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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE Il Tribunale di Palermo nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9184/22 rG., avente ad oggetto “leasing”, promossa
DA
con sede in Palermo, via Enrico Albanese n. 17, (P.IVA Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante, signor Dott. , elettivamente P.IVA_1 Parte_2 domiciliato in Bagheria, via B. Mattarella n.108, presso 1o studio dell'Avv. Felice Chiarelli, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Martin Chiarelli , per mandato in calce alla citazione ,
- attore -
CONTRO
(P.I. e C.F.: ) corrente in Palermo, in persona del legale rappr. NTroparte_1 P.IVA_2 pro tempore, , nato a [...] il [...] (C.F.: ), il quale si Parte_3 C.F._1 costituisce nel presente giudizio anche personalmente, entrambi rappr. e difesa dall'Avv. Enrico Napoli unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimiliano Napoli ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Palermo, Via Mariano Stabile 85, per procura allegata alla comparsa
E
- Succursale di AN (viale Dell'Innovazione 3 NTroparte_2
Edificio C) con sede legale in Eindhoven, Olanda, iscritta al registro di imprese di AN con Codice
Fiscale n. e Partita I.V.A. n. , in persona della Procuratrice Speciale dott.ssa P.IVA_3 P.IVA_4
Elisa Cusaro (giusta Procura Speciale 18.11.2020 in autentica Notaio dott. rep Persona_1
n.1375 racc.6875) elettivamente domiciliata in AN, via Quadronno n. 24, presso lo studio dell'avv.
Paola Polacchini che la rappresenta e difende in via disgiunta con l'avv. Maria Antonietta Dimagli in forza di procura ex art. 83 comma 3 c.p.c. allegata al fascicolo telematico
1 Convenuti
-
Conclusioni delle parti come da verbale della udienza del 4.6.25 in atti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in Parte_1 giudizio la , e , esponendo che: NTroparte_1 Parte_3 NTroparte_3
- con preventivo del 22 giugno 2021 n. 40/2021 la in persona del suo NTroparte_1 amministratore unico e legale rappresentante , aveva offerto in vendita Parte_3 all' lo strumento medicale oftalmico A 10650 Silverstone Parte_1
Full, prodotto dalla , dichiarato di sua proprietà, per il prezzo di euro 170,000,00 oltre CP_4
IVA al 22% per complessive euro 207.400,00; veniva in quel contesto convenuto che il prezzo sarebbe stato pagato con un acconto dì euro 20.000,00 più IVA per complessive euro
24.400,00 ed il saldo a mezzo leasing in 48 mesi;
- accettate da parte dell' l'acquisto e le modalità di Parte_1 pagamento del corrispettivo, , legale rapp.ante della società Parte_3 NTroparte_1 aveva offerto il contratto di locazione finanziaria n. 5011771 del 29.06.2021, avente ad oggetto la fornitura dello strumento medicale di cui sopra, con la NTroparte_3
, emettendo in data 30.06.2021 la relativa fattura n. 18 ( contenente il
[...] riferimento al detto contratto n. 5011771) , per la somma di euro 207.400,00 Iva inclusa, intestata a;
NTroparte_3
- in pari data la stessa aveva emesso il documento di trasporto n. 60 con il NTroparte_1 quale lo strumento medicale (Oftalmoscopio a scansione laser Silverstone e accessori) veniva consegnato all' (Doc. 4). Parte_1
- in data 22.04.2022, , ora aveva comunicato all' CP_4 NTroparte_5 [...]
che l'apparecchio medicale Silverstone era ancora di proprietà della Parte_1
e che lo stesso era stato consegnato a solo in visione;
CP_4 NTroparte_1
- lo strumento medicale veniva poi ritirato da con la motivazione asserita di eseguirvi CP_4 riparazioni;
- con atto di transazione del 31 maggio 2022, , in proprio e nella qualità di legale Parte_3 rappresentante della aveva riconosciuto le proprie responsabilità NTroparte_1 impegnandosi ex art. 1478 c.c. “a pagare direttamente alla le seguenti somme, CP_4 compreso il primo acconto già versato secondo le seguenti modalità con la predisposizione degli assegni circolari non trasferibili che seguono:
2 - €.30.000,00 (euro trentamila/00) entro il 03.06.2022;
- €.30.000,00 (euro trentamila/00) entro il 09.06.2022;
- €.30.000,00 (euro trentamila/00) entro il 13.06.2022;
- €.30.000,00 (euro trentamila/00) entro il 20.06.2022;
- €.20.000,00 (euro ventimila/00) entro il 27.06.2022;
- €.30.000,00 (euro trentamila/00) entro il 04.07.2022;
- €31.000,00 (euro trentunomila/00) entro il 11.07.2022
- per complessive €.201.000,00 (euro duecentounomila/00).
- , in proprio e n.q., non aveva predisposto né consegnato gli assegni circolari di Parte_3 euro 30.000,00 ciascuno entro il 3 giugno 2022 ed entro il 9 giugno 2022 di modo che si era verificata la risoluzione di diritto della transazione “ ai sensi dell'art 3 ( “la mancata consegna di almeno due assegni circolari alle date convenute, ovvero il rifiuto della a CP_4 ritirare gli assegni circolari e consegnare l'apparecchio medicale, produrrà ipso iure la risoluzione della presente transazione, senza alcuna necessità di messa in mora ed il Dott.
, in proprio e n.q., sarà libero di proporre tutte le azioni legali a tutela dei NTroparte_6 propri diritti, in sede civile e penale, col diritto dell' di Parte_1 procedere all'azione recuperativa del credito, come sopra riconosciuto (art.2), in capo al
Dott. nei nomi, anche sulle somme portate dagli assegni circolari NTroparte_6 parzialmente consegnati, che avrà diritto a trattenere”.
- con lettera via pec del 10 giugno 2022 (Doc.13), rilevato il grave inadempimento del convenuto, ai sensi dell'art. 3 dell'atto di transazione, il aveva ritenuto risolta Parte_4 di diritto la transazione , comunicando l'avvio di tutte le azioni legali a tutela del proprio diritto;
- ad oggi, pertanto, l' non aveva acquistato la proprietà del Parte_1 bene mobile suddetto perché ancora in testa a ed aveva corrisposto alla società di CP_4 leasing la somma di euro 64.154,21 (euro 24.645,01 a titolo di anticipo e 10 rate di leasing per un totale di euro 39.509,00), oltre la rata del mese di maggio 2022;
- ed ancora , il laboratorio aveva subito danni conseguenti alla necessità di acquistare un nuovo macchinario , per l'importo di 195,000 euro, e alla perdita de credito di imposta pari a 93.330,00 euro
Alla luce di tali premesse , per quanto qui di interesse parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni ( così come modificate nella memoria ex art 183 c 1 cpc )
Dare atto che l'istante Dott. , legale rappresentante dell' Parte_2 Parte_1 disconosce tutti gli allegati alla mail pervenutagli dalla il 22 aprile 2022, e
[...] CP_4 3 precisamente disconosce tutte le sottoscrizioni in calce al verbale di consegna, accettazione e collaudo dei beni, al contratto di locazione finanziaria e a tutti moduli allegati, compresa la fideiussione ed il modulo di identificazione e compreso il contenuto di detti documenti;
disconosce parimenti oltre alla firma tutti i timbri “ via Enrico Albanese n. Parte_1
17, 90139 Palermo, CF/P.IVA: :PA273626”; PartitaIVA_5
2) Accogliere le domande tutte spiegate dall'attrice in atto di citazione e nelle note di udienza scritta;
3) Ritenere e dichiarare inammissibili e/o con qualsiasi statuizione rigettare le domande spiegate da tutti i convenuti nei confronti dell'attrice, per le ragioni esposte in citazione e precisate nella presente memoria;
4) Ritenere e dichiarare risoluto per grave inadempimento dei convenuti, e NTroparte_1
, il contratto di vendita dello strumento medicale oftalmico A10650 Silverstone Full e Parte_3 parimenti risoluto di diritto l'atto di transazione del 31 maggio 2022;
5) Ritenere e dichiarare risoluto il contratto di leasing del 29 giugno 2021 per grave inadempimento, nonché nullo quello disconosciuto, pervenuto il 22.04.2022, per apocrifia della sottoscrizione e dei timbri, nonché, ove occorra, in conseguenza della risoluzione per inadempimento del venditore del contratto di vendita dell'apparecchio sanitario, ritenere e dichiarare risoluto qualsiasi contratto di leasing collegato con la vendita ed intervenuto con la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, con sede in AN, viale NTroparte_2 dell'Innovazione n. 3; 6) Ritenere e dichiarare nullo il contratto di leasing del 29 giugno 2021 per nullità della vendita, tra il fornitore e la società , per mancanza NTroparte_2
e/o impossibilità dell'elemento essenziale del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art.
1418 c.c.;
7) Ritenere e dichiarare che l'istante ha diritto a sospendere il pagamento delle rate del prezzo della vendita del bene nei confronti della società leasing e del venditore;
8) Condannare tutti i convenuti, in solido, a restituire all'istante la somma di euro 68.094,99, già versata, ed ogni ulteriore altra soma successivamente versata, oltre interessi e rivalutazioni monetaria;
9) Condannare i convenuti e in proprio, in solido, al risarcimento NTroparte_1 Parte_3 dei danni subiti dall'istante per il mancato uso dello strumento medicale oftalmico per l'acquisto di un nuovo strumento medicale oftalmico e per la perdita del beneficio fiscale, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;
10) Sempre in subordine, ritenere e dichiarare che i convenuti, e , NTroparte_1 Parte_3 sono obbligati a far acquistare all'attrice la proprietà ed il possesso dello strumento medicale
4 oftalmico A10650 Silverstone Full, prodotto dalla ed emettere le relative statuizioni di CP_4 condanna a carico degli stessi, compreso il pagamento a favore della e della società leasing CP_4
, in persona del suo legale rappresentante, con sede in AN, NTroparte_2 viale dell'Innovazione n. 3 delle somme occorrenti;
11) In subordine, condannare tutti i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'istante anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
12) Condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge.
Con comparsa del 21.10.22 si costituiva in giudizio la società , NTroparte_3 chiedendo il rigetto delle domande .
La predetta società eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito essendo competente il Foro di AN ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 del contratto in esame ( “27.1 Qualsiasi disputa derivante da o relativa al presente NTratto di Locazione
Finanziaria, alla negoziazione e/o alla conseguenze di nullità, sarà risolta esclusivamente dal
Tribunale di AN” (cfr.doc. 1) e in ogni caso tenuto conto che AN era la sua sede nonché il luogo ove l'obbligazione doveva eseguirsi.
La DD eccepiva, sempre in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 comma 1 bis del D.lgs. n. 128/2010 per omesso esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Nel merito la società di leasing chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte da controparte , evidenziando che :
- essa aveva adempiuto alle proprie obbligazioni acquistando il bene dalla dietro CP_1 pagamento del prezzo;
l'apparecchio era stato poi consegnato all'ambulatorio, il quale, però, lo aveva affidato illegittimamente alla , in violazione degli obblighi assunti nel CP_4 contratto di leasing, in forza del quale appunto la parte attrice si era obbligata a custodire il NTr bene e a comunicare a per iscritto ogni spostamento del bene (cfr. art. 8 del contratto sub doc. 1);
- l'ambulatorio non aveva alcuna legittimazione a chiedere la risoluzione del contratto di contratto di compravendita, di cui non era parte;
- del pari era infondata la domanda di risoluzione del contratto di leasing in assenza di qualsivoglia inadempimento ad essa imputabile , posto che la perdita di possesso del bene era ascrivibile alla incauta condotta della utilizzatrice, che aveva consegnato a terzi il NTr macchinario senza autorizzazione di e senza che vi fosse tenuta, non essendoci alcun titolo a fondamento della richiesta della;
CP_4
5 - del pari infondata era la domanda tesa a far dichiarate la legittimità della sospensione delle NTr ulteriori rate a scadere del contratto di leasing, posto che ,da un lato, essa aveva comunque acquistato il bene ai sensi dell'art 1153 cc dalla e che, comunque il CP_1 fornitore ( gli era stato indicato proprio dal Conduttore (ovvero il Laboratorio CP_1 odierno attore), il quale , pertanto, aveva rinunciato ad imputare al AT eventuali inadempienze del venditore;
ed ancora la società richiamava e previsioni contrattuali del contratto di leasing e segnatamente l'art.
6.3 a mente del quale “ Il pagamento dei canoni non potrà essere sospeso o ritardato anche se, per qualsiasi causa o motivo, anche per il fatto del IT o di terzi […] Le parti convengono espressamente che qualunque contestazione dovesse insorgere non darà diritto al Conduttore di sospendere o ritardare il pagamento dei canoni convenuti… e l'art 6.5 In caso di ritardo e/o mancato pagamento, il
Conduttore senza bisogno di essere costituito in mora, sarà tenuto a corrispondere interessi moratori dalla data di scadenza… ”.
- la domanda di restituzione dei canoni era infondata stante che essa aveva agito come mera finanziatrice e non poteva essere a conoscenza delle condotte tenute dalle altre parti;
- del pari le domande di risarcimento del danno potevano essere al più rivolte nei confronti del solo fornitore del bene.
Sulla base di tali premesse parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande attore ed in via riconvenzionale chiedeva di :
NNRE parte attrice al pagamento in favore di NTroparte_2
– Succursale di AN dell'importo di Euro 15.763,12 IVA inclusa a titolo di canoni mensili
[...] di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati oltre agli interessi di mora computati in una somma pari al Tasso BCE maggiorato di 8 punti ex art. 4 delle Condizioni Particolari, dalle singole scadenze dei canoni e sino al saldo (e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla legge 07.03.1996 n. 108);
- In via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree -
Dichiarare in persona del suo legale rappresentate, e , NTroparte_1 Parte_3 tenuti a manlevare, tenere indenne e garantire la scrivente da qualsivoglia esborso e/o perdita economica e non in favore di parte attrice, nonché da qualsivoglia pretesa dell'attrice e per
l'effetto condannare e a rifondere alla esponente quanto NTroparte_1 Parte_3 quest'ultima sarà eventualmente tenuta a pagare a parte attrice nonché ogni perdita economica che NT dovesse subire in conseguenza del presente giudizio.
Con comparsa di risposta del 15.11.22 si costituiva in giudizio la chiedendo il NTroparte_1 rigetto della domanda e, a tal fine, rilevando che:
6 - essa, prima di offrire in vendita il macchinario al Laboratorio, aveva raggiunto un accordo con la per la vendita dello strumento oftalmico A10650 - oggetto del giudizio- tanto CP_4 che la stessa , una volta conclusa la compravendita, le aveva spontaneamente CP_4 consegnato lo strumento, immettendola, conseguentemente, nel possesso materiale e giuridico del bene, che, quindi, era stato successivamente da essa venduto e consegnato al in perfetta buona fede (ritenendosi proprietaria del Parte_5 macchinario);
- tuttavia, successivamente, erano sorti contrasti con la relativi al mancato CP_4 riconoscimento di alcuni crediti da essa ( ndr la ) vantati nei confronti della , CP_1 CP_4 che erano stati portati in compensazione con il prezzo finale di compravendita dello strumento oftalmico;
- per tale ragione la asserendo erroneamente di essere ancora proprietaria del bene, CP_4 con il pretesto di dover eseguire alcuni interventi manutentivi sullo strumento, aveva indotto il a consegnare il bene , rifiutandosi, poi, di restituirlo a parte Parte_5 attrice;
- parte attrice non era legittimata a sollevare alcuna questione relativa alla proprietà del bene posto che, giusto contratto di leasing, essa sarebbe divenuta proprietaria del macchinario solo con il pagamento dell'ultima rata della locazione finanziaria mentre prima di tale momento, parte attrice aveva diritto solo all'utilizzo del bene che , però, aveva perduto a causa della imprudente consegna del macchinari alla . CP_4
Con ordinanza del 30.11.2023 veniva disposto il sequestro conservativo dei beni di e Parte_3 sino alla concorrenza di euro 157.484,21 . NTroparte_1
La causa istruita a mezzo prova orale e Ctu è stata assunta in decisione all'udienza del 4 .
6.25 con assegnazione dei termini ex art 190 cpc .
Va, in via preliminare, va rigettata l' eccezione di improcedibilità della domanda essendo stato esperito nel corso del giudizio il procedimento di mediazione .
Del pari va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale.
Ed invero, l'art 27 del contratto di leasing pone la competenza esclusiva del Tribunale di AN per le sole cause derivanti o relative al contratto di locazione finanziaria ( Qualsiasi disputa derivante da o relativa al presente NTratto di Locazione Finanziaria, alla negoziazione e/o alle conseguenze di nullità,sarà risolta esclusivamente dal Tribunale di AN”).
Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice, oltre avanzare domande relative al contratto di leasing, ha altresì formulato domande inerenti al contratto di vendita a monte e, soprattutto, domande di risarcimento del danno sia nei confronti della società locatrice che della società fornitrice per la 7 condotta illecita a ciascuna ascrivibile, connesse all' asserita altruità del bene concesso in leasing (
e a monte venduto dalla ). CP_1
Trova, quindi, applicazione , stante la connessione sia oggettiva che soggettiva tra le domande,
l'art 33 c.p.c. a mente del quale “le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse), per essere decise nello stesso processo
Ora , come precisato dalla Suprema Corte “ in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne
l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33
c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione (Cass. Civ Sez . 6 -
3, Ordinanza n. 26910 del 26/11/2020
Nel caso di specie , quindi, la proposizione delle domande di nullità della vendita e risarcimento dei danni - connesse per oggetto e titolo a quelle di invalidità /risoluzione del leasing per indisponibilità del bene locato ,risultato di proprietà di terzi - proposte nei confronti di CP_8
e di , aventi rispettivamente sede e residenza a Palermo , radicano la
[...] Parte_3 competenza del Tribunale di Palermo.
Ciò posto occorre procedere partitamente all'esame delle domande proposte dall'attore.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire della domanda di nullità del contratto di leasing del 22.04.2022, per apocrifa delle firme;
il contratto invero pacificamente non è mai stato concluso, posto che nessuna delle parti in causa ( né l'ambulatorio né la DD né in effetti nemmeno la , per altro non chiamata in giudizio ) ha affermato di CP_4 averlo mai sottoscritto.
Va, invece, rigettata la domanda di nullità della vendita e di conseguente nullità del contratto di leasing del 29 giugno 2021 per presunta impossibilità dell'oggetto discendete dalla altruità del macchinario.
La vendita di cosa altrui, invero, non è affatto nulla ma semmai ha meri effetti obbligatorio come si evince dall'art 1478 cc a mente del quale “ Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore . Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore . Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”.
8 Sicché, essendo valida la vendita , non può parlarsi di invalidità derivata dal contatto di leasing, .
Quest'ultimo, per altro, non è affetto nemmeno da alcuna invalidità propria, non ravvisandosi la affermata nullità del negozio impossibilità dell'oggetto per essere il bene concesso in godimento di titolarità di un soggetto terzo , non costituendo la titolarità del bene requisito né della vendita né della locazione, figura a cui il leasing è stato tradizionalmente assimilato.
La vendita di beni altrui, come è noto, sebbene valida, può essere risolta dal compratore ai sensi dell'art 1479 cc .
Occorre, tuttavia, in proposito, interrogarsi sulla possibilità dell'utilizzatore , che non ha preso parte all'alienazione del bene , di chiedere la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra
IT e concedente , laddove , come nel caso di specie, non vi sia alcuna clausola contrattuale che consenta all'utilizzatore la sperimentazione dell'azione risolutiva del contratto di fornitura.
La questione è stata sottoposta all'esame delle Sezioni Unite che ha espresso principi sovrapponibile al caso di specie.
La Suprema Corte ha ribadito l'ineludibilità della regola base in tema di effetti del contratto, ossia quella in virtù della quale il contratto ha forza di legge tra le parti, non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. E' la regola della c.d. relatività del contratto, consacrata nell'art. 1372 c.c., in forza della quale è, in via di principio, da escludersi che, in mancanza di diverso patto o di specifica disposizione normativa, colui che non è stato parte del contratto di fornitura
(l'utilizzatore) possa agire perchè il contratto stesso sia risolto;
incidendo in una res inter alios acta
e sortendo, così, l'effetto di privare il concedente della proprietà del bene locato e, dunque, della garanzia riservatasi a fronte del pagamento dei canoni di locazione.
Questa regola, in specifiche ipotesi, è stata ritenuta derogata da un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie. Collegamento in senso tecnico per il quale è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (il principio è consolidato e, tra le più recenti in tal senso, cfr. Cass. n.
11974/10).
9 Tuttavia , la Suprema Corte ha escluso che la vendita e il leasing siano contratti connessi in senso tecnico ( e quindi connaturate da un collegamento tale da comportare che la patologia di un contratto comporti la patologia anche dell'altro).
Invero, sebbene questi contratti siano legati da un nesso obiettivo (economico o teleologico), manca, perché possa ravvisarsi il collegamento tecnico, il nesso soggettivo, ossia l'intenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune. Non si può dire, infatti, che il fornitore si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario. Al contrario, il fornitore ha il mero interesse alla vendita del suo prodotto e la causa che regge il contratto da lui stipulato con il finanziatore/concedente è quella tipica del contratto di compravendita, ossia il trasferimento del bene in cambio del prezzo.
Tant'è che, nella fisiologica evoluzione dell'operazione, il fornitore, una volta consegnato il prodotto all'utilizzatore, esce di scena, essendo assolutamente disinteressato allo svolgersi dell'altra vicenda che concerne la locazione stipulata tra concedente ed utilizzatore. Le circostanze, dunque, che sia proprio l'utilizzatore a scegliere il fornitore, a trattare con lui ed a ricevere la consegna del bene e che il fornitore, a sua volta, sia consapevole che l'acquisto da parte del committente sia finalizzato alla locazione del bene in favore del terzo utilizzatore sono del tutto esterne rispetto alla struttura stessa dei contratti che si vanno a stipulare e non sono capaci di mutarne la causa di ciascuna.
Se è vero quanto finora osservato, è anche vero che lo stesso concedente, una volta determinatosi al finanziamento, è del tutto disinteressato rispetto alla scelta del bene e del fornitore effettuata dall'utilizzatore, posto che, qualunque essa sia, egli è garantito dalla proprietà del bene rispetto all'obbligo del pagamento del canone a carico dell'utilizzatore stesso.
Sulla basi di tali premesse le SU hanno concluso che “ L'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al
10 giudice di merito poiché riguarda non la "legitimatio ad causam" ma la titolarità attiva del rapporto. Sez. U, Sentenza n. 19785 del 05/10/2015 ( cfr in termini anche Cass. Civ z. 3 - ,
Sentenza n. 9663 del 26/05/2020 (Rv. In tema di leasing finanziario, l'azione diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore per l'accertamento della responsabilità per inadempimento di questi e dell'entità del risarcimento del danno subito derivatogli dall'inutilizzo del bene ricevuto prescinde dalla partecipazione al processo del concedente, rispetto al quale, anche se evocato in giudizio, non si determina alcuna necessità di integrazione del litisconsorzio, essendo l'utilizzatore terzo rispetto al contratto intercorso tra fornitore e concedente e non potendo, quindi, egli esercitare l'azione di annullamento per vizi del consenso e di risoluzione per inadempimento di quel contratto, salvi gli effetti di specifica clausola contrattuale inserita nel medesimo contratto, con la quale il concedente gli abbia trasferito la propria posizione sostanziale con obbligo del fornitore di adempiere direttamente in favore dell'utilizzatore.
Nel caso di specie, in assenza di specifiche clausole contrattuali che prevedano un'azione diretta nei confronti del fornitore , va rigettata la domanda di risoluzione del contrato di vendita NTr intervenuto tra e , per carenza di titolarità attiva del rapporto. CP_1
Va, invece, accolta la domanda di risoluzione del contratto di leasing per grave inadempimento del
AT DL .
Ed invero, come emerge dall'art 7 del contratto , “ in considerazione della natura del rapporto di locazione finanziaria e del ruolo di mero finanziatore del AT , il Conduttore riconosce che
l'unica responsabilità del AT nei suoi confronti è quella di procedere all'acquisto dei beni e di garantirgli il pacifico godimento degli stessi”.
Ora, nel caso di specie, la DL non ha provato come era suo onere ( cfr Corte di Cassazione n.
25584/2018: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (conf. Corte di Cassazione, n. 15659/2011; n. 3373/2010; n.
9351/2007; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13533/2001). ) di avere adempiuto le obbligazioni sulla stessa gravante e, nella specie, di avere acquistato l'apparecchio medico per cui è causa ovvero di avere garantito il pacifico godimento del bene .
Sotto il primo profilo, quello dell'acquisto, occorre premettere che risulta dimostrato che il bene concesso in leasing non era di proprietà del venditore ( IT ) ma della . CP_1 CP_4
11 Tale conclusione risulta supportata non solo dai documenti prodotti in atti ( nota della con CP_4 cui si reclama la proprietà dei beni di cui al doc 10 atto di citazione) ma dagli sms intercorsi tra e il dott. , ove il primo riconosceva di avere venduto un bene di proprietà di terzi. – ( Pt_3 Pt_2
00:03:45 RÉ Giuseppe n.q.:chiunque sia (?), poi non so esattamente i Parte_6 Per_2 ruoli di quella zona, mi hanno detto chiaramente se ce la paga va bene altrimenti è Parte_3 chiaro che non la danno. i: esatto, si, è normalissimo questo è la norma purtroppo io Parte_3 per questo dico io ho recuperato un po' di soldi poi un'altra parte gli facciamo se non ce li ho tutti gli faccio due assegni e lo chiudiamo dico le garanzie gliele da l'avvocato mio che conosce anche a loro, quindi...00:04:17 n.q.: si la conoscenza si ma fino a un certo punto quelli Parte_2 vogliono pezze d'appoggio è : non c'è altro modo quindi mi dispiace NumeroDiCar_1 Parte_3 che ti ho coinvolto in questa situazione non so che cosa mi è passato per la testa mi dispiace veramente 00:04:27 n.q.: È passato per la testa, è un anno che va avanti sta cosa Parte_2 evidentemente quelli mi chiedevano avanti un anticipo ma che anticipo devo dare se l'ho già dato è chiaro che si rifaceva ad altra cosa e tu gli hai dato le cose false col timbro nostro, insomma Pt_3 veramente …Vella i: Questo l'ho fatto perchè mi hanno mosso terrorismo all'ultimo Pt_3 momento ed hanno voluto preso…. perchè io quando fu la macchina doveva essere fatturata a me poi lui si è tirato indietro questo perché voleva guadagnarci di più sulla macchina e quindi Per_2
c'è stata questa piccola cosa che poi io non ho curato capisci ho lasciato andare per errore per errore mio. 00:05:06 n.q.: allora , io, io non.., mi hai fatto veramente una Parte_2 Pt_3 stronzata grossissima.. : si si, ho fatto una cazzata brutta..RÉ n.q.: ..cioè Parte_3 Pt_2 una truffa, dopodiché io ovviamente non ti voglio mettere nei guai non ti voglio ... però mi devi risolvere in tempi in una settimana sta situazione, cioè in una settimana io devo avere la macchina.00:05:22 io penso che lunedì dovremmo definire il tutto.). Parte_3
Acclarata l'altruità del bene ( che era della e non della ) occorre, in primo luogo, CP_4 CP_1
NTr rilevare come parte resistente non abbia dimostrato di avere acquistato il macchinario .
Non è stato , infatti, versato in atti il contratto di vendita tra la e la DD né è stato CP_1 dimostrato l'avvenuto pagamento del prezzo.
In proposito , occorre rilavare che la prova del pagamento non può desumersi dalla fattura in atti - che pacificante non dimostra il passaggio di denaro - né dai bonifici ed estratti conto.
Sotto tale ultimo aspetto, con riguardo ai bonifici del 20.7.21 ( euro 166.992,60 ) e del 24.8.21
(per euro-24.645,01), ai movimenti bancari di cui all'estratto conto in atti , va rilevato che:
- essi non consentono di apprezzare né il beneficiario del pagamento né la causale;
- essi sono di importo inferiore a quello fatturato ( euro 191.637,61 a fronte di euri di 207.400 cui alla fattura, non essendo plausibile la tesi della parziale compensazione che non spiega la ragione
12 per cui il venditore avrebbe emesso fattura per un importo maggiore di quello incassato;
tesi per altro smentita dall'importo dato in compensazione pari a 24.645,01 e non 15.672,39 );
- sono successivi alla fattura del 30.6.21 , che , tuttavia , riporta la dizione “ bonifico a vista fattura”.
Diversamente da quanto sostenuto dalla DL non è poi invocabile l'art. 1153 cc, a supporto dell'avvenuto acquisto del bene . Ed invero, l'operatività dell'art 1153 cc presuppone l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il bene;
tuttavia, come detto, nel caso di specie, il contratto di vendita tra la e la DD non è stato versato in atti , in tal modo precludendo al CP_1 giudice la valutazione della esistenza e idoneità del titolo .
Ed ancora, l'art 1153 cc richiede la buona fede dell'acquirente che, nel caso di specie, va esclusa tenuto conto:
- del mancato pagamento del prezzo di vendita .
- della condotta successiva tenuta della società , che mai ha chiesto la risoluzione del contratto di vendita, sebbene tale condotta fosse doverosa alla luce del canone di buona fede e correttezza .
Al riguardo , giova precisare che le Sezioni Unite su richiamate , pur escludendo che l'utilizzatore abbia azione diretta nei confronti del fornitore per la risoluzione della vendita , hanno chiarito , con riguardo alla diversa ma assimilabile ipotesi di vizi occulti emersi successivamente (perchè nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore) che il concedente, informato dall'utilizzatore dell'emersione dei vizi, ha, in forza del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico (non la facoltà) di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione. In ogni ipotesi, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.
Tali principi, sebbene resi con riferimento al bene affetto da vizi, devono ritenersi vieppiù validi laddove, come nel caso di specie, il bene sia stato integramente perso in quanto appartenente a terzi.
In ordine alla conoscenza della altruità del bene da parte della DL , oltre a quanto sopra rilevato sulla mancata prova del pagamento del prezzo di vendita , va evidenziato come essa si tragga dalla nota inviata dalla all'ambulatorio Oculistico ( doc 10) ove si precisa che la DL non aveva CP_4 proceduto al riacquisto per mancato versamento dell'acconto, in tal modo risultando dimostrato che
, quantomeno dal 22.4.22 , la DL era a conoscenza dell'altruità del macchinario, tanto da avere avuto interlocuzioni con la per il riacquisto del bene. CP_4
13 In ogni caso , nemmeno dopo l'introduzione del presente giudizio, la società di leasing si è attivata per chiedere la risoluzione della vendita, persistendo nella sua condotta violativa dei canoni di buona fede e correttezza.
Ora, la scelta della società di non chiedere mai la risoluzione della asserita vendita - pure quando era acclarata la altruità del bene - costituisce ulteriore elemento a supporto della affermata assenza di buona fede, sub specie consapevolezza ab inizio della altruità del macchinario.
Invero , come è noto “ Nel caso di vendita di cosa parzialmente altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto solo se, quando lo ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore e possa ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato il bene senza quella parte di cui è divenuto proprietario;
pertanto, in mancanza dell'una o dell'altra delle predette condizioni, il compratore può solo chiedere la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1480
c.c “ ( cass Civ Sez. 2 - , Ordinanza n. 6814 del 14/03/2025 ); ebbene la circostanza che il concedente non abbia chiesto la risoluzione della ipotetica vendita, pur a fronte della confessione stragiudiziale del del bene, esponendosi ad un accertamento di un ulteriore NTroparte_9 profilo di inadempimento a essa direttamente ascrivibile per violazione del dovere di buona fede, ben può trovare ragionevole spiegazione nella consapevolezza della società di leasing di avere scarse possibilità di esperire utilmente la domanda di risoluzione , proprio tenuto conto della di lei conoscenza ab origine dell'appartenenza del bene terzi .
Sicché sussiste il dedotto grave inadempimento in capo alla società di leasing, la quale non ha affatto provato di avere acquistato il bene, e non potendosi utilmente invocare l'art 1153 cc per le ragioni su esposte
Non può darsi rilievo , per escludere la ricorrenza dei presupposti per l'inadempimento , né alle clausole di esonero della responsabilità contenute nel contratto di leasing né alla presunta negligenza dell'utilizzatore , che avrebbe incautamente restituito il bene al proprietario .
Sotto il primo profilo, deve rilevarsi come, da un lato, le clausole di esonero della responsabilità attengano a fatti non riconducibili ad un inadempimento del AT e, sotto altro profilo, esse non impediscano comunque la pronuncia risolutiva .
In ordine alla consegna, come emerge dalle prove orali, ma anche dalla registrazione della conversazione in atti , essa è avventa per consentire delle riparazioni sul macchinario, sicchè nessuna negligenza è ascrivibile all'utilizzatore né sotto il profilo della perdita del possesso del bene né del presunto inadempimento dell'obbligo di comunicare alla locatrice “per iscritto ogni spostamento dello strumento (cfr. art. 8 del contratto sub doc. 1).
Va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di leasing per grave inadempimento del locatore
La risoluzione dà diritto alla restituzione dei canoni versati,
14 Ed invero , come precisato dalla Suprema Corte “ in tema di locazione finanziaria, il concedente che paghi al fornitore il prezzo del bene pur essendo a conoscenza del mancato adempimento, da parte di quest'ultimo, dell'obbligo di consegna, non può pretendere dall'utilizzatore il rimborso della somma versata atteso che, costituendo l'inadempimento del fornitore una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ai sensi dell'art. 1463 c.c., il pagamento effettuato risulta privo di causa e non giustificabile in rapporto all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sussistente il diritto del concedente al recupero del corrispettivo, considerando priva di effetti, in quanto non giustificata da un interesse meritevole di tutela, la clausola del contratto di leasing che poneva comunque a carico dell'utilizzatore il rimborso del prezzo ( Cass.
Civ Ordinanza n. 13960 del 23/05/2019).
Ora , nel caso di specie , tenuto conto che i canoni costituiscono ratei anticipati di prezzo ( anche in considerazione dell'esiguità del prezzo di riscatto rispetto all'importo dei canoni ) l'insussistenza del diritto per la concedente di trattenere i canini ( e quindi di riversare sull'utilizzatore il costo del bene) va vieppiù affermata laddove si consideri che :
- la società di leasing non ha affatto dimostrato di avere versato il prezzo;
- essa era consapevole , per le ragioni su indicate, dell'altruità dell'apparecchio.
Sicchè la DL va condannata al pagamento della somma ricevuta a titolo di canoni pari all'importo di euro 64.154,21, quale risultante dalla somma degli importi di cui alle fatture della
DL prodotte in allegato 7 atto di citazione.
Su tale somma sono dovuti gli interessi ma non anche la rivalutazione ( Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018 “In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente.
Quanto alla decorrenza degli interessi, tenuto conto della accertata mala fede dell'accipies essi decorrono dal pagamento dei singoli canoni sino al soddisfo:
Al pagamento della somma derivante dall'obbligo restitutorio dei canoni versati è tenuta in solido
, sebbene a diverso titolo, ovvero a titolo risarcitorio, anche la , in qualità di fornitore del CP_1 bene altrui, posto che come chiarito dalla Suprema Corte “ La giurisprudenza unanime (così come la dottrina) riconosce all'utilizzatore il diritto di agire verso il fornitore per il risarcimento del
15 danno, nel quale sono tra l'altro compresi i canoni pagati al concedente in costanza di godimento del bene viziato. A tale ultimo riguardo la responsabilità risarcitoria può farsi risalire, in via generale, a quella da lesione del credito illecitamente commessa dal fornitore che è terzo rispetto al contratto di locazione.
Occorre precisare che la diversa natura dei crediti non osta alla solidarietà passiva .
Al riguardo la Suprema Corte (sentenza n 2340/2020) ha chiarito che “È indubbio che la distinzione tra la condanna ex art. 2043 c.c. e quella ex art. 2033 c.c. riguarda sia la causa petendi, posto che gli obblighi restitutori sono ricollegati a fatti costitutivi che prescindono dalla violazione di obblighi di condotta imputabili a titolo di dolo o colpa e dalla verificazione di un danno ingiusto
(e dunque prescindono dal titolo di responsabilità del soggetto tenuto alla restituzione); sia il petitum, limitato quantitativamente, nella pretesa restitutoria, all'oggetto della prestazione in natura da ripetere o alla cosa determinata da recuperare o al controvalore di essi, mentre nel risarcimento del danno non si chiede soltanto il ripristino del patrimonio di un soggetto considerato in determinato momento anteriore all'illecito, ma il ristoro integrale di una situazione patrimoniale, da valutare anche in relazione agli incrementi di valore che il patrimonio del danneggiato avrebbe potuto conseguire, ex art. 1223 c.c., in assenza dell'illecito. E tuttavia, dal punto di vista del soggetto che agisce, il risultato finale cui le due azioni tendono viene a sovrapporsi, in particolare quando, come nel caso in esame, si abbia una coincidenza tra la res oggetto della restituzione e il pregiudizio patrimoniale oggetto di risarcimento arrecato dall'illecito civile. In tal caso, infatti, l'obbligo di restituzione della res, se non risulta già interamente coincidente con l'obbligazione risarcitoria, è comunque idoneo ad assolvere, e in parte a elidere, anche tale obbligazione, con la conseguenza che la evidenziata distinzione concettuale delle due azioni non consente di scindere l'oggetto dei due diritti, che viene pur sempre -almeno in parte- a identificarsi con la reintegrazione della diminuzione patrimoniale corrispondente alla prestazione
o al bene da restituire. È logico corollario, allora, che, nel caso in cui vengano a cumularsi, nella medesima fattispecie produttiva della perdita patrimoniale, plurime e distinte condotte, anche riferibili a soggetti giuridici diversi, alcune sanzionate con la responsabilità civile (contrattuale od extracontrattuale) e altre invece anche non qualificabili illecite, ma che obbligano comunque alle restituzioni, deve essere ravvisata la unitarietà dell'evento pregiudizievole, idoneo a fondare la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale previsto dall'art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventus damni, tutte le volte in cui quest'ultimo, nel suo atteggiarsi fenomenico, implichi, come appunto è accaduto nel caso in esame, un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile o
16 comunque la continenza del primo nel secondo (Cass., n. 7016/20; sulla medesima falsariga, sez. un., n. 13143/22).
La domanda risarcitoria con riguardo alla lesione del credito va invece rigettata nei Parte_3 posto che il danno deriva della vendita e successiva concessione in leasing di un bene altrui e non anche dall'inadempimento della transazione , unico atto a cui il ha preso parte in proprio;
non Pt_3 essendo emerso che egli abbia gestito l'affare del leasing in proprio e non n. q di legale rappresentante della società. NTr
In ordine ai canoni scaduti e non pagati – oggetto della domanda riconvenzionale della – nulla
è dovuto da parte attrice , alla luce della pronuncia di risoluzione.
Al riguardo, per altro, appare del tutto legittima la condotta del conduttore che, a fronte della perdita disponibilità del bene, abbia sospeso il pagamento dei canoni;
né è invocabile l'art 6 del contratto di leasing posto che esso si riferisce alle ipotesi di perdita del bene per cause riconducibili al fornitore o a terzi e non anche allo stesso locatore, come nel caso di specie, alla luce delle considerazioni su svolte sulla di lui consapevolezza dell'altruità del bene concesso in leasing.
Infine, va dichiarata la risoluzione della transazione del 31 maggio 2022 , essedo pacifico e non contestato l'inadempimento
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Venendo ora all'esame delle altre domande di risarcimento del danno proposte dall'attore, esse vanno rigettate per mancanza di prova del danno
Va rigettata la domanda tesa ad ottenere i danni conseguenti alla necessità di acquistare un nuovo macchinario;
invero , in tali ipotesi ( a fronte del conseguimento del bene strumentale dietro pagamento del prezzo ) sarebbe risarcibile l'eventuale maggior costo sostenuto per effettuare il secondo acquisto.
Tuttavia - come emerge dal raffronto tra il costo del bene indicato nel contratto di leasing (
170.000 più iva (per un totale di €. 207.400,00 ) e quello invece indicato nel secondo contratto stipulato con CO PA di euro 160,000 oltre iva ( totale 195.000 ), è evidente che alcun maggior costo è stato sostenuto dalla ricorrente per procedere a detto secondo acquisto
Del pari va rigettata la domanda di risarcimento dei danni per mancato uso del macchinario in assenza di qualsivoglia allegazione sul danno patito e anche in considerazione dell'acquisto di un nuovo macchinario .
Va pure rigettata la domanda risarcitoria derivante dalla perdita della possibilità di ottenere sgravi fiscali connessi all'acquisto del bene.
17 Invero , il CtU ha affermato che la società ha il “teorico” diritto ad accedere al medesimo credito di imposta”.: tuttavia egli nella consulenza ha precisato che :
- La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza ei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Per cui, le verifiche qui effettuate prescindono dall'effettiva concessione da parte dell'Agenzia che può essere condizionata dalla particolare posizione tributaria dell'impresa richiedente e può essere revocata per una ampia serie di motivi e di controlli anche a posteriori. Sono per esempio escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo
9, comma 2, Dlgs n. 231/2001).
- Non è presente agli atti l'autorizzazione concessa all'utilizzo del credito.
Ora, nel caso di specie, non risulta provato - come era onere dell'attore trattandosi di documenti comprovanti il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno - - che la società non già astrattamente , avuto riguardo alla tipologia di macchinario, ma in concreto , con riguardo alla caratteristiche aziendali ( rispetto delle normative sulla sicurezza ei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori / ) avesse diritto ad accedere al beneficio fiscale .
Al riguardo deve rilevarsi come :
- Sia il durc che la autorizzazione alla fruizione del credito del 13.8.21 sono stati depositati tardivamente , dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie;
si tratta di documenti che ben potevano essere prodotti prima del maturarsi delle preclusioni istruttoria , ( il durc poteva essere chiesto e prodotto in data antecedente e la autorizzazione reca data 13.8.21) ; trattasi per altro di documenti funzionali ad comprovare un fatto primario costitutivo del diritto la risarcimento del danno , ovvero la sussistenza in concreto dei requisiti per accedere al beneficio fiscale;
né la regolarità contributiva potrebbe desumersi dalla circostanza allegata nella comparsa conclusionale secondo cui l'ambulatorio sarebbe titolare di convenzione sanitaria con l'ASP della Provincia di Palermo, trattandosi di allegazione tardiva e di circostanza comunque anch'essa non provata
- non opera il principio di non contestazione posto che : i convenuti hanno negato il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni;
in ogni caso la sussistenza della regolarità contributiva e il rispetto delle regole sulla sicurezza del lavoro da parte del non Parte_4 sono fatti rientranti nella sfera di conoscibilità delle convenute , sicché rispetto a tali fatti non opera il principio di cui all'art 115 cpc .
18 In ordine poi al danno derivante dalla somma oggetto di possibile applicazione di sanzione e interessi perda parte della Agenzia delle Entrate per effetto della rinuncia al primo credito d'imposta come documentato, e di cui l'attrice aveva usufruito, , il CTU ha chiarito come non sia possibile incrociare detto recupero con la richiesta di utilizzazione del credito. Pertanto si dovrà attendere l'eventuale recupero completo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Lo stesso CT
precisa nella sua relazione che: “Al momento non si èin grado di stabile a quanto Persona_3 ammonterà il debito complessivo, attendendo l'avviso di irregolarità da parte dell'Agenzia delle
Entrate”. ( cfr risposta a osservazioni)
*****
Va infine rigettata la domanda di manleva proposta dalla società di leasing , in quanto, mancando NTr la prova della vendita non è invocabile la garanzia per evizione;
né la ha indicato il titolo, diverso dalla vendita, in forza del quale la sarebbe tenuta alla manleva né avendo mai la CP_10 società agito per il regresso ( sulla differenza tra domanda di regresso e di rivalsa cfr Cass. Civ z. 2
- , Ordinanza n. 30952 del 07/11/2023 ( "La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi;
ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità. ez. 3 - , Sentenza n. 32930 del 20/12/2018 tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili;
tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel definire il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. avente ad oggetto l'azione di responsabilità civile contro gli amministratori e i sindaci proposta dalle parti civili, ha ritenuto, sulla base del carattere
19 solidale della responsabilità, l'irrilevanza della diseguale rilevanza causale delle condotte nei rapporti fra danneggiante e danneggiato).
*****
Stante la parziale reciproca soccombenza ( tenuto conto del rigetto di alcune delle domande proposte dall'attore ) le spese del presente giudizio vanno compensaste per i 2/3 ; la restante parte, liquidata in euro 4.701 ( parametri medi scaglione sono a 260.000) , va posta carico dei convenuti , in solido tra loro
Vanno compensate le spese tra e il in ordine alla domanda di manleva. Pt_7 Pt_3
Le spese di CTU vanno poste a carico di tutte le parti nella misura di ¼ ciascuna .
Per effetto del rigetto della domanda di risarcimento dei danni nei confronti di va Parte_3 dichiarata l'inefficacia del sequestro conservativo disposto nei di lui confronti con ordinanza del non ché l'inefficacia parziale del sequestro per la somma eccedente euro70.084,38 , oltre accessori
( spese interessi)
In ordine alle spese del cautelare ,esse seguono la soccombenza di (in ordine alla CP_1 insussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza in casi di accoglimento della domanda -in questo caso di sequestro conservativo - in misura ridotta cfr Cass. Civ Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 ) e si liquidano in euro;
8.236,20 ( determinata sulla base dei valori medi ridotti del 30% in ragione dalla scarna attività processuale svolta per i procedimenti cautelari valore o sino a 260.000)
Si impone la compensazione delle spese del cautelare NTr
- Tra l'ambulatorio o e nei cui confronti in quella sede il primo non aveva svolto alcuna domanda
- Tra l' e tenuto conto della di lui parziale soccombenza nel merito Parte_1 Parte_3 rispetto alla domanda di risoluzione della transazione.
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti rigettata ogi altra domanda , eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA risolto il contratto di leasing del 29 giugno 2021 concluso tra
[...]
E per grave inadempimento della NTroparte_2 Parte_1 concedente NTroparte_2
DICHIARA risolta per grave inadempimento di la transazione del 31 maggio 2022 ( CP_11 allegato 12 citazione;
20 NN e la , in solido tra loro, al NTroparte_1 NTroparte_2 pagamento in favore di della somma di euro di euro 64.154,21 Parte_1 oltre a interessi legali ex art 1284 c 1 da ogni singolo pagamento al soddisfo;
RIGETTA ogni altra domanda proposta da;
Parte_1
RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da nei NTroparte_2 confronti di e di e;
Parte_1 NTroparte_1 Parte_3
DICHIARA compensate le spese del presente procedimento tra l'attore e tutti i convenuti nella misura dei due terzi
NN i convenuti , e NTroparte_2 NTroparte_1 Pt_3
, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
[...] [...] che liquida , già ridotte, in euro 182,00 per spese vive e in euro 4701,00 per Parte_1 compensi, oltre a spese generali iva e cpa;
DICHIARA integralmente compensate le spese del presente giudizio tra
[...]
, e;
NTroparte_2 NTroparte_1 Parte_3
PONE definitivamente le spese di CTU a carco di tutte le parti in causa nella misura di ¼ ciascuno;
DICHIARA cessata l'efficacia del sequestro conservativo disposto con ordinanza del 30.11.2023 nei confronti di Parte_3
DICHIARA cessata l'efficacia parziale del sequestro conservativo disposto con ordinanza del
30.11.2023 nei confronti di per la parte accedente la somma di euro NTroparte_1
70.084,38,oltre a accessori
NN e pagamento delle spese del giudizio cautelare in favore dell' NTroparte_1
, che liquida in euro;
8.236,20 per compensi, oltre a spese Parte_1 generali iva
DICHIARA compensate le spese del giudizio cautelare tra Parte_1
e NTroparte_2 CP_12
il 26.9.25
[...]
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.
Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE Il Tribunale di Palermo nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9184/22 rG., avente ad oggetto “leasing”, promossa
DA
con sede in Palermo, via Enrico Albanese n. 17, (P.IVA Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante, signor Dott. , elettivamente P.IVA_1 Parte_2 domiciliato in Bagheria, via B. Mattarella n.108, presso 1o studio dell'Avv. Felice Chiarelli, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Martin Chiarelli , per mandato in calce alla citazione ,
- attore -
CONTRO
(P.I. e C.F.: ) corrente in Palermo, in persona del legale rappr. NTroparte_1 P.IVA_2 pro tempore, , nato a [...] il [...] (C.F.: ), il quale si Parte_3 C.F._1 costituisce nel presente giudizio anche personalmente, entrambi rappr. e difesa dall'Avv. Enrico Napoli unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimiliano Napoli ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Palermo, Via Mariano Stabile 85, per procura allegata alla comparsa
E
- Succursale di AN (viale Dell'Innovazione 3 NTroparte_2
Edificio C) con sede legale in Eindhoven, Olanda, iscritta al registro di imprese di AN con Codice
Fiscale n. e Partita I.V.A. n. , in persona della Procuratrice Speciale dott.ssa P.IVA_3 P.IVA_4
Elisa Cusaro (giusta Procura Speciale 18.11.2020 in autentica Notaio dott. rep Persona_1
n.1375 racc.6875) elettivamente domiciliata in AN, via Quadronno n. 24, presso lo studio dell'avv.
Paola Polacchini che la rappresenta e difende in via disgiunta con l'avv. Maria Antonietta Dimagli in forza di procura ex art. 83 comma 3 c.p.c. allegata al fascicolo telematico
1 Convenuti
-
Conclusioni delle parti come da verbale della udienza del 4.6.25 in atti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in Parte_1 giudizio la , e , esponendo che: NTroparte_1 Parte_3 NTroparte_3
- con preventivo del 22 giugno 2021 n. 40/2021 la in persona del suo NTroparte_1 amministratore unico e legale rappresentante , aveva offerto in vendita Parte_3 all' lo strumento medicale oftalmico A 10650 Silverstone Parte_1
Full, prodotto dalla , dichiarato di sua proprietà, per il prezzo di euro 170,000,00 oltre CP_4
IVA al 22% per complessive euro 207.400,00; veniva in quel contesto convenuto che il prezzo sarebbe stato pagato con un acconto dì euro 20.000,00 più IVA per complessive euro
24.400,00 ed il saldo a mezzo leasing in 48 mesi;
- accettate da parte dell' l'acquisto e le modalità di Parte_1 pagamento del corrispettivo, , legale rapp.ante della società Parte_3 NTroparte_1 aveva offerto il contratto di locazione finanziaria n. 5011771 del 29.06.2021, avente ad oggetto la fornitura dello strumento medicale di cui sopra, con la NTroparte_3
, emettendo in data 30.06.2021 la relativa fattura n. 18 ( contenente il
[...] riferimento al detto contratto n. 5011771) , per la somma di euro 207.400,00 Iva inclusa, intestata a;
NTroparte_3
- in pari data la stessa aveva emesso il documento di trasporto n. 60 con il NTroparte_1 quale lo strumento medicale (Oftalmoscopio a scansione laser Silverstone e accessori) veniva consegnato all' (Doc. 4). Parte_1
- in data 22.04.2022, , ora aveva comunicato all' CP_4 NTroparte_5 [...]
che l'apparecchio medicale Silverstone era ancora di proprietà della Parte_1
e che lo stesso era stato consegnato a solo in visione;
CP_4 NTroparte_1
- lo strumento medicale veniva poi ritirato da con la motivazione asserita di eseguirvi CP_4 riparazioni;
- con atto di transazione del 31 maggio 2022, , in proprio e nella qualità di legale Parte_3 rappresentante della aveva riconosciuto le proprie responsabilità NTroparte_1 impegnandosi ex art. 1478 c.c. “a pagare direttamente alla le seguenti somme, CP_4 compreso il primo acconto già versato secondo le seguenti modalità con la predisposizione degli assegni circolari non trasferibili che seguono:
2 - €.30.000,00 (euro trentamila/00) entro il 03.06.2022;
- €.30.000,00 (euro trentamila/00) entro il 09.06.2022;
- €.30.000,00 (euro trentamila/00) entro il 13.06.2022;
- €.30.000,00 (euro trentamila/00) entro il 20.06.2022;
- €.20.000,00 (euro ventimila/00) entro il 27.06.2022;
- €.30.000,00 (euro trentamila/00) entro il 04.07.2022;
- €31.000,00 (euro trentunomila/00) entro il 11.07.2022
- per complessive €.201.000,00 (euro duecentounomila/00).
- , in proprio e n.q., non aveva predisposto né consegnato gli assegni circolari di Parte_3 euro 30.000,00 ciascuno entro il 3 giugno 2022 ed entro il 9 giugno 2022 di modo che si era verificata la risoluzione di diritto della transazione “ ai sensi dell'art 3 ( “la mancata consegna di almeno due assegni circolari alle date convenute, ovvero il rifiuto della a CP_4 ritirare gli assegni circolari e consegnare l'apparecchio medicale, produrrà ipso iure la risoluzione della presente transazione, senza alcuna necessità di messa in mora ed il Dott.
, in proprio e n.q., sarà libero di proporre tutte le azioni legali a tutela dei NTroparte_6 propri diritti, in sede civile e penale, col diritto dell' di Parte_1 procedere all'azione recuperativa del credito, come sopra riconosciuto (art.2), in capo al
Dott. nei nomi, anche sulle somme portate dagli assegni circolari NTroparte_6 parzialmente consegnati, che avrà diritto a trattenere”.
- con lettera via pec del 10 giugno 2022 (Doc.13), rilevato il grave inadempimento del convenuto, ai sensi dell'art. 3 dell'atto di transazione, il aveva ritenuto risolta Parte_4 di diritto la transazione , comunicando l'avvio di tutte le azioni legali a tutela del proprio diritto;
- ad oggi, pertanto, l' non aveva acquistato la proprietà del Parte_1 bene mobile suddetto perché ancora in testa a ed aveva corrisposto alla società di CP_4 leasing la somma di euro 64.154,21 (euro 24.645,01 a titolo di anticipo e 10 rate di leasing per un totale di euro 39.509,00), oltre la rata del mese di maggio 2022;
- ed ancora , il laboratorio aveva subito danni conseguenti alla necessità di acquistare un nuovo macchinario , per l'importo di 195,000 euro, e alla perdita de credito di imposta pari a 93.330,00 euro
Alla luce di tali premesse , per quanto qui di interesse parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni ( così come modificate nella memoria ex art 183 c 1 cpc )
Dare atto che l'istante Dott. , legale rappresentante dell' Parte_2 Parte_1 disconosce tutti gli allegati alla mail pervenutagli dalla il 22 aprile 2022, e
[...] CP_4 3 precisamente disconosce tutte le sottoscrizioni in calce al verbale di consegna, accettazione e collaudo dei beni, al contratto di locazione finanziaria e a tutti moduli allegati, compresa la fideiussione ed il modulo di identificazione e compreso il contenuto di detti documenti;
disconosce parimenti oltre alla firma tutti i timbri “ via Enrico Albanese n. Parte_1
17, 90139 Palermo, CF/P.IVA: :PA273626”; PartitaIVA_5
2) Accogliere le domande tutte spiegate dall'attrice in atto di citazione e nelle note di udienza scritta;
3) Ritenere e dichiarare inammissibili e/o con qualsiasi statuizione rigettare le domande spiegate da tutti i convenuti nei confronti dell'attrice, per le ragioni esposte in citazione e precisate nella presente memoria;
4) Ritenere e dichiarare risoluto per grave inadempimento dei convenuti, e NTroparte_1
, il contratto di vendita dello strumento medicale oftalmico A10650 Silverstone Full e Parte_3 parimenti risoluto di diritto l'atto di transazione del 31 maggio 2022;
5) Ritenere e dichiarare risoluto il contratto di leasing del 29 giugno 2021 per grave inadempimento, nonché nullo quello disconosciuto, pervenuto il 22.04.2022, per apocrifia della sottoscrizione e dei timbri, nonché, ove occorra, in conseguenza della risoluzione per inadempimento del venditore del contratto di vendita dell'apparecchio sanitario, ritenere e dichiarare risoluto qualsiasi contratto di leasing collegato con la vendita ed intervenuto con la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, con sede in AN, viale NTroparte_2 dell'Innovazione n. 3; 6) Ritenere e dichiarare nullo il contratto di leasing del 29 giugno 2021 per nullità della vendita, tra il fornitore e la società , per mancanza NTroparte_2
e/o impossibilità dell'elemento essenziale del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art.
1418 c.c.;
7) Ritenere e dichiarare che l'istante ha diritto a sospendere il pagamento delle rate del prezzo della vendita del bene nei confronti della società leasing e del venditore;
8) Condannare tutti i convenuti, in solido, a restituire all'istante la somma di euro 68.094,99, già versata, ed ogni ulteriore altra soma successivamente versata, oltre interessi e rivalutazioni monetaria;
9) Condannare i convenuti e in proprio, in solido, al risarcimento NTroparte_1 Parte_3 dei danni subiti dall'istante per il mancato uso dello strumento medicale oftalmico per l'acquisto di un nuovo strumento medicale oftalmico e per la perdita del beneficio fiscale, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;
10) Sempre in subordine, ritenere e dichiarare che i convenuti, e , NTroparte_1 Parte_3 sono obbligati a far acquistare all'attrice la proprietà ed il possesso dello strumento medicale
4 oftalmico A10650 Silverstone Full, prodotto dalla ed emettere le relative statuizioni di CP_4 condanna a carico degli stessi, compreso il pagamento a favore della e della società leasing CP_4
, in persona del suo legale rappresentante, con sede in AN, NTroparte_2 viale dell'Innovazione n. 3 delle somme occorrenti;
11) In subordine, condannare tutti i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'istante anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
12) Condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge.
Con comparsa del 21.10.22 si costituiva in giudizio la società , NTroparte_3 chiedendo il rigetto delle domande .
La predetta società eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito essendo competente il Foro di AN ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 del contratto in esame ( “27.1 Qualsiasi disputa derivante da o relativa al presente NTratto di Locazione
Finanziaria, alla negoziazione e/o alla conseguenze di nullità, sarà risolta esclusivamente dal
Tribunale di AN” (cfr.doc. 1) e in ogni caso tenuto conto che AN era la sua sede nonché il luogo ove l'obbligazione doveva eseguirsi.
La DD eccepiva, sempre in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 comma 1 bis del D.lgs. n. 128/2010 per omesso esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Nel merito la società di leasing chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte da controparte , evidenziando che :
- essa aveva adempiuto alle proprie obbligazioni acquistando il bene dalla dietro CP_1 pagamento del prezzo;
l'apparecchio era stato poi consegnato all'ambulatorio, il quale, però, lo aveva affidato illegittimamente alla , in violazione degli obblighi assunti nel CP_4 contratto di leasing, in forza del quale appunto la parte attrice si era obbligata a custodire il NTr bene e a comunicare a per iscritto ogni spostamento del bene (cfr. art. 8 del contratto sub doc. 1);
- l'ambulatorio non aveva alcuna legittimazione a chiedere la risoluzione del contratto di contratto di compravendita, di cui non era parte;
- del pari era infondata la domanda di risoluzione del contratto di leasing in assenza di qualsivoglia inadempimento ad essa imputabile , posto che la perdita di possesso del bene era ascrivibile alla incauta condotta della utilizzatrice, che aveva consegnato a terzi il NTr macchinario senza autorizzazione di e senza che vi fosse tenuta, non essendoci alcun titolo a fondamento della richiesta della;
CP_4
5 - del pari infondata era la domanda tesa a far dichiarate la legittimità della sospensione delle NTr ulteriori rate a scadere del contratto di leasing, posto che ,da un lato, essa aveva comunque acquistato il bene ai sensi dell'art 1153 cc dalla e che, comunque il CP_1 fornitore ( gli era stato indicato proprio dal Conduttore (ovvero il Laboratorio CP_1 odierno attore), il quale , pertanto, aveva rinunciato ad imputare al AT eventuali inadempienze del venditore;
ed ancora la società richiamava e previsioni contrattuali del contratto di leasing e segnatamente l'art.
6.3 a mente del quale “ Il pagamento dei canoni non potrà essere sospeso o ritardato anche se, per qualsiasi causa o motivo, anche per il fatto del IT o di terzi […] Le parti convengono espressamente che qualunque contestazione dovesse insorgere non darà diritto al Conduttore di sospendere o ritardare il pagamento dei canoni convenuti… e l'art 6.5 In caso di ritardo e/o mancato pagamento, il
Conduttore senza bisogno di essere costituito in mora, sarà tenuto a corrispondere interessi moratori dalla data di scadenza… ”.
- la domanda di restituzione dei canoni era infondata stante che essa aveva agito come mera finanziatrice e non poteva essere a conoscenza delle condotte tenute dalle altre parti;
- del pari le domande di risarcimento del danno potevano essere al più rivolte nei confronti del solo fornitore del bene.
Sulla base di tali premesse parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande attore ed in via riconvenzionale chiedeva di :
NNRE parte attrice al pagamento in favore di NTroparte_2
– Succursale di AN dell'importo di Euro 15.763,12 IVA inclusa a titolo di canoni mensili
[...] di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati oltre agli interessi di mora computati in una somma pari al Tasso BCE maggiorato di 8 punti ex art. 4 delle Condizioni Particolari, dalle singole scadenze dei canoni e sino al saldo (e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla legge 07.03.1996 n. 108);
- In via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree -
Dichiarare in persona del suo legale rappresentate, e , NTroparte_1 Parte_3 tenuti a manlevare, tenere indenne e garantire la scrivente da qualsivoglia esborso e/o perdita economica e non in favore di parte attrice, nonché da qualsivoglia pretesa dell'attrice e per
l'effetto condannare e a rifondere alla esponente quanto NTroparte_1 Parte_3 quest'ultima sarà eventualmente tenuta a pagare a parte attrice nonché ogni perdita economica che NT dovesse subire in conseguenza del presente giudizio.
Con comparsa di risposta del 15.11.22 si costituiva in giudizio la chiedendo il NTroparte_1 rigetto della domanda e, a tal fine, rilevando che:
6 - essa, prima di offrire in vendita il macchinario al Laboratorio, aveva raggiunto un accordo con la per la vendita dello strumento oftalmico A10650 - oggetto del giudizio- tanto CP_4 che la stessa , una volta conclusa la compravendita, le aveva spontaneamente CP_4 consegnato lo strumento, immettendola, conseguentemente, nel possesso materiale e giuridico del bene, che, quindi, era stato successivamente da essa venduto e consegnato al in perfetta buona fede (ritenendosi proprietaria del Parte_5 macchinario);
- tuttavia, successivamente, erano sorti contrasti con la relativi al mancato CP_4 riconoscimento di alcuni crediti da essa ( ndr la ) vantati nei confronti della , CP_1 CP_4 che erano stati portati in compensazione con il prezzo finale di compravendita dello strumento oftalmico;
- per tale ragione la asserendo erroneamente di essere ancora proprietaria del bene, CP_4 con il pretesto di dover eseguire alcuni interventi manutentivi sullo strumento, aveva indotto il a consegnare il bene , rifiutandosi, poi, di restituirlo a parte Parte_5 attrice;
- parte attrice non era legittimata a sollevare alcuna questione relativa alla proprietà del bene posto che, giusto contratto di leasing, essa sarebbe divenuta proprietaria del macchinario solo con il pagamento dell'ultima rata della locazione finanziaria mentre prima di tale momento, parte attrice aveva diritto solo all'utilizzo del bene che , però, aveva perduto a causa della imprudente consegna del macchinari alla . CP_4
Con ordinanza del 30.11.2023 veniva disposto il sequestro conservativo dei beni di e Parte_3 sino alla concorrenza di euro 157.484,21 . NTroparte_1
La causa istruita a mezzo prova orale e Ctu è stata assunta in decisione all'udienza del 4 .
6.25 con assegnazione dei termini ex art 190 cpc .
Va, in via preliminare, va rigettata l' eccezione di improcedibilità della domanda essendo stato esperito nel corso del giudizio il procedimento di mediazione .
Del pari va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale.
Ed invero, l'art 27 del contratto di leasing pone la competenza esclusiva del Tribunale di AN per le sole cause derivanti o relative al contratto di locazione finanziaria ( Qualsiasi disputa derivante da o relativa al presente NTratto di Locazione Finanziaria, alla negoziazione e/o alle conseguenze di nullità,sarà risolta esclusivamente dal Tribunale di AN”).
Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice, oltre avanzare domande relative al contratto di leasing, ha altresì formulato domande inerenti al contratto di vendita a monte e, soprattutto, domande di risarcimento del danno sia nei confronti della società locatrice che della società fornitrice per la 7 condotta illecita a ciascuna ascrivibile, connesse all' asserita altruità del bene concesso in leasing (
e a monte venduto dalla ). CP_1
Trova, quindi, applicazione , stante la connessione sia oggettiva che soggettiva tra le domande,
l'art 33 c.p.c. a mente del quale “le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse), per essere decise nello stesso processo
Ora , come precisato dalla Suprema Corte “ in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne
l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33
c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione (Cass. Civ Sez . 6 -
3, Ordinanza n. 26910 del 26/11/2020
Nel caso di specie , quindi, la proposizione delle domande di nullità della vendita e risarcimento dei danni - connesse per oggetto e titolo a quelle di invalidità /risoluzione del leasing per indisponibilità del bene locato ,risultato di proprietà di terzi - proposte nei confronti di CP_8
e di , aventi rispettivamente sede e residenza a Palermo , radicano la
[...] Parte_3 competenza del Tribunale di Palermo.
Ciò posto occorre procedere partitamente all'esame delle domande proposte dall'attore.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire della domanda di nullità del contratto di leasing del 22.04.2022, per apocrifa delle firme;
il contratto invero pacificamente non è mai stato concluso, posto che nessuna delle parti in causa ( né l'ambulatorio né la DD né in effetti nemmeno la , per altro non chiamata in giudizio ) ha affermato di CP_4 averlo mai sottoscritto.
Va, invece, rigettata la domanda di nullità della vendita e di conseguente nullità del contratto di leasing del 29 giugno 2021 per presunta impossibilità dell'oggetto discendete dalla altruità del macchinario.
La vendita di cosa altrui, invero, non è affatto nulla ma semmai ha meri effetti obbligatorio come si evince dall'art 1478 cc a mente del quale “ Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore . Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore . Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”.
8 Sicché, essendo valida la vendita , non può parlarsi di invalidità derivata dal contatto di leasing, .
Quest'ultimo, per altro, non è affetto nemmeno da alcuna invalidità propria, non ravvisandosi la affermata nullità del negozio impossibilità dell'oggetto per essere il bene concesso in godimento di titolarità di un soggetto terzo , non costituendo la titolarità del bene requisito né della vendita né della locazione, figura a cui il leasing è stato tradizionalmente assimilato.
La vendita di beni altrui, come è noto, sebbene valida, può essere risolta dal compratore ai sensi dell'art 1479 cc .
Occorre, tuttavia, in proposito, interrogarsi sulla possibilità dell'utilizzatore , che non ha preso parte all'alienazione del bene , di chiedere la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra
IT e concedente , laddove , come nel caso di specie, non vi sia alcuna clausola contrattuale che consenta all'utilizzatore la sperimentazione dell'azione risolutiva del contratto di fornitura.
La questione è stata sottoposta all'esame delle Sezioni Unite che ha espresso principi sovrapponibile al caso di specie.
La Suprema Corte ha ribadito l'ineludibilità della regola base in tema di effetti del contratto, ossia quella in virtù della quale il contratto ha forza di legge tra le parti, non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. E' la regola della c.d. relatività del contratto, consacrata nell'art. 1372 c.c., in forza della quale è, in via di principio, da escludersi che, in mancanza di diverso patto o di specifica disposizione normativa, colui che non è stato parte del contratto di fornitura
(l'utilizzatore) possa agire perchè il contratto stesso sia risolto;
incidendo in una res inter alios acta
e sortendo, così, l'effetto di privare il concedente della proprietà del bene locato e, dunque, della garanzia riservatasi a fronte del pagamento dei canoni di locazione.
Questa regola, in specifiche ipotesi, è stata ritenuta derogata da un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie. Collegamento in senso tecnico per il quale è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (il principio è consolidato e, tra le più recenti in tal senso, cfr. Cass. n.
11974/10).
9 Tuttavia , la Suprema Corte ha escluso che la vendita e il leasing siano contratti connessi in senso tecnico ( e quindi connaturate da un collegamento tale da comportare che la patologia di un contratto comporti la patologia anche dell'altro).
Invero, sebbene questi contratti siano legati da un nesso obiettivo (economico o teleologico), manca, perché possa ravvisarsi il collegamento tecnico, il nesso soggettivo, ossia l'intenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune. Non si può dire, infatti, che il fornitore si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario. Al contrario, il fornitore ha il mero interesse alla vendita del suo prodotto e la causa che regge il contratto da lui stipulato con il finanziatore/concedente è quella tipica del contratto di compravendita, ossia il trasferimento del bene in cambio del prezzo.
Tant'è che, nella fisiologica evoluzione dell'operazione, il fornitore, una volta consegnato il prodotto all'utilizzatore, esce di scena, essendo assolutamente disinteressato allo svolgersi dell'altra vicenda che concerne la locazione stipulata tra concedente ed utilizzatore. Le circostanze, dunque, che sia proprio l'utilizzatore a scegliere il fornitore, a trattare con lui ed a ricevere la consegna del bene e che il fornitore, a sua volta, sia consapevole che l'acquisto da parte del committente sia finalizzato alla locazione del bene in favore del terzo utilizzatore sono del tutto esterne rispetto alla struttura stessa dei contratti che si vanno a stipulare e non sono capaci di mutarne la causa di ciascuna.
Se è vero quanto finora osservato, è anche vero che lo stesso concedente, una volta determinatosi al finanziamento, è del tutto disinteressato rispetto alla scelta del bene e del fornitore effettuata dall'utilizzatore, posto che, qualunque essa sia, egli è garantito dalla proprietà del bene rispetto all'obbligo del pagamento del canone a carico dell'utilizzatore stesso.
Sulla basi di tali premesse le SU hanno concluso che “ L'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al
10 giudice di merito poiché riguarda non la "legitimatio ad causam" ma la titolarità attiva del rapporto. Sez. U, Sentenza n. 19785 del 05/10/2015 ( cfr in termini anche Cass. Civ z. 3 - ,
Sentenza n. 9663 del 26/05/2020 (Rv. In tema di leasing finanziario, l'azione diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore per l'accertamento della responsabilità per inadempimento di questi e dell'entità del risarcimento del danno subito derivatogli dall'inutilizzo del bene ricevuto prescinde dalla partecipazione al processo del concedente, rispetto al quale, anche se evocato in giudizio, non si determina alcuna necessità di integrazione del litisconsorzio, essendo l'utilizzatore terzo rispetto al contratto intercorso tra fornitore e concedente e non potendo, quindi, egli esercitare l'azione di annullamento per vizi del consenso e di risoluzione per inadempimento di quel contratto, salvi gli effetti di specifica clausola contrattuale inserita nel medesimo contratto, con la quale il concedente gli abbia trasferito la propria posizione sostanziale con obbligo del fornitore di adempiere direttamente in favore dell'utilizzatore.
Nel caso di specie, in assenza di specifiche clausole contrattuali che prevedano un'azione diretta nei confronti del fornitore , va rigettata la domanda di risoluzione del contrato di vendita NTr intervenuto tra e , per carenza di titolarità attiva del rapporto. CP_1
Va, invece, accolta la domanda di risoluzione del contratto di leasing per grave inadempimento del
AT DL .
Ed invero, come emerge dall'art 7 del contratto , “ in considerazione della natura del rapporto di locazione finanziaria e del ruolo di mero finanziatore del AT , il Conduttore riconosce che
l'unica responsabilità del AT nei suoi confronti è quella di procedere all'acquisto dei beni e di garantirgli il pacifico godimento degli stessi”.
Ora, nel caso di specie, la DL non ha provato come era suo onere ( cfr Corte di Cassazione n.
25584/2018: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (conf. Corte di Cassazione, n. 15659/2011; n. 3373/2010; n.
9351/2007; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13533/2001). ) di avere adempiuto le obbligazioni sulla stessa gravante e, nella specie, di avere acquistato l'apparecchio medico per cui è causa ovvero di avere garantito il pacifico godimento del bene .
Sotto il primo profilo, quello dell'acquisto, occorre premettere che risulta dimostrato che il bene concesso in leasing non era di proprietà del venditore ( IT ) ma della . CP_1 CP_4
11 Tale conclusione risulta supportata non solo dai documenti prodotti in atti ( nota della con CP_4 cui si reclama la proprietà dei beni di cui al doc 10 atto di citazione) ma dagli sms intercorsi tra e il dott. , ove il primo riconosceva di avere venduto un bene di proprietà di terzi. – ( Pt_3 Pt_2
00:03:45 RÉ Giuseppe n.q.:chiunque sia (?), poi non so esattamente i Parte_6 Per_2 ruoli di quella zona, mi hanno detto chiaramente se ce la paga va bene altrimenti è Parte_3 chiaro che non la danno. i: esatto, si, è normalissimo questo è la norma purtroppo io Parte_3 per questo dico io ho recuperato un po' di soldi poi un'altra parte gli facciamo se non ce li ho tutti gli faccio due assegni e lo chiudiamo dico le garanzie gliele da l'avvocato mio che conosce anche a loro, quindi...00:04:17 n.q.: si la conoscenza si ma fino a un certo punto quelli Parte_2 vogliono pezze d'appoggio è : non c'è altro modo quindi mi dispiace NumeroDiCar_1 Parte_3 che ti ho coinvolto in questa situazione non so che cosa mi è passato per la testa mi dispiace veramente 00:04:27 n.q.: È passato per la testa, è un anno che va avanti sta cosa Parte_2 evidentemente quelli mi chiedevano avanti un anticipo ma che anticipo devo dare se l'ho già dato è chiaro che si rifaceva ad altra cosa e tu gli hai dato le cose false col timbro nostro, insomma Pt_3 veramente …Vella i: Questo l'ho fatto perchè mi hanno mosso terrorismo all'ultimo Pt_3 momento ed hanno voluto preso…. perchè io quando fu la macchina doveva essere fatturata a me poi lui si è tirato indietro questo perché voleva guadagnarci di più sulla macchina e quindi Per_2
c'è stata questa piccola cosa che poi io non ho curato capisci ho lasciato andare per errore per errore mio. 00:05:06 n.q.: allora , io, io non.., mi hai fatto veramente una Parte_2 Pt_3 stronzata grossissima.. : si si, ho fatto una cazzata brutta..RÉ n.q.: ..cioè Parte_3 Pt_2 una truffa, dopodiché io ovviamente non ti voglio mettere nei guai non ti voglio ... però mi devi risolvere in tempi in una settimana sta situazione, cioè in una settimana io devo avere la macchina.00:05:22 io penso che lunedì dovremmo definire il tutto.). Parte_3
Acclarata l'altruità del bene ( che era della e non della ) occorre, in primo luogo, CP_4 CP_1
NTr rilevare come parte resistente non abbia dimostrato di avere acquistato il macchinario .
Non è stato , infatti, versato in atti il contratto di vendita tra la e la DD né è stato CP_1 dimostrato l'avvenuto pagamento del prezzo.
In proposito , occorre rilavare che la prova del pagamento non può desumersi dalla fattura in atti - che pacificante non dimostra il passaggio di denaro - né dai bonifici ed estratti conto.
Sotto tale ultimo aspetto, con riguardo ai bonifici del 20.7.21 ( euro 166.992,60 ) e del 24.8.21
(per euro-24.645,01), ai movimenti bancari di cui all'estratto conto in atti , va rilevato che:
- essi non consentono di apprezzare né il beneficiario del pagamento né la causale;
- essi sono di importo inferiore a quello fatturato ( euro 191.637,61 a fronte di euri di 207.400 cui alla fattura, non essendo plausibile la tesi della parziale compensazione che non spiega la ragione
12 per cui il venditore avrebbe emesso fattura per un importo maggiore di quello incassato;
tesi per altro smentita dall'importo dato in compensazione pari a 24.645,01 e non 15.672,39 );
- sono successivi alla fattura del 30.6.21 , che , tuttavia , riporta la dizione “ bonifico a vista fattura”.
Diversamente da quanto sostenuto dalla DL non è poi invocabile l'art. 1153 cc, a supporto dell'avvenuto acquisto del bene . Ed invero, l'operatività dell'art 1153 cc presuppone l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il bene;
tuttavia, come detto, nel caso di specie, il contratto di vendita tra la e la DD non è stato versato in atti , in tal modo precludendo al CP_1 giudice la valutazione della esistenza e idoneità del titolo .
Ed ancora, l'art 1153 cc richiede la buona fede dell'acquirente che, nel caso di specie, va esclusa tenuto conto:
- del mancato pagamento del prezzo di vendita .
- della condotta successiva tenuta della società , che mai ha chiesto la risoluzione del contratto di vendita, sebbene tale condotta fosse doverosa alla luce del canone di buona fede e correttezza .
Al riguardo , giova precisare che le Sezioni Unite su richiamate , pur escludendo che l'utilizzatore abbia azione diretta nei confronti del fornitore per la risoluzione della vendita , hanno chiarito , con riguardo alla diversa ma assimilabile ipotesi di vizi occulti emersi successivamente (perchè nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore) che il concedente, informato dall'utilizzatore dell'emersione dei vizi, ha, in forza del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico (non la facoltà) di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione. In ogni ipotesi, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.
Tali principi, sebbene resi con riferimento al bene affetto da vizi, devono ritenersi vieppiù validi laddove, come nel caso di specie, il bene sia stato integramente perso in quanto appartenente a terzi.
In ordine alla conoscenza della altruità del bene da parte della DL , oltre a quanto sopra rilevato sulla mancata prova del pagamento del prezzo di vendita , va evidenziato come essa si tragga dalla nota inviata dalla all'ambulatorio Oculistico ( doc 10) ove si precisa che la DL non aveva CP_4 proceduto al riacquisto per mancato versamento dell'acconto, in tal modo risultando dimostrato che
, quantomeno dal 22.4.22 , la DL era a conoscenza dell'altruità del macchinario, tanto da avere avuto interlocuzioni con la per il riacquisto del bene. CP_4
13 In ogni caso , nemmeno dopo l'introduzione del presente giudizio, la società di leasing si è attivata per chiedere la risoluzione della vendita, persistendo nella sua condotta violativa dei canoni di buona fede e correttezza.
Ora, la scelta della società di non chiedere mai la risoluzione della asserita vendita - pure quando era acclarata la altruità del bene - costituisce ulteriore elemento a supporto della affermata assenza di buona fede, sub specie consapevolezza ab inizio della altruità del macchinario.
Invero , come è noto “ Nel caso di vendita di cosa parzialmente altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto solo se, quando lo ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore e possa ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato il bene senza quella parte di cui è divenuto proprietario;
pertanto, in mancanza dell'una o dell'altra delle predette condizioni, il compratore può solo chiedere la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1480
c.c “ ( cass Civ Sez. 2 - , Ordinanza n. 6814 del 14/03/2025 ); ebbene la circostanza che il concedente non abbia chiesto la risoluzione della ipotetica vendita, pur a fronte della confessione stragiudiziale del del bene, esponendosi ad un accertamento di un ulteriore NTroparte_9 profilo di inadempimento a essa direttamente ascrivibile per violazione del dovere di buona fede, ben può trovare ragionevole spiegazione nella consapevolezza della società di leasing di avere scarse possibilità di esperire utilmente la domanda di risoluzione , proprio tenuto conto della di lei conoscenza ab origine dell'appartenenza del bene terzi .
Sicché sussiste il dedotto grave inadempimento in capo alla società di leasing, la quale non ha affatto provato di avere acquistato il bene, e non potendosi utilmente invocare l'art 1153 cc per le ragioni su esposte
Non può darsi rilievo , per escludere la ricorrenza dei presupposti per l'inadempimento , né alle clausole di esonero della responsabilità contenute nel contratto di leasing né alla presunta negligenza dell'utilizzatore , che avrebbe incautamente restituito il bene al proprietario .
Sotto il primo profilo, deve rilevarsi come, da un lato, le clausole di esonero della responsabilità attengano a fatti non riconducibili ad un inadempimento del AT e, sotto altro profilo, esse non impediscano comunque la pronuncia risolutiva .
In ordine alla consegna, come emerge dalle prove orali, ma anche dalla registrazione della conversazione in atti , essa è avventa per consentire delle riparazioni sul macchinario, sicchè nessuna negligenza è ascrivibile all'utilizzatore né sotto il profilo della perdita del possesso del bene né del presunto inadempimento dell'obbligo di comunicare alla locatrice “per iscritto ogni spostamento dello strumento (cfr. art. 8 del contratto sub doc. 1).
Va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di leasing per grave inadempimento del locatore
La risoluzione dà diritto alla restituzione dei canoni versati,
14 Ed invero , come precisato dalla Suprema Corte “ in tema di locazione finanziaria, il concedente che paghi al fornitore il prezzo del bene pur essendo a conoscenza del mancato adempimento, da parte di quest'ultimo, dell'obbligo di consegna, non può pretendere dall'utilizzatore il rimborso della somma versata atteso che, costituendo l'inadempimento del fornitore una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ai sensi dell'art. 1463 c.c., il pagamento effettuato risulta privo di causa e non giustificabile in rapporto all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sussistente il diritto del concedente al recupero del corrispettivo, considerando priva di effetti, in quanto non giustificata da un interesse meritevole di tutela, la clausola del contratto di leasing che poneva comunque a carico dell'utilizzatore il rimborso del prezzo ( Cass.
Civ Ordinanza n. 13960 del 23/05/2019).
Ora , nel caso di specie , tenuto conto che i canoni costituiscono ratei anticipati di prezzo ( anche in considerazione dell'esiguità del prezzo di riscatto rispetto all'importo dei canoni ) l'insussistenza del diritto per la concedente di trattenere i canini ( e quindi di riversare sull'utilizzatore il costo del bene) va vieppiù affermata laddove si consideri che :
- la società di leasing non ha affatto dimostrato di avere versato il prezzo;
- essa era consapevole , per le ragioni su indicate, dell'altruità dell'apparecchio.
Sicchè la DL va condannata al pagamento della somma ricevuta a titolo di canoni pari all'importo di euro 64.154,21, quale risultante dalla somma degli importi di cui alle fatture della
DL prodotte in allegato 7 atto di citazione.
Su tale somma sono dovuti gli interessi ma non anche la rivalutazione ( Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018 “In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente.
Quanto alla decorrenza degli interessi, tenuto conto della accertata mala fede dell'accipies essi decorrono dal pagamento dei singoli canoni sino al soddisfo:
Al pagamento della somma derivante dall'obbligo restitutorio dei canoni versati è tenuta in solido
, sebbene a diverso titolo, ovvero a titolo risarcitorio, anche la , in qualità di fornitore del CP_1 bene altrui, posto che come chiarito dalla Suprema Corte “ La giurisprudenza unanime (così come la dottrina) riconosce all'utilizzatore il diritto di agire verso il fornitore per il risarcimento del
15 danno, nel quale sono tra l'altro compresi i canoni pagati al concedente in costanza di godimento del bene viziato. A tale ultimo riguardo la responsabilità risarcitoria può farsi risalire, in via generale, a quella da lesione del credito illecitamente commessa dal fornitore che è terzo rispetto al contratto di locazione.
Occorre precisare che la diversa natura dei crediti non osta alla solidarietà passiva .
Al riguardo la Suprema Corte (sentenza n 2340/2020) ha chiarito che “È indubbio che la distinzione tra la condanna ex art. 2043 c.c. e quella ex art. 2033 c.c. riguarda sia la causa petendi, posto che gli obblighi restitutori sono ricollegati a fatti costitutivi che prescindono dalla violazione di obblighi di condotta imputabili a titolo di dolo o colpa e dalla verificazione di un danno ingiusto
(e dunque prescindono dal titolo di responsabilità del soggetto tenuto alla restituzione); sia il petitum, limitato quantitativamente, nella pretesa restitutoria, all'oggetto della prestazione in natura da ripetere o alla cosa determinata da recuperare o al controvalore di essi, mentre nel risarcimento del danno non si chiede soltanto il ripristino del patrimonio di un soggetto considerato in determinato momento anteriore all'illecito, ma il ristoro integrale di una situazione patrimoniale, da valutare anche in relazione agli incrementi di valore che il patrimonio del danneggiato avrebbe potuto conseguire, ex art. 1223 c.c., in assenza dell'illecito. E tuttavia, dal punto di vista del soggetto che agisce, il risultato finale cui le due azioni tendono viene a sovrapporsi, in particolare quando, come nel caso in esame, si abbia una coincidenza tra la res oggetto della restituzione e il pregiudizio patrimoniale oggetto di risarcimento arrecato dall'illecito civile. In tal caso, infatti, l'obbligo di restituzione della res, se non risulta già interamente coincidente con l'obbligazione risarcitoria, è comunque idoneo ad assolvere, e in parte a elidere, anche tale obbligazione, con la conseguenza che la evidenziata distinzione concettuale delle due azioni non consente di scindere l'oggetto dei due diritti, che viene pur sempre -almeno in parte- a identificarsi con la reintegrazione della diminuzione patrimoniale corrispondente alla prestazione
o al bene da restituire. È logico corollario, allora, che, nel caso in cui vengano a cumularsi, nella medesima fattispecie produttiva della perdita patrimoniale, plurime e distinte condotte, anche riferibili a soggetti giuridici diversi, alcune sanzionate con la responsabilità civile (contrattuale od extracontrattuale) e altre invece anche non qualificabili illecite, ma che obbligano comunque alle restituzioni, deve essere ravvisata la unitarietà dell'evento pregiudizievole, idoneo a fondare la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale previsto dall'art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventus damni, tutte le volte in cui quest'ultimo, nel suo atteggiarsi fenomenico, implichi, come appunto è accaduto nel caso in esame, un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile o
16 comunque la continenza del primo nel secondo (Cass., n. 7016/20; sulla medesima falsariga, sez. un., n. 13143/22).
La domanda risarcitoria con riguardo alla lesione del credito va invece rigettata nei Parte_3 posto che il danno deriva della vendita e successiva concessione in leasing di un bene altrui e non anche dall'inadempimento della transazione , unico atto a cui il ha preso parte in proprio;
non Pt_3 essendo emerso che egli abbia gestito l'affare del leasing in proprio e non n. q di legale rappresentante della società. NTr
In ordine ai canoni scaduti e non pagati – oggetto della domanda riconvenzionale della – nulla
è dovuto da parte attrice , alla luce della pronuncia di risoluzione.
Al riguardo, per altro, appare del tutto legittima la condotta del conduttore che, a fronte della perdita disponibilità del bene, abbia sospeso il pagamento dei canoni;
né è invocabile l'art 6 del contratto di leasing posto che esso si riferisce alle ipotesi di perdita del bene per cause riconducibili al fornitore o a terzi e non anche allo stesso locatore, come nel caso di specie, alla luce delle considerazioni su svolte sulla di lui consapevolezza dell'altruità del bene concesso in leasing.
Infine, va dichiarata la risoluzione della transazione del 31 maggio 2022 , essedo pacifico e non contestato l'inadempimento
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Venendo ora all'esame delle altre domande di risarcimento del danno proposte dall'attore, esse vanno rigettate per mancanza di prova del danno
Va rigettata la domanda tesa ad ottenere i danni conseguenti alla necessità di acquistare un nuovo macchinario;
invero , in tali ipotesi ( a fronte del conseguimento del bene strumentale dietro pagamento del prezzo ) sarebbe risarcibile l'eventuale maggior costo sostenuto per effettuare il secondo acquisto.
Tuttavia - come emerge dal raffronto tra il costo del bene indicato nel contratto di leasing (
170.000 più iva (per un totale di €. 207.400,00 ) e quello invece indicato nel secondo contratto stipulato con CO PA di euro 160,000 oltre iva ( totale 195.000 ), è evidente che alcun maggior costo è stato sostenuto dalla ricorrente per procedere a detto secondo acquisto
Del pari va rigettata la domanda di risarcimento dei danni per mancato uso del macchinario in assenza di qualsivoglia allegazione sul danno patito e anche in considerazione dell'acquisto di un nuovo macchinario .
Va pure rigettata la domanda risarcitoria derivante dalla perdita della possibilità di ottenere sgravi fiscali connessi all'acquisto del bene.
17 Invero , il CtU ha affermato che la società ha il “teorico” diritto ad accedere al medesimo credito di imposta”.: tuttavia egli nella consulenza ha precisato che :
- La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza ei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Per cui, le verifiche qui effettuate prescindono dall'effettiva concessione da parte dell'Agenzia che può essere condizionata dalla particolare posizione tributaria dell'impresa richiedente e può essere revocata per una ampia serie di motivi e di controlli anche a posteriori. Sono per esempio escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo
9, comma 2, Dlgs n. 231/2001).
- Non è presente agli atti l'autorizzazione concessa all'utilizzo del credito.
Ora, nel caso di specie, non risulta provato - come era onere dell'attore trattandosi di documenti comprovanti il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno - - che la società non già astrattamente , avuto riguardo alla tipologia di macchinario, ma in concreto , con riguardo alla caratteristiche aziendali ( rispetto delle normative sulla sicurezza ei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori / ) avesse diritto ad accedere al beneficio fiscale .
Al riguardo deve rilevarsi come :
- Sia il durc che la autorizzazione alla fruizione del credito del 13.8.21 sono stati depositati tardivamente , dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie;
si tratta di documenti che ben potevano essere prodotti prima del maturarsi delle preclusioni istruttoria , ( il durc poteva essere chiesto e prodotto in data antecedente e la autorizzazione reca data 13.8.21) ; trattasi per altro di documenti funzionali ad comprovare un fatto primario costitutivo del diritto la risarcimento del danno , ovvero la sussistenza in concreto dei requisiti per accedere al beneficio fiscale;
né la regolarità contributiva potrebbe desumersi dalla circostanza allegata nella comparsa conclusionale secondo cui l'ambulatorio sarebbe titolare di convenzione sanitaria con l'ASP della Provincia di Palermo, trattandosi di allegazione tardiva e di circostanza comunque anch'essa non provata
- non opera il principio di non contestazione posto che : i convenuti hanno negato il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni;
in ogni caso la sussistenza della regolarità contributiva e il rispetto delle regole sulla sicurezza del lavoro da parte del non Parte_4 sono fatti rientranti nella sfera di conoscibilità delle convenute , sicché rispetto a tali fatti non opera il principio di cui all'art 115 cpc .
18 In ordine poi al danno derivante dalla somma oggetto di possibile applicazione di sanzione e interessi perda parte della Agenzia delle Entrate per effetto della rinuncia al primo credito d'imposta come documentato, e di cui l'attrice aveva usufruito, , il CTU ha chiarito come non sia possibile incrociare detto recupero con la richiesta di utilizzazione del credito. Pertanto si dovrà attendere l'eventuale recupero completo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Lo stesso CT
precisa nella sua relazione che: “Al momento non si èin grado di stabile a quanto Persona_3 ammonterà il debito complessivo, attendendo l'avviso di irregolarità da parte dell'Agenzia delle
Entrate”. ( cfr risposta a osservazioni)
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Va infine rigettata la domanda di manleva proposta dalla società di leasing , in quanto, mancando NTr la prova della vendita non è invocabile la garanzia per evizione;
né la ha indicato il titolo, diverso dalla vendita, in forza del quale la sarebbe tenuta alla manleva né avendo mai la CP_10 società agito per il regresso ( sulla differenza tra domanda di regresso e di rivalsa cfr Cass. Civ z. 2
- , Ordinanza n. 30952 del 07/11/2023 ( "La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi;
ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità. ez. 3 - , Sentenza n. 32930 del 20/12/2018 tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili;
tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel definire il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. avente ad oggetto l'azione di responsabilità civile contro gli amministratori e i sindaci proposta dalle parti civili, ha ritenuto, sulla base del carattere
19 solidale della responsabilità, l'irrilevanza della diseguale rilevanza causale delle condotte nei rapporti fra danneggiante e danneggiato).
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Stante la parziale reciproca soccombenza ( tenuto conto del rigetto di alcune delle domande proposte dall'attore ) le spese del presente giudizio vanno compensaste per i 2/3 ; la restante parte, liquidata in euro 4.701 ( parametri medi scaglione sono a 260.000) , va posta carico dei convenuti , in solido tra loro
Vanno compensate le spese tra e il in ordine alla domanda di manleva. Pt_7 Pt_3
Le spese di CTU vanno poste a carico di tutte le parti nella misura di ¼ ciascuna .
Per effetto del rigetto della domanda di risarcimento dei danni nei confronti di va Parte_3 dichiarata l'inefficacia del sequestro conservativo disposto nei di lui confronti con ordinanza del non ché l'inefficacia parziale del sequestro per la somma eccedente euro70.084,38 , oltre accessori
( spese interessi)
In ordine alle spese del cautelare ,esse seguono la soccombenza di (in ordine alla CP_1 insussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza in casi di accoglimento della domanda -in questo caso di sequestro conservativo - in misura ridotta cfr Cass. Civ Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 ) e si liquidano in euro;
8.236,20 ( determinata sulla base dei valori medi ridotti del 30% in ragione dalla scarna attività processuale svolta per i procedimenti cautelari valore o sino a 260.000)
Si impone la compensazione delle spese del cautelare NTr
- Tra l'ambulatorio o e nei cui confronti in quella sede il primo non aveva svolto alcuna domanda
- Tra l' e tenuto conto della di lui parziale soccombenza nel merito Parte_1 Parte_3 rispetto alla domanda di risoluzione della transazione.
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti rigettata ogi altra domanda , eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA risolto il contratto di leasing del 29 giugno 2021 concluso tra
[...]
E per grave inadempimento della NTroparte_2 Parte_1 concedente NTroparte_2
DICHIARA risolta per grave inadempimento di la transazione del 31 maggio 2022 ( CP_11 allegato 12 citazione;
20 NN e la , in solido tra loro, al NTroparte_1 NTroparte_2 pagamento in favore di della somma di euro di euro 64.154,21 Parte_1 oltre a interessi legali ex art 1284 c 1 da ogni singolo pagamento al soddisfo;
RIGETTA ogni altra domanda proposta da;
Parte_1
RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da nei NTroparte_2 confronti di e di e;
Parte_1 NTroparte_1 Parte_3
DICHIARA compensate le spese del presente procedimento tra l'attore e tutti i convenuti nella misura dei due terzi
NN i convenuti , e NTroparte_2 NTroparte_1 Pt_3
, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
[...] [...] che liquida , già ridotte, in euro 182,00 per spese vive e in euro 4701,00 per Parte_1 compensi, oltre a spese generali iva e cpa;
DICHIARA integralmente compensate le spese del presente giudizio tra
[...]
, e;
NTroparte_2 NTroparte_1 Parte_3
PONE definitivamente le spese di CTU a carco di tutte le parti in causa nella misura di ¼ ciascuno;
DICHIARA cessata l'efficacia del sequestro conservativo disposto con ordinanza del 30.11.2023 nei confronti di Parte_3
DICHIARA cessata l'efficacia parziale del sequestro conservativo disposto con ordinanza del
30.11.2023 nei confronti di per la parte accedente la somma di euro NTroparte_1
70.084,38,oltre a accessori
NN e pagamento delle spese del giudizio cautelare in favore dell' NTroparte_1
, che liquida in euro;
8.236,20 per compensi, oltre a spese Parte_1 generali iva
DICHIARA compensate le spese del giudizio cautelare tra Parte_1
e NTroparte_2 CP_12
il 26.9.25
[...]
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.
Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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