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Sentenza 20 aprile 2021
Sentenza 20 aprile 2021
Commentario • 1
- 1. Cassa Integrazione illegittimahttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 26 marzo 2025
Tutela del lavoratore Al lavoratore che è stato collocato in maniera illegittima in cassa integrazione spetta il risarcimento del danno professionale. Secondo la Cassazione, il danno da inattività per collocazione in cassa integrazione non è affatto differente da quello relativo all′inattività discendente dalla violazione dell′art. 2103 c.c. per svuotamento di mansioni o altri illeciti simili. Si tratta di un principio evidenziato da una recente Ordinanza della Cassazione (n. 10267 del 16 aprile 2024) che ha sottolineato che la responsabilità del datore di lavoro che lasci inattivo il lavoratore in violazione di disposizioni di legge o contrattuali (relative alla sospensione per cassa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2021, n. 10377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10377 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 25752-2016 proposto da: AV NN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato AU EO, rappresentato e difeso dall'avvocato AMEDEO RIVI;
- ricorrente -
2020 2348 contro GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BELLI, che la rappresenta Civile Sent. Sez. L Num. 10377 Anno 2021 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 20/04/2021 e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIOVATI;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 386/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/05/2016 R.G.N. 1015/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIUSEPPE RAPISARDA per delega verbale Avvocato ANTONIO GIOVATI. N FATTI DI CAUSA Con sentenza del 4 maggio 2016, la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Parma, limitava l'accoglimento della domanda proposta da IA AV nei confronti della Greci Industria Alimentare S.p.A., avente ad oggetto, previa declaratoria dell'illegittimità dell'attivata CIGS, la condanna della Società al pagamento delle differenze tra la retribuzione spettante ed il trattamento di CIGS percepito dal 2.4.2012 fino alla reintegra disposta nel giudizio di impugnazione del licenziamento successivamente intimato al AV dalla Società medesima, al riconoscimento di un importo a titolo di risarcimento del danno quantificato in via equitativa al fine di tener conto della prevista rotazione per effetto della quale anche il AV sarebbe stato interessato alla sospensione del rapporto. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto illegittima la collocazione in CIGS del AV, per non essere correlata ad alcuna ragione obiettiva, stante la piena fungibilità professionale ed organizzativa del AV rispetto agli altri meccanici addetti allo stabilimento di Ravadese, spettante il risarcimento, da riconoscersi, tuttavia, non in misura integrale rispetto al periodo di sospensione, ma da valutarsi in via equitativa tenendo conto della sospensione che avrebbe investito il rapporto del AV a seguito dell'applicazione della rotazione. Per la cassazione di tale decisione ricorre il AV, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società. Il ricorrente ha poi presentato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli art. 1, I. n. 223/1991 e 1223 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di rigetto della pretesa al risarcimento integrale del periodo di sospensione dovuta all'illegittima collocazione in CIGS del ricorrente. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, imputando alla Corte territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per aver rideterminato in riduzione il risarcimento spettante in difetto di qualsiasi difesa in tal senso prospettata dalla Società. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, dovendo ritenersi, alla stregua dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 3.5.2018, n. 10516; Cass. 4.12.2015, n. 24738) cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui il protrarsi arbitrario della sospensione del rapporto a causa dell'illegittima collocazione in cassa integrazione determina la responsabilità per inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento integrale dei danni subiti, da determinarsi ai sensi dell'art. 1223 c.c., commisurandoli, almeno, all'entità dei compensi retributivi che egli avrebbe maturato durante l'intero periodo di inadempimento Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, restando assorbito il successivo e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2020
- ricorrente -
2020 2348 contro GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BELLI, che la rappresenta Civile Sent. Sez. L Num. 10377 Anno 2021 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 20/04/2021 e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIOVATI;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 386/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/05/2016 R.G.N. 1015/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIUSEPPE RAPISARDA per delega verbale Avvocato ANTONIO GIOVATI. N FATTI DI CAUSA Con sentenza del 4 maggio 2016, la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Parma, limitava l'accoglimento della domanda proposta da IA AV nei confronti della Greci Industria Alimentare S.p.A., avente ad oggetto, previa declaratoria dell'illegittimità dell'attivata CIGS, la condanna della Società al pagamento delle differenze tra la retribuzione spettante ed il trattamento di CIGS percepito dal 2.4.2012 fino alla reintegra disposta nel giudizio di impugnazione del licenziamento successivamente intimato al AV dalla Società medesima, al riconoscimento di un importo a titolo di risarcimento del danno quantificato in via equitativa al fine di tener conto della prevista rotazione per effetto della quale anche il AV sarebbe stato interessato alla sospensione del rapporto. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto illegittima la collocazione in CIGS del AV, per non essere correlata ad alcuna ragione obiettiva, stante la piena fungibilità professionale ed organizzativa del AV rispetto agli altri meccanici addetti allo stabilimento di Ravadese, spettante il risarcimento, da riconoscersi, tuttavia, non in misura integrale rispetto al periodo di sospensione, ma da valutarsi in via equitativa tenendo conto della sospensione che avrebbe investito il rapporto del AV a seguito dell'applicazione della rotazione. Per la cassazione di tale decisione ricorre il AV, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società. Il ricorrente ha poi presentato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli art. 1, I. n. 223/1991 e 1223 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di rigetto della pretesa al risarcimento integrale del periodo di sospensione dovuta all'illegittima collocazione in CIGS del ricorrente. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, imputando alla Corte territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per aver rideterminato in riduzione il risarcimento spettante in difetto di qualsiasi difesa in tal senso prospettata dalla Società. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, dovendo ritenersi, alla stregua dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 3.5.2018, n. 10516; Cass. 4.12.2015, n. 24738) cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui il protrarsi arbitrario della sospensione del rapporto a causa dell'illegittima collocazione in cassa integrazione determina la responsabilità per inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento integrale dei danni subiti, da determinarsi ai sensi dell'art. 1223 c.c., commisurandoli, almeno, all'entità dei compensi retributivi che egli avrebbe maturato durante l'intero periodo di inadempimento Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, restando assorbito il successivo e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2020