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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1278/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, ha pronunciato all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 17 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 1278/2022, promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo CARROCCIA come da Parte_1
procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Fondi, Via A. De
Pretis n. 4
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
Massimo GUIDUCCI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Latina, P.le Cartouran n. 3
- resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale – prestazioni assicurative CP_1
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 17.6.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di lavorare come coltivatore diretto dal 1995; di occuparsi, in particolare,
[...]
dell'allevamento di diversi capi e specie di animali con pratiche di pascolo tradizionali;
di svolgere, per l'allevamento del bestiame, attività consistenti nel trasporto di secchi di acqua, di sacchi di mangime, di balle di fieno, di carriole di letame;
di lavorare tutti i giorni dalle 5.00 di mattina alle 20.00 di sera;
di essere costretto ad assumere posture incongrue e a sollevare e movimentare pesanti carichi per lo svolgimento di tali attività, con forti e continui sovraccarichi alla schiena;
di avere contratto, a causa di tali fattori di rischio, “spondiloartrosi
e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple e particolare interessamento del disco intervertebrale L5-S1”; di avere presentato all' , in data 11.12.2020, a seguito della prima CP_1
diagnosi del 17.7.2020, domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale;
di avere trasmesso all , in data 12.1.2021, documentazione integrativa;
di CP_1
non avere ottenuto l'invocato riconoscimento, per il rigetto della domanda con provvedimento del 10.4.2021; di avere presentato, in data 27.4.2021, ricorso amministrativo con CP_1
richiesta di visita medica collegiale, rimasto senza esito.
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduce l'erroneità del provvedimento di rigetto dell' , in quanto le attività lavorative dedotte sono state la causa o comunque una CP_1
concausa determinante delle patologie lamentate dal lavoratore, sussistendo pertanto i requisiti per il riconoscimento della malattia professionale.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che “spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple e particolare interessamento del disco intervertebrale L5-S1” è riconducibile all'attività lavorativa di coltivatore diretto dal 1995 ad oggi, come specificato in premessa, e quindi senz'altro ravvisabile la malattia professionale fin dalla data della domanda 12.01.21, con un grado di menomazione maggiore uguale al 14% ai sensi del D.L. 38/2000 e comunque in quello che sarà accertato da apposita CTU, e per l'effetto condannare l' di Latina in CP_1
persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di quanto spettante a per la Parte_1
malattia professionale accertata, compresi gli arretrati maturati dalla presentazione della domanda con gli interessi e la rivalutazione come per legge, oltre naturalmente ai ratei successivi.
Con vittoria di spese da distrarsi.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , chiedendo il CP_1
rigetto dell'avversa domanda.
5. L'ente convenuto eccepisce che controparte non ha provato l'eziologia professionale della patologia denunciata, non rientrante tra le malattie tabellate. Evidenzia che dagli accertamenti compiuti in sede amministrativa non è emersa l'esposizione lavorativa del ricorrente al rischio specifico di posture incongrue e microtraumi ripetuti, idoneo a determinare, quale fattore causale o concausale, l'insorgenza della discopatia.
6. Acquisiti i documenti prodotti ed assunta la prova testimoniale, è stata disposta consulenza d'ufficio medico-legale. All'esito della trattazione cartolare del 17 febbraio 2025 la causa è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento della malattia professionale
“spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple e particolare interessamento del disco intervertebrale L5-S1”, asseritamente contratta nello svolgimento ultraventennale dell'attività di coltivatore diretto e allevatore di bestiame, con condanna dell' all'erogazione della prestazione assicurativa per l'indennizzo del danno biologico CP_1
conseguente alla tecnopatia, quantificato nella misura del 14 per cento.
8. Il ricorso è infondato e va rigettato.
9. Risulta documentalmente che il ricorrente, in data 11.12.2020, ha presentato all' , a CP_1
mezzo del patronato Epaca, domanda amministrativa per il riconoscimento di malattia professionale, allegando certificazione medica attestante “spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple e particolare interessamento del disco intervertebrale
L5-S1”, presumibilmente correlata a “movimentazione manuale carichi, microtraumi da postura incongrua protratta”, essendo stato il paziente “esposto per motivi professionali a sollecitazioni del rachide per movimentazione carichi” (doc. 1 prod. Minchella).
10. In data 12.1.2021 il ricorrente, a mezzo del medesimo patronato, ha inoltrato all' CP_1
documentazione integrativa, consistente nel “Questionario per malattie causate da movimentazione manuale dei carichi” (doc. 3 prod. ) e nel fascicolo aziendale Parte_1 CP_2
vale a dire il fascicolo contenente l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole, tenuto dall'organismo pagatore (doc. 8 CP_2
prod. Minchella).
11. L' , con provvedimento del 10.4.2021, ha rigettato la domanda, ritenendo la CP_1
documentazione acquisita “insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale” (doc. 4 prod. Minchella).
12. In data 27.4.2021 è stato presentato ricorso amministrativo, con richiesta di visita medica collegiale (doc. 5 prod. ), rimasto senza riscontro. Parte_1
13. Dall'estratto contributivo (doc. 3 prod. ), dal fascicolo e dalle deposizioni Parte_1 CP_2
testimoniali è emerso che il ricorrente sin dal 1995 svolge l'attività di coltivatore diretto, occupandosi quotidianamente dell'allevamento del bestiame per l'intera giornata dalle ore
5.00/6.00 del mattino sino alle 18.00. Nello specifico, il teste , anche lui allevatore di Tes_1
bestiame, che ha avuto modo di vedere il ricorrente a lavoro quando si recava a salutarlo o ad aiutarlo, ha dichiarato: “Confermo che il ricorrente, nello svolgimento di tale attività, trasporta secchi di acqua, balle di fieno, e sacchi di mangime per dare da bere e da mangiare agli animali. Utilizza carriole per trasportare sacchi. Qualche volta lo vedo bloccarsi per il dolore alla schiena. Sacchi e carriole sono pesanti, penso sui 25/30 chilogrammi”. Di analogo tenore le dichiarazioni della moglie del ricorrente, : “Nello svolgimento di tale attività Testimone_2
il ricorrente trasporta secchi di acqua, balle di fieno, sacchi di mangime per dare da mangiare
e da bere agli animali. Utilizza carriole per trasportare sacchi e secchi, granturco. Qualche volta devo aiutarlo io perché non ce la fa da solo. Carriole, sacchi e secchi sono pesanti, pesano circa 20, 25, 30 chilogrammi. Le balle di fieno pesano 30 chilogrammi. Il ricorrente svolge questa attività ogni giorno, lavora dalla mattina alle 5.00 fino al 18.00 del pomeriggio. Io lavoro con lui quasi sempre. Lo aiuto da quando ci siamo sposati, da trent'anni, quasi ogni giorno”. 14. Entrambi i testi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno evidenziato l'effettiva e continuativa esposizione del ricorrente, in un arco temporale pluriventennale, al rischio morbigeno consistente nella movimentazione manuale di carichi e in ripetuti microtraumi da postura incongrua protratta. Nello svolgimento della quotidiana attività di pascolo del bestiame, infatti, il ricorrente attende al trasporto di balle di fieno pesanti fino a 30 chilogrammi e di carriole per il trasporto di secchi d'acqua e sacchi di mangime pesanti tra i
25 e i 30 chilogrammi. Tale rischio è stato ritenuto dal consulente d'ufficio idoneo in concreto a determinare, con efficacia causale o concausale, la protrusione a carico del disco intervertebrale L5-S1: “Circa la patologia discale L5-S1 si può riconoscere valore eziopatogenetico causale o almeno concausale alle lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi e alle posture incongrue protratte…il Sig. è affetto da protrusione Parte_1
discale mediana posteriore di L5-S1 ascrivibile a tecnopatia” (cfr. relazione peritale).
15. Il consulente d'ufficio, pur ravvisando l'eziologia professionale della patologia riscontrata, in sede di valutazione dei postumi invalidanti secondo la “Tabella delle menomazioni” CP_1
ex D.M. 12.7.2000, tenuto conto dell'effettiva entità dell'impegno anatomo-funzionale determinato dalla patologia discale, ha quantificato il danno biologico permanente conseguente alla tecnopatia nella misura del 3 per cento, dunque al di sotto della soglia minima di indennizzabilità del 6 per cento ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. a).
16. Non vi sono ragioni per discostarsi da tali conclusioni, che scaturiscono da un'indagine scrupolosa e completa, fondata sull'esame obiettivo del ricorrente e sull'analisi della documentazione medica acquisita agli atti, di cui l'ausiliario ha dato puntualmente conto, ed in relazione alla quale le parti non hanno formulato osservazioni.
17. Ciò posto, occorre richiamare il condivisibile consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione assicurativa, non suscettibile di autonomo accertamento (Cass. civ. 14961/2015; Cass. civ. n. 16149/2018). 18. Ne discende che l'entità del danno biologico riportato dal ricorrente in conseguenza della malattia professionale, pari al 3 per cento, permanendo al di sotto della soglia minima di indennizzabilità, impone senz'altro la reiezione del ricorso.
19. Il ricorrente va mandato esente da condanna alle spese processuali in favore dell' , CP_1
avendo depositato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti reddituali per l'esenzione dalla condanna alle spese in caso di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
20. I compensi del CTU vanno posti a carico dell' e liquidati come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese così provvede:
− rigetta il ricorso;
− dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att.
c.p.c.;
− pone a carico dell' i compensi del CTU, liquidati come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Cassino il 18 febbraio 2025
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, ha pronunciato all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 17 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 1278/2022, promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo CARROCCIA come da Parte_1
procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Fondi, Via A. De
Pretis n. 4
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
Massimo GUIDUCCI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Latina, P.le Cartouran n. 3
- resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale – prestazioni assicurative CP_1
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 17.6.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di lavorare come coltivatore diretto dal 1995; di occuparsi, in particolare,
[...]
dell'allevamento di diversi capi e specie di animali con pratiche di pascolo tradizionali;
di svolgere, per l'allevamento del bestiame, attività consistenti nel trasporto di secchi di acqua, di sacchi di mangime, di balle di fieno, di carriole di letame;
di lavorare tutti i giorni dalle 5.00 di mattina alle 20.00 di sera;
di essere costretto ad assumere posture incongrue e a sollevare e movimentare pesanti carichi per lo svolgimento di tali attività, con forti e continui sovraccarichi alla schiena;
di avere contratto, a causa di tali fattori di rischio, “spondiloartrosi
e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple e particolare interessamento del disco intervertebrale L5-S1”; di avere presentato all' , in data 11.12.2020, a seguito della prima CP_1
diagnosi del 17.7.2020, domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale;
di avere trasmesso all , in data 12.1.2021, documentazione integrativa;
di CP_1
non avere ottenuto l'invocato riconoscimento, per il rigetto della domanda con provvedimento del 10.4.2021; di avere presentato, in data 27.4.2021, ricorso amministrativo con CP_1
richiesta di visita medica collegiale, rimasto senza esito.
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduce l'erroneità del provvedimento di rigetto dell' , in quanto le attività lavorative dedotte sono state la causa o comunque una CP_1
concausa determinante delle patologie lamentate dal lavoratore, sussistendo pertanto i requisiti per il riconoscimento della malattia professionale.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che “spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple e particolare interessamento del disco intervertebrale L5-S1” è riconducibile all'attività lavorativa di coltivatore diretto dal 1995 ad oggi, come specificato in premessa, e quindi senz'altro ravvisabile la malattia professionale fin dalla data della domanda 12.01.21, con un grado di menomazione maggiore uguale al 14% ai sensi del D.L. 38/2000 e comunque in quello che sarà accertato da apposita CTU, e per l'effetto condannare l' di Latina in CP_1
persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di quanto spettante a per la Parte_1
malattia professionale accertata, compresi gli arretrati maturati dalla presentazione della domanda con gli interessi e la rivalutazione come per legge, oltre naturalmente ai ratei successivi.
Con vittoria di spese da distrarsi.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , chiedendo il CP_1
rigetto dell'avversa domanda.
5. L'ente convenuto eccepisce che controparte non ha provato l'eziologia professionale della patologia denunciata, non rientrante tra le malattie tabellate. Evidenzia che dagli accertamenti compiuti in sede amministrativa non è emersa l'esposizione lavorativa del ricorrente al rischio specifico di posture incongrue e microtraumi ripetuti, idoneo a determinare, quale fattore causale o concausale, l'insorgenza della discopatia.
6. Acquisiti i documenti prodotti ed assunta la prova testimoniale, è stata disposta consulenza d'ufficio medico-legale. All'esito della trattazione cartolare del 17 febbraio 2025 la causa è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento della malattia professionale
“spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple e particolare interessamento del disco intervertebrale L5-S1”, asseritamente contratta nello svolgimento ultraventennale dell'attività di coltivatore diretto e allevatore di bestiame, con condanna dell' all'erogazione della prestazione assicurativa per l'indennizzo del danno biologico CP_1
conseguente alla tecnopatia, quantificato nella misura del 14 per cento.
8. Il ricorso è infondato e va rigettato.
9. Risulta documentalmente che il ricorrente, in data 11.12.2020, ha presentato all' , a CP_1
mezzo del patronato Epaca, domanda amministrativa per il riconoscimento di malattia professionale, allegando certificazione medica attestante “spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple e particolare interessamento del disco intervertebrale
L5-S1”, presumibilmente correlata a “movimentazione manuale carichi, microtraumi da postura incongrua protratta”, essendo stato il paziente “esposto per motivi professionali a sollecitazioni del rachide per movimentazione carichi” (doc. 1 prod. Minchella).
10. In data 12.1.2021 il ricorrente, a mezzo del medesimo patronato, ha inoltrato all' CP_1
documentazione integrativa, consistente nel “Questionario per malattie causate da movimentazione manuale dei carichi” (doc. 3 prod. ) e nel fascicolo aziendale Parte_1 CP_2
vale a dire il fascicolo contenente l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole, tenuto dall'organismo pagatore (doc. 8 CP_2
prod. Minchella).
11. L' , con provvedimento del 10.4.2021, ha rigettato la domanda, ritenendo la CP_1
documentazione acquisita “insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale” (doc. 4 prod. Minchella).
12. In data 27.4.2021 è stato presentato ricorso amministrativo, con richiesta di visita medica collegiale (doc. 5 prod. ), rimasto senza riscontro. Parte_1
13. Dall'estratto contributivo (doc. 3 prod. ), dal fascicolo e dalle deposizioni Parte_1 CP_2
testimoniali è emerso che il ricorrente sin dal 1995 svolge l'attività di coltivatore diretto, occupandosi quotidianamente dell'allevamento del bestiame per l'intera giornata dalle ore
5.00/6.00 del mattino sino alle 18.00. Nello specifico, il teste , anche lui allevatore di Tes_1
bestiame, che ha avuto modo di vedere il ricorrente a lavoro quando si recava a salutarlo o ad aiutarlo, ha dichiarato: “Confermo che il ricorrente, nello svolgimento di tale attività, trasporta secchi di acqua, balle di fieno, e sacchi di mangime per dare da bere e da mangiare agli animali. Utilizza carriole per trasportare sacchi. Qualche volta lo vedo bloccarsi per il dolore alla schiena. Sacchi e carriole sono pesanti, penso sui 25/30 chilogrammi”. Di analogo tenore le dichiarazioni della moglie del ricorrente, : “Nello svolgimento di tale attività Testimone_2
il ricorrente trasporta secchi di acqua, balle di fieno, sacchi di mangime per dare da mangiare
e da bere agli animali. Utilizza carriole per trasportare sacchi e secchi, granturco. Qualche volta devo aiutarlo io perché non ce la fa da solo. Carriole, sacchi e secchi sono pesanti, pesano circa 20, 25, 30 chilogrammi. Le balle di fieno pesano 30 chilogrammi. Il ricorrente svolge questa attività ogni giorno, lavora dalla mattina alle 5.00 fino al 18.00 del pomeriggio. Io lavoro con lui quasi sempre. Lo aiuto da quando ci siamo sposati, da trent'anni, quasi ogni giorno”. 14. Entrambi i testi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno evidenziato l'effettiva e continuativa esposizione del ricorrente, in un arco temporale pluriventennale, al rischio morbigeno consistente nella movimentazione manuale di carichi e in ripetuti microtraumi da postura incongrua protratta. Nello svolgimento della quotidiana attività di pascolo del bestiame, infatti, il ricorrente attende al trasporto di balle di fieno pesanti fino a 30 chilogrammi e di carriole per il trasporto di secchi d'acqua e sacchi di mangime pesanti tra i
25 e i 30 chilogrammi. Tale rischio è stato ritenuto dal consulente d'ufficio idoneo in concreto a determinare, con efficacia causale o concausale, la protrusione a carico del disco intervertebrale L5-S1: “Circa la patologia discale L5-S1 si può riconoscere valore eziopatogenetico causale o almeno concausale alle lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi e alle posture incongrue protratte…il Sig. è affetto da protrusione Parte_1
discale mediana posteriore di L5-S1 ascrivibile a tecnopatia” (cfr. relazione peritale).
15. Il consulente d'ufficio, pur ravvisando l'eziologia professionale della patologia riscontrata, in sede di valutazione dei postumi invalidanti secondo la “Tabella delle menomazioni” CP_1
ex D.M. 12.7.2000, tenuto conto dell'effettiva entità dell'impegno anatomo-funzionale determinato dalla patologia discale, ha quantificato il danno biologico permanente conseguente alla tecnopatia nella misura del 3 per cento, dunque al di sotto della soglia minima di indennizzabilità del 6 per cento ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. a).
16. Non vi sono ragioni per discostarsi da tali conclusioni, che scaturiscono da un'indagine scrupolosa e completa, fondata sull'esame obiettivo del ricorrente e sull'analisi della documentazione medica acquisita agli atti, di cui l'ausiliario ha dato puntualmente conto, ed in relazione alla quale le parti non hanno formulato osservazioni.
17. Ciò posto, occorre richiamare il condivisibile consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione assicurativa, non suscettibile di autonomo accertamento (Cass. civ. 14961/2015; Cass. civ. n. 16149/2018). 18. Ne discende che l'entità del danno biologico riportato dal ricorrente in conseguenza della malattia professionale, pari al 3 per cento, permanendo al di sotto della soglia minima di indennizzabilità, impone senz'altro la reiezione del ricorso.
19. Il ricorrente va mandato esente da condanna alle spese processuali in favore dell' , CP_1
avendo depositato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti reddituali per l'esenzione dalla condanna alle spese in caso di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
20. I compensi del CTU vanno posti a carico dell' e liquidati come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese così provvede:
− rigetta il ricorso;
− dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att.
c.p.c.;
− pone a carico dell' i compensi del CTU, liquidati come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Cassino il 18 febbraio 2025
Il Giudice
Raffaele Iannucci