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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/06/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA nel processo civile 1138/2023 promosso da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI BAIA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Perugia in P.zza D'Italia 9
ATTORE
Contro
(C.F. ) e (C.F. . Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
C.F._3
CONVENUTI-CONTUMACI
OGGI 12.6.25 ore 11.00 innanzi al GOT Vincenzo Massimiliano Di Fiore sono comparsi:
AVV. ALESSANDRO DI BAIA per l'attore.
Nessuno è comparso per i convenuti.
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione con funzioni video-audio attive (Microsoft Teams) e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati. Le parti sono già edotte in relazione al divieto di registrazione della odierna videoconferenza.
Il procuratore dell'attore: si riporta alle conclusioni formulate in atti, discute la causa e chiede darsi lettura del dispositivo. Chiede, inoltre, di essere dispensato dal presenziare nuovamente in videoconferenza all'esito della camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che le dichiarazioni rese sono state rilette e che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
Il giudice onorario
Si ritira in Camera di consiglio,
Dispensa il difensore dal comparire nuovamente in videoconferenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1138/2023 R.G.
COCOZZA (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI BAIA Pt_1 C.F._1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Perugia in P.zza D'Italia 9
ATTORE
Contro
(C.F. ) e (C.F. . Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
C.F._3
CONVENUTI-CONTUMACI
Oggetto: responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI
In data 12.3.25 l'attore ha ribadito le conclusioni formulate con atto di citazione dal seguente tenore:
“Accertare e dichiarare, per i suesposti motivi di fatto e di diritto la responsabilità in solido dei sig.ri e degli eventi occorsi e delle lesioni riportate dal sig. CP_1 CP_3
in narrativa descritti e, per l'effetto, condannare i sig.ri e Parte_1 CP_1 CP_3 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore che si
[...] quantificano in € 20.756,13 per danno biologico e danno patrimoniale ut supra puntualmente indicati ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Vinte le spese.”
I convenuti hanno disertato l'intero processo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
Il presente giudizio ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato 22-24 febbraio 2023 con cui l'attore ha evocato i convenuti per sentire accogliere le suesposte conclusioni.
In punto di fatto ha dedotto l'evento occorso in data 8.8.22 alle ore 09.30 circa:
, intento a scaricare la spesa presso l'abitazione della suocera sita in Perugia via A. Pt_1
Liberati 39, veniva aggredito da un cane di taglia media che si trovava nelle vicinanze e nello spazio antistante l'ingresso condominiale. Il cane era privo di museruola protettiva, non sorvegliato e con un guinzaglio estensibile di circa quattro metri di lunghezza.
Sul posto era presente (sorella di proprietario del cane) alla Controparte_2 Controparte_1
quale era affidato l'animale.
Era presente la madre dei fratelli che, subito dopo il morso, ha messo il guinzaglio ad CP_1
uno dei due cani che le signore stavano portando a spasso.
riportava, come da certificazione medica che si allega, gravi lesioni fisiche in termini Pt_1
di invalidità temporanea e permanente.
In punto di diritto ha invocato l'art. 2052 c.c..
Ha prodotto i seguenti documenti: certificazione medica, relazione medico legale del Dott.
rilievi fotografici, denuncia querela, filmato degli eventi cd-rom e spese Persona_1
mediche.
In seno alla prima udienza questo giudice onorario ha dato atto del mancato espletamento della negoziazione assistita ed ha disposto in conformità alla legge n. 162/14. Ha, altresì, disposto il deposito delle ricevute di consegna delle notifiche dell'atto introduttivo nei confronti dei convenuti.
In data 11.1.24 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6° c.p.c.. In senso all'udienza per gli adempimenti ex art. 184 c.p.c. è stato ammesso l'interrogatorio non formale dei convenuti.
Parte attrice non ha articolato prove orali.
Il verbale di udienza del 21.5.24 contenente l'ammissione dell'interpello formale è stato ritualmente notificato ai convenuti il 22.10.24.
A seguito di rinvii, l'attore ha precisato le conclusioni il successivo 12.3.25.
La causa è stata differita -come da richiesta del difensore ex art. 281 sexies c.p.c.- alla odierna udienza per discussione orale e per lettura del dispositivo unitamente alla parte motiva della odierna decisione.
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
Nella ricerca della prospettabile soluzione questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2052 c.c..
In ordine ai criteri afferenti alla responsabilità oggettiva, il Tribunale ha ritenuto di aderire all'orientamento della Cassazione alla stregua del quale l'addebito è configurabile e ricorre ex art. 2052 c.c. soltanto se il preteso danneggiato-attore ha, in concreto, allegato e dimostrato quanto segue:
a) l'evento pregiudizievole a causa dall'animale;
b) la concreta dinamica del sinistro;
c) il nesso causale tra condotta dell'animale ed evento dannoso subito;
d) l'appartenenza dell'animale al legittimo proprietario o a colui il quale ne aveva, in quel frangente, la custodia.
La parte convenuta per liberarsi dalla responsabilità azionata ai sensi dell'art. 2052 c.c. non dovrà dimostrare di essere esente da colpa, ma avrà l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo tale, peraltro, da interrompere la logica relazione che intercorre tra fatto e danno
“fratturando” il cosiddetto nesso di causalità materiale.
I suddetti condivisibili principi di cui alla recente pronuncia della Cassazione n. Cass. 7260/2013 se raffrontati con le ragioni vanamente addotte, nel caso di specie, peraltro insufficientemente provate dall'attore imprimono forza motivazionale idonea ai fini dell'odierno rigetto della domanda attorea. In particolare, l'attore avrebbe dovuto assolvere (ex art. 2697 c.c.) all'onere specifico in riferimento alla disciplina codicistica afferente ai summenzionati presupposti di legge con riferimento analitico alla prova della imputabilità in capo ai convenuti del fatto loro addebitato e in relazione, altresì, alla prova, in concreto, della sussistenza della dinamica del fatto e della relazione logica afferente al nesso causale materiale ed anche della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno cioè di avere, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta.
Sul punto, l'attore ha lasciato incompiute le prove del fatto costitutivo. La domanda attorea, in quanto rivelatasi infondata in fatto e diritto, deve essere respinta.
L'editio actionis ha contemplato la conoscenza del fatto da parte di un soggetto presente al momento del morso inferto dal cane.
Eppure, l'attore ha deliberatamente prescelto di non chiedere l'ammissione della prova testimoniale con la “madre dei fratelli che, subito dopo il morso, ha messo il guinzaglio CP_1
ad uno dei due cani che le signore stavano portando a spasso (v. citazione pag. 2 rigo 8°).
Breve cenno merita il fatto processuale della contumacia dei convenuti.
Essi godono di una prerogativa che, ad avviso di questo Tribunale, è compiutamente espressa dal principio di “ficta contestatio”.
In base all'art. 115 c.p.c., l'onere di contestazione specifica compete unicamente alla parte che si è costituita in giudizio, giammai al contumace.
Il nostro Legislatore ha, infatti, prescelto il regime della ficta litiscontestatio per il contumace non già la c.d. ficta confessio.
In sostanza, l'art. 115, co. 1 c.p.c. dà luogo ad una finzione giuridica in forza della quale, in caso di contumacia, i fatti affermati dalla controparte debbono ritenersi contestati non già ammessi dal contumace. E' esclusa dall'Ordinamento la ficta confessio del contumace (v. Cass. SS.UU.
761/2002 e Cass. 22461/15). Con sentenza n. 340/07 la Corte Costituzionale ha ribadito che la ficta litiscontestatio del contumace è un principio della “tradizione del diritto processuale italiano”.
Fatte queste generali premesse, il Tribunale ha passato in rassegna tutte le risultanze istruttorie acquisite agli atti del fascicolo in epigrafe.
Alla luce degli unici documenti allegati in atti questo giudice onorario è pervenuto alla determinazione in ragione della quale il fatto costitutivo non è risultato provato e tale carenza non ha consentito di realizzare la fattispecie giuridica a favore dell'attore.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c. questo giudice onorario, valutati i soli elementi documentali allegati al libello introduttivo, ha considerato insussistente il fatto costitutivo in ragione della carenza di prova afferente i seguenti presupposti:
a) l'evento pregiudizievole a causa dall'animale;
b) la concreta dinamica del sinistro;
c) il nesso causale tra condotta dell'animale ed evento dannoso subito;
d) l'appartenenza dell'animale al legittimo proprietario o a colui il quale ne aveva, in quel frangente, la custodia.
Men che meno risulta confacente ai fini probatori il video contenuto nel cd-rom allegato in atti.
Esso è rappresentativo delle scene estranee al momento del fatto (morso inferto dal cane) e focalizza, invece, l'attenzione su più di un “frame” immediatamente susseguente al fatto senza che sia stato possibile al Tribunale la corretta identificazione, in rango probatorio, della dinamica del fatto, della persona e degli animali ripresi nel predetto video.
Sia il parlato che le immagini di cui al predetto video non costituiscono imprescindibili antecedenti logici dei predetti presupposti di legge dinanzi elencati alle lettere a-d.
Inoltre, l'intero contenuto del video è apparso immeritevole di credito nella parte in cui le due donne non hanno affermato di conoscere circostanze anche solo deduttive di tempo e di luogo in riferimento specifico all'accaduto (morso inferto dal cane).
A circostanziare tale momento -come traspare dal video- è stato, invece, soltanto l'attore.
L'intero cd-rom è privo, inoltre, di causalità: il contenuto integrale, di per sé valutato, non può rappresentare agli occhi di questo giudice onorario né un antecedente logico né un accadimento concreto del paventato fatto illecito.
E' rimasta, peraltro, ignota anche la esatta identificazione dell'effettivo proprietario ovvero di altro soggetto che, per l'appunto, ha avuto in uso l'animale.
In ragione delle argomentazioni che precedono questo giudice onorario ha ritenuto inapplicabile l'effetto di cui all'art. 232 c.p.c. derivante dalla mancata risposta dei convenuti ritualmente evocati in sede di interpello formale. Tale constatazione discende dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale “La disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ., a differenza dell'abrogato articolo 218 del precedente codice di rito, non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova
(Cass. 21643/21)”.
A cagione di un efficace contrappeso rispetto agli effetti dell'art. 232 c.p.c. è derivata la erosione della tesi difensiva dell'attore attesa la mancata sussistenza dei presupposti sopra elencati conformi al disposto di cui all'art. 2052 c.c..
La complessiva valutazione di tutti gli elementi introdotti dalla parte attrice non ha consentito a questo giudice onorario di ritenere ammessi i fatti di causa.
L'onere probatorio è risultato carente su tutti i presupposti di cui alla norma evocata da Pt_1
In ragione della contumacia non sussiste altro ragionevole motivo per statuire in ordine alla soccombenza ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda;
Nulla per spese.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia il 12 giugno 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA nel processo civile 1138/2023 promosso da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI BAIA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Perugia in P.zza D'Italia 9
ATTORE
Contro
(C.F. ) e (C.F. . Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
C.F._3
CONVENUTI-CONTUMACI
OGGI 12.6.25 ore 11.00 innanzi al GOT Vincenzo Massimiliano Di Fiore sono comparsi:
AVV. ALESSANDRO DI BAIA per l'attore.
Nessuno è comparso per i convenuti.
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione con funzioni video-audio attive (Microsoft Teams) e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati. Le parti sono già edotte in relazione al divieto di registrazione della odierna videoconferenza.
Il procuratore dell'attore: si riporta alle conclusioni formulate in atti, discute la causa e chiede darsi lettura del dispositivo. Chiede, inoltre, di essere dispensato dal presenziare nuovamente in videoconferenza all'esito della camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che le dichiarazioni rese sono state rilette e che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
Il giudice onorario
Si ritira in Camera di consiglio,
Dispensa il difensore dal comparire nuovamente in videoconferenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1138/2023 R.G.
COCOZZA (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI BAIA Pt_1 C.F._1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Perugia in P.zza D'Italia 9
ATTORE
Contro
(C.F. ) e (C.F. . Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
C.F._3
CONVENUTI-CONTUMACI
Oggetto: responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI
In data 12.3.25 l'attore ha ribadito le conclusioni formulate con atto di citazione dal seguente tenore:
“Accertare e dichiarare, per i suesposti motivi di fatto e di diritto la responsabilità in solido dei sig.ri e degli eventi occorsi e delle lesioni riportate dal sig. CP_1 CP_3
in narrativa descritti e, per l'effetto, condannare i sig.ri e Parte_1 CP_1 CP_3 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore che si
[...] quantificano in € 20.756,13 per danno biologico e danno patrimoniale ut supra puntualmente indicati ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Vinte le spese.”
I convenuti hanno disertato l'intero processo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
Il presente giudizio ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato 22-24 febbraio 2023 con cui l'attore ha evocato i convenuti per sentire accogliere le suesposte conclusioni.
In punto di fatto ha dedotto l'evento occorso in data 8.8.22 alle ore 09.30 circa:
, intento a scaricare la spesa presso l'abitazione della suocera sita in Perugia via A. Pt_1
Liberati 39, veniva aggredito da un cane di taglia media che si trovava nelle vicinanze e nello spazio antistante l'ingresso condominiale. Il cane era privo di museruola protettiva, non sorvegliato e con un guinzaglio estensibile di circa quattro metri di lunghezza.
Sul posto era presente (sorella di proprietario del cane) alla Controparte_2 Controparte_1
quale era affidato l'animale.
Era presente la madre dei fratelli che, subito dopo il morso, ha messo il guinzaglio ad CP_1
uno dei due cani che le signore stavano portando a spasso.
riportava, come da certificazione medica che si allega, gravi lesioni fisiche in termini Pt_1
di invalidità temporanea e permanente.
In punto di diritto ha invocato l'art. 2052 c.c..
Ha prodotto i seguenti documenti: certificazione medica, relazione medico legale del Dott.
rilievi fotografici, denuncia querela, filmato degli eventi cd-rom e spese Persona_1
mediche.
In seno alla prima udienza questo giudice onorario ha dato atto del mancato espletamento della negoziazione assistita ed ha disposto in conformità alla legge n. 162/14. Ha, altresì, disposto il deposito delle ricevute di consegna delle notifiche dell'atto introduttivo nei confronti dei convenuti.
In data 11.1.24 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6° c.p.c.. In senso all'udienza per gli adempimenti ex art. 184 c.p.c. è stato ammesso l'interrogatorio non formale dei convenuti.
Parte attrice non ha articolato prove orali.
Il verbale di udienza del 21.5.24 contenente l'ammissione dell'interpello formale è stato ritualmente notificato ai convenuti il 22.10.24.
A seguito di rinvii, l'attore ha precisato le conclusioni il successivo 12.3.25.
La causa è stata differita -come da richiesta del difensore ex art. 281 sexies c.p.c.- alla odierna udienza per discussione orale e per lettura del dispositivo unitamente alla parte motiva della odierna decisione.
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
Nella ricerca della prospettabile soluzione questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2052 c.c..
In ordine ai criteri afferenti alla responsabilità oggettiva, il Tribunale ha ritenuto di aderire all'orientamento della Cassazione alla stregua del quale l'addebito è configurabile e ricorre ex art. 2052 c.c. soltanto se il preteso danneggiato-attore ha, in concreto, allegato e dimostrato quanto segue:
a) l'evento pregiudizievole a causa dall'animale;
b) la concreta dinamica del sinistro;
c) il nesso causale tra condotta dell'animale ed evento dannoso subito;
d) l'appartenenza dell'animale al legittimo proprietario o a colui il quale ne aveva, in quel frangente, la custodia.
La parte convenuta per liberarsi dalla responsabilità azionata ai sensi dell'art. 2052 c.c. non dovrà dimostrare di essere esente da colpa, ma avrà l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo tale, peraltro, da interrompere la logica relazione che intercorre tra fatto e danno
“fratturando” il cosiddetto nesso di causalità materiale.
I suddetti condivisibili principi di cui alla recente pronuncia della Cassazione n. Cass. 7260/2013 se raffrontati con le ragioni vanamente addotte, nel caso di specie, peraltro insufficientemente provate dall'attore imprimono forza motivazionale idonea ai fini dell'odierno rigetto della domanda attorea. In particolare, l'attore avrebbe dovuto assolvere (ex art. 2697 c.c.) all'onere specifico in riferimento alla disciplina codicistica afferente ai summenzionati presupposti di legge con riferimento analitico alla prova della imputabilità in capo ai convenuti del fatto loro addebitato e in relazione, altresì, alla prova, in concreto, della sussistenza della dinamica del fatto e della relazione logica afferente al nesso causale materiale ed anche della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno cioè di avere, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta.
Sul punto, l'attore ha lasciato incompiute le prove del fatto costitutivo. La domanda attorea, in quanto rivelatasi infondata in fatto e diritto, deve essere respinta.
L'editio actionis ha contemplato la conoscenza del fatto da parte di un soggetto presente al momento del morso inferto dal cane.
Eppure, l'attore ha deliberatamente prescelto di non chiedere l'ammissione della prova testimoniale con la “madre dei fratelli che, subito dopo il morso, ha messo il guinzaglio CP_1
ad uno dei due cani che le signore stavano portando a spasso (v. citazione pag. 2 rigo 8°).
Breve cenno merita il fatto processuale della contumacia dei convenuti.
Essi godono di una prerogativa che, ad avviso di questo Tribunale, è compiutamente espressa dal principio di “ficta contestatio”.
In base all'art. 115 c.p.c., l'onere di contestazione specifica compete unicamente alla parte che si è costituita in giudizio, giammai al contumace.
Il nostro Legislatore ha, infatti, prescelto il regime della ficta litiscontestatio per il contumace non già la c.d. ficta confessio.
In sostanza, l'art. 115, co. 1 c.p.c. dà luogo ad una finzione giuridica in forza della quale, in caso di contumacia, i fatti affermati dalla controparte debbono ritenersi contestati non già ammessi dal contumace. E' esclusa dall'Ordinamento la ficta confessio del contumace (v. Cass. SS.UU.
761/2002 e Cass. 22461/15). Con sentenza n. 340/07 la Corte Costituzionale ha ribadito che la ficta litiscontestatio del contumace è un principio della “tradizione del diritto processuale italiano”.
Fatte queste generali premesse, il Tribunale ha passato in rassegna tutte le risultanze istruttorie acquisite agli atti del fascicolo in epigrafe.
Alla luce degli unici documenti allegati in atti questo giudice onorario è pervenuto alla determinazione in ragione della quale il fatto costitutivo non è risultato provato e tale carenza non ha consentito di realizzare la fattispecie giuridica a favore dell'attore.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c. questo giudice onorario, valutati i soli elementi documentali allegati al libello introduttivo, ha considerato insussistente il fatto costitutivo in ragione della carenza di prova afferente i seguenti presupposti:
a) l'evento pregiudizievole a causa dall'animale;
b) la concreta dinamica del sinistro;
c) il nesso causale tra condotta dell'animale ed evento dannoso subito;
d) l'appartenenza dell'animale al legittimo proprietario o a colui il quale ne aveva, in quel frangente, la custodia.
Men che meno risulta confacente ai fini probatori il video contenuto nel cd-rom allegato in atti.
Esso è rappresentativo delle scene estranee al momento del fatto (morso inferto dal cane) e focalizza, invece, l'attenzione su più di un “frame” immediatamente susseguente al fatto senza che sia stato possibile al Tribunale la corretta identificazione, in rango probatorio, della dinamica del fatto, della persona e degli animali ripresi nel predetto video.
Sia il parlato che le immagini di cui al predetto video non costituiscono imprescindibili antecedenti logici dei predetti presupposti di legge dinanzi elencati alle lettere a-d.
Inoltre, l'intero contenuto del video è apparso immeritevole di credito nella parte in cui le due donne non hanno affermato di conoscere circostanze anche solo deduttive di tempo e di luogo in riferimento specifico all'accaduto (morso inferto dal cane).
A circostanziare tale momento -come traspare dal video- è stato, invece, soltanto l'attore.
L'intero cd-rom è privo, inoltre, di causalità: il contenuto integrale, di per sé valutato, non può rappresentare agli occhi di questo giudice onorario né un antecedente logico né un accadimento concreto del paventato fatto illecito.
E' rimasta, peraltro, ignota anche la esatta identificazione dell'effettivo proprietario ovvero di altro soggetto che, per l'appunto, ha avuto in uso l'animale.
In ragione delle argomentazioni che precedono questo giudice onorario ha ritenuto inapplicabile l'effetto di cui all'art. 232 c.p.c. derivante dalla mancata risposta dei convenuti ritualmente evocati in sede di interpello formale. Tale constatazione discende dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale “La disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ., a differenza dell'abrogato articolo 218 del precedente codice di rito, non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova
(Cass. 21643/21)”.
A cagione di un efficace contrappeso rispetto agli effetti dell'art. 232 c.p.c. è derivata la erosione della tesi difensiva dell'attore attesa la mancata sussistenza dei presupposti sopra elencati conformi al disposto di cui all'art. 2052 c.c..
La complessiva valutazione di tutti gli elementi introdotti dalla parte attrice non ha consentito a questo giudice onorario di ritenere ammessi i fatti di causa.
L'onere probatorio è risultato carente su tutti i presupposti di cui alla norma evocata da Pt_1
In ragione della contumacia non sussiste altro ragionevole motivo per statuire in ordine alla soccombenza ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda;
Nulla per spese.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia il 12 giugno 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore