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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 781/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
23/09/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 28/03/2025 da Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. MARIA DE LISA, e da C.F._1 Pt_2
( ), rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE PICCOLO,
[...] C.F._2 tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sparanise
(CE) in data 30/04/1998; rilevato che dal matrimonio è nato un figlio il 30/01/1999, maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente in quanto studente universitario;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 23/06/2009; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
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ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso, come modificate con note di trattazione scritta del 21/09/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) ciascun genitore contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, nella misura di € 300,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese, nonché entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% al mantenimento del figlio nonché alla contribuzione sempre nella misura del 50% alle spese necessarie (a titolo esemplificativo, tasse universitarie, sportive, mediche), così come già stanno facendo da quando il figlio è iscritto all'Università;
2) i genitori contribuiranno nella misura suddetta alle spese ed al mantenimento di fino Per_1
a quando non sarà economicamente autonomo;
3) i sig.ri provvedono autonomamente al proprio mantenimento essendo Parte_3 economicamente autosufficienti; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SPARANISE (CE) il
30/04/1998 da , nata a [...] il Parte_1
02/07/1969, e da , nato a [...] il [...], alle condizioni sopra Parte_2 richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPARANISE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte II, serie A, anno
1998);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 23/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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