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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3067/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3067/2021 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Marina di Gioiosa Ionica (RC), via Corrado Alvaro n. 12, presso lo studio dell'avv. Stefano Commisso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
Ricorrente
CONTRO
- (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capurso in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, elettivamente Persona_1
domiciliato in Locri (RC), via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale,
Resistente
Oggetto: liquidazione indennità di malattia
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.10.2021, deduceva: - Parte_1
di essere stata ricoverata, in data 10.10.2019, presso la casa di Cura “Villa dei Pini” per sottoporsi ad intervento chirurgico;
- che con certificato di malattia telematico recante pari data dichiarava di essere ammalata;
- che con ulteriori certificati medici le veniva assegnata una prognosi clinica sino al 23.10.2019; - che con raccomandate a.r. n.
CP_ 20GSK9300365 e n. 20GSK9300933, entrambe datate 02.09.2020, l' le comunicava di non ritenere giustificabili le assenze a visita di controllo del 16 e del 17 ottobre 2019
e, conseguentemente di ritenere non liquidabile l'indennizzo; - che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , si trovava presso la propria residenza e non Controparte_2 ha ricevuto alcuna visita fiscale né gli è stato lasciato alcun avviso dall' ; - che CP_1
l' non si limitava a decurtare dall'indennità di malattia la quota relativa al periodo CP_1 contestato, bensì ometteva di liquidare l'intera somma maturata dal 10.10.2019 al
23.10.2019; - che proponeva ricorso al Comitato Provinciale dell' , rimasto privo di CP_1
riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1. Ritenere e dichiarare che la IG.ra ha diritto all'intero importo Parte_2
maturato a titolo di indennità di malattia relativamente al periodo 10.10.2019-
23.10.2019; 2. Conseguentemente condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta indennità di malattia relativamente al periodo 10.10.2019-23.10.2019, oltre gli interessi legali da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria … In ogni caso condannare
l' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e CP_1
rimborso forfettario, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto ad avanzare domanda in sede giudiziale nonché l'infondatezza dello stesso stante l'effettiva impossibilità di sottoporre parte ricorrente a visita di controllo.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Con decreto del 05.08.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni sollevate dall' quella di CP_1
prescrizione dell'azione di cui art. 6 l. 138/43 e quella di decadenza di cui all'art. 47 DPR
639/70; entrambe le eccezioni non possono trovare accoglimento in quanto a seguito della ricezione delle lettere raccomandate inviate dall' , datate 02.09.2020, la ricorrente CP_1
ha tempestivamente depositato, in data 16.10.2020, ricorso amministrativo avverso la mancata liquidazione dell'indennità di malattia per i periodo decorrente dal 10.10.2019 al 23.10.2019 e considerato il deposito dell'atto introduttivo in data 19.10.2021 il termine annuale del 15.11.2021, di cui alle suddette norme, non era ancora decorso.
Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ricorrente agisce in giudizio al fine di conseguire quanto spettante a titolo di indennità di malattia per il periodo di assenza dal lavoro a seguito di intervento chirurgico, dal
10.10.2019 al 23.10.2019; importo a lei non corrisposto in ragione della eccepita impossibilità di procedere a visita di controllo nei giorni 16.10.2019 e 17.10.2019, a causa dell'assenza della stessa.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere sempre stata presente presso l'abitazione, di non aver ricevuto alcuna visita fiscale e di non aver rinvenuto alcun avviso in proposito.
A fronte delle deduzioni di parte ricorrente, l' si è difesa con mere allegazioni CP_1
generiche inerenti le visite fiscali, evidenziando necessità che il lavoratore sia non solo reperibile ma altresì che sia disponibile al concreto svolgimento delle stesse, senza fare alcuno specifico riferimento al caso in esame, a chi avrebbe provveduto all'accesso, all'orario in cui sarebbe stato effettuato, al rilascio dell'avviso.
Parte resistente inoltre non ha effettuato alcuna produzione documentale a supporto di quanto dedotto, né maggiori e più dettagliate informazioni sono state ricavabili dalle raccomandate indirizzate alla ricorrente, alla quale dovrà pertanto corrispondersi l'intero importo dovuto per indennità di malattia per il periodo risultante dai certificati medici in atti, dal 10.10.2019 al 23.10.2019.
Considerata l'assenza di riscontro istruttorio in ordine alle visite di controllo richiamate dall' resistente, considerata la documentazione versata in atti dalla ricorrente, si è CP_1
ritenuta superflua ogni ulteriore richiesta istruttoria e la causa matura per la decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore della ricorrente secondo i valori tariffari minimi, in considerazione dell'attività concretamente svolta e stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di spiccata complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 3067/2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità spettante per l'intero periodo di malattia, decorrente dal 10.10.2019 al
23.10.2019;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., al versamento in favore della ricorrente CP_1
dell'importo dovuto per legge a titolo di indennità di malattia per il periodo decorrente dal 10.10.2019 al 23.10.2029, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite da liquidarsi CP_1 in favore della ricorrente nella complessiva somma di € 3.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarsi in favore del procuratore costituito per parte ricorrente.
Locri, 28.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3067/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3067/2021 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Marina di Gioiosa Ionica (RC), via Corrado Alvaro n. 12, presso lo studio dell'avv. Stefano Commisso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
Ricorrente
CONTRO
- (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capurso in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, elettivamente Persona_1
domiciliato in Locri (RC), via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale,
Resistente
Oggetto: liquidazione indennità di malattia
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.10.2021, deduceva: - Parte_1
di essere stata ricoverata, in data 10.10.2019, presso la casa di Cura “Villa dei Pini” per sottoporsi ad intervento chirurgico;
- che con certificato di malattia telematico recante pari data dichiarava di essere ammalata;
- che con ulteriori certificati medici le veniva assegnata una prognosi clinica sino al 23.10.2019; - che con raccomandate a.r. n.
CP_ 20GSK9300365 e n. 20GSK9300933, entrambe datate 02.09.2020, l' le comunicava di non ritenere giustificabili le assenze a visita di controllo del 16 e del 17 ottobre 2019
e, conseguentemente di ritenere non liquidabile l'indennizzo; - che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , si trovava presso la propria residenza e non Controparte_2 ha ricevuto alcuna visita fiscale né gli è stato lasciato alcun avviso dall' ; - che CP_1
l' non si limitava a decurtare dall'indennità di malattia la quota relativa al periodo CP_1 contestato, bensì ometteva di liquidare l'intera somma maturata dal 10.10.2019 al
23.10.2019; - che proponeva ricorso al Comitato Provinciale dell' , rimasto privo di CP_1
riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1. Ritenere e dichiarare che la IG.ra ha diritto all'intero importo Parte_2
maturato a titolo di indennità di malattia relativamente al periodo 10.10.2019-
23.10.2019; 2. Conseguentemente condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta indennità di malattia relativamente al periodo 10.10.2019-23.10.2019, oltre gli interessi legali da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria … In ogni caso condannare
l' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e CP_1
rimborso forfettario, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto ad avanzare domanda in sede giudiziale nonché l'infondatezza dello stesso stante l'effettiva impossibilità di sottoporre parte ricorrente a visita di controllo.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Con decreto del 05.08.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni sollevate dall' quella di CP_1
prescrizione dell'azione di cui art. 6 l. 138/43 e quella di decadenza di cui all'art. 47 DPR
639/70; entrambe le eccezioni non possono trovare accoglimento in quanto a seguito della ricezione delle lettere raccomandate inviate dall' , datate 02.09.2020, la ricorrente CP_1
ha tempestivamente depositato, in data 16.10.2020, ricorso amministrativo avverso la mancata liquidazione dell'indennità di malattia per i periodo decorrente dal 10.10.2019 al 23.10.2019 e considerato il deposito dell'atto introduttivo in data 19.10.2021 il termine annuale del 15.11.2021, di cui alle suddette norme, non era ancora decorso.
Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ricorrente agisce in giudizio al fine di conseguire quanto spettante a titolo di indennità di malattia per il periodo di assenza dal lavoro a seguito di intervento chirurgico, dal
10.10.2019 al 23.10.2019; importo a lei non corrisposto in ragione della eccepita impossibilità di procedere a visita di controllo nei giorni 16.10.2019 e 17.10.2019, a causa dell'assenza della stessa.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere sempre stata presente presso l'abitazione, di non aver ricevuto alcuna visita fiscale e di non aver rinvenuto alcun avviso in proposito.
A fronte delle deduzioni di parte ricorrente, l' si è difesa con mere allegazioni CP_1
generiche inerenti le visite fiscali, evidenziando necessità che il lavoratore sia non solo reperibile ma altresì che sia disponibile al concreto svolgimento delle stesse, senza fare alcuno specifico riferimento al caso in esame, a chi avrebbe provveduto all'accesso, all'orario in cui sarebbe stato effettuato, al rilascio dell'avviso.
Parte resistente inoltre non ha effettuato alcuna produzione documentale a supporto di quanto dedotto, né maggiori e più dettagliate informazioni sono state ricavabili dalle raccomandate indirizzate alla ricorrente, alla quale dovrà pertanto corrispondersi l'intero importo dovuto per indennità di malattia per il periodo risultante dai certificati medici in atti, dal 10.10.2019 al 23.10.2019.
Considerata l'assenza di riscontro istruttorio in ordine alle visite di controllo richiamate dall' resistente, considerata la documentazione versata in atti dalla ricorrente, si è CP_1
ritenuta superflua ogni ulteriore richiesta istruttoria e la causa matura per la decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore della ricorrente secondo i valori tariffari minimi, in considerazione dell'attività concretamente svolta e stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di spiccata complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 3067/2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità spettante per l'intero periodo di malattia, decorrente dal 10.10.2019 al
23.10.2019;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., al versamento in favore della ricorrente CP_1
dell'importo dovuto per legge a titolo di indennità di malattia per il periodo decorrente dal 10.10.2019 al 23.10.2029, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite da liquidarsi CP_1 in favore della ricorrente nella complessiva somma di € 3.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarsi in favore del procuratore costituito per parte ricorrente.
Locri, 28.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli