TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/10/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3262/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. SORASIO CRISTIANA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio civile in GENOLA il 08/01/2006 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte I dell'anno
2006; che dal matrimonio è nato il figlio a Savigliano, il 6.8.2008; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza parziale del 16.1.2025 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate il 10.9.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies c.c. in quanto manifestamente superfluo;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la scioglimento del matrimonio contratto il 08/01/2006 in GENOLA da , nata a Parte_1
OS (CN) il 16/01/1970, e da , nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di GENOLA al N. 1, parte I, anno 2006, alle seguenti
CONDIZIONI
Confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Genola (CN) Via Neretto n. 2 alla madre ove pagina 2 di 3 continuerà a vivere con il figlio Per_1
Confermare le modalità di visita e permanenza del figlio presso il padre oltre al suo mantenimento ordinario e straordinario.
Confermare nel resto ogni altra condizione della separazione laddove non già adempiuta dalle parti.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOLA di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 18.9.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3262/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. SORASIO CRISTIANA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio civile in GENOLA il 08/01/2006 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte I dell'anno
2006; che dal matrimonio è nato il figlio a Savigliano, il 6.8.2008; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza parziale del 16.1.2025 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate il 10.9.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies c.c. in quanto manifestamente superfluo;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la scioglimento del matrimonio contratto il 08/01/2006 in GENOLA da , nata a Parte_1
OS (CN) il 16/01/1970, e da , nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di GENOLA al N. 1, parte I, anno 2006, alle seguenti
CONDIZIONI
Confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Genola (CN) Via Neretto n. 2 alla madre ove pagina 2 di 3 continuerà a vivere con il figlio Per_1
Confermare le modalità di visita e permanenza del figlio presso il padre oltre al suo mantenimento ordinario e straordinario.
Confermare nel resto ogni altra condizione della separazione laddove non già adempiuta dalle parti.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOLA di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 18.9.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3