Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 316 / 2025 R.G.
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
IL TRIBUNALE in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Rodolfo Magrì Giudice rel.
Dott. Michele Basta Giudice
nella causa civile avente ad oggetto: reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c.
TRA
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Mondovì, presso lo Parte_1 studio degli avv. Alberto Bovetti e Mario Bovetti, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione
RECLAMANTE
CONTRO
, residente in [...]delle Langhe, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Genova, presso lo studio dell'avv. Maria Angela Grilli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di precetto
RECLAMATO
Letto il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. depositato in data 17.02.2025 da , Parte_2 avverso l'ordinanza pronunciata in data 11.02.2025 dal Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, con cui è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
esaminate la comparsa di costituzione depositata dal reclamato e le note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
L'ordinanza reclamata, che ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha rilevato che l'importo precettato trovava “… espresso fondamento in apposito capo di condanna contenuto in sentenza (n. 29/2020 Tribunale di Cuneo) confermata in sede di appello (sent. n. 560/2022 Corte d'Appello Torino) …”; e quindi “… in un valido titolo Part esecutivo di formazione giudiziale”, per cui la pretesa del di far dipendere il diritto del
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Nell'ordinanza si osserva che tale principio è affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui “l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” (in questi termini, Cass. n. 24915/2022; nello stesso senso, v. Cass. n. 28722/2022 e Cass. n. 10917/2021).
Pertanto, ove il titolo in forza del quale si procede sia costituito da una sentenza o altro provvedimento del giudice cui la legge riconosce efficacia esecutiva, in sede di opposizione all'esecuzione possono essere dedotte le sole questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto, successivi alla formazione del titolo stesso, con espressa esclusione delle contestazioni di merito che potevano e dovevano farsi valere in sede del giudizio che ha condotto alla formazione del titolo esecutivo (Cass. n. 22090/2021; Cass. n. 20331/2021).
Il reclamante, riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni già svolte nella prima fase cautelare, afferma che il sarebbe tenuto alla retrocessione in suo favore CP_1 dell'azienda cedutagli per effetto della risoluzione del contratto di cessione disposto con sentenza del Tribunale di Cuneo n. 28/2020, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Torino n. 560/2022, mentre il fatto che nel dispositivo della prima sentenza non vi fosse menzione di detto obbligo non rileverebbe, posto che di esso vi era comunque cenno nella motivazione, e che la portata precettiva di una sentenza si individua tenendo conto di ambedue le parti della decisione.
Sostiene il reclamante che l'obbligo di restituzione dell'azienda scaturirebbe inoltre dal principio secondo cui l'accoglimento di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore comporterebbe l'obbligo ex lege di restituzione della cosa ricevuta dall'acquirente senza necessità di specifica pronuncia da parte del giudice e che la giurisprudenza richiamata dal giudice della sospensiva non sarebbe pertinente al caso in esame, in quanto si riferirebbe al caso in cui non fosse stata proposta o fosse stata proposta tardivamente da una delle parti di un contratto risolto la domanda di restituzione della prestazione eseguita a favore dall'altro contraente, mentre nello specifico una statuizione sul punto comunque vi era stata. Part Afferma ancora il che la decisione costituente il titolo sarebbe configurabile come una sentenza condizionata al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto e a una controprestazione specifica;
evento – non verificatosi né verificabile in futuro – che ben potrebbe esser fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione.
Lamenta infine il reclamante che il giudice dell'esecuzione non aveva fatto il minimo cenno
2 al periculum in mora, sussistente e costituente grave motivo di cui all'art. 615 c.p.c., poiché egli non potrebbe ripetere dal quanto pagato in caso di vittoria, essendo questi CP_1 beneficiario di una sola pensione e proprietario di terreni di modestissimo valore.
Ciò premesso, osserva il Collegio che, secondo consolidata giurisprudenza, già richiamata dal giudice nell'ordinanza impugnata, il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione per fatti anteriori alla sua definitività, né il giudice può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo (v. Cass. 02.08.2021, n. 22090; Cass. 17 febbraio 2011,
n. 3850; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27159, Cass. 25 settembre 2000 n. 12664, e numerose altre).
Nella fattispecie, non esiste alcuna statuizione, sia nella sentenza della Corte d'Appello di
Torino, sia in quella del Tribunale di Cuneo, che condanni il alla restituzione CP_1 dell'azienda oggetto del contratto del quale è stata dichiarata la risoluzione. La circostanza che nella motivazione della sentenza di primo grado si accenni all'obbligo di retrocedere l'azienda non rileva, in quanto a detta affermazione, evidentemente incidentale, non è seguita alcuna corrispondente statuizione nel dispositivo;
né è possibile applicare la regola dell'integrazione del dispositivo con la motivazione, poiché nessuna domanda di restituzione Part era stata formulata dal (v. Cass. 14 novembre 2003, n. 17249; Cass. 15 aprile 1993, n.
4452).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza più recente afferma che la mancata statuizione nel dispositivo della sentenza in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia, denunciabile ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., non potendo l'esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione (v. Cass.
24 maggio 2007, n. 12084; Cass. 11 aprile 2017, n. 9263). Part Pertanto, tale omissione avrebbe dovuto essere oggetto di appello da parte del ma di ciò non vi è alcuna traccia nelle conclusioni riportate nella sentenza di secondo grado, ove il predetto si è limitato a chiedere il rigetto delle domande del il rigetto del suo CP_1 appello incidentale e la condanna alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, senza alcun riferimento all'azienda.
Di conseguenza, poiché la sentenza di secondo grado (costituente il titolo esecutivo che si sostituisce alla sentenza impugnata) non è stata oggetto di ricorso per Cassazione, si è formato sul punto il giudicato, per cui non può essere rimessa in discussione in sede esecutiva la questione della retrocessione aziendale.
Al contrario, il è titolare di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, fondato CP_1 Part su di un valido titolo esecutivo, mentre la pretesa restitutoria dell'azienda avanzata dal in mancanza di un titolo, può essergli riconosciuta solo all'esito di un distinto giudizio a cognizione piena, nel contraddittorio con il CP_1
Si tratta quindi di accertamenti e valutazioni propri di un distinto giudizio a cognizione piena;
non delibabili dal giudice dell'esecuzione cui spetta solo una indagine sull'esistenza di un
3 valido titolo.
Il primo Giudice ha fondato la propria decisione richiamando giurisprudenza che il reclamante si è limitato frettolosamente a dichiarare estranea al caso in esame senza alcuna particolare argomentazione a supporto.
Al contrario, l'orientamento giurisprudenziale al quale il primo giudice si è richiamato è chiaro, univoco e pertinente al caso in esame.
Infatti, la Suprema Corte afferma chiaramente che “in tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del “deducibile” connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” (in questi termini, Cass. n. 24915/2022; nello stesso senso v. anche Cass. n. 28722/2022 e Cass. n. 10917/2021).
Quindi, la condanna alla restituzione del bene, quale conseguenza dell'inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presuppone l'espressa domanda della parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione;
e tale domanda nel caso in esame non vi è stata.
Egualmente infondata è la tesi della sentenza condizionata avanzata dal reclamante, in contraddizione con la tesi sulla quale il medesimo ha fondato la propria opposizione, per la quale la retrocessione avrebbe dovuto essere contestuale al pagamento.
Invero, la struttura della sentenza condizionata richiede che i suoi effetti giuridici siano subordinati al verificarsi di un evento futuro e incerto o alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica.
Pur essendo pacifica l'esistenza nel nostro ordinamento di tali sentenze, la giurisprudenza richiede però che l'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente esser fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione (Cass. 1° ottobre 2004, n. 19657; Cass.
10 febbraio 2003, n. 1934, ed altre).
Nella fattispecie, il giudice dell'esecuzione, sulla base della deduzione del reclamante, dovrebbe effettuare una ricognizione sull'evento asseritamente condizionante propria di un giudizio a cognizione piena, e quindi verificare con i mezzi di indagine tipici di un giudizio di accertamento la possibilità giuridica della asserita controprestazione. Verrebbero quindi affidati al giudice dell'esecuzione compiti estranei alla sua esclusiva funzione di tutore del titolo.
La mancanza dei gravi motivi richiesti per la sospensione rende superflua ogni considerazione circa la sussistenza del periculum in mora, peraltro neppure ravvisabile in base agli elementi in atti.
4 Sulla base di tali considerazioni, il reclamo proposto dev'essere pertanto respinto, con conseguente condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali sostenute dal reclamato nella presente fase.
Le spese di lite relative alla presente fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di parte reclamata ed a carico della reclamante, ai sensi del
D.M. 55/2014, applicando i valori appena superiori ai minimi (stante la modesta attività svolta e la celere definizione del giudizio) previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale determinate secondo lo scaglione di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00.
Infine, stante la reiezione del reclamo, sussistono le condizioni per applicare, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del D.P.R.
n.115/2002), dell'obbligo di versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul reclamo avverso l'ordinanza pronunciata in data 11.02.2025 dal Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, così provvede:
1) respinge il reclamo proposto da e, per l'effetto, conferma l'ordinanza Parte_2 impugnata;
2) condanna parte reclamante al pagamento, in favore del reclamato, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%.
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente reclamo.
Si comunichi.
Cuneo 18/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr. Rodolfo Magrì d.ssa Roberta Bonaudi
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