CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/11/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 984/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Anna Bora Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n 984/2023 R.G
Promosso da
, nato a [...] il [...], ivi res.te in C.da Parte_1
Faveto n. 90, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna C.F._1
Cocci
Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 legale in 40128 Bologna, via Stalingrado n.45, rappresentata e difesa dall'Avv.
DO CR
Appellata
Nonché
res.te Servigliano via Oberdan n.33 Controparte_2
Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 704/2023 resa dal Tribunale di Fermo, nel procedimento RG 1846/2020 RG, pubblicata in data 23 settembre 2023, notificata in data 20ottobre 2023
Conclusioni: per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, in riforma della sentenza n.
704/2023 resa dal Tribunale di Fermo, in persona della Dott. Maura Diodato, nel procedimento RG 1846/2020 RG, pubblicata in data 23 settembre 2023, notificata in data 20 ottobre 2023, a mezzo pec,in accoglimento di tutti i superiori ed esposti motivi di impugnazione, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, giusti i motivi dedotti in causa,
A)In via preliminare:
-revocare la dichiarazione di prescrizione dell'azione civile di parte appellante nei confronti della per tutti i dedotti motivi di appello, Controparte_1
- revocare la dichiarazione di prescrizione del reato;
B) in via principale e nel merito: per l'effetto, in accoglimento integrale della domanda proposta da confermata la responsabilità esclusiva degli Parte_1 appellati, condannare in solido e la , Controparte_2 Controparte_1 quest'ultima ex art. 2049 c.c., a versare a l'importo di € 80.000,00, Parte_1 ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 24.4.12 all'effettivo soddisfo
C) Condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello,
- dichiarare inammissibile e/o respingere per quanto di diritto e ragione l'avversario appello, con conferma dell'impugnata decisione;
- in via condizionata per la ipotesi di accoglimento dell'avversario appello e salvo gravame, accogliere l'appello incidentale e/o di conseguenza in via preliminare
- accertare e dichiarare l'estinzione della pretesa avversaria per maturata prescrizione del relativo diritto e, per l'effetto, respingere l'avversaria domanda;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità da lato passivo del rapporto in capo alla odierna convenuta e, per l'effetto, respingere la relativa domanda;
in via istruttoria, - Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice dalla facoltà di produrre documentazione oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma
6 cpc e per l'effetto dichiarare inutilizzabile e stralciare dal fascicolo di causa i documenti ex adverso depositati dopo il richiamato termine;
- Accertato l'interesse ex art. 246 cpc e la conseguente incapacità a testimoniare della sig.ra coniuge dell'odierno attore, dichiarare la nullità Testimone_1 della prova testimoniale resa dalla stessa all'udienza del 19/01/2023;
-Accertata la inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1888 e
2725 cc, della prova per testimoni volta a dimostrare l'esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione, dichiarare la nullità della prova raccolta in violazione delle richiamate disposizioni;
- Accogliere le eccezioni di nullità delle prove ammesse e delle deposizioni rese sia in relazione al contenuto “de relato actoris” sia in relazione al difetto dei requisiti in ordine alle circostanze di tempo e di luogo ed alla necessaria specificità;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice dalla facoltà di reiterare le istanze istruttorie non accolte in I grado per intervenuta acquiescenza, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- accogliere le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio con le memorie ex art.183 VI comma c.p.c. depositate, dichiarare inammissibili e rigettare le richieste avversarie modificando gli adottati contrari provvedimenti;
in rito e nel merito,
- respingere per quanto di diritto e ragione, per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché per le sollevate eccezioni la domanda avversaria e/o operare la riduzione degli importi in ragione del concorso di colpa;
- nella denegata ipotesi di condanna della compagnia convenuta, riconoscere e dichiarare che il convenuto è tenuto a manlevare e, Controparte_2 comunque, a rimborsare alla convenuta Compagnia, tutti gli importi che la stessa sia tenuta a corrispondere a parte attrice, a titolo di sorte, accessori interessi, rivalutazione e spese, con conseguente statuizione di condanna del terzo medesimo all'immediato pagamento dei predetti importi, oltre accessori e spese.
Vinte le spese.” FATTI DI CAUSA
conveniva in giudizio , già titolare dell'agenzia Parte_1 Controparte_2 di Servigliano della IL AZ Spa, ora , e Controparte_3 quest'ultima ex art. 2049 c.c., al fine di sentirli condannare in solido alla restituzione della somma di euro 80 mila, versata al mezzo di due CP_2 assegni circolari di euro 50 mila e 30 mila rispettivamente, negoziati in data 24 aprile 2012, in relazione alla stipula di polizze vita, in seguito risultate smarrite all'attore e risultate non emesse dalla compagnia assicurativa, oltre al pagamento della somma di euro 10 mila a titolo di risarcimento dei danni da reato.
In particolare, deduceva che, nel 2017, anno di scadenza delle polizze, il Pt_1 verificava che il dilazionava costantemente la restituzione e, dopo CP_2 la sua email di richiesta di copia della polizza e di rimborso avanzata in data
25.6.2018 all'agenzia , nuovo agente, ed il riscontro della Parte_2 CP_1 del 28.06.2018, scopriva che la compagnia beneficiaria, nulla sapeva CP_1 della stipula di suddette polizze, verificando, nella circostanza, di non essere più in possesso della documentazione cartacea consegnatagli alla stipula dal e di non poterne più aver copia, trattandosi di polizze false. CP_2
Il Tribunale di Fermo, con la sentenza impugnata, in accoglimento parziale della domanda proposta da ha condannato a Parte_1 Controparte_2 versare al l'importo di € 80.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dal Pt_1
24.4.12 al saldo effettivo, rigettando la domanda nei confronti della compagnia di assicurazioni per intervenuta prescrizione.
Avverso detta sentenza proponeva appello il affidato ai motivi sotto Pt_1 indicati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva in giudizio l'appellata , con comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta contenente appello incidentale condizionato, chiedendo, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, previa riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado,
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto ritualmente citato, è rimasto contumace anche in CP_2 appello. La Corte, preso atto delle note di trattazione scritta delle parti e lette le comparse conclusionali e le memorie di replica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla Compagnia appellata nella propria comparsa di costituzione.
La difesa di in particolare, censura il difetto di specificità dei motivi CP_1
d'appello, per avere l'appellante omesso di impugnare punti autonomi e decisivi della sentenza gravata.
In realtà, dalla lettura dell'atto di appello risulta del tutto chiara l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, tanto che l'appellata ha preso posizione e si è compiutamente difesa rispetto a tutte le questioni ex adverso sollevate.
Del resto, la Suprema Corte ha ribadito che il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. deve intendersi sussistente tramite una verifica in concreto, laddove “l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cass., Ord. 13535/2018; Cass., Ord. n. 5161/2020).
Passando all'esame del merito, con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda svolta nei confronti della sola per intervenuta prescrizione dell'azione Controparte_1 civile, rilevando che il dies a quo per la decorrenza della prescrizione non poteva non essere individuato nel momento in cui dette polizze venivano a scadenza
(24.4.17), perché solo dal quel momento esso appellante avrebbe potuto esigere l'incasso delle somme investite.
Censura poi la sentenza di primo grado per aver ritenuto prescritto il diritto solo nei confronti della compagnia di assicurazioni, sebbene ci si trovi al cospetto di un'obbligazione solidale della stessa con quella dell'agente assicurativo. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per erronea qualificazione giuridica dell'azione promossa dall'attore, avendola qualificata come domanda finalizzata al risarcimento del danno da responsabilità extra contrattuale, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale e non anche come domanda risarcitoria da responsabilità contrattuale.
Con il terzo motivo, cesura il decisum del giudice di primo grado nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione anche facendo riferimento al reato di truffa, senza considerare che detto delitto si è perfezionato per esso appellante solo nel momento in cui si è visto negare la riscossione della polizza.
Con il quarto motivo, il censura la sentenza di primo grado nella parte in Pt_1 cui ha condannato al risarcimento il solo CP_2
I motivi di appello, per la loro stretta connessione vanno trattati congiuntamente.
Com'è noto, l'articolo 2935 c.c. prevede che "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", ovverosia da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (Cass. 1263/ 2012), decorrenza che non cambia a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale (CFR Cass. 2066/ 2023;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024; Cass., Sez. L, Ordinanza n.
31919 del 28/10/2022).
Qualora, dunque, la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato.
Ovviamente, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il dies a quo della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 14662 del 18/07/2016), dovendosi comunque precisare che in presenza, come nel caso in esame, di un'eccezione di prescrizione validamente proposta ed in cui la parte eccipiente abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, non rileva l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. (cfr Cass civ 30303/2021 e nello stesso senso 15631/16)
Ciò premesso, deduce l'appellante che dovrebbe applicarsi la prescrizione decennale, atteso che la domanda di condanna spiegata nel primo grado di giudizio trova la propria causa petendi nei contratti di assicurazione sulla vita dell'importo rispettivamente di € 30.000,00 ed € 50.000,00 sottoscritti in data
24.4.2012, a prova dei quali, fornisce solo copia di due assegni emessi in pari data ed intestati alla IL AZ PA (ora ). CP_1
Detta allegazione non po' essere condivisa, dal momento che, nella citazione introduttiva del primo grado di giudizio, il spressamente afferma “Sussiste Pt_1 nella fattispecie, ed è già fornita di prova documentale, sia la responsabilità civile dell'agente che ha operato il raggiro, sia la responsabilità oggettiva, ex art. 2049
c.c., della compagnia di assicurazioni per il fatto illecito del suo agente che ha venduto al cliente, odierna parte attrice, un prodotto assicurativo “fantasma” impossessandosi del denaro da questi versato per l'acquisto, trattandosi di una ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato” e nelle stesse conclusioni rassegnate nel presente grado di giudizio chiede la condanna della compagnia di assicurazioni e del ex art 2049 cc. CP_2
Nel caso di specie, poi, anche a voler procedere ad una diversa qualificazione giuridica della domanda, difettando la prova della stipula di un valido contratto assicurativo, si verte proprio in un'ipotesi di responsabilità extra contrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c..
Deve allora valutarsi il dies a quo per la decorrenza della prescrizione: sostiene l'appellante che la prescrizione deve decorrere dal momento in cui il diritto poteva esercitarsi e, quindi, dal momento della scadenza della polizza (24.4.2017), perché solo da allora avrebbe potuto richiedere la restituzione delle somme investite, deduce, invece, l'appellata che, correttamente, il primo giudice ha ritenuto che il dies a quo coinciderebbe con il momento della commissione del fatto ovverosia con il 24.4.2012, data di emissione degli assegni .
Orbene, rileva il collegio che ha errato il primo giudice nel ritenere maturata la prescrizione, facendola decorrere dal momento della dazione delle somme di denaro da parte del dovendo, invece, qualora la percezione del danno non Pt_1 sia manifesta ed evidente, tenere conto, non del momento della produzione del danno, ma di quello della sua esteriorizzazione, e cioè della percepibilità dello stesso da parte del danneggiato con l'ordinaria diligenza.
Non può peraltro condividersi l'impostazione dell'appellante che farebbe decorrere la prescrizione dal momento in cui le polizze, a suo dire, sarebbero venute a scadenza, atteso che, poiché il contratto di assicurazione può essere provato soltanto per iscritto (art. 1888 c.c.), cioè mediante la produzione della copia cartacea o digitale della polizza, regolarmente firmata dal contraente e dall'agente assicuratore (cfr. Cass. Civ., n. 12322 del 10.6.2005), nel caso di specie, in difetto della produzione del contratto, non potendosene determinare la durata, neppure facendo ricorso alle prove testimoniali (trattandosi, peraltro, sul punto, di dichiarazioni de relato actoris), non vi è prova del momento in cui la polizza cd. fantasma, secondo gli accordi asseritamente intercorsi tra il Pt_1 ed il avrebbe avuto scadenza e, quindi, del momento, successivo CP_2 alla stipula della stessa, in cui l'appellante avrebbe potuto chiederne il rimborso.
Né può ritenersi, come peraltro l'appellante fa solo nelle note conclusionali del presente grado di giudizio, che la prescrizione decorrerebbe dal 28 giugno 2018, giorno in cui la compagnia assicurativa gli comunicava la mancanza di polizza assicurativa, perché, non si può ritenere che lo stesso ebbe contezza della mancata stipula solo nel 2018, quando negli atti, invece, più volte ha allegato
(ma non provato) di aver, invano, richiesto alla scadenza della polizza (ovverosia nel 2017) la restituzione del capitale investito.
Ritiene il collegio che, con l'ordinaria diligenza, il avrebbe potuto avere Pt_1 contezza della mancata stipula della polizza in data 4.6.15, ovverosia quando è stato contattato dagli Ispettori Amministrativi di per verificare Controparte_1 quali fossero i contratti assicurativi da lui stipulati con l'agenzia di Servigliano di perché in quel periodo la compagnia era stata informata Controparte_2 di condotte "irregolari" poste in essere dal ed aveva dato avvio alle CP_2 proprie indagini del caso, prendendo contatti con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti.
In detto momento, infatti, il venuto sicuramente a conoscenza di condotte Pt_1 truffaldine poste in essere dall'agente assicurativo anche ai suoi danni, utilizzando la normale accortezza e diligenza, avrebbe potuto e dovuto percepire il danno ingiusto che gli sarebbe potuto derivare anche con riferimento alle due polizze asseritamente stipulate nel 2012.
Ne discende che, applicando il termine di prescrizione quinquennale, sussiste una valida interruzione del termine della prescrizione in data 25.6.2018, con la conseguenza che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, non potrà ritenersi prescritto il diritto del nei confronti della Pt_1 compagnia di assicurazioni.
Deve allora esaminarsi l'appello incidentale proposto da che censura CP_4 la sentenza di primo grado laddove ha riconosciuto la responsabilità di essa assicurazione ai sensi dell'art 2049 cc, sebbene non vi sia la prova che le somme corrisposte dal al siano state versate in funzione della stipula Pt_1 CP_2 delle polizze, polizze di cui non vi è prova in atti, nonché la domanda risarcitoria proposta in primo grado dal nei confronti dell'odierna appellata. Pt_1
Al riguardo, va innanzitutto premesso che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza del 16/05/2019, n. 13246 - pur affrontando la diversa questione relativa al se la pubblica amministrazione sia civilmente responsabile per i danni arrecati dal fatto penalmente illecito del suo dipendente, quando questi, approfittando delle sue attribuzioni, abbia agito in funzione del conseguimento di una finalità esclusivamente egoistica e personale, estranea all'amministrazione e addirittura contraria ai fini istituzionali da essa perseguiti
- hanno analiticamente esaminato la natura della responsabilità ex art. 2049 c.c. ed hanno ribadito che trattasi di responsabilità oggettiva per fatto altrui e, in particolare, di un'applicazione del principio cuius commoda eius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli, in ordine alla quale non
è data, invero, prova liberatoria, trattandosi di vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, funzionalmente volta alla tutela dei terzi e del mercato.
(cfr nello stesso senso Cassazione civile sez. III, 14/11/2023, n.31675)
Per la configurabilità di questa ipotesi responsabilità oggettiva, la giurisprudenza della Corte ritiene necessario e sufficiente il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente. Ciò significa non che sia richiesto un nesso di causalità fra l'incarico conferito dalla società ed il danno subito dal terzo, ma che le mansioni affidate dal proponente abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, senza dare rilievo all'abuso dei poteri da parte del preposto (cfr. Cass., 30/1/2008, n. 2089),
e cioè che il medesimo abbia ecceduto i limiti dell'incarico (cfr. Cass., 29/9/2005,
n. 19166; Cass., 22/10/2004, n. 20588), anche trasgredendo gli ordini ricevuti,
o che abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente ovvero per fini di privata autonomia, e financo che abbia commesso un illecito penale (cfr. Cass.,
25/1/2011, n. 1741).
Nel giudizio introdotto dal riPArmiatore per fare accertare la sussistenza della responsabilità oggettiva, ex art. 2049 c.c., della compagnia di assicurazioni per il fatto illecito del suo agente che abbia venduto al cliente un prodotto assicurativo "fantasma" impossessandosi del denaro da questo versato per l'acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, deve limitarsi a verificare che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività dell'agente e l'illecito, nel senso che il comportamento illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombente affidate all'agente, non essendo per contro a carico del danneggiato la prova del dolo o della colpa della società proponente, nè tanto meno la prova di aver verificato facendo uso della ordinaria diligenza, la reale esistenza, e la riconducibilità alla società convenuta del prodotto venduto.(Cassazione civile sez. III, 24/09/2015, n.18860). Ciò posto, deve certamente ritenersi sussistente la corresponsabilità della in relazione agli illeciti commessi dal stante il Parte_3 CP_2 rapporto dipendenza tra la Compagnia assicurativa e il sub-agente anzidetto, potendosi - inoltre - configurare una “culpa in eligendo” della compagnia, avendo la medesima inserito il broker nella propria organizzazione (Cass., n.
31675/2023).
Invero, non è contestato che al momento dell'emissione degli assegni e della conclusione del contratto "fantasma", il rapporto di agenzia tra gli appellati era ancora sussistente e che il perasse nel settore da tempo, che fosse CP_2 radicato nel territorio e con una clientela fidelizzata.
Parimenti incontestata è la responsabilità di costui ai sensi dell'art 2043 c.c. per fatto illecito, avendo incassato le somme di cui all'assegno circolare intestato alla compagnia di assicurazioni dell'importo di euro 80.000,00, emesso su richiesta dell'appellante.
Del tutto ovvio, e perciò irrilevante, è il fatto che il pagamento non sia andato a vantaggio dell'assicuratore, dovendosi ancora una volta rammentare che
è stata chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. sulla base di CP_1 una responsabilità imputata a titolo oggettivo, sul presupposto della consapevole accettazione dei rischi insiti nella sua organizzazione imprenditoriale.
Rileva, pertanto, che l'attività posta in essere dal si inserisse CP_2 linearmente nel contesto dell'incarico affidatogli dalla compagnia, in particolare in qualità di agente con rappresentanza, che è stato possibile spendere nei confronti della clientela in modo da rendere possibile, o, quanto meno, da agevolare, la commissione del fatto oggetto di causa.
L'appellata, appellante incidentale, deduce allora che deve valutarsi, nel caso di specie, il concorso dell'appellante ex art 1227 cc che porterebbe ad escludere la responsabilità ex art 2049 cc, concorso che risiederebbe nella condotta tenuta dallo stesso Pt_1
Al riguardo, è opportuno prendere le mosse dal costante orientamento della
Giurisprudenza di legittimità, a mente del quale la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari risulta esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022; Cass. Sez.
1 - Ordinanza
n. 28634 del 15/12/2020; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 17947 del 27/08/2020;
Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 25374 del 12/10/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
22956 del 10/11/2015), anomalia palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche (cass civ 1786/2022; Cassazione civile sez. III, 16/11/2023, (ud. 17/10/2023, dep. 16/11/2023), n.31894)
Ritiene la Corte che, effettivamente, la condotta serbata dal debba Pt_1 qualificarsi come anomala ed idonea ad escludere la responsabilità ex art 2049 cc della compagnia di assicurazioni: invero, risulta dagli atti e non è contestato che il aveva maturato la necessaria esperienza a seguito della stipula di Pt_1 oltre 25 polizze e, quindi, aveva piena contezza delle modalità di conclusione di detta tipologia di contratti e della relativa tempistica (emissione della polizza e pagamento del premio).
Ne consegue che già la semplice mancata consegna della polizza assicurativa e/o di una quietanza di pagamento (non essendo provata la circostanza che il abbia smarrito sia le polizze sia qualsivoglia altra documentazione
Pt_1 afferente alle stesse, anche successiva) sono elementi significativi che avrebbero dovuto indurre un soggetto con esperienza, quale in era, a non
Pt_1 corrispondere alcunchè, atteso che l'iter procedurale seguito per la sottoscrizione delle polizze regolari, i relativi documenti e la modulistica consegnata al in
Pt_1 occasione delle precedenti stipule dei contratti, sono perfettamente standardizzati e, quindi, il on poteva ignorare che il pagamento del premio
Pt_1 doveva avvenire solo dopo che la Compagnia aveva emesso la polizza ( si veda anche quanto dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio formale). Né il ha mai ricevuto alcuna comunicazione periodica in ordine Pt_1 all'andamento delle presunte polizze, a differenza di quanto avveniva in relazione alle polizze regolarmente stipulate, circostanza pacifica, in quanto incontestata.
È, dunque, evidente il fatto che il sig. ha agito, nella circostanza, Pt_1 disattendendo quelle regole di ordinaria prudenza ed attenzione alle quali qualsiasi persona deve uniformare il comportamento.
Dette circostanze appaiono avvalorate anche dalla condotta successiva del Pt_1 che ha omesso di verificare l'andamento dei propri investimenti e di procedere alla verifica dell'impiego delle somme consegnate al nonostante la CP_2 consapevolezza dell'irregolarità della gestione e, da ultimo, non ha informato gli ispettori della compagnia circa l'esistenza delle asserite polizze di cui si discute, nonostante l'entità delle somme investite.
Ne discende che dette anomalie nella condotta del sono idonee ad elidere Pt_1 il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate all'agente, che giustifica la solidale responsabilità della compagnia di assicurazione (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del
25/10/2022, cit.).
La sentenza di primo grado andrà dunque riformata in parte qua.
Le spese di lite del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato costituito e si determinano come da dispositivo, secondo i valori medi sulla base del disputatum.
Nei rapporti tra il ed il le spese del primo grado di giudizio Pt_1 CP_2 seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo;
si CP_2 ritiene, invece, sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, non avendo l'appello investito la posizione del evocato solo quale contraddittore necessario. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 984/2023, così provvede: accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da per le ragioni Controparte_3 di cui in parte motiva.
Accoglie l'appello incidentale e rigetta la domanda risarcitoria formulata da Pt_1
nei confronti di .
[...] CP_1
Conferma per il resto la sentenza impugnata
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dall'appellato costituito che liquida per la difesa nel primo grado di giudizio in euro 14.103.00 per compensi ed in euro 785.52 per esborsi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge e per il presente grado di giudizio, in euro 9990.00 per compenso professionale e ad euro 1165.50 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_2
che liquida per il primo grado di giudizio in euro 14.103.00 per Parte_4 compensi ed in euro 817.54 per esborsi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Compensa le spese del presente grado tra il ed il Pt_1 CP_2
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Anna Bora
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Anna Bora Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n 984/2023 R.G
Promosso da
, nato a [...] il [...], ivi res.te in C.da Parte_1
Faveto n. 90, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna C.F._1
Cocci
Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 legale in 40128 Bologna, via Stalingrado n.45, rappresentata e difesa dall'Avv.
DO CR
Appellata
Nonché
res.te Servigliano via Oberdan n.33 Controparte_2
Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 704/2023 resa dal Tribunale di Fermo, nel procedimento RG 1846/2020 RG, pubblicata in data 23 settembre 2023, notificata in data 20ottobre 2023
Conclusioni: per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, in riforma della sentenza n.
704/2023 resa dal Tribunale di Fermo, in persona della Dott. Maura Diodato, nel procedimento RG 1846/2020 RG, pubblicata in data 23 settembre 2023, notificata in data 20 ottobre 2023, a mezzo pec,in accoglimento di tutti i superiori ed esposti motivi di impugnazione, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, giusti i motivi dedotti in causa,
A)In via preliminare:
-revocare la dichiarazione di prescrizione dell'azione civile di parte appellante nei confronti della per tutti i dedotti motivi di appello, Controparte_1
- revocare la dichiarazione di prescrizione del reato;
B) in via principale e nel merito: per l'effetto, in accoglimento integrale della domanda proposta da confermata la responsabilità esclusiva degli Parte_1 appellati, condannare in solido e la , Controparte_2 Controparte_1 quest'ultima ex art. 2049 c.c., a versare a l'importo di € 80.000,00, Parte_1 ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 24.4.12 all'effettivo soddisfo
C) Condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello,
- dichiarare inammissibile e/o respingere per quanto di diritto e ragione l'avversario appello, con conferma dell'impugnata decisione;
- in via condizionata per la ipotesi di accoglimento dell'avversario appello e salvo gravame, accogliere l'appello incidentale e/o di conseguenza in via preliminare
- accertare e dichiarare l'estinzione della pretesa avversaria per maturata prescrizione del relativo diritto e, per l'effetto, respingere l'avversaria domanda;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità da lato passivo del rapporto in capo alla odierna convenuta e, per l'effetto, respingere la relativa domanda;
in via istruttoria, - Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice dalla facoltà di produrre documentazione oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma
6 cpc e per l'effetto dichiarare inutilizzabile e stralciare dal fascicolo di causa i documenti ex adverso depositati dopo il richiamato termine;
- Accertato l'interesse ex art. 246 cpc e la conseguente incapacità a testimoniare della sig.ra coniuge dell'odierno attore, dichiarare la nullità Testimone_1 della prova testimoniale resa dalla stessa all'udienza del 19/01/2023;
-Accertata la inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1888 e
2725 cc, della prova per testimoni volta a dimostrare l'esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione, dichiarare la nullità della prova raccolta in violazione delle richiamate disposizioni;
- Accogliere le eccezioni di nullità delle prove ammesse e delle deposizioni rese sia in relazione al contenuto “de relato actoris” sia in relazione al difetto dei requisiti in ordine alle circostanze di tempo e di luogo ed alla necessaria specificità;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice dalla facoltà di reiterare le istanze istruttorie non accolte in I grado per intervenuta acquiescenza, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- accogliere le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio con le memorie ex art.183 VI comma c.p.c. depositate, dichiarare inammissibili e rigettare le richieste avversarie modificando gli adottati contrari provvedimenti;
in rito e nel merito,
- respingere per quanto di diritto e ragione, per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché per le sollevate eccezioni la domanda avversaria e/o operare la riduzione degli importi in ragione del concorso di colpa;
- nella denegata ipotesi di condanna della compagnia convenuta, riconoscere e dichiarare che il convenuto è tenuto a manlevare e, Controparte_2 comunque, a rimborsare alla convenuta Compagnia, tutti gli importi che la stessa sia tenuta a corrispondere a parte attrice, a titolo di sorte, accessori interessi, rivalutazione e spese, con conseguente statuizione di condanna del terzo medesimo all'immediato pagamento dei predetti importi, oltre accessori e spese.
Vinte le spese.” FATTI DI CAUSA
conveniva in giudizio , già titolare dell'agenzia Parte_1 Controparte_2 di Servigliano della IL AZ Spa, ora , e Controparte_3 quest'ultima ex art. 2049 c.c., al fine di sentirli condannare in solido alla restituzione della somma di euro 80 mila, versata al mezzo di due CP_2 assegni circolari di euro 50 mila e 30 mila rispettivamente, negoziati in data 24 aprile 2012, in relazione alla stipula di polizze vita, in seguito risultate smarrite all'attore e risultate non emesse dalla compagnia assicurativa, oltre al pagamento della somma di euro 10 mila a titolo di risarcimento dei danni da reato.
In particolare, deduceva che, nel 2017, anno di scadenza delle polizze, il Pt_1 verificava che il dilazionava costantemente la restituzione e, dopo CP_2 la sua email di richiesta di copia della polizza e di rimborso avanzata in data
25.6.2018 all'agenzia , nuovo agente, ed il riscontro della Parte_2 CP_1 del 28.06.2018, scopriva che la compagnia beneficiaria, nulla sapeva CP_1 della stipula di suddette polizze, verificando, nella circostanza, di non essere più in possesso della documentazione cartacea consegnatagli alla stipula dal e di non poterne più aver copia, trattandosi di polizze false. CP_2
Il Tribunale di Fermo, con la sentenza impugnata, in accoglimento parziale della domanda proposta da ha condannato a Parte_1 Controparte_2 versare al l'importo di € 80.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dal Pt_1
24.4.12 al saldo effettivo, rigettando la domanda nei confronti della compagnia di assicurazioni per intervenuta prescrizione.
Avverso detta sentenza proponeva appello il affidato ai motivi sotto Pt_1 indicati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva in giudizio l'appellata , con comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta contenente appello incidentale condizionato, chiedendo, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, previa riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado,
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto ritualmente citato, è rimasto contumace anche in CP_2 appello. La Corte, preso atto delle note di trattazione scritta delle parti e lette le comparse conclusionali e le memorie di replica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla Compagnia appellata nella propria comparsa di costituzione.
La difesa di in particolare, censura il difetto di specificità dei motivi CP_1
d'appello, per avere l'appellante omesso di impugnare punti autonomi e decisivi della sentenza gravata.
In realtà, dalla lettura dell'atto di appello risulta del tutto chiara l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, tanto che l'appellata ha preso posizione e si è compiutamente difesa rispetto a tutte le questioni ex adverso sollevate.
Del resto, la Suprema Corte ha ribadito che il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. deve intendersi sussistente tramite una verifica in concreto, laddove “l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cass., Ord. 13535/2018; Cass., Ord. n. 5161/2020).
Passando all'esame del merito, con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda svolta nei confronti della sola per intervenuta prescrizione dell'azione Controparte_1 civile, rilevando che il dies a quo per la decorrenza della prescrizione non poteva non essere individuato nel momento in cui dette polizze venivano a scadenza
(24.4.17), perché solo dal quel momento esso appellante avrebbe potuto esigere l'incasso delle somme investite.
Censura poi la sentenza di primo grado per aver ritenuto prescritto il diritto solo nei confronti della compagnia di assicurazioni, sebbene ci si trovi al cospetto di un'obbligazione solidale della stessa con quella dell'agente assicurativo. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per erronea qualificazione giuridica dell'azione promossa dall'attore, avendola qualificata come domanda finalizzata al risarcimento del danno da responsabilità extra contrattuale, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale e non anche come domanda risarcitoria da responsabilità contrattuale.
Con il terzo motivo, cesura il decisum del giudice di primo grado nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione anche facendo riferimento al reato di truffa, senza considerare che detto delitto si è perfezionato per esso appellante solo nel momento in cui si è visto negare la riscossione della polizza.
Con il quarto motivo, il censura la sentenza di primo grado nella parte in Pt_1 cui ha condannato al risarcimento il solo CP_2
I motivi di appello, per la loro stretta connessione vanno trattati congiuntamente.
Com'è noto, l'articolo 2935 c.c. prevede che "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", ovverosia da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (Cass. 1263/ 2012), decorrenza che non cambia a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale (CFR Cass. 2066/ 2023;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024; Cass., Sez. L, Ordinanza n.
31919 del 28/10/2022).
Qualora, dunque, la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato.
Ovviamente, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il dies a quo della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 14662 del 18/07/2016), dovendosi comunque precisare che in presenza, come nel caso in esame, di un'eccezione di prescrizione validamente proposta ed in cui la parte eccipiente abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, non rileva l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. (cfr Cass civ 30303/2021 e nello stesso senso 15631/16)
Ciò premesso, deduce l'appellante che dovrebbe applicarsi la prescrizione decennale, atteso che la domanda di condanna spiegata nel primo grado di giudizio trova la propria causa petendi nei contratti di assicurazione sulla vita dell'importo rispettivamente di € 30.000,00 ed € 50.000,00 sottoscritti in data
24.4.2012, a prova dei quali, fornisce solo copia di due assegni emessi in pari data ed intestati alla IL AZ PA (ora ). CP_1
Detta allegazione non po' essere condivisa, dal momento che, nella citazione introduttiva del primo grado di giudizio, il spressamente afferma “Sussiste Pt_1 nella fattispecie, ed è già fornita di prova documentale, sia la responsabilità civile dell'agente che ha operato il raggiro, sia la responsabilità oggettiva, ex art. 2049
c.c., della compagnia di assicurazioni per il fatto illecito del suo agente che ha venduto al cliente, odierna parte attrice, un prodotto assicurativo “fantasma” impossessandosi del denaro da questi versato per l'acquisto, trattandosi di una ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato” e nelle stesse conclusioni rassegnate nel presente grado di giudizio chiede la condanna della compagnia di assicurazioni e del ex art 2049 cc. CP_2
Nel caso di specie, poi, anche a voler procedere ad una diversa qualificazione giuridica della domanda, difettando la prova della stipula di un valido contratto assicurativo, si verte proprio in un'ipotesi di responsabilità extra contrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c..
Deve allora valutarsi il dies a quo per la decorrenza della prescrizione: sostiene l'appellante che la prescrizione deve decorrere dal momento in cui il diritto poteva esercitarsi e, quindi, dal momento della scadenza della polizza (24.4.2017), perché solo da allora avrebbe potuto richiedere la restituzione delle somme investite, deduce, invece, l'appellata che, correttamente, il primo giudice ha ritenuto che il dies a quo coinciderebbe con il momento della commissione del fatto ovverosia con il 24.4.2012, data di emissione degli assegni .
Orbene, rileva il collegio che ha errato il primo giudice nel ritenere maturata la prescrizione, facendola decorrere dal momento della dazione delle somme di denaro da parte del dovendo, invece, qualora la percezione del danno non Pt_1 sia manifesta ed evidente, tenere conto, non del momento della produzione del danno, ma di quello della sua esteriorizzazione, e cioè della percepibilità dello stesso da parte del danneggiato con l'ordinaria diligenza.
Non può peraltro condividersi l'impostazione dell'appellante che farebbe decorrere la prescrizione dal momento in cui le polizze, a suo dire, sarebbero venute a scadenza, atteso che, poiché il contratto di assicurazione può essere provato soltanto per iscritto (art. 1888 c.c.), cioè mediante la produzione della copia cartacea o digitale della polizza, regolarmente firmata dal contraente e dall'agente assicuratore (cfr. Cass. Civ., n. 12322 del 10.6.2005), nel caso di specie, in difetto della produzione del contratto, non potendosene determinare la durata, neppure facendo ricorso alle prove testimoniali (trattandosi, peraltro, sul punto, di dichiarazioni de relato actoris), non vi è prova del momento in cui la polizza cd. fantasma, secondo gli accordi asseritamente intercorsi tra il Pt_1 ed il avrebbe avuto scadenza e, quindi, del momento, successivo CP_2 alla stipula della stessa, in cui l'appellante avrebbe potuto chiederne il rimborso.
Né può ritenersi, come peraltro l'appellante fa solo nelle note conclusionali del presente grado di giudizio, che la prescrizione decorrerebbe dal 28 giugno 2018, giorno in cui la compagnia assicurativa gli comunicava la mancanza di polizza assicurativa, perché, non si può ritenere che lo stesso ebbe contezza della mancata stipula solo nel 2018, quando negli atti, invece, più volte ha allegato
(ma non provato) di aver, invano, richiesto alla scadenza della polizza (ovverosia nel 2017) la restituzione del capitale investito.
Ritiene il collegio che, con l'ordinaria diligenza, il avrebbe potuto avere Pt_1 contezza della mancata stipula della polizza in data 4.6.15, ovverosia quando è stato contattato dagli Ispettori Amministrativi di per verificare Controparte_1 quali fossero i contratti assicurativi da lui stipulati con l'agenzia di Servigliano di perché in quel periodo la compagnia era stata informata Controparte_2 di condotte "irregolari" poste in essere dal ed aveva dato avvio alle CP_2 proprie indagini del caso, prendendo contatti con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti.
In detto momento, infatti, il venuto sicuramente a conoscenza di condotte Pt_1 truffaldine poste in essere dall'agente assicurativo anche ai suoi danni, utilizzando la normale accortezza e diligenza, avrebbe potuto e dovuto percepire il danno ingiusto che gli sarebbe potuto derivare anche con riferimento alle due polizze asseritamente stipulate nel 2012.
Ne discende che, applicando il termine di prescrizione quinquennale, sussiste una valida interruzione del termine della prescrizione in data 25.6.2018, con la conseguenza che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, non potrà ritenersi prescritto il diritto del nei confronti della Pt_1 compagnia di assicurazioni.
Deve allora esaminarsi l'appello incidentale proposto da che censura CP_4 la sentenza di primo grado laddove ha riconosciuto la responsabilità di essa assicurazione ai sensi dell'art 2049 cc, sebbene non vi sia la prova che le somme corrisposte dal al siano state versate in funzione della stipula Pt_1 CP_2 delle polizze, polizze di cui non vi è prova in atti, nonché la domanda risarcitoria proposta in primo grado dal nei confronti dell'odierna appellata. Pt_1
Al riguardo, va innanzitutto premesso che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza del 16/05/2019, n. 13246 - pur affrontando la diversa questione relativa al se la pubblica amministrazione sia civilmente responsabile per i danni arrecati dal fatto penalmente illecito del suo dipendente, quando questi, approfittando delle sue attribuzioni, abbia agito in funzione del conseguimento di una finalità esclusivamente egoistica e personale, estranea all'amministrazione e addirittura contraria ai fini istituzionali da essa perseguiti
- hanno analiticamente esaminato la natura della responsabilità ex art. 2049 c.c. ed hanno ribadito che trattasi di responsabilità oggettiva per fatto altrui e, in particolare, di un'applicazione del principio cuius commoda eius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli, in ordine alla quale non
è data, invero, prova liberatoria, trattandosi di vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, funzionalmente volta alla tutela dei terzi e del mercato.
(cfr nello stesso senso Cassazione civile sez. III, 14/11/2023, n.31675)
Per la configurabilità di questa ipotesi responsabilità oggettiva, la giurisprudenza della Corte ritiene necessario e sufficiente il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente. Ciò significa non che sia richiesto un nesso di causalità fra l'incarico conferito dalla società ed il danno subito dal terzo, ma che le mansioni affidate dal proponente abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, senza dare rilievo all'abuso dei poteri da parte del preposto (cfr. Cass., 30/1/2008, n. 2089),
e cioè che il medesimo abbia ecceduto i limiti dell'incarico (cfr. Cass., 29/9/2005,
n. 19166; Cass., 22/10/2004, n. 20588), anche trasgredendo gli ordini ricevuti,
o che abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente ovvero per fini di privata autonomia, e financo che abbia commesso un illecito penale (cfr. Cass.,
25/1/2011, n. 1741).
Nel giudizio introdotto dal riPArmiatore per fare accertare la sussistenza della responsabilità oggettiva, ex art. 2049 c.c., della compagnia di assicurazioni per il fatto illecito del suo agente che abbia venduto al cliente un prodotto assicurativo "fantasma" impossessandosi del denaro da questo versato per l'acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, deve limitarsi a verificare che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività dell'agente e l'illecito, nel senso che il comportamento illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombente affidate all'agente, non essendo per contro a carico del danneggiato la prova del dolo o della colpa della società proponente, nè tanto meno la prova di aver verificato facendo uso della ordinaria diligenza, la reale esistenza, e la riconducibilità alla società convenuta del prodotto venduto.(Cassazione civile sez. III, 24/09/2015, n.18860). Ciò posto, deve certamente ritenersi sussistente la corresponsabilità della in relazione agli illeciti commessi dal stante il Parte_3 CP_2 rapporto dipendenza tra la Compagnia assicurativa e il sub-agente anzidetto, potendosi - inoltre - configurare una “culpa in eligendo” della compagnia, avendo la medesima inserito il broker nella propria organizzazione (Cass., n.
31675/2023).
Invero, non è contestato che al momento dell'emissione degli assegni e della conclusione del contratto "fantasma", il rapporto di agenzia tra gli appellati era ancora sussistente e che il perasse nel settore da tempo, che fosse CP_2 radicato nel territorio e con una clientela fidelizzata.
Parimenti incontestata è la responsabilità di costui ai sensi dell'art 2043 c.c. per fatto illecito, avendo incassato le somme di cui all'assegno circolare intestato alla compagnia di assicurazioni dell'importo di euro 80.000,00, emesso su richiesta dell'appellante.
Del tutto ovvio, e perciò irrilevante, è il fatto che il pagamento non sia andato a vantaggio dell'assicuratore, dovendosi ancora una volta rammentare che
è stata chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. sulla base di CP_1 una responsabilità imputata a titolo oggettivo, sul presupposto della consapevole accettazione dei rischi insiti nella sua organizzazione imprenditoriale.
Rileva, pertanto, che l'attività posta in essere dal si inserisse CP_2 linearmente nel contesto dell'incarico affidatogli dalla compagnia, in particolare in qualità di agente con rappresentanza, che è stato possibile spendere nei confronti della clientela in modo da rendere possibile, o, quanto meno, da agevolare, la commissione del fatto oggetto di causa.
L'appellata, appellante incidentale, deduce allora che deve valutarsi, nel caso di specie, il concorso dell'appellante ex art 1227 cc che porterebbe ad escludere la responsabilità ex art 2049 cc, concorso che risiederebbe nella condotta tenuta dallo stesso Pt_1
Al riguardo, è opportuno prendere le mosse dal costante orientamento della
Giurisprudenza di legittimità, a mente del quale la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari risulta esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022; Cass. Sez.
1 - Ordinanza
n. 28634 del 15/12/2020; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 17947 del 27/08/2020;
Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 25374 del 12/10/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
22956 del 10/11/2015), anomalia palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche (cass civ 1786/2022; Cassazione civile sez. III, 16/11/2023, (ud. 17/10/2023, dep. 16/11/2023), n.31894)
Ritiene la Corte che, effettivamente, la condotta serbata dal debba Pt_1 qualificarsi come anomala ed idonea ad escludere la responsabilità ex art 2049 cc della compagnia di assicurazioni: invero, risulta dagli atti e non è contestato che il aveva maturato la necessaria esperienza a seguito della stipula di Pt_1 oltre 25 polizze e, quindi, aveva piena contezza delle modalità di conclusione di detta tipologia di contratti e della relativa tempistica (emissione della polizza e pagamento del premio).
Ne consegue che già la semplice mancata consegna della polizza assicurativa e/o di una quietanza di pagamento (non essendo provata la circostanza che il abbia smarrito sia le polizze sia qualsivoglia altra documentazione
Pt_1 afferente alle stesse, anche successiva) sono elementi significativi che avrebbero dovuto indurre un soggetto con esperienza, quale in era, a non
Pt_1 corrispondere alcunchè, atteso che l'iter procedurale seguito per la sottoscrizione delle polizze regolari, i relativi documenti e la modulistica consegnata al in
Pt_1 occasione delle precedenti stipule dei contratti, sono perfettamente standardizzati e, quindi, il on poteva ignorare che il pagamento del premio
Pt_1 doveva avvenire solo dopo che la Compagnia aveva emesso la polizza ( si veda anche quanto dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio formale). Né il ha mai ricevuto alcuna comunicazione periodica in ordine Pt_1 all'andamento delle presunte polizze, a differenza di quanto avveniva in relazione alle polizze regolarmente stipulate, circostanza pacifica, in quanto incontestata.
È, dunque, evidente il fatto che il sig. ha agito, nella circostanza, Pt_1 disattendendo quelle regole di ordinaria prudenza ed attenzione alle quali qualsiasi persona deve uniformare il comportamento.
Dette circostanze appaiono avvalorate anche dalla condotta successiva del Pt_1 che ha omesso di verificare l'andamento dei propri investimenti e di procedere alla verifica dell'impiego delle somme consegnate al nonostante la CP_2 consapevolezza dell'irregolarità della gestione e, da ultimo, non ha informato gli ispettori della compagnia circa l'esistenza delle asserite polizze di cui si discute, nonostante l'entità delle somme investite.
Ne discende che dette anomalie nella condotta del sono idonee ad elidere Pt_1 il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate all'agente, che giustifica la solidale responsabilità della compagnia di assicurazione (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del
25/10/2022, cit.).
La sentenza di primo grado andrà dunque riformata in parte qua.
Le spese di lite del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato costituito e si determinano come da dispositivo, secondo i valori medi sulla base del disputatum.
Nei rapporti tra il ed il le spese del primo grado di giudizio Pt_1 CP_2 seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo;
si CP_2 ritiene, invece, sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, non avendo l'appello investito la posizione del evocato solo quale contraddittore necessario. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 984/2023, così provvede: accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da per le ragioni Controparte_3 di cui in parte motiva.
Accoglie l'appello incidentale e rigetta la domanda risarcitoria formulata da Pt_1
nei confronti di .
[...] CP_1
Conferma per il resto la sentenza impugnata
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dall'appellato costituito che liquida per la difesa nel primo grado di giudizio in euro 14.103.00 per compensi ed in euro 785.52 per esborsi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge e per il presente grado di giudizio, in euro 9990.00 per compenso professionale e ad euro 1165.50 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_2
che liquida per il primo grado di giudizio in euro 14.103.00 per Parte_4 compensi ed in euro 817.54 per esborsi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Compensa le spese del presente grado tra il ed il Pt_1 CP_2
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Anna Bora