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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 22/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2253/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 22/01/2025 e promossa da
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Parte_1
Agrigento presso lo studio dell'avv. Carmela Castrovinci Grillo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig. e Sig. Parte_1 [...]
, autorizzando gli stessi a vivere separatamente e dichiarando la separazione dei beni;
Parte_2
2. Accertare e dichiarare che entrambi i coniugi non hanno necessità dell'assegno di mantenimento e che, ad ogni modo, nulla è dovuto in tal senso dal Sig. in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1 pagina 1 di 2 ; Controparte_1
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni ed incombenze di legge;
4. Con vittoria di spese, oneri ed accessori di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di pronunzia di separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione della resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Devono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente, in assenza di opposizione della controparte.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_3
2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Presidente Estensore
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2253/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 22/01/2025 e promossa da
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Parte_1
Agrigento presso lo studio dell'avv. Carmela Castrovinci Grillo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig. e Sig. Parte_1 [...]
, autorizzando gli stessi a vivere separatamente e dichiarando la separazione dei beni;
Parte_2
2. Accertare e dichiarare che entrambi i coniugi non hanno necessità dell'assegno di mantenimento e che, ad ogni modo, nulla è dovuto in tal senso dal Sig. in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1 pagina 1 di 2 ; Controparte_1
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni ed incombenze di legge;
4. Con vittoria di spese, oneri ed accessori di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di pronunzia di separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione della resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Devono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente, in assenza di opposizione della controparte.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_3
2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Presidente Estensore
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