , avverso il pignoramento perché< manca l'indicazione dell'autorità competente giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso, nonché del tasso di interesse e della percentuale relativa al compenso di riscossione.>.
Il motivo vede legittimata passiva l' quale responsabile dell'atto CP_4
Orbene visto l'accertamento dei presupposti dell'annullamento del debito di cui alla cartella in esame e la maturata prescrizione come sopra accertati appare superfluo l'esame del vizio limitatamente alla parte della cartella qui contestata .
SPESE DEL GIUDIZIO
CP_
Spese del giudizio a carico delle parti resistenti , e per la soccombenza e il CP_3 CP_4
principio di causalità , liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 22.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1069/2024 R.G.sul ricorso depositato il 29/02/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Antonia Criaco) nei Parte_1
confronti di , in persona del legale OP rappresentante pro tempore (difesa dall'Avv. Vincenzo Orefice ) nonché nei confronti di che Controparte_2
agisce anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore (difesa dall'Avv Ettore Triolo e Avv.
[...]
Valeria Grandizio )
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente e , CP_4 CP_2
così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda e dichiara annullata e comunque prescritta la contribuzione e gli accessori di cui alla cartella contestata n. 09420000027752353000.
Annulla l'intimazione di pagamento e il pignoramento impugnati nella parte ad essa relativa
Condanna le parti resistenti in solido al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore della procuratrice della parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
IN VIA PRELIMINARE
Disporre con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, disporre in via d'urgenza la sospensione dell'esecuzione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
09484202400001322001 emesso da notificato in data Controparte_5
1 21.02.2024 a mezzo pec e dell'atto di intimazione di pagamento n. 09420249002874811/000 emessa da notificata in data 13.02.2024 a mezzo pec in quanto Controparte_5
potrebbe arrecare al contribuente, modesto agente di commercio che in questo momento è in gravi difficoltà economica per crisi del settore, il pregiudizio di un danno grave ed irreparabile per sé e per il suo nucleo familiare.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Procedere all'annullamento dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
09484202400001322001 emesso da notificato in data Controparte_5
21.02.2024 a mezzo pec e del presupposto atto di l'intimazione di pagamento n.
09420249002874811/000 emessa da notificata in data Controparte_5
13.02.2024 a mezzo pec per i motivi di cui al presente ricorso.
IN VIA SUBORDINATA
Annullare quei rilievi che risultassero immotivati, non provati o infondati.
Applicare tutte le attenuanti e tutti i benefici previsti dalla legge per la riduzione, secondo equità, dell'importo del tributo e delle sanzioni comminate.
Considerato che, a causa delle precarie condizioni economiche del contribuente, il procuratore antistatario ha dovuto affrontare le spese del giudizio oltre che anticipato diritti ed onorari, si chiede all. On. Giudice adito la liquidazione delle spese e compensi del presente giudizio, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
In data 13.02.2024 aveva ricevuto l'intimazione di pagamento n. 09420249002874811/000 emessa da , con la quale si invitava lo stesso a provvedere al Controparte_5 pagamento della somma complessiva di € 6.796,47 con avvertimento che in mancanza di adempimento entro 5 giorni dalla notifica, l' avrebbe proceduto ad esecuzione forzata. CP_5
In data 21.02.2024 il sig. ha ricevuto a mezzo pec l'atto di pignoramento dei Parte_1
crediti verso terzi n. 09484202400001322001 emesso da . Controparte_5
L'opponente propone opposizione ex art. 615-617 c.p.c. innanzi al Tribunale Civile Sez. Lavoro di
Reggio Calabria avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249002874811/000 emessa da notificata in data 13.02.2024 a mezzo pec e successivo atto di Controparte_5
pignoramento dei crediti verso terzi n. 09484202400001322001 emesso da OP
, notificato in data 21.02.2024 limitatamente alla cartella di pagamento (cartella n.
[...]
09420000027752353000 notificata il 11.05.2001 avente ad oggetto Contributi I.V.S. anno 1995- CP_ 1996 Ente Creditore sede di Reggio Calabria per l'importo complessivo di € 6.404,08).
Parte resistente i costituiva e contestava la domanda . CP_4
2 Si costituiva, altresì, parte resistente contestando la domanda ed evidenziando che: CP_2
la cartella esattoriale n. 09420000027752353000 ha ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per i periodi 1-2-3-4/1995, 1-2-3-4/1996 (i restanti crediti risultano oggetto di stralcio e/o riscossione presso AdR); il relativo credito è stato iscritto a ruolo il 22.06.2000 e risulta ceduto..
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto
La causa riguarda l'opposizione ad intimazione di pagamento n. 09420249002874811/000 emessa da notificata in data 13.02.2024 a mezzo pec e Controparte_5
successivo atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 09484202400001322001 emesso da
, notificato in data 21.02.2024 limitatamente alla cartella di OP
pagamento (cartella n. 09420000027752353000 notificata il 11.05.2001) avente ad oggetto
CP_ CP_ Contributi I.V.S. anno 1995- 1996 Creditore sede di Reggio Calabria per l'importo complessivo di € 6.404,08
La competenza del giudice del lavoro è limitata alla cartella per contributi specificata dalla parte ricorrente (cartella n. 09420000027752353000)
Parte_2 CP_3
E' stata disposta la chiamata in giudizio della così integrando il contraddittorio con il CP_3
cessionario del credito .
STRALCIO - ANNULLAMENTO ART 1. CO. 222 DELLA LEGGE N. 197 /2022
CP_ L' ha eccepito che la cartella esattoriale n. 09420000027752353000 ha ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per i periodi 1-2-3-4/1995, 1-2-3-
4/1996 (i restanti crediti risultano oggetto di stralcio e/o riscossione presso AdR). >.
Tuttavia gli importi relativi alla cartella n. 09420000027752353000 notificata nel 2001 , per singola partita debitoria sono inferiori ai mille euro come si legge nella intimazione di pagamento opposta.
Pertanto rientrano nell'annullamento previsto dalla legge 197/2022.
PRESCRIZIONE
Il motivo ha legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine
3 di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
deduce atti dal 2011 in poi per cui rispetto alla data di notifica della cartella nel 2001 sono CP_4
decorsi i cinque anni.
L' non produce prova di atti interruttivi . CP_2
La pretesa contributiva era comunque prescritta.
VIZIO DEL PIGNORAMENTO
Parte ricorrente muove un vizio, tempestivamente ex art 617 cpc , avverso il pignoramento perché< manca l'indicazione dell'autorità competente giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso, nonché del tasso di interesse e della percentuale relativa al compenso di riscossione.>.
Il motivo vede legittimata passiva l' quale responsabile dell'atto CP_4
Orbene visto l'accertamento dei presupposti dell'annullamento del debito di cui alla cartella in esame e la maturata prescrizione come sopra accertati appare superfluo l'esame del vizio limitatamente alla parte della cartella qui contestata .
SPESE DEL GIUDIZIO
CP_
Spese del giudizio a carico delle parti resistenti , e per la soccombenza e il CP_3 CP_4
principio di causalità , liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 22.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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