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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.07.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Broni (PV), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Maria Faravelli del
Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso la stessa con studio in
Piacenza, via Cavour n. 43, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Maria Faravelli del Foro
di Piacenza, elettivamente domiciliat o presso la stessa con studio in
Piacenza, via Cavour n. 43, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio in Alta Val Tidone (PC) il 21.07.2023
in regime di separazione dei beni, matrimonio dal quale è nata la figlia
(n. a Piacenza il 01.12.201 9) Persona_1
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 23.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza, le Parti hanno rappresentato di aver apportato alcune modifiche alle condizioni di separazione rispetto al ricorso introduttivo,
meglio rispondenti alle esigenze della minore , in ordine all'aumento dell'assegno corrisposto dal padre e ai tempi di permanenza presso l'uno
2 e l'altro genitore, e chiedevano al Tribunale di dichiarare la separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI
“1) La figlia minore nata il [...], a [...], Persona_1
c.f. è affidata congiuntamente ad entrambi i C.F._3
genitori con collocazione presso la madre.
2) La casa familiare, sita ad Alta Val Tidone, in via Montaldone loc.
Pecorara 6, unitamente a tutti i locali di pertinenza, è assegnata alla signora completa degli arredi ivi esistenti. Pt_1
Il sig. lascerà l'immobile e potrà asportare dalla medesima la CP_1
lavatrice e i propri effetti personali.
Il sig. potrà continuare a usufruire (per ricoverare i propri attrezzi) CP_1
di una porzione del garage posto al piano terreno, cui provvederà a montare nuovamente il portone di ingresso a propria cura e spese, e ciò per la durata massima di un anno a far tempo dell'omologa delle presenti condizioni.
Termine che viene concordato come essenziale e non prorogabile ed oltre il quale verrà automaticamente meno ogni facoltà d'uso.
3) Il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Persona_1
quest'ultima, la somma di 200,00 (duecento/00), somma che sarà versata alla signora anticipatamente en tro il giorno 20 di ogni mese, a Pt_1
decorrere dall'omologa della separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, (prima rivalutazione settembre 2026). L'assegno unico per i figli è attribuito interamente alla signora Pt_1
3 4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno CP_1
relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Consiglio Nazionale Forense come qui sotto trascritte:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze),
spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comp rensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a c ondizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere,
estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali),
spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso stru tture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con
4 l'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori,
suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universi tari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri,
dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione,
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina,
motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese
5 mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche,
cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax,
pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto,
entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse,
è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
5) I genitori decidono di regolare i tempi di frequentazione della figlia come segue, fatto salvo ogni diverso e miglior accordo fra loro.
Il sig. potrà tenere con sé la figlia per due fine settimana al mese, CP_1
preferibilmente in via alternata, dal sabato dalle ore 16:00 alla domenica sera, impegnandosi a riaccompagnare la figlia a casa entro le 20.30/21.00
Inoltre egli potrà tenere con sé la figlia anche una sera a settimana,
preferibilmente di lunedì per accompagnarla al corso di nuoto. A tal fine verrà portata a Piacenza dalla madre o dai nonni per affidarla al Per_1
padre che la riporterà a casa entro le ore 20.30/21.00.
Nelle settimane in cui non trascorrerà i week end con il Persona_1
padre, egli potrà tenerla con sé per una ulteriore sera a settimana,
6 preferibilmente il giovedì dalle ore 18/18.30 circa alle ore 20.30/21.00
circa.
Il padre avrà comunque la possibilità di vedere la figlia ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre.
Durante le ferie estive, ciascun genitore possa tenere con sé la figlia anche per 10 giorni anche non consecutivi. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, trascorrerà il Persona_1
Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre e i restanti periodi (dal 27 dicembre al pomeriggio del 01 gennaio e dal 01 gennaio al termine delle vacanze) verranno trascorsi con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni.
Anche le vacanze pasquali verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare in anticipo eventuali spostamenti in altre località, se al di fuori della provincia di residenza o superiori ad un giorno, quando hanno con sé la figlia minore;
Il sig. prende sin d'ora atto e concorda sul fatto che, nella gestione CP_1
della figlia, la sig. si avvarrà dell'aiuto dei nonni materni. Pt_1
6) Il mutuo contratto per la ristrutturazione della casa coniugale verrà
pagato al 50% dai coniugi e nel caso le rate fossero addebitate sul conto corrente del sig. la signora provvederà al rimborso della sua CP_1 Pt_1
quota con cadenza mensile, entro i l giorno 30 di ogni mese.
Anche gli eventuali rimborsi verranno divisi pro quota fra i coniugi.
7 7) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
8) Le spese legali della presente procedura saranno divise a metà fra i coniugi. “
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a lla figlia Persona_1
non sono in contrasto con gli interessi de lla stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
8 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi , così come allegate in sede di note di trattazione scritta, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Alta Val Tidone (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 3, Parte I, Serie, anno 2023).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.07.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Broni (PV), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Maria Faravelli del
Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso la stessa con studio in
Piacenza, via Cavour n. 43, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Maria Faravelli del Foro
di Piacenza, elettivamente domiciliat o presso la stessa con studio in
Piacenza, via Cavour n. 43, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio in Alta Val Tidone (PC) il 21.07.2023
in regime di separazione dei beni, matrimonio dal quale è nata la figlia
(n. a Piacenza il 01.12.201 9) Persona_1
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 23.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza, le Parti hanno rappresentato di aver apportato alcune modifiche alle condizioni di separazione rispetto al ricorso introduttivo,
meglio rispondenti alle esigenze della minore , in ordine all'aumento dell'assegno corrisposto dal padre e ai tempi di permanenza presso l'uno
2 e l'altro genitore, e chiedevano al Tribunale di dichiarare la separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI
“1) La figlia minore nata il [...], a [...], Persona_1
c.f. è affidata congiuntamente ad entrambi i C.F._3
genitori con collocazione presso la madre.
2) La casa familiare, sita ad Alta Val Tidone, in via Montaldone loc.
Pecorara 6, unitamente a tutti i locali di pertinenza, è assegnata alla signora completa degli arredi ivi esistenti. Pt_1
Il sig. lascerà l'immobile e potrà asportare dalla medesima la CP_1
lavatrice e i propri effetti personali.
Il sig. potrà continuare a usufruire (per ricoverare i propri attrezzi) CP_1
di una porzione del garage posto al piano terreno, cui provvederà a montare nuovamente il portone di ingresso a propria cura e spese, e ciò per la durata massima di un anno a far tempo dell'omologa delle presenti condizioni.
Termine che viene concordato come essenziale e non prorogabile ed oltre il quale verrà automaticamente meno ogni facoltà d'uso.
3) Il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Persona_1
quest'ultima, la somma di 200,00 (duecento/00), somma che sarà versata alla signora anticipatamente en tro il giorno 20 di ogni mese, a Pt_1
decorrere dall'omologa della separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, (prima rivalutazione settembre 2026). L'assegno unico per i figli è attribuito interamente alla signora Pt_1
3 4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno CP_1
relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Consiglio Nazionale Forense come qui sotto trascritte:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze),
spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comp rensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a c ondizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere,
estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali),
spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso stru tture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con
4 l'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori,
suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universi tari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri,
dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione,
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina,
motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese
5 mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche,
cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax,
pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto,
entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse,
è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
5) I genitori decidono di regolare i tempi di frequentazione della figlia come segue, fatto salvo ogni diverso e miglior accordo fra loro.
Il sig. potrà tenere con sé la figlia per due fine settimana al mese, CP_1
preferibilmente in via alternata, dal sabato dalle ore 16:00 alla domenica sera, impegnandosi a riaccompagnare la figlia a casa entro le 20.30/21.00
Inoltre egli potrà tenere con sé la figlia anche una sera a settimana,
preferibilmente di lunedì per accompagnarla al corso di nuoto. A tal fine verrà portata a Piacenza dalla madre o dai nonni per affidarla al Per_1
padre che la riporterà a casa entro le ore 20.30/21.00.
Nelle settimane in cui non trascorrerà i week end con il Persona_1
padre, egli potrà tenerla con sé per una ulteriore sera a settimana,
6 preferibilmente il giovedì dalle ore 18/18.30 circa alle ore 20.30/21.00
circa.
Il padre avrà comunque la possibilità di vedere la figlia ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre.
Durante le ferie estive, ciascun genitore possa tenere con sé la figlia anche per 10 giorni anche non consecutivi. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, trascorrerà il Persona_1
Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre e i restanti periodi (dal 27 dicembre al pomeriggio del 01 gennaio e dal 01 gennaio al termine delle vacanze) verranno trascorsi con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni.
Anche le vacanze pasquali verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare in anticipo eventuali spostamenti in altre località, se al di fuori della provincia di residenza o superiori ad un giorno, quando hanno con sé la figlia minore;
Il sig. prende sin d'ora atto e concorda sul fatto che, nella gestione CP_1
della figlia, la sig. si avvarrà dell'aiuto dei nonni materni. Pt_1
6) Il mutuo contratto per la ristrutturazione della casa coniugale verrà
pagato al 50% dai coniugi e nel caso le rate fossero addebitate sul conto corrente del sig. la signora provvederà al rimborso della sua CP_1 Pt_1
quota con cadenza mensile, entro i l giorno 30 di ogni mese.
Anche gli eventuali rimborsi verranno divisi pro quota fra i coniugi.
7 7) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
8) Le spese legali della presente procedura saranno divise a metà fra i coniugi. “
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a lla figlia Persona_1
non sono in contrasto con gli interessi de lla stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
8 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi , così come allegate in sede di note di trattazione scritta, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Alta Val Tidone (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 3, Parte I, Serie, anno 2023).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
9