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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11074 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dottor Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 17493, del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 20.6.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Siena, Piazza Bargagli Petrucci n. Parte_1
18, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Ravenni che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentati e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- convenuto -
e
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
- convenuto - contumace -
pagina 1 di 7 FATTO
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la Parte_1
” e la ” per ottenere, Controparte_1 Controparte_1
previa declaratoria della illegittimità della revoca nell'accesso al condono del
16.5.2023, del diniego di accesso al rimborso e del suo ritardo, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per euro 51.774,97.
L'attore esponeva di essere stato ammesso al condono ex art. 12 legge 289/2002; di aver pagato l'importo di euro 9.684,16; di aver ricevuto l'intimazione al pagamento della somma di euro 42.558,64 relativa alle tre cartelle oggetto di condono per la consegna dei ruoli oggetto di definizione agevolata fuori dal termine di legge del
31.12.2000; che per gli atti esattivi n. 10420030008266519 e n.
10420020016257963 non vi era alcuna tardività, atteso che il d.l. 24.6.2003 estendeva la possibilità di definizione agevolata anche ai ruoli consegnati entro il
30.6.2001; di aver richiesto il rimborso delle somme pagate in eccedenza, senza alcuna risposta;
che la Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza n. 291/9/14 del 14.2.2014, confermando la pronuncia della Commissione
Tributaria Provinciale di Siena n. 38/5/11, riconosceva il diritto al rimborso, pagato per intero dalla in data 14.8.2014, e di aver subito un danno Controparte_2
patrimoniale e non patrimoniale per la revoca del condono ed il notevole ritardo nel rimborso, anche ai sensi dell'art. 59 del d.p.r. n. 602/1973, per complessivi euro
51.774,97, di cui euro 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Si costituiva la ”, eccependo l'assenza di colpa Controparte_1
e l'infondatezza della domanda ed, in ogni caso, il concorso colposo del danneggiato, mentre la “ ” restava contumace. Controparte_1
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 20.6.2025 parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento del danno, parte convenuta per il pagina 2 di 7 rigetto della domanda e la condanna ex art. 96 c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
L'art. 12), primo e secondo comma, della legge n. 289/2002 dispone che
“Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento: a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2004, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile
2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento”.
Il comma 2 ter, inserito dall'art. 1, comma 2–ter, lett. c), D.L. 24 giugno 2003, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 212, modificato dall'art. 34, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, dall'art. 23- decies, comma 2, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, a sua volta prevede che “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2004, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al pagina 3 di 7 comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo”.
Dunque, per gli atti esattivi n. 10420030008266519 e n. 10420020016257963, consegnati, rispettivamente, il 10.5.2001 ed il 25.5.2001, il diniego di rimborso era illegittimo, come del resto accertato dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Siena con sentenza n. 38/5/11 passata in giudicato, la quale ha statuito che il
“D.l.vo 24.6.2023 N. 143 inserendo il comma 2 ter all'art. 12 della Legge n.
289/2002 aveva previsto che i concessionari dovevano inviare apposita comunicazione ai debitori (entro il 18.4.2005) per procedere alla sottoscrizione dell'accordo ed alla estinzione del debito, fatto per altro questo che non è stato ottemperato dal concessionario nonostante la suindicata previsione normativa e la condizione che il contribuente si trovasse nella circostanza di poter usufruire del beneficio agevolativo”.
Occorre ora accertare se sussista responsabilità della Controparte_1
” per la revoca del condono, il diniego del rimborso e per il ritardo
[...]
nella sua effettiva erogazione.
Ai sensi dell'art. 59) del d.p.r. n. 602 del 29.9.1973 “Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni”.
La giurisprudenza ritiene che perché sussista la responsabilità risarcitoria dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973, la quale si conforma al paradigma della responsabilità extracontrattuale per lesione del generale dovere di “neminem laedere”, non è sufficiente “il mero dato dell'illegittimità dell'atto compiuto dall'agente” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
08/07/2024, n. 18539) e “l''ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in re ipsa dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in pagina 4 di 7 generale” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/07/2024, n. 18539), ma “devono essere accertati sia l'elemento oggettivo (evento dannoso e sua ingiustizia) sia l'elemento soggettivo (dolo o colpa), da valutarsi con rigore in considerazione della condotta legittimamente esigibile all'epoca dei fatti” (sempre Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 08/07/2024, n. 18539).
Orbene, al momento della definizione agevolata, maggio 2003, non era in vigore il comma 2 ter, inserito dall'art. 1, comma 2 ter, lett. c), D.L. 24 giugno 2003, n. 143,
e, dunque, la definizione agevolata non poteva essere concessa per la tardiva consegna dei ruoli e la revoca del condono doveva considerarsi legittima, mentre, come già sottolineato, entrata in vigore la nuova normativa, il diniego del rimborso
è illegittimo.
In ordine a questo diniego, illegittimo, non può, tuttavia, ritenersi sussistente una colpa del concessionario, come già detto da accertarsi con estremo rigore.
Infatti, il diniego del rimborso è stato motivato con la circostanza che la definizione agevolata era stata chiesta prima della riapertura dei termini, vale a dire a maggio
2023, dunque anteriormente al d.l.vo n. 143/23, nonché con ulteriori e complesse motivazioni in diritto contenute nella nota prot. n. 34399 del 7.10.200, in atti (doc.
n. 2 fascicolo parte attrice).
In particolare in questa nota il concessionario rileva che “con riferimento alle tasse automobilistiche, erariali e regionali, la disposizione agevolativa del citato articolo 12 non e 'stata ritenuta applicabile rispettivamente: per le prime (erariali) in quanto l'art.
5- quinquies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, prevedeva una specifica modalità di definizione, mediante il pagamento dell'intero importo del solo tributo;
per le seconde (regionali) l'esclusione della definizione ai sensi della disposizione in esame è giustificata dalla presenza nella stessa legge 27 dicembre 2002, n.289 dell'articolo 13, che prevedeva una diversa modalità di definizione dei tributi locali, demandando ai competenti enti territoriali la pagina 5 di 7 possibilità di adottare specifici provvedimenti diretti a disciplinare la definizione agevolata dei tributi propri;
- con riferimento alle pene pecuniarie la Corte
Costituzionale, con l'ordinanza n. 433 del 2004 (successivamente confermata dall'ordinanza n. 305 del 2005), ha sancito l'inapplicabilità ad esse dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, attesa la loro natura risarcitoria che le differenzia rispetto alle ordinarie entrate finanziarie dello Stato;
- infine, con riferimento ai crediti risarcitori liquidati dalla Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, con il parere n. 705 dell'8 marzo 2005, ne ha stabilito l'esclusione dal novero delle entrate che potevano essere oggetto di definizione agevolata ai sensi del citato articolo 12”.
Queste interpretazioni e motivazioni, alla luce anche della complessità della materia ed al succedersi di continue modifiche normative, non possono ritenersi integranti quella colpa richiesta per il riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale, in quanto non del tutto infondate e, comunque, sostenibili.
Lo stesso è da dirsi, sempre sotto il profilo dell'accertamento rigoroso della colpa, per il ritardato pagamento del rimborso, il quale ha richiesto, sempre in base alle motivazioni comunque sostenibili e non palesemente infondate del concessionario, un accertamento giurisdizionale, passato in giudicato con la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 291/4/14 del 14.2.2014, ed è stato corrisposto il 14.8.2014, dunque dopo sei mesi, con la possibilità di chiedere gli interessi legali per il ritardato pagamento proprio nell'ambito del giudizio tributario.
In definitiva, non è riscontrabile la responsabilità del concessionario nel senso sopra precisato e la domanda di risarcimento è disattesa.
L'istanza ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poiché non risulta che parte attrice abbia agito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
Il rigetto della domanda, in presenza di un diniego di rimborso comunque illegittimo, per la mancata prova dell'elemento soggettivo dell'illecito e la pagina 6 di 7 infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c., determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del
19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; c) compensa le spese.
Roma, 22.7.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dottor Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 17493, del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 20.6.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Siena, Piazza Bargagli Petrucci n. Parte_1
18, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Ravenni che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentati e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- convenuto -
e
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
- convenuto - contumace -
pagina 1 di 7 FATTO
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la Parte_1
” e la ” per ottenere, Controparte_1 Controparte_1
previa declaratoria della illegittimità della revoca nell'accesso al condono del
16.5.2023, del diniego di accesso al rimborso e del suo ritardo, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per euro 51.774,97.
L'attore esponeva di essere stato ammesso al condono ex art. 12 legge 289/2002; di aver pagato l'importo di euro 9.684,16; di aver ricevuto l'intimazione al pagamento della somma di euro 42.558,64 relativa alle tre cartelle oggetto di condono per la consegna dei ruoli oggetto di definizione agevolata fuori dal termine di legge del
31.12.2000; che per gli atti esattivi n. 10420030008266519 e n.
10420020016257963 non vi era alcuna tardività, atteso che il d.l. 24.6.2003 estendeva la possibilità di definizione agevolata anche ai ruoli consegnati entro il
30.6.2001; di aver richiesto il rimborso delle somme pagate in eccedenza, senza alcuna risposta;
che la Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza n. 291/9/14 del 14.2.2014, confermando la pronuncia della Commissione
Tributaria Provinciale di Siena n. 38/5/11, riconosceva il diritto al rimborso, pagato per intero dalla in data 14.8.2014, e di aver subito un danno Controparte_2
patrimoniale e non patrimoniale per la revoca del condono ed il notevole ritardo nel rimborso, anche ai sensi dell'art. 59 del d.p.r. n. 602/1973, per complessivi euro
51.774,97, di cui euro 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Si costituiva la ”, eccependo l'assenza di colpa Controparte_1
e l'infondatezza della domanda ed, in ogni caso, il concorso colposo del danneggiato, mentre la “ ” restava contumace. Controparte_1
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 20.6.2025 parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento del danno, parte convenuta per il pagina 2 di 7 rigetto della domanda e la condanna ex art. 96 c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
L'art. 12), primo e secondo comma, della legge n. 289/2002 dispone che
“Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento: a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2004, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile
2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento”.
Il comma 2 ter, inserito dall'art. 1, comma 2–ter, lett. c), D.L. 24 giugno 2003, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 212, modificato dall'art. 34, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, dall'art. 23- decies, comma 2, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, a sua volta prevede che “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2004, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al pagina 3 di 7 comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo”.
Dunque, per gli atti esattivi n. 10420030008266519 e n. 10420020016257963, consegnati, rispettivamente, il 10.5.2001 ed il 25.5.2001, il diniego di rimborso era illegittimo, come del resto accertato dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Siena con sentenza n. 38/5/11 passata in giudicato, la quale ha statuito che il
“D.l.vo 24.6.2023 N. 143 inserendo il comma 2 ter all'art. 12 della Legge n.
289/2002 aveva previsto che i concessionari dovevano inviare apposita comunicazione ai debitori (entro il 18.4.2005) per procedere alla sottoscrizione dell'accordo ed alla estinzione del debito, fatto per altro questo che non è stato ottemperato dal concessionario nonostante la suindicata previsione normativa e la condizione che il contribuente si trovasse nella circostanza di poter usufruire del beneficio agevolativo”.
Occorre ora accertare se sussista responsabilità della Controparte_1
” per la revoca del condono, il diniego del rimborso e per il ritardo
[...]
nella sua effettiva erogazione.
Ai sensi dell'art. 59) del d.p.r. n. 602 del 29.9.1973 “Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni”.
La giurisprudenza ritiene che perché sussista la responsabilità risarcitoria dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973, la quale si conforma al paradigma della responsabilità extracontrattuale per lesione del generale dovere di “neminem laedere”, non è sufficiente “il mero dato dell'illegittimità dell'atto compiuto dall'agente” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
08/07/2024, n. 18539) e “l''ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in re ipsa dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in pagina 4 di 7 generale” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/07/2024, n. 18539), ma “devono essere accertati sia l'elemento oggettivo (evento dannoso e sua ingiustizia) sia l'elemento soggettivo (dolo o colpa), da valutarsi con rigore in considerazione della condotta legittimamente esigibile all'epoca dei fatti” (sempre Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 08/07/2024, n. 18539).
Orbene, al momento della definizione agevolata, maggio 2003, non era in vigore il comma 2 ter, inserito dall'art. 1, comma 2 ter, lett. c), D.L. 24 giugno 2003, n. 143,
e, dunque, la definizione agevolata non poteva essere concessa per la tardiva consegna dei ruoli e la revoca del condono doveva considerarsi legittima, mentre, come già sottolineato, entrata in vigore la nuova normativa, il diniego del rimborso
è illegittimo.
In ordine a questo diniego, illegittimo, non può, tuttavia, ritenersi sussistente una colpa del concessionario, come già detto da accertarsi con estremo rigore.
Infatti, il diniego del rimborso è stato motivato con la circostanza che la definizione agevolata era stata chiesta prima della riapertura dei termini, vale a dire a maggio
2023, dunque anteriormente al d.l.vo n. 143/23, nonché con ulteriori e complesse motivazioni in diritto contenute nella nota prot. n. 34399 del 7.10.200, in atti (doc.
n. 2 fascicolo parte attrice).
In particolare in questa nota il concessionario rileva che “con riferimento alle tasse automobilistiche, erariali e regionali, la disposizione agevolativa del citato articolo 12 non e 'stata ritenuta applicabile rispettivamente: per le prime (erariali) in quanto l'art.
5- quinquies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, prevedeva una specifica modalità di definizione, mediante il pagamento dell'intero importo del solo tributo;
per le seconde (regionali) l'esclusione della definizione ai sensi della disposizione in esame è giustificata dalla presenza nella stessa legge 27 dicembre 2002, n.289 dell'articolo 13, che prevedeva una diversa modalità di definizione dei tributi locali, demandando ai competenti enti territoriali la pagina 5 di 7 possibilità di adottare specifici provvedimenti diretti a disciplinare la definizione agevolata dei tributi propri;
- con riferimento alle pene pecuniarie la Corte
Costituzionale, con l'ordinanza n. 433 del 2004 (successivamente confermata dall'ordinanza n. 305 del 2005), ha sancito l'inapplicabilità ad esse dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, attesa la loro natura risarcitoria che le differenzia rispetto alle ordinarie entrate finanziarie dello Stato;
- infine, con riferimento ai crediti risarcitori liquidati dalla Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, con il parere n. 705 dell'8 marzo 2005, ne ha stabilito l'esclusione dal novero delle entrate che potevano essere oggetto di definizione agevolata ai sensi del citato articolo 12”.
Queste interpretazioni e motivazioni, alla luce anche della complessità della materia ed al succedersi di continue modifiche normative, non possono ritenersi integranti quella colpa richiesta per il riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale, in quanto non del tutto infondate e, comunque, sostenibili.
Lo stesso è da dirsi, sempre sotto il profilo dell'accertamento rigoroso della colpa, per il ritardato pagamento del rimborso, il quale ha richiesto, sempre in base alle motivazioni comunque sostenibili e non palesemente infondate del concessionario, un accertamento giurisdizionale, passato in giudicato con la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 291/4/14 del 14.2.2014, ed è stato corrisposto il 14.8.2014, dunque dopo sei mesi, con la possibilità di chiedere gli interessi legali per il ritardato pagamento proprio nell'ambito del giudizio tributario.
In definitiva, non è riscontrabile la responsabilità del concessionario nel senso sopra precisato e la domanda di risarcimento è disattesa.
L'istanza ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poiché non risulta che parte attrice abbia agito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
Il rigetto della domanda, in presenza di un diniego di rimborso comunque illegittimo, per la mancata prova dell'elemento soggettivo dell'illecito e la pagina 6 di 7 infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c., determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del
19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; c) compensa le spese.
Roma, 22.7.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 7 di 7