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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/04/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2489/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott. Domenico Bonaretti Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2489/2023 promossa in grado d'appello da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gabriele Calvetto del Foro di Milano (C.F. ), ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 54, giusta delega in atti.
- APPELLANTE – contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Falappi (C.F. , C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Benigno Crespi n. 57 e presso il suo domicilio digitale (PEC – Fax: Email_1
02/6687278)), giusta delega in atti.
pagina 1 di 24 - APPELLATO -
e contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Ribolzi del Foro di Milano (C.F.
– PEC – Fax 024818087) ed C.F._6 Email_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via C. Hajech n. 3, giusta procura in atti.
- APPELLATO -
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, nella CP_3 C.F._7
duplice veste di curatore speciale e di legale, dall'avv. Giovanni Gallizia di Vergano del foro di Milano (C.F. – PEC C.F._8
– Fax 0272190209) ed elettivamente Email_3
domiciliato presso il suo domicilio digitale (PEC
– Fax 0272190209), giusta delega in Email_3
atti.
- APPELLATO -
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._9
dall'avv. Raffaella Pedrini (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._10
presso il suo studio in Milano, Corso Lodi n. 78 e presso il suo domicilio digitale (PEC
– Fax 02/45485436), giusta procura in Email_4
atti.
- APPELLATO -
e nei confronti del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale presso la Corte d'appello,
- LITISCONSORTE NECESSARIO -
pagina 2 di 24
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5549/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 5 luglio 2023/ querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento di tutti
i motivi di cui al presente appello ed in totale riforma dell'impugnata Sentenza nr.
5549/2023 del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Quarta Civile, R.G. 3280/2022, emessa in data 9.05.2023 e pubblicata il 5.07.2023 repertorio nr. 6248/2023 del
5.07.2023 nel giudizio RG nr. 3280/2022, così giudicare: Nel merito: 1) ai sensi e per gli effetti degli articoli 2702 C.C. e 221 e ss, accogliere la querela di falso e per l'effetto accertare e dichiarare la falsità e/o la non autenticità del documento prodotto dalla difesa sub n. 43) – anche erroneamente identificato con il n. 42) nell' CP_3
“Istanza autorizzazione deposito documenti in originale” depositata il 01.07.2022 dalla difesa – e di analogo documento prodotto dalla difesa CP_3 CP_4
sub n. 27) entrambi denominati “controdichiarazione del 19.12.1990”. 2) Adottare ogni consequenziale provvedimento in esito all'accertamento della falsità.
In via istruttoria: rimettersi la causa in istruttoria e per l'effetto
A) Disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'esistenza del documento autentico ed a verificare l'ipotesi di sottoscrizione di foglio in bianco con successivo suo abusivo riempimento.
B) Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che il signor in un periodo prossimo alla vendita del Controparte_5
compendio immobiliare denominato NA CA avvenuta il 19.12.1990 chiedeva al proprio figlio di sottoscrivere quattro fogli in bianco e di consegnarglieli”. Pt_1
2. “Vero che i fogli di cui al capitolo precedente venivano richiesti per predisporre le deleghe necessarie per partecipare, al posto del figlio, alle riunioni condominiali del
pagina 3 di 24 condominio di Via Leopardi 5 in Milano in cui all'epoca, il padre risiedeva e di cui
era pro quota nudo proprietario”. Pt_1
3. “Vero che all'epoca dell'acquisto del Compendio Immobiliare denominato AS
CA (19.12.1990), il signor era già economicamente Parte_1
indipendente, svolgendo la propria attività lavorativa di imprenditore agricolo sin dal
1973.”
4. “Vero che nel medesimo periodo il signor disponeva anche dei Parte_1
proventi derivatagli dalla vendita di un immobile sito in Como, via Italia Libera, 25.”
5. “Vero che il signor prima della stipula del rogito Notarile Parte_1
avvenuto il 19.12.1990 aveva già provveduto al saldo integrale del prezzo relativo alla vendita del compendio immobiliare denominato AS CA (pari a 391.000.000 milioni di vecchie lire) essendo già nel possesso dell'immobile e dei terreni che lui stesso coltivava.”
6. “Vero che la cifra di cui sopra è stata corrisposta utilizzando in parte i proventi derivanti dall'attività di imprenditore agricolo svolta dal signor ed Parte_1
in parte dal ricavato della vendita dell'immobile di Como di cui era proprietario”.
7. “Vero che all'acquisto del compendio immobiliare di cui sopra ha partecipato anche la moglie del signor NO , grazie al suo Parte_1 Parte_2
stipendio di insegnate elementare”. 8. “Vero che il signor custodiva Controparte_5
molti documenti presso l'immobile sito in Campione d'Italia, corso Italia 25 di cui era comproprietario unitamente alla moglie”.
9. “Vero che alla morte del nonno avvenuta il 15.11.2017, il signor Controparte_6
avendo, unitamente al fratello, ereditato quota di ½ del predetto immobile, ne ha sostituito le serrature impedendo l'ingresso anche alla nonna.” Si indica quale teste la NO , residente in [...] Parte_2
- in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Per – Appellato Controparte_1
pagina 4 di 24 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni diversa e contraria domanda dell'appellante:
Nel merito
- rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5549/2023 del 5 luglio 2023;
In via istruttoria
- rigettare le istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto inammissibili ed infondate. Con vittoria delle competenze del doppio grado di giudizio.”
Per - Appellato: Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito: respingere l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato e confermare l'impugnata decisione del Tribunale di Milano;
In via istruttoria: ove si proceda ai sensi dell'art. 356 CPC, ammettersi prova contraria per testi sul seguente capo:
“Vero che il ricavato della vendita dell'immobile in Como, Via Italia Libera, 25 in data
14.03.1990, venne utilizzato dall'Ing. per finanziare la Società Controparte_5
“Porcelanas Verbano S.A.I.C.”, con sede in Santa Fè – Argentina?”.
Testimoni: Sig.ra in Ferrari, residente in [...]; Testimone_1
Dott. con studio professionale in Milano, Via Senato, 6, Sig. Testimone_2 [...]
Via Romanus de Capraria, 5 - Dogana Frazione di Serravalle – San Marino. Tes_3
Applicati gli artt. 254 e 257 CPC.
In ogni caso: vinte le spese e competenze del doppio grado del giudizio.”
Per Appellato: CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respinta ogni diversa e contraria istanza:
pagina 5 di 24 in via principale: respingere l'impugnazione proposta dal signor in Parte_1
quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5549/2023 del 5 luglio 2023; in via istruttoria: respingere ogni istanza istruttoria formulata dall'appellante e per
l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5549/2023 del 5 luglio 2023.
Con vittoria di diritti, onorari e spese del doppio grado di giudizi.”
Per - Appellato: Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni diversa e contraria istanza: in via principale: respingere l'impugnazione proposta dal signor in Parte_1
quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni espresse nella comparsa di costituzione e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5549/2023 del 5 luglio 2023; in via istruttoria: respingere ogni istanza istruttoria formulata dall'appellante per le motivazioni evidenziate nella comparsa di costituzione e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5549/2023 del 5 luglio 2023. Con vittoria di spese e onorari del giudizio di primo e secondo grado.”
Per il PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore generale:
Non ha formulato conclusioni, v. però atto di intervento del 10.10.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ai sensi degli articoli 713 c.c. e 784 e ss.
c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Parte_1 [...]
nonché i figli della sorella premorta CP_1 Controparte_2 Parte_3
e quest'ultimo in persona del Curatore Speciale – Controparte_4 CP_3
chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria, esistente con i convenuti, sul pagina 6 di 24 patrimonio pervenuto in forza della successione del padre deceduto in Controparte_5
data 15.11.2017, e della madre deceduta il 12.9.2020. Persona_1
In particolare, l'attore chiedeva che la comunione fosse sciolta secondo le quote di comproprietà degli eredi e, in subordine, che fosse disposta la vendita del compendio ereditario.
1.2. Costituitisi in giudizio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
e non si opponevano alla domanda di scioglimento dei due compendi CP_3
ereditari, formulando i soli e Controparte_1 CP_3 CP_4
domanda riconvenzionale, avente ad oggetto, per quello che interessa l'odierna
[...]
controversia, l'accertamento della lesione della quota di legittima loro spettante in relazione al testamento di Persona_1
In particolare, chiedevano che fosse accertata la natura simulata della vendita effettuata dalla madre a favore dell'attore in data 19.12.1990, e che fosse accertata la natura donativa dell'atto predetto, in forza della controdichiarazione sottoscritta, nella medesima data, dall'attore, ed avente ad oggetto numerosi immobili siti nel Comune di
Corbetta e nel comune di Cisliano.
1.3. All'udienza del 30.11.2022, l'attore depositava querela di falso avverso il documento contenente detta dichiarazione, con propria apparente sottoscrizione.
All'udienza del 21.12.2022 il Tribunale autorizzava la presentazione della querela, la quale veniva comunicata al Pubblico Ministero, che opponeva il proprio visto in data
27.12.2022.
Il primo giudice dava così avvio al procedimento incidentale di querela di falso ex artt.
221 e ss. c.p.c.
1.4. All'udienza del 11 gennaio 2023, il giudice di primo grado assegnava ai convenuti termine per depositare note di replica alla querela di falso.
Con note di replica depositate in data 31.01.2023, e deducevano CP_3 CP_4
l'infondatezza delle argomentazioni sostenute dall'attore a fondamento della querela di falso e sostenevano di contro l'autenticità del documento denominato pagina 7 di 24 “controdichiarazione del 19.12.1990”, attestante il diverso negozio dissimulato voluto dalle parti (ovvero la donazione). Chiedevano, infine, il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso proposte.
inoltre, eccepiva la nullità della querela di falso ex art. 221 co. 2 c.p.c. CP_4
per la carente allegazione probatoria da parte del querelante, inidonea a provare la falsità del documento.
con note di replica depositate in giudizio, eccepiva Controparte_2
altresì la mancanza di prova del pagamento del corrispettivo convenuto per l'acquisto degli immobili, e per l'effetto, proponeva prova testimoniale contraria sul punto.
1.5. Con ordinanza del 9.2.2023, il giudice di primo grado dichiarava inammissibile la querela di falso proposta da e respingeva le richieste istruttorie sulla Parte_1
querela avanzate con le memorie ex art. 183 c.p.c.
1.6. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come precisate alla udienza del 9 marzo 2023, previa concessione dei termini ex art.190 cpc, ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali.
2. Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con la sentenza n. 5549/2023, pubblicata in data 5/07/2023, respingeva la querela di falso e per l'effetto condannava l'attore alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate in complessivi
“euro 5.205,00 per compenso, oltre IVA e cpa ed il 15% per rimborso spese generali” e alla “sanzione di euro 50,00 ai sensi dell'art. 226 c.p.c.”.
Le argomentazioni poste dal primo Giudice alla base del suddetto decisum possono essere sintetizzate come segue:
- che l'attore aveva avuto modo di accertare l'originale della scrittura, atteso che la stessa, custodita nella cassaforte della cancelleria, era stata portata all'udienza dell'11 gennaio 2023 e che la richiesta di accesso del perito di parte attrice in pagina 8 di 24 Cancelleria era stata “respinta, in quanto l'accertamento si sarebbe svolto in assenza di contraddittorio”;
- che pertanto, il fatto che soltanto il CTP di parte convenuta avesse visionato la scrittura, come lamentato da parte attrice, era dipeso unicamente da una scelta del perito di parte attrice, che non si era presentato all'udienza dell'11 gennaio 2023;
- che nel merito, in ogni caso, “la querela di falso avverso il documento prodotto dai convenuti ai numeri sub 43 ( e sub 27 ( ” non CP_3 CP_4
poteva ritenersi fondata;
- che in particolare, l'attore aveva premesso di non disconoscere l'autografia della sottoscrizione, precludendo ogni accertamento grafologico per accertarne la non autenticità, ma poi, con dichiarazione scarsamente intellegibile, aveva asserito che la firma autografa poteva derivare da altro documento, nel caso in cui “ne fosse verificata (n.d.r.) la non autenticità”;
- che l'attore aveva poi proseguìto le proprie difese prospettando, in uno con l'ambiguo disconoscimento, l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco (il c.d. riempimento “absque pactis”), dichiarando che, se “il suddetto tracciato risultasse
autentico, la firma sarebbe (n.d.r.) stata rilasciata dallo stesso su foglio in bianco successivamente compilato senza il suo consenso”, senza tuttavia fornire alcun riscontro o altra prova in merito;
in particolare, l'attore aveva instato per l'ammissione delle prove testimoniali articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c., che tuttavia, erano da ritenersi – oltre che incongruenti, in quanto volte tutt'al più
a dimostrare un riempimento contro gli accordi presi con il padre CP_5
- non idonee a provare “che nell'immediatezza della data apposta nella
[...]
controdichiarazione all'attore fosse (n.d.r.) stato fatto sottoscrivere un foglio in bianco”. Sul punto, il Tribunale aveva osservato che solo il capitolo n.1 verteva su detta circostanza, in quanto il teste avrebbe dovuto riferire che “in un periodo prossimo alla vendita del compendio immobiliare… il signor Controparte_5
chiedeva al proprio figlio di sottoscrivere fogli in bianco”, ma tale prova Pt_1
pagina 9 di 24 non era stata correttamente ammessa, in quanto “non era (n.d.r.) indicata né la data in cui il teste sarebbe stato presente alla consegna del foglio in bianco, né il motivo per cui fosse presente in detta occasione”;
- che non pareva possibile accertare, tramite consulenza grafologica, che la sottoscrizione fosse stata apposta ad un foglio, la cui parte dattiloscritta sarebbe stata poi successivamente inserita e che, in ogni caso, la consulenza non pareva ammissibile, stante l'insussistenza della prova che l'attore avesse consegnato fogli bianchi poi abusivamente riempiti.
3. Giudizio d'appello
3.1. Avverso tale decisione, ha proposto appello, con il quale ha Parte_1
chiesto la riforma della sentenza impugnata, adducendo n. 2 motivi, così sinteticamente rubricati:
- 1 motivo di appello: LA MANCATA ANALISI DEL DOCUMENTO OGGETTO DI
QUERELA E L'ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA PERIZIA DI PARTE;
- 2 motivo di appello: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI
115, 116, 177, 187, 188, 189 E 244 C.P.C. IN RIFERIMENTO ALLA MANCATA
AMMISSIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI RICHIESTE. MANCATA ED ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PRESUNZIONI OFFERTE.
Parte appellante ha quindi chiesto, in via principale, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la proposta querela di falso ex artt. 2207 c.c. e 221 e ss. c.p.c. e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la falsità o la non autenticità del documento
“controdichiarazione 19.12.1900 di prodotto rispettivamente al sub Parte_1
n. 43) dal convenuto e al sub n. 27) dal convenuto ha CP_3 CP_4
altresì reiterato le istanze istruttorie del primo grado di giudizio.
3.2. Si sono costituiti in giudizio Controparte_2 [...]
e chiedendo il Controparte_7 Controparte_4 Controparte_8
pagina 10 di 24 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata.
3.3. All'udienza del 5.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, avendo concesso i termini per il deposito delle note per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, per una miglior comprensione, ritiene utile ripercorrere cronologicamente le vicende processuali che hanno interessato il procedimento incidentale sulla querela di falso in primo grado:
− all'udienza dell'8.6.2022 l'attore Parte_1
disconosceva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2702 c.c. e 214 e 215 c.p.c., la propria sottoscrizione con riferimento al doc. n.43 (prodotto in atti da CP_3
e al doc. n. 27 (prodotto in atti da , denominato “controdichiarazione CP_4
del 19.12.1990”, sia sulla copia di esso, che sull'eventuale originale esistente, riservandosi di proporre querela di falso sul predetto documento, ove le controparti avesse voluto avvalersene;
− in data 1.07.2022 il convenuto depositava CP_3
istanza di autorizzazione al deposito dei documenti in originale, dichiarando di volersene avvalersene nel presente giudizio ai sensi dell'art. 216 c.p.c. A tal fine produceva una migliore copia fotostatica della controdichiarazione, oggetto di disconoscimento, al doc. n. 42, prodotto con la già menzionata istanza.
− in data 11.07.2022 il Tribunale autorizzava il deposito dei documenti in originale;
− in data 4.11.2022, l'attore depositava istanza Parte_1
di accesso dei documenti originali custoditi in cassaforte;
pagina 11 di 24 − con decreto del 27.11.2022, il primo giudice anticipava l'orario dell'udienza già fissata (per il 30.11.2022) per la decisione sui mezzi istruttori,
“avuto riguardo anche all'istanza di parte attrice”;
− all'udienza del 30.11.2022, parte attrice depositava la querela di falso avverso il documento denominato “controdichiarazione del 19.12.1990”, senza reiterare l'istanza di accesso e visione del documento in originale nel contradditorio tra le parti;
− con ordinanza del 1.12.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.11.2022, il Giudice di prime cure disponeva l'interpello dell'attore e rinviava all'udienza successiva per l'espletamento di tale attività;
− all'udienza del 21.12.2022, il Tribunale autorizzava la presentazione della querela e comunicava tale provvedimento al Pubblico
Ministero;
− all'udienza dell'11.01.2023, il giudice di primo grado dava atto del deposito del documento impugnato ex art. 223 c.p.c. ed indi, con successiva ordinanza, dichiarava inammissibile la querela di falso, non ammetteva le istanze istruttorie avanzate dal querelante e rimetteva la causa in decisione.
Tanto premesso, relativamente ai motivi di gravame formulati in via principale si osserva quanto segue. giudice e che il CTP di parte attrice non avrebbe potuto visionare l'originale del documento all'udienza del 11.01.2023, non avendo il Tribunale disposto alcunché sul punto.
Inoltre, parte appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto le argomentazioni dell'attore a sostegno della querela di falso di difficile intellegibilità, tanto “che condurrebbero a ritenerla inammissibile” per impossibilità di procedere all'accertamento dell'oggetto dell'istanza.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la circostanza che la sottoscrizione non sia stata disconosciuta (e che quindi sia autografa) non preclude ogni accertamento grafologico al fine di accertate l'autenticità del documento.
L'esito a cui è pervenuta la CTP di parte attrice sulla scrittura, oggetto della querela, è il seguente: si tratterebbe di un'ipotesi di abusivo riempimento “absque pactis”1 e/o della costruzione di un falso documentale con firma autografa non autentica.
A tale fine, parte appellante ha chiesto di riesaminare il contenuto della valutazione tecnica preliminare effettuata dalla propria consulente e di ammettere, inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio così come richiesta.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Occorre segnalare innanzi tutto che l'appellante, nonostante avesse depositato istanza di accesso al documento originale, non l'ha reiterata alla successiva udienza (30.11.2022), e nessuno è comparso all'udienza fissata dal Giudice per gli adempimenti sollecitati nell'istanza di accesso.
Il Giudice di prime cure poi, pur avendo erroneamente affermato di aver respinto l'istanza di accesso (in verità, ne aveva semplicemente rinviato l'espletamento a successiva, udienza, nel contraddittorio tra le parti), ne ha sostanzialmente constatato la perenzione, non essendo stata la stessa ulteriormente coltivata. 1 La firma autografa fosse stata apposta su un foglio in bianco successivamente riempito del testo che attualmente compare sul documento prodotto. pagina 13 di 24 Inoltre, anche nelle successive udienze, l'appellante non ha mai manifestato l'interesse all'accertamento del documento in originale, anzi, a contrario, si è affrettato a depositare la querela di falso, nonostante non avesse preso visione dell'originale.
Giova, altresì, ribadire che l'attore non ha mostrato tale interesse neanche all'udienza del
11.01.2023, durante la quale il giudice ha proceduto al deposito della scrittura oggetto di querela di falso ex art. 223 c.p.c.
Non si comprende, pertanto, come parte appellante possa lamentare la mancata possibilità di prendere visione dell'originale del documento oggetto della querela presentata.
Nel merito, in ogni caso, le doglianze dell'appellante risultano carenti di qualsiasi allegazione e prova.
L'art. 221 co. 2 c.p.c. prevede che la querela di falso debba contenere, a pena di nullità,
l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.
La Suprema Corte, a tale proposito, afferma che, “ai sensi dell'art. 221 co. 2 c.p.c.,
l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla”.2
Invero, la consulenza di parte stilata dal consulente tecnico di parte attrice giunge a conclusioni incerte e perplesse nella parte in cui afferma che l'indagine si è svolta “in assenza dell'esame del documento in verifica originale”. Dette conclusioni sono palesemente insufficienti a supportare la tesi dell'abusivo riempimento della scrittura, stante il riconoscimento da parte dell'attore della firma autografa, e la generica e non meglio circostanziata rappresentazione di una utilizzazione, da parte di terzi, per confezionare un documento non autentico, di fogli in bianco che l'attore avrebbe 2 Cass. n. 27408/2023, in senso conforme Cass. n. 6383/1988; n. 8230/1990; n.10874/2018 pagina 14 di 24 consegnato al padre, in vista di alcune assemblee condominiali cui lo stesso avrebbe dovuto partecipare in sua vece.
In particolare, la CTP di parte attrice avrebbe rilevato, nel confronto con altro documento dattiloscritto sottoscritto da nel 2013, l'incoerenza della Parte_1
“modalità di occupazione dello spazio grafico disponibile e della conseguente formattazione del testo”, ovvero un'”incongruenza nella modalità di espressione e di gestione delle coordinate visuospaziali che dimostra la diversa modalità espressiva, utilizzata nella realizzazione di un testo, delle funzioni cognitive ed esecutive sottese all'esecuzione della dattiloscrittura oltre che nel rapporto testo/firma”.
La difesa di parte appellante appare, tuttavia, di contenuto ondivago: dapprima ipotizza la possibile falsità dell'intero documento, ma poi, in seguito, sostiene l'abusivo riempimento – c.d. absque pactis – di foglio firmato in bianco, anche se, nell'articolare l'unico capitolo di prova pertinente (anche se irrimediabilmente indeterminato), sostiene poi, in realtà, la sussistenza di un riempimento contra pacta3, ovvero l'utilizzo inappropriato, per confezionare la scrittura per cui è causa, di fogli firmati in bianco consegnati al proprio padre , che avrebbero dovuto essere riempiti con Controparte_5
deleghe a partecipare ad assemblee condominiali, fattispecie del tutto differente che, secondo la giurisprudenza di legittimità4, non necessita neppure della querela di falso.
Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis” e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo “contra pacta”; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta”5.
Recentemente, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo;
ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.”6
Deve quindi ribadirsi come le difese svolte dalla parte querelante nel corso del giudizio siano state contraddittorie: dapprima, si è riconosciuta l'autografia della firma, riservandosi ogni questione sul documento una volta visionato l'originale; di poi, una volta non sfruttata l'opportunità di esaminare l'originale del documento, si è presentata una querela generica ed indeterminata, o meglio di contenuto perplesso ed ipotetico, atteso che si è dedotta, da un lato, la falsità dell'intero documento, forse risultato di un assemblaggio, instando per l'ammissione di specifica CTU al riguardo, e nel contempo, con rappresentazione completamente differente, l'abusivo (o meglio, contrario agli accordi) riempimento di foglio firmato in bianco, chiedendo l'ammissione di prove dichiarative al riguardo. Rispetto a tale ultima fattispecie, come detto, per quanto sostenuto dalla Suprema Corte, non occorreva il promovimento della querela di falso, bensì era sufficiente fornire la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello desumibile dal foglio sottoscritto, “se la difesa mirava (n.d.r.) a sostenere che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso”7. A tal fine, dunque, non si comprende in che modo l'esperimento di una CTU avrebbe potuto accertare ciò, dato che la contestazione dell'appellante si è infine incentrata non tanto sull'autenticità del documento in sé stesso considerato, ma sull'abusivo riempimento di un ipotetico foglio in bianco con firma autografa, con contenuto diverso da quello concordato.
La complessità di tale accertamento, che impone di verificare se il testo sia stato inserito successivamente e contro il consenso dell'attore, non pare possa essere oggetto di un accertamento tecnico, neanche grafologico.
Pertanto, non solo la CTU richiesta deve considerarsi esplorativa, in quanto non sussiste la prova né della falsità della scrittura, né di un riempimento absque pactis ovvero contra pactis, ma altresì inammissibile, in quanto formulata in modo così generico da non comprendere come possa essere utile all'accertamento richiesto.
Tuttavia, al fine di ulteriormente corroborare la scelta già espressa dal giudice di prime cure, e che s'intende ribadire nella presente sede, valga osservare, per completezza di motivazione, che la doglianza di non autenticità del documento in contestazione pare anche esser smentita dal mero confronto tra il rogito della vendita8 e la controdichiarazione, oggetto di querela di falso.
Si ripartono i due stralci dei documenti indicati.
In primis, il corpo dell'atto di vendita stipulato tra e Persona_1 Parte_1
con sottoscrizione dell'acquirente apposta ad uno degli allegati (cfr. all. 1 querela): pagina 18 di 24 In secondo luogo, la controdichiarazione asseritamente sottoscritta da Parte_1
(cfr. doc. 42 – copia fotostatica del documento oggetto di querela di falso):
Dal mero visivo raffronto tra questi documenti, è altamente verosimile che “la controdichiarazione” sia stata compilata e sottoscritta nel medesimo contesto spazio temporale in cui è stato sottoscritto l'atto di vendita, si rileva infatti:
− la stessa grafia;
− lo stesso font;
− lo stesso stile e grandezza di carattere per la scrittura;
− le stesse cifre numeriche;
− la stessa modalità di redazione, con ampi e pertinenti riferimenti all'atto di vendita concluso;
− lo stesso simbolo della lira L. anziché “£”, che dunque non coincide con quello utilizzato di solito nelle macchine da scrivere.
− Alla luce degli elementi di congruenza rilevati, pare potersi affermare sulla scorta di attività valutativa pur sempre di pertinenza del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., una pagina 19 di 24 estrema similitudine tra i due atti, tanto da potersi ritenere relegata nel campo del “non probabile” la dedotta contraffazione del documento contestato, e così, a maggior ragione, infondata la querela di falso presentata.
2 motivo di appello: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 115,
116, 177, 187, 188, 189 E 244 C.P.C. IN RIFERIMENTO ALLA MANCATA
AMMISSIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI RICHIESTE. MANCATA ED ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PRESUNZIONI OFFERTE
Parte appellante impugna la decisione di prime cure nella parte in cui ha respinto le richieste istruttorie, in particolare le prove testimoniali.
L'appellante ha invero ribadito l'idoneità dei capitoli n. 19 e 210 a fornire la prova, insieme alla consulenza di parte e agli altri elementi presuntivi evidenziati, dell'abusivo riempimento del documento in oggetto.
Secondo la prospettazione dell'appellante, non sarebbe stata necessaria l'indicazione della data precisa della sottoscrizione del foglio in bianco e della consegna al padre dell'attore, ma sarebbe risultato sufficiente, ai fini della rilevanza ed ammissibilità della prova articolata, l'indicazione del periodo all'interno del quale la suddetta consegna sarebbe avvenuta - “in un periodo prossimo alla vendita del compendio immobiliare”
(cfr. sub. cap. 1).
Ha contestato, altresì, il giudizio di non attendibilità del teste, rilevando come questo avrebbe dovuto, semmai, essere formulato ex post, ovvero a seguito della valutazione complessiva della testimonianza. Parte appellante censura, inoltre, la decisione di prime cure nella parte in cui non ha valutato la rilevanza degli elementi presuntivi11 segnalati dall'attore a fondamento della querela di falso proposta.
Ad avviso della Corte, deve ritenersi infondato anche il secondo motivo di appello.
Per quanto attiene l'ammissibilità delle prove testimoniali, questa Corte ritiene di condividere le argomentazioni sostenute nell'ordinanza del 9.02.2023 “le prove testimoniali vertono su circostanze genericamente articolate (cap 1 non viene indicata la data in cui la richiesta è avvenuta;
cap 2 non sono indicate le date delle delibere assembleari per cui la richiesta era effettuata da su valutazioni (cap3,9), su circostanze Controparte_5
generiche e da provare per iscritto (cap4,5,6) irrilevanti (cap7,8)” e quelle correttamente sostenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata “Tutte le circostanze articolate nei capitoli dedotti dall'attore non risultano idonee a provare che nell'immediatezza della data apposta nella controdichiarazione all'attore sia stato fatto sottoscrivere un foglio in bianco: solo nel capitolo n.1, che verte su detta circostanza, il teste dovrebbe riferire che “in un periodo prossimo alla vendita del compendio immobiliare. il signor
[...]
chiedeva al proprio figlio di sottoscrivere fogli in bianco.” Ma non è CP_5 Pt_1
indicata né la data in cui il teste sarebbe stato presente alla consegna del foglio in bianco, né il motivo per cui fosse presente in detta occasione, che rileva ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste12.
È vero, come contestato dall'appellante, che l'attendibilità del teste si rileva solo a seguito della sua dichiarazione e nel raffronto tra questa e i fatti accertati e documentati, nondimeno “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. Ne consegue che è inammissibile il capitolo di prova volto a dimostrare la sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione, mediante apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento”.13 Questa caratteristica non è desumibile nell'articolazione dei capitoli 114 e 215 dedotti da parte appellante, gli unici potenzialmente idonei a provato il contra pacta, in quanto formulati senza specificare – al di là delle motivazioni per cui il testimone sarebbe stato presente ai fatti - le circostanze di tempo e di luogo dei fatti che si intendeva provare.
Deve essere quindi qui ribadita la valutazione di inammissibilità ed irrilevanza delle prove testimoniali richieste da in quanto non idonee a fondare né la Parte_1
prova della falsità del documento, né la prova che l'accordo sul riempimento fosse diverso rispetto al contenuto del foglio sottoscritto.
Quanto agli elementi presuntivi, parte appellante non ha argomentato efficacemente le ragioni di natura fiscale che avrebbero portato a preferire la vendita in luogo alla donazione, limitandosi ad argomentazioni del tutto generiche.
Parimenti, non coglie nel segno la contestazione mossa da parte appellante sulle modalità di reperimento del documento impugnato. Invero, gli appellati, e CP_3
hanno dichiarato di averlo ritrovato nella residenza di Campione d'Italia CP_4
di Controparte_5
La circostanza che la controdichiarazione si trovasse nello studio di proprietà del marito
( della sig.ra madre dell'appellante, non è idonea a costituire Controparte_5 Per_1
elemento presuntivo in favore della non autenticità dello stesso. È giocoforza, infatti, sostenere che il marito peraltro padre dell'attore, possa aver Controparte_5
conservato documenti rilevanti per l'eredità famigliare. Si evidenzia, altresì, che i due appellati, e hanno prodotto in atti CP_3 CP_4
copia fronte/retro della busta (all.6) contenente il documento impugnato, da cui si evince l'elenco dei documenti presenti all'interno “1) – Impegno dei figli per divisione locali appartamenti via Leopardi. 2) – Controdichiarazione ” che si riporta Parte_4
sotto:
Pertanto, gli elementi presuntivi devono ritenersi del tutto inconferenti al fine di supportare la tesi di parte appellante.
Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese
Quanto, infine, alle spese, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo liquidarle, secondo i parametri medi dello scaglioni di riferimento, in complessivi euro 8.470,00 per compensi (euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro
4.287,00 per la fase decisionale), sempre oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge.
Vista la soccombenza in duplice grado, sussistono i requisiti ed i presupposti per il versamento del doppio contributo a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 e s.m.i. pagina 23 di 24
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado n. Parte_1
5549/2023, pubblicata in data 5.07.2023, che conferma;
- condanna a rifondere agli appellati Parte_1 Controparte_1 CP_2
e le spese del presente grado di appello,
[...] Controparte_4 CP_3
liquidate in complessivi € 8.470,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Milano, 5 marzo 2025
Il consigliere est
Alessandra Arceri Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 motivo di appello: LA MANCATA ANALISI DEL DOCUMENTO OGGETTO DI
QUERELA E L'ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA PERIZIA DI PARTE.
Con tale motivo, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto che l'attore ben avrebbe potuto visionare ed esaminare il documento in originale, atteso che quest'ultimo, custodito in cassaforte, è stato poi portato all'udienza del 11.01.2023, cui quantomeno il CTP dell'attore avrebbe potuto presenziare.
L'appellante deduce che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata,
l'istanza di accesso al documento in originale non è stata mai formalmente rigettata dal pagina 12 di 24 3 V. nota n. 4. 4 Cfr. Cass. n. 25445/2010; Cass. n. 18234/2023; Cass. n.11422/2024. pagina 15 di 24 5 Cass. n. 18234/2023 6 Cass. n. 11422/2024. pagina 16 di 24 7 Cfr. Cass. n. 25445/2010 “Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare
l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento "absque pactis", sia che si tratti di riempimento "contra pacta", dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso.” 8 Si tratta della vendita effettuata dalla madre ( a favore dell'appellante in data Persona_1
19.12.1990 avente ad oggetto numerosi immobili siti nel Comune di Corbetta e nel comune di Cisliano, la quale, secondo gli appellati, è in realtà una vendita simulata, la cui controdichiarazione (documento, oggetto di querela di falso) dimostrerebbe, al contrario, la natura donativa dell'atto. pagina 17 di 24 9 1. “Vero che il signor in un periodo prossimo alla vendita del compendio Controparte_5 immobiliare denominato NA CA avvenuta il 19.12.1990 chiedeva al proprio figlio Pt_1 di sottoscrivere quattro fogli in bianco e di consegnarglieli”. 10 2. “Vero che i fogli di cui al capitolo precedente venivano richiesti per predisporre le deleghe necessarie per partecipare, al posto del figlio, alle riunioni condominiali del condominio di Via Leopardi 5 in Milano in cui all'epoca, il padre risiedeva e di cui era pro quota nudo Pt_1 proprietario”. pagina 20 di 24 11 l'insussistenza di ragioni fiscali a sostegno dell'atto di vendita in luogo a quello della donazione e il recepimento del documento da parte dei convenuti, e presso lo studio del CP_3 CP_4 marito Controparte_5 12 Cfr. pag. 4 della sentenza impugnata (n. 5549/2023) pagina 21 di 24 13 Cass. n. 1808/2015 14 1. “Vero che il signor in un periodo prossimo alla vendita del compendio Controparte_5 immobiliare denominato NA CA avvenuta il 19.12.1990 chiedeva al proprio figlio Pt_1 di sottoscrivere quattro fogli in bianco e di consegnarglieli”. 15 2. “Vero che i fogli di cui al capitolo precedente venivano richiesti per predisporre le deleghe necessarie per partecipare, al posto del figlio, alle riunioni condominiali del condominio di Via Leopardi 5 in Milano in cui all'epoca, il padre risiedeva e di cui era pro quota nudo Pt_1 proprietario”. pagina 22 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott. Domenico Bonaretti Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2489/2023 promossa in grado d'appello da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gabriele Calvetto del Foro di Milano (C.F. ), ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 54, giusta delega in atti.
- APPELLANTE – contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Falappi (C.F. , C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Benigno Crespi n. 57 e presso il suo domicilio digitale (PEC – Fax: Email_1
02/6687278)), giusta delega in atti.
pagina 1 di 24 - APPELLATO -
e contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Ribolzi del Foro di Milano (C.F.
– PEC – Fax 024818087) ed C.F._6 Email_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via C. Hajech n. 3, giusta procura in atti.
- APPELLATO -
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, nella CP_3 C.F._7
duplice veste di curatore speciale e di legale, dall'avv. Giovanni Gallizia di Vergano del foro di Milano (C.F. – PEC C.F._8
– Fax 0272190209) ed elettivamente Email_3
domiciliato presso il suo domicilio digitale (PEC
– Fax 0272190209), giusta delega in Email_3
atti.
- APPELLATO -
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._9
dall'avv. Raffaella Pedrini (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._10
presso il suo studio in Milano, Corso Lodi n. 78 e presso il suo domicilio digitale (PEC
– Fax 02/45485436), giusta procura in Email_4
atti.
- APPELLATO -
e nei confronti del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale presso la Corte d'appello,
- LITISCONSORTE NECESSARIO -
pagina 2 di 24
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5549/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 5 luglio 2023/ querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento di tutti
i motivi di cui al presente appello ed in totale riforma dell'impugnata Sentenza nr.
5549/2023 del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Quarta Civile, R.G. 3280/2022, emessa in data 9.05.2023 e pubblicata il 5.07.2023 repertorio nr. 6248/2023 del
5.07.2023 nel giudizio RG nr. 3280/2022, così giudicare: Nel merito: 1) ai sensi e per gli effetti degli articoli 2702 C.C. e 221 e ss, accogliere la querela di falso e per l'effetto accertare e dichiarare la falsità e/o la non autenticità del documento prodotto dalla difesa sub n. 43) – anche erroneamente identificato con il n. 42) nell' CP_3
“Istanza autorizzazione deposito documenti in originale” depositata il 01.07.2022 dalla difesa – e di analogo documento prodotto dalla difesa CP_3 CP_4
sub n. 27) entrambi denominati “controdichiarazione del 19.12.1990”. 2) Adottare ogni consequenziale provvedimento in esito all'accertamento della falsità.
In via istruttoria: rimettersi la causa in istruttoria e per l'effetto
A) Disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'esistenza del documento autentico ed a verificare l'ipotesi di sottoscrizione di foglio in bianco con successivo suo abusivo riempimento.
B) Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che il signor in un periodo prossimo alla vendita del Controparte_5
compendio immobiliare denominato NA CA avvenuta il 19.12.1990 chiedeva al proprio figlio di sottoscrivere quattro fogli in bianco e di consegnarglieli”. Pt_1
2. “Vero che i fogli di cui al capitolo precedente venivano richiesti per predisporre le deleghe necessarie per partecipare, al posto del figlio, alle riunioni condominiali del
pagina 3 di 24 condominio di Via Leopardi 5 in Milano in cui all'epoca, il padre risiedeva e di cui
era pro quota nudo proprietario”. Pt_1
3. “Vero che all'epoca dell'acquisto del Compendio Immobiliare denominato AS
CA (19.12.1990), il signor era già economicamente Parte_1
indipendente, svolgendo la propria attività lavorativa di imprenditore agricolo sin dal
1973.”
4. “Vero che nel medesimo periodo il signor disponeva anche dei Parte_1
proventi derivatagli dalla vendita di un immobile sito in Como, via Italia Libera, 25.”
5. “Vero che il signor prima della stipula del rogito Notarile Parte_1
avvenuto il 19.12.1990 aveva già provveduto al saldo integrale del prezzo relativo alla vendita del compendio immobiliare denominato AS CA (pari a 391.000.000 milioni di vecchie lire) essendo già nel possesso dell'immobile e dei terreni che lui stesso coltivava.”
6. “Vero che la cifra di cui sopra è stata corrisposta utilizzando in parte i proventi derivanti dall'attività di imprenditore agricolo svolta dal signor ed Parte_1
in parte dal ricavato della vendita dell'immobile di Como di cui era proprietario”.
7. “Vero che all'acquisto del compendio immobiliare di cui sopra ha partecipato anche la moglie del signor NO , grazie al suo Parte_1 Parte_2
stipendio di insegnate elementare”. 8. “Vero che il signor custodiva Controparte_5
molti documenti presso l'immobile sito in Campione d'Italia, corso Italia 25 di cui era comproprietario unitamente alla moglie”.
9. “Vero che alla morte del nonno avvenuta il 15.11.2017, il signor Controparte_6
avendo, unitamente al fratello, ereditato quota di ½ del predetto immobile, ne ha sostituito le serrature impedendo l'ingresso anche alla nonna.” Si indica quale teste la NO , residente in [...] Parte_2
- in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Per – Appellato Controparte_1
pagina 4 di 24 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni diversa e contraria domanda dell'appellante:
Nel merito
- rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5549/2023 del 5 luglio 2023;
In via istruttoria
- rigettare le istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto inammissibili ed infondate. Con vittoria delle competenze del doppio grado di giudizio.”
Per - Appellato: Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito: respingere l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato e confermare l'impugnata decisione del Tribunale di Milano;
In via istruttoria: ove si proceda ai sensi dell'art. 356 CPC, ammettersi prova contraria per testi sul seguente capo:
“Vero che il ricavato della vendita dell'immobile in Como, Via Italia Libera, 25 in data
14.03.1990, venne utilizzato dall'Ing. per finanziare la Società Controparte_5
“Porcelanas Verbano S.A.I.C.”, con sede in Santa Fè – Argentina?”.
Testimoni: Sig.ra in Ferrari, residente in [...]; Testimone_1
Dott. con studio professionale in Milano, Via Senato, 6, Sig. Testimone_2 [...]
Via Romanus de Capraria, 5 - Dogana Frazione di Serravalle – San Marino. Tes_3
Applicati gli artt. 254 e 257 CPC.
In ogni caso: vinte le spese e competenze del doppio grado del giudizio.”
Per Appellato: CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respinta ogni diversa e contraria istanza:
pagina 5 di 24 in via principale: respingere l'impugnazione proposta dal signor in Parte_1
quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5549/2023 del 5 luglio 2023; in via istruttoria: respingere ogni istanza istruttoria formulata dall'appellante e per
l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5549/2023 del 5 luglio 2023.
Con vittoria di diritti, onorari e spese del doppio grado di giudizi.”
Per - Appellato: Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni diversa e contraria istanza: in via principale: respingere l'impugnazione proposta dal signor in Parte_1
quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni espresse nella comparsa di costituzione e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5549/2023 del 5 luglio 2023; in via istruttoria: respingere ogni istanza istruttoria formulata dall'appellante per le motivazioni evidenziate nella comparsa di costituzione e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5549/2023 del 5 luglio 2023. Con vittoria di spese e onorari del giudizio di primo e secondo grado.”
Per il PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore generale:
Non ha formulato conclusioni, v. però atto di intervento del 10.10.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ai sensi degli articoli 713 c.c. e 784 e ss.
c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Parte_1 [...]
nonché i figli della sorella premorta CP_1 Controparte_2 Parte_3
e quest'ultimo in persona del Curatore Speciale – Controparte_4 CP_3
chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria, esistente con i convenuti, sul pagina 6 di 24 patrimonio pervenuto in forza della successione del padre deceduto in Controparte_5
data 15.11.2017, e della madre deceduta il 12.9.2020. Persona_1
In particolare, l'attore chiedeva che la comunione fosse sciolta secondo le quote di comproprietà degli eredi e, in subordine, che fosse disposta la vendita del compendio ereditario.
1.2. Costituitisi in giudizio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
e non si opponevano alla domanda di scioglimento dei due compendi CP_3
ereditari, formulando i soli e Controparte_1 CP_3 CP_4
domanda riconvenzionale, avente ad oggetto, per quello che interessa l'odierna
[...]
controversia, l'accertamento della lesione della quota di legittima loro spettante in relazione al testamento di Persona_1
In particolare, chiedevano che fosse accertata la natura simulata della vendita effettuata dalla madre a favore dell'attore in data 19.12.1990, e che fosse accertata la natura donativa dell'atto predetto, in forza della controdichiarazione sottoscritta, nella medesima data, dall'attore, ed avente ad oggetto numerosi immobili siti nel Comune di
Corbetta e nel comune di Cisliano.
1.3. All'udienza del 30.11.2022, l'attore depositava querela di falso avverso il documento contenente detta dichiarazione, con propria apparente sottoscrizione.
All'udienza del 21.12.2022 il Tribunale autorizzava la presentazione della querela, la quale veniva comunicata al Pubblico Ministero, che opponeva il proprio visto in data
27.12.2022.
Il primo giudice dava così avvio al procedimento incidentale di querela di falso ex artt.
221 e ss. c.p.c.
1.4. All'udienza del 11 gennaio 2023, il giudice di primo grado assegnava ai convenuti termine per depositare note di replica alla querela di falso.
Con note di replica depositate in data 31.01.2023, e deducevano CP_3 CP_4
l'infondatezza delle argomentazioni sostenute dall'attore a fondamento della querela di falso e sostenevano di contro l'autenticità del documento denominato pagina 7 di 24 “controdichiarazione del 19.12.1990”, attestante il diverso negozio dissimulato voluto dalle parti (ovvero la donazione). Chiedevano, infine, il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso proposte.
inoltre, eccepiva la nullità della querela di falso ex art. 221 co. 2 c.p.c. CP_4
per la carente allegazione probatoria da parte del querelante, inidonea a provare la falsità del documento.
con note di replica depositate in giudizio, eccepiva Controparte_2
altresì la mancanza di prova del pagamento del corrispettivo convenuto per l'acquisto degli immobili, e per l'effetto, proponeva prova testimoniale contraria sul punto.
1.5. Con ordinanza del 9.2.2023, il giudice di primo grado dichiarava inammissibile la querela di falso proposta da e respingeva le richieste istruttorie sulla Parte_1
querela avanzate con le memorie ex art. 183 c.p.c.
1.6. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come precisate alla udienza del 9 marzo 2023, previa concessione dei termini ex art.190 cpc, ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali.
2. Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con la sentenza n. 5549/2023, pubblicata in data 5/07/2023, respingeva la querela di falso e per l'effetto condannava l'attore alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate in complessivi
“euro 5.205,00 per compenso, oltre IVA e cpa ed il 15% per rimborso spese generali” e alla “sanzione di euro 50,00 ai sensi dell'art. 226 c.p.c.”.
Le argomentazioni poste dal primo Giudice alla base del suddetto decisum possono essere sintetizzate come segue:
- che l'attore aveva avuto modo di accertare l'originale della scrittura, atteso che la stessa, custodita nella cassaforte della cancelleria, era stata portata all'udienza dell'11 gennaio 2023 e che la richiesta di accesso del perito di parte attrice in pagina 8 di 24 Cancelleria era stata “respinta, in quanto l'accertamento si sarebbe svolto in assenza di contraddittorio”;
- che pertanto, il fatto che soltanto il CTP di parte convenuta avesse visionato la scrittura, come lamentato da parte attrice, era dipeso unicamente da una scelta del perito di parte attrice, che non si era presentato all'udienza dell'11 gennaio 2023;
- che nel merito, in ogni caso, “la querela di falso avverso il documento prodotto dai convenuti ai numeri sub 43 ( e sub 27 ( ” non CP_3 CP_4
poteva ritenersi fondata;
- che in particolare, l'attore aveva premesso di non disconoscere l'autografia della sottoscrizione, precludendo ogni accertamento grafologico per accertarne la non autenticità, ma poi, con dichiarazione scarsamente intellegibile, aveva asserito che la firma autografa poteva derivare da altro documento, nel caso in cui “ne fosse verificata (n.d.r.) la non autenticità”;
- che l'attore aveva poi proseguìto le proprie difese prospettando, in uno con l'ambiguo disconoscimento, l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco (il c.d. riempimento “absque pactis”), dichiarando che, se “il suddetto tracciato risultasse
autentico, la firma sarebbe (n.d.r.) stata rilasciata dallo stesso su foglio in bianco successivamente compilato senza il suo consenso”, senza tuttavia fornire alcun riscontro o altra prova in merito;
in particolare, l'attore aveva instato per l'ammissione delle prove testimoniali articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c., che tuttavia, erano da ritenersi – oltre che incongruenti, in quanto volte tutt'al più
a dimostrare un riempimento contro gli accordi presi con il padre CP_5
- non idonee a provare “che nell'immediatezza della data apposta nella
[...]
controdichiarazione all'attore fosse (n.d.r.) stato fatto sottoscrivere un foglio in bianco”. Sul punto, il Tribunale aveva osservato che solo il capitolo n.1 verteva su detta circostanza, in quanto il teste avrebbe dovuto riferire che “in un periodo prossimo alla vendita del compendio immobiliare… il signor Controparte_5
chiedeva al proprio figlio di sottoscrivere fogli in bianco”, ma tale prova Pt_1
pagina 9 di 24 non era stata correttamente ammessa, in quanto “non era (n.d.r.) indicata né la data in cui il teste sarebbe stato presente alla consegna del foglio in bianco, né il motivo per cui fosse presente in detta occasione”;
- che non pareva possibile accertare, tramite consulenza grafologica, che la sottoscrizione fosse stata apposta ad un foglio, la cui parte dattiloscritta sarebbe stata poi successivamente inserita e che, in ogni caso, la consulenza non pareva ammissibile, stante l'insussistenza della prova che l'attore avesse consegnato fogli bianchi poi abusivamente riempiti.
3. Giudizio d'appello
3.1. Avverso tale decisione, ha proposto appello, con il quale ha Parte_1
chiesto la riforma della sentenza impugnata, adducendo n. 2 motivi, così sinteticamente rubricati:
- 1 motivo di appello: LA MANCATA ANALISI DEL DOCUMENTO OGGETTO DI
QUERELA E L'ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA PERIZIA DI PARTE;
- 2 motivo di appello: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI
115, 116, 177, 187, 188, 189 E 244 C.P.C. IN RIFERIMENTO ALLA MANCATA
AMMISSIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI RICHIESTE. MANCATA ED ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PRESUNZIONI OFFERTE.
Parte appellante ha quindi chiesto, in via principale, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la proposta querela di falso ex artt. 2207 c.c. e 221 e ss. c.p.c. e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la falsità o la non autenticità del documento
“controdichiarazione 19.12.1900 di prodotto rispettivamente al sub Parte_1
n. 43) dal convenuto e al sub n. 27) dal convenuto ha CP_3 CP_4
altresì reiterato le istanze istruttorie del primo grado di giudizio.
3.2. Si sono costituiti in giudizio Controparte_2 [...]
e chiedendo il Controparte_7 Controparte_4 Controparte_8
pagina 10 di 24 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata.
3.3. All'udienza del 5.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, avendo concesso i termini per il deposito delle note per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, per una miglior comprensione, ritiene utile ripercorrere cronologicamente le vicende processuali che hanno interessato il procedimento incidentale sulla querela di falso in primo grado:
− all'udienza dell'8.6.2022 l'attore Parte_1
disconosceva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2702 c.c. e 214 e 215 c.p.c., la propria sottoscrizione con riferimento al doc. n.43 (prodotto in atti da CP_3
e al doc. n. 27 (prodotto in atti da , denominato “controdichiarazione CP_4
del 19.12.1990”, sia sulla copia di esso, che sull'eventuale originale esistente, riservandosi di proporre querela di falso sul predetto documento, ove le controparti avesse voluto avvalersene;
− in data 1.07.2022 il convenuto depositava CP_3
istanza di autorizzazione al deposito dei documenti in originale, dichiarando di volersene avvalersene nel presente giudizio ai sensi dell'art. 216 c.p.c. A tal fine produceva una migliore copia fotostatica della controdichiarazione, oggetto di disconoscimento, al doc. n. 42, prodotto con la già menzionata istanza.
− in data 11.07.2022 il Tribunale autorizzava il deposito dei documenti in originale;
− in data 4.11.2022, l'attore depositava istanza Parte_1
di accesso dei documenti originali custoditi in cassaforte;
pagina 11 di 24 − con decreto del 27.11.2022, il primo giudice anticipava l'orario dell'udienza già fissata (per il 30.11.2022) per la decisione sui mezzi istruttori,
“avuto riguardo anche all'istanza di parte attrice”;
− all'udienza del 30.11.2022, parte attrice depositava la querela di falso avverso il documento denominato “controdichiarazione del 19.12.1990”, senza reiterare l'istanza di accesso e visione del documento in originale nel contradditorio tra le parti;
− con ordinanza del 1.12.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.11.2022, il Giudice di prime cure disponeva l'interpello dell'attore e rinviava all'udienza successiva per l'espletamento di tale attività;
− all'udienza del 21.12.2022, il Tribunale autorizzava la presentazione della querela e comunicava tale provvedimento al Pubblico
Ministero;
− all'udienza dell'11.01.2023, il giudice di primo grado dava atto del deposito del documento impugnato ex art. 223 c.p.c. ed indi, con successiva ordinanza, dichiarava inammissibile la querela di falso, non ammetteva le istanze istruttorie avanzate dal querelante e rimetteva la causa in decisione.
Tanto premesso, relativamente ai motivi di gravame formulati in via principale si osserva quanto segue. giudice e che il CTP di parte attrice non avrebbe potuto visionare l'originale del documento all'udienza del 11.01.2023, non avendo il Tribunale disposto alcunché sul punto.
Inoltre, parte appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto le argomentazioni dell'attore a sostegno della querela di falso di difficile intellegibilità, tanto “che condurrebbero a ritenerla inammissibile” per impossibilità di procedere all'accertamento dell'oggetto dell'istanza.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la circostanza che la sottoscrizione non sia stata disconosciuta (e che quindi sia autografa) non preclude ogni accertamento grafologico al fine di accertate l'autenticità del documento.
L'esito a cui è pervenuta la CTP di parte attrice sulla scrittura, oggetto della querela, è il seguente: si tratterebbe di un'ipotesi di abusivo riempimento “absque pactis”1 e/o della costruzione di un falso documentale con firma autografa non autentica.
A tale fine, parte appellante ha chiesto di riesaminare il contenuto della valutazione tecnica preliminare effettuata dalla propria consulente e di ammettere, inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio così come richiesta.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Occorre segnalare innanzi tutto che l'appellante, nonostante avesse depositato istanza di accesso al documento originale, non l'ha reiterata alla successiva udienza (30.11.2022), e nessuno è comparso all'udienza fissata dal Giudice per gli adempimenti sollecitati nell'istanza di accesso.
Il Giudice di prime cure poi, pur avendo erroneamente affermato di aver respinto l'istanza di accesso (in verità, ne aveva semplicemente rinviato l'espletamento a successiva, udienza, nel contraddittorio tra le parti), ne ha sostanzialmente constatato la perenzione, non essendo stata la stessa ulteriormente coltivata. 1 La firma autografa fosse stata apposta su un foglio in bianco successivamente riempito del testo che attualmente compare sul documento prodotto. pagina 13 di 24 Inoltre, anche nelle successive udienze, l'appellante non ha mai manifestato l'interesse all'accertamento del documento in originale, anzi, a contrario, si è affrettato a depositare la querela di falso, nonostante non avesse preso visione dell'originale.
Giova, altresì, ribadire che l'attore non ha mostrato tale interesse neanche all'udienza del
11.01.2023, durante la quale il giudice ha proceduto al deposito della scrittura oggetto di querela di falso ex art. 223 c.p.c.
Non si comprende, pertanto, come parte appellante possa lamentare la mancata possibilità di prendere visione dell'originale del documento oggetto della querela presentata.
Nel merito, in ogni caso, le doglianze dell'appellante risultano carenti di qualsiasi allegazione e prova.
L'art. 221 co. 2 c.p.c. prevede che la querela di falso debba contenere, a pena di nullità,
l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.
La Suprema Corte, a tale proposito, afferma che, “ai sensi dell'art. 221 co. 2 c.p.c.,
l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla”.2
Invero, la consulenza di parte stilata dal consulente tecnico di parte attrice giunge a conclusioni incerte e perplesse nella parte in cui afferma che l'indagine si è svolta “in assenza dell'esame del documento in verifica originale”. Dette conclusioni sono palesemente insufficienti a supportare la tesi dell'abusivo riempimento della scrittura, stante il riconoscimento da parte dell'attore della firma autografa, e la generica e non meglio circostanziata rappresentazione di una utilizzazione, da parte di terzi, per confezionare un documento non autentico, di fogli in bianco che l'attore avrebbe 2 Cass. n. 27408/2023, in senso conforme Cass. n. 6383/1988; n. 8230/1990; n.10874/2018 pagina 14 di 24 consegnato al padre, in vista di alcune assemblee condominiali cui lo stesso avrebbe dovuto partecipare in sua vece.
In particolare, la CTP di parte attrice avrebbe rilevato, nel confronto con altro documento dattiloscritto sottoscritto da nel 2013, l'incoerenza della Parte_1
“modalità di occupazione dello spazio grafico disponibile e della conseguente formattazione del testo”, ovvero un'”incongruenza nella modalità di espressione e di gestione delle coordinate visuospaziali che dimostra la diversa modalità espressiva, utilizzata nella realizzazione di un testo, delle funzioni cognitive ed esecutive sottese all'esecuzione della dattiloscrittura oltre che nel rapporto testo/firma”.
La difesa di parte appellante appare, tuttavia, di contenuto ondivago: dapprima ipotizza la possibile falsità dell'intero documento, ma poi, in seguito, sostiene l'abusivo riempimento – c.d. absque pactis – di foglio firmato in bianco, anche se, nell'articolare l'unico capitolo di prova pertinente (anche se irrimediabilmente indeterminato), sostiene poi, in realtà, la sussistenza di un riempimento contra pacta3, ovvero l'utilizzo inappropriato, per confezionare la scrittura per cui è causa, di fogli firmati in bianco consegnati al proprio padre , che avrebbero dovuto essere riempiti con Controparte_5
deleghe a partecipare ad assemblee condominiali, fattispecie del tutto differente che, secondo la giurisprudenza di legittimità4, non necessita neppure della querela di falso.
Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis” e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo “contra pacta”; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta”5.
Recentemente, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo;
ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.”6
Deve quindi ribadirsi come le difese svolte dalla parte querelante nel corso del giudizio siano state contraddittorie: dapprima, si è riconosciuta l'autografia della firma, riservandosi ogni questione sul documento una volta visionato l'originale; di poi, una volta non sfruttata l'opportunità di esaminare l'originale del documento, si è presentata una querela generica ed indeterminata, o meglio di contenuto perplesso ed ipotetico, atteso che si è dedotta, da un lato, la falsità dell'intero documento, forse risultato di un assemblaggio, instando per l'ammissione di specifica CTU al riguardo, e nel contempo, con rappresentazione completamente differente, l'abusivo (o meglio, contrario agli accordi) riempimento di foglio firmato in bianco, chiedendo l'ammissione di prove dichiarative al riguardo. Rispetto a tale ultima fattispecie, come detto, per quanto sostenuto dalla Suprema Corte, non occorreva il promovimento della querela di falso, bensì era sufficiente fornire la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello desumibile dal foglio sottoscritto, “se la difesa mirava (n.d.r.) a sostenere che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso”7. A tal fine, dunque, non si comprende in che modo l'esperimento di una CTU avrebbe potuto accertare ciò, dato che la contestazione dell'appellante si è infine incentrata non tanto sull'autenticità del documento in sé stesso considerato, ma sull'abusivo riempimento di un ipotetico foglio in bianco con firma autografa, con contenuto diverso da quello concordato.
La complessità di tale accertamento, che impone di verificare se il testo sia stato inserito successivamente e contro il consenso dell'attore, non pare possa essere oggetto di un accertamento tecnico, neanche grafologico.
Pertanto, non solo la CTU richiesta deve considerarsi esplorativa, in quanto non sussiste la prova né della falsità della scrittura, né di un riempimento absque pactis ovvero contra pactis, ma altresì inammissibile, in quanto formulata in modo così generico da non comprendere come possa essere utile all'accertamento richiesto.
Tuttavia, al fine di ulteriormente corroborare la scelta già espressa dal giudice di prime cure, e che s'intende ribadire nella presente sede, valga osservare, per completezza di motivazione, che la doglianza di non autenticità del documento in contestazione pare anche esser smentita dal mero confronto tra il rogito della vendita8 e la controdichiarazione, oggetto di querela di falso.
Si ripartono i due stralci dei documenti indicati.
In primis, il corpo dell'atto di vendita stipulato tra e Persona_1 Parte_1
con sottoscrizione dell'acquirente apposta ad uno degli allegati (cfr. all. 1 querela): pagina 18 di 24 In secondo luogo, la controdichiarazione asseritamente sottoscritta da Parte_1
(cfr. doc. 42 – copia fotostatica del documento oggetto di querela di falso):
Dal mero visivo raffronto tra questi documenti, è altamente verosimile che “la controdichiarazione” sia stata compilata e sottoscritta nel medesimo contesto spazio temporale in cui è stato sottoscritto l'atto di vendita, si rileva infatti:
− la stessa grafia;
− lo stesso font;
− lo stesso stile e grandezza di carattere per la scrittura;
− le stesse cifre numeriche;
− la stessa modalità di redazione, con ampi e pertinenti riferimenti all'atto di vendita concluso;
− lo stesso simbolo della lira L. anziché “£”, che dunque non coincide con quello utilizzato di solito nelle macchine da scrivere.
− Alla luce degli elementi di congruenza rilevati, pare potersi affermare sulla scorta di attività valutativa pur sempre di pertinenza del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., una pagina 19 di 24 estrema similitudine tra i due atti, tanto da potersi ritenere relegata nel campo del “non probabile” la dedotta contraffazione del documento contestato, e così, a maggior ragione, infondata la querela di falso presentata.
2 motivo di appello: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 115,
116, 177, 187, 188, 189 E 244 C.P.C. IN RIFERIMENTO ALLA MANCATA
AMMISSIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI RICHIESTE. MANCATA ED ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PRESUNZIONI OFFERTE
Parte appellante impugna la decisione di prime cure nella parte in cui ha respinto le richieste istruttorie, in particolare le prove testimoniali.
L'appellante ha invero ribadito l'idoneità dei capitoli n. 19 e 210 a fornire la prova, insieme alla consulenza di parte e agli altri elementi presuntivi evidenziati, dell'abusivo riempimento del documento in oggetto.
Secondo la prospettazione dell'appellante, non sarebbe stata necessaria l'indicazione della data precisa della sottoscrizione del foglio in bianco e della consegna al padre dell'attore, ma sarebbe risultato sufficiente, ai fini della rilevanza ed ammissibilità della prova articolata, l'indicazione del periodo all'interno del quale la suddetta consegna sarebbe avvenuta - “in un periodo prossimo alla vendita del compendio immobiliare”
(cfr. sub. cap. 1).
Ha contestato, altresì, il giudizio di non attendibilità del teste, rilevando come questo avrebbe dovuto, semmai, essere formulato ex post, ovvero a seguito della valutazione complessiva della testimonianza. Parte appellante censura, inoltre, la decisione di prime cure nella parte in cui non ha valutato la rilevanza degli elementi presuntivi11 segnalati dall'attore a fondamento della querela di falso proposta.
Ad avviso della Corte, deve ritenersi infondato anche il secondo motivo di appello.
Per quanto attiene l'ammissibilità delle prove testimoniali, questa Corte ritiene di condividere le argomentazioni sostenute nell'ordinanza del 9.02.2023 “le prove testimoniali vertono su circostanze genericamente articolate (cap 1 non viene indicata la data in cui la richiesta è avvenuta;
cap 2 non sono indicate le date delle delibere assembleari per cui la richiesta era effettuata da su valutazioni (cap3,9), su circostanze Controparte_5
generiche e da provare per iscritto (cap4,5,6) irrilevanti (cap7,8)” e quelle correttamente sostenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata “Tutte le circostanze articolate nei capitoli dedotti dall'attore non risultano idonee a provare che nell'immediatezza della data apposta nella controdichiarazione all'attore sia stato fatto sottoscrivere un foglio in bianco: solo nel capitolo n.1, che verte su detta circostanza, il teste dovrebbe riferire che “in un periodo prossimo alla vendita del compendio immobiliare. il signor
[...]
chiedeva al proprio figlio di sottoscrivere fogli in bianco.” Ma non è CP_5 Pt_1
indicata né la data in cui il teste sarebbe stato presente alla consegna del foglio in bianco, né il motivo per cui fosse presente in detta occasione, che rileva ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste12.
È vero, come contestato dall'appellante, che l'attendibilità del teste si rileva solo a seguito della sua dichiarazione e nel raffronto tra questa e i fatti accertati e documentati, nondimeno “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. Ne consegue che è inammissibile il capitolo di prova volto a dimostrare la sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione, mediante apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento”.13 Questa caratteristica non è desumibile nell'articolazione dei capitoli 114 e 215 dedotti da parte appellante, gli unici potenzialmente idonei a provato il contra pacta, in quanto formulati senza specificare – al di là delle motivazioni per cui il testimone sarebbe stato presente ai fatti - le circostanze di tempo e di luogo dei fatti che si intendeva provare.
Deve essere quindi qui ribadita la valutazione di inammissibilità ed irrilevanza delle prove testimoniali richieste da in quanto non idonee a fondare né la Parte_1
prova della falsità del documento, né la prova che l'accordo sul riempimento fosse diverso rispetto al contenuto del foglio sottoscritto.
Quanto agli elementi presuntivi, parte appellante non ha argomentato efficacemente le ragioni di natura fiscale che avrebbero portato a preferire la vendita in luogo alla donazione, limitandosi ad argomentazioni del tutto generiche.
Parimenti, non coglie nel segno la contestazione mossa da parte appellante sulle modalità di reperimento del documento impugnato. Invero, gli appellati, e CP_3
hanno dichiarato di averlo ritrovato nella residenza di Campione d'Italia CP_4
di Controparte_5
La circostanza che la controdichiarazione si trovasse nello studio di proprietà del marito
( della sig.ra madre dell'appellante, non è idonea a costituire Controparte_5 Per_1
elemento presuntivo in favore della non autenticità dello stesso. È giocoforza, infatti, sostenere che il marito peraltro padre dell'attore, possa aver Controparte_5
conservato documenti rilevanti per l'eredità famigliare. Si evidenzia, altresì, che i due appellati, e hanno prodotto in atti CP_3 CP_4
copia fronte/retro della busta (all.6) contenente il documento impugnato, da cui si evince l'elenco dei documenti presenti all'interno “1) – Impegno dei figli per divisione locali appartamenti via Leopardi. 2) – Controdichiarazione ” che si riporta Parte_4
sotto:
Pertanto, gli elementi presuntivi devono ritenersi del tutto inconferenti al fine di supportare la tesi di parte appellante.
Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese
Quanto, infine, alle spese, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo liquidarle, secondo i parametri medi dello scaglioni di riferimento, in complessivi euro 8.470,00 per compensi (euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro
4.287,00 per la fase decisionale), sempre oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge.
Vista la soccombenza in duplice grado, sussistono i requisiti ed i presupposti per il versamento del doppio contributo a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 e s.m.i. pagina 23 di 24
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado n. Parte_1
5549/2023, pubblicata in data 5.07.2023, che conferma;
- condanna a rifondere agli appellati Parte_1 Controparte_1 CP_2
e le spese del presente grado di appello,
[...] Controparte_4 CP_3
liquidate in complessivi € 8.470,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Milano, 5 marzo 2025
Il consigliere est
Alessandra Arceri Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 motivo di appello: LA MANCATA ANALISI DEL DOCUMENTO OGGETTO DI
QUERELA E L'ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA PERIZIA DI PARTE.
Con tale motivo, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto che l'attore ben avrebbe potuto visionare ed esaminare il documento in originale, atteso che quest'ultimo, custodito in cassaforte, è stato poi portato all'udienza del 11.01.2023, cui quantomeno il CTP dell'attore avrebbe potuto presenziare.
L'appellante deduce che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata,
l'istanza di accesso al documento in originale non è stata mai formalmente rigettata dal pagina 12 di 24 3 V. nota n. 4. 4 Cfr. Cass. n. 25445/2010; Cass. n. 18234/2023; Cass. n.11422/2024. pagina 15 di 24 5 Cass. n. 18234/2023 6 Cass. n. 11422/2024. pagina 16 di 24 7 Cfr. Cass. n. 25445/2010 “Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare
l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento "absque pactis", sia che si tratti di riempimento "contra pacta", dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso.” 8 Si tratta della vendita effettuata dalla madre ( a favore dell'appellante in data Persona_1
19.12.1990 avente ad oggetto numerosi immobili siti nel Comune di Corbetta e nel comune di Cisliano, la quale, secondo gli appellati, è in realtà una vendita simulata, la cui controdichiarazione (documento, oggetto di querela di falso) dimostrerebbe, al contrario, la natura donativa dell'atto. pagina 17 di 24 9 1. “Vero che il signor in un periodo prossimo alla vendita del compendio Controparte_5 immobiliare denominato NA CA avvenuta il 19.12.1990 chiedeva al proprio figlio Pt_1 di sottoscrivere quattro fogli in bianco e di consegnarglieli”. 10 2. “Vero che i fogli di cui al capitolo precedente venivano richiesti per predisporre le deleghe necessarie per partecipare, al posto del figlio, alle riunioni condominiali del condominio di Via Leopardi 5 in Milano in cui all'epoca, il padre risiedeva e di cui era pro quota nudo Pt_1 proprietario”. pagina 20 di 24 11 l'insussistenza di ragioni fiscali a sostegno dell'atto di vendita in luogo a quello della donazione e il recepimento del documento da parte dei convenuti, e presso lo studio del CP_3 CP_4 marito Controparte_5 12 Cfr. pag. 4 della sentenza impugnata (n. 5549/2023) pagina 21 di 24 13 Cass. n. 1808/2015 14 1. “Vero che il signor in un periodo prossimo alla vendita del compendio Controparte_5 immobiliare denominato NA CA avvenuta il 19.12.1990 chiedeva al proprio figlio Pt_1 di sottoscrivere quattro fogli in bianco e di consegnarglieli”. 15 2. “Vero che i fogli di cui al capitolo precedente venivano richiesti per predisporre le deleghe necessarie per partecipare, al posto del figlio, alle riunioni condominiali del condominio di Via Leopardi 5 in Milano in cui all'epoca, il padre risiedeva e di cui era pro quota nudo Pt_1 proprietario”. pagina 22 di 24