Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 6180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6180 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06180/2025REG.PROV.COLL.
N. 05794/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5794 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Ragone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pagani, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Campania, Provincia di Salerno, Cefor Assemblaggi s.r.l., non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. 2833/2021
Visti il ricorso in appello depositato il 14/7/2022 e i relativi allegati;
Vista la rinuncia all’istanza cautelare depositata dall’appellante il 30/3/2023;
Vista la memoria ex art. 73 cod. proc. amm depositata dall’appellante il 19/5/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e udito per la parte appellante l’avvocati Andrea Ragone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al TAR Campania, sede di Salerno, -OMISSIS- impugnava, chiedendone l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, l’ordinanza di demolizione n. 19 del 16 febbraio 2016 (prot. n. 7242), emessa dal Responsabile del Settore Pianificazione, Edilizia Privata e SUAP del Comune di Pagani, sulla scorta della relazione di accertamento tecnico prot. n. 944/14/PL del 1° ottobre 2014, a cura della Polizia Locale di Pagani;
2. Interveniva in primo grado ad adiuvandum a favore del ricorrente della Cefor Assemblaggi s.r.l., in qualità di comodataria dell’immobile industriale sito nel Comune di Pagani, via Vicinale dei Macinanti n. 8, ove espleta la sua attività statutaria (come risulta dalla visura storica della società), oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata.
3. Gli illeciti edilizi contestati erano consistiti nell’esecuzione sine titulo di svariati interventi presso il compendio immobiliare in comproprietà del ricorrente, ubicato in Pagani, via Traversa Criscuolo, n. 22, censito in catasto al foglio 5, particella 335, e ricadente in zona classificata E2 (“Agricola”) dal vigente PRG di Pagani; e cioè: - nel mutamento della destinazione d’uso (da pertinenza agricola e garage a locale per uffici) del fabbricato terraneo assentito con autorizzazione n. 981 del 15 luglio 1999 (rilasciata ai sensi della l. n. 219/1981) (manufatto A), nonché nella realizzazione di 3 ambienti interrati (in allineamento col superiore ingombro plano-volumetrico) e di una tettoia in corrispondenza del fabbricato anzidetto; - nell’edificazione di una struttura in cemento armato in aderenza al manufatto A (manufatto B); - nella realizzazione di due ulteriori strutture, di cui una in legno con chiusure laterali in lamiere coibentate e copertura a falda inclinata (manufatto C) e un’altra in muratura e copertura a falda inclinata (manufatto D); - nella realizzazione di un capannone con struttura portante in metallo, chiusure perimetrali e copertura in lamiere coibentate, e dell’antistante piazzale pavimentato (manufatto E).
4. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), pronunciava la Sentenza n. 2833/2021, pubblicata il 21/12/2021 con cui ha rigettato il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
5. Il ricorrente ha interposto appello avverso la sentenza affidandolo a cinque motivi.
6. Con memoria depositata agli atti il 19/5/25 l’appellante chiede il rinvio della causa a nuovo ruolo in quanto il Comune di Pagani ha approvato in via preliminare il nuovo Piano Urbanistico Comunale, che riconduce il lotto e il fabbricato in oggetto alla nuova (ma in realtà già pregressa) destinazione d'uso produttiva Pertanto, l’appellante evidenzia la potenziale sussistenza della cd. doppia conformità urbanistica che permetterebbe la sanatoria mediante accertamento di conformità.
7. Nella pubblica udienza svolta da remoto del 2 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, l’istanza di rinvio avanzata dall’appellante non può essere accolta rendendosi inutile attendere l’approvazione del nuovo strumento urbanistico in quanto le opere realizzate, a prescindere dalla loro conformità urbanistica, sono state realizzate in assenza di titolo edilizio.
Inoltre, non risulta qui in discussione, né risulta invero essere stata presentata, alcuna istanza di concessione in sanatoria.
1. Con il primo motivo, rubricato “ERROR IN IUDICANDO IN ORDINE ALLA RAGIONE DELLA SANZIONE RELATIVA ALL’EDIFICIO “A” E ALLA PROVA DELL’EPOCA DELLA SUA EDIFICAZIONE (I MOTIVO RICORSO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 17.08.1942N. 1150 E DELLA L.R. 22.12.2004 N. 16 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’, ERRONEITA’, SVIAMENTO, MANCATA CONSIDERAZIONE DI ASPETTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE PRECETTI ART. 97 COST.)” lamenta l’appellante che i giudici di primo grado avrebbero errato in via di fatto nel considerare che il manufatto sub. A) (fabbricato al piano terra realizzato ai sensi della legge 219/81 con destinazione pertinenza agricola e garage) fosse privo di titolo e fosse stato realizzato sotto la vigenza del nuovo PRG che prevede la destinazione urbanistica agricola del fondo, quando in realtà il medesimo era assentito e realizzato sotto la vigenza del precedente PRG , quando l’area in questione aveva valenza industriale. Pertanto, il mutamento della destinazione d’uso, avvenuta sotto la vigenza del precedente PRG, era sostanzialmente legittima in quanto in linea con la qualificazione industriale dell’area.
Ad illustrazione e sostegno della propria tesi, riferisce che il Piano Urbanistico territoriale – Piano di Fabbricazione (P.d.F.), precedente a quello attuale, approvato dalla Regione Campania con Decreto n°1440 del 20 settembre 1974, classificava la zona in cui sono ubicati i manufatti di cui è causa come “D – zona industriale”. L’edificio contrassegnato con il n. 1) nell’impugnata Ordinanza comunale fu costruito con regolare licenza edilizia, sotto la vigenza di tale Piano Urbanistico e perfino con l’utilizzo dei fondi di cui alla Legge n. 219/1981, prima del 1991.
Il vigente P.R.G. risulta approvato con decreto del presidente dell’amministrazione provinciale di Salerno del 15 dicembre 1990 e pubblicato sul B.U.R.C. n°2 del 14 gennaio 1991. La difformità sarebbe, quindi, sopravvenuta, per effetto del sopraggiungere di quest’ultimo strumento urbanistico, che avrebbe irragionevolmente mutato la classificazione della zona da “industriale” ad “agricola”.
Deduce, poi, l’appellante che in ogni caso, la giurisprudenza riterrebbe che “il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), …” (ex multis: TAR Lazio, Roma, Sez. Prima Quater, sent. n. 4141/2016 dep. il 05.04.2016).
1.2. Le censure sono infondate.
Pur dandosi atto che il manufatto in esame non è sine titulo, essendo il medesimo stato autorizzato con il Buono Contributo n. 981 del 15/7/1999, e quindi munito di titolo rilasciato in epoca di vigenza del nuovo PRG del 15 dicembre 1990, e pubblicato sul B.U.R.C. n°2 del 14 gennaio 1991, deve tuttavia rilevarsi che l’uso al quale era autorizzato prevedeva una destinazione agricola e garage, compatibile con il vigente PRG. Tuttavia, al momento del sopralluogo (sulla scorta della relazione di accertamento tecnico prot. n. 944/14/PL del 1° ottobre 2014, a cura della Polizia Locale di Pagani) che ha determinato l’ordinanza demolitoria, la destinazione d’uso era diversa essendo stato accertato il mutamento d’uso da agricolo in uffici, avvenuto, pertanto, in epoca successiva, sotto il vigore del nuovo PRG. Peraltro, in materia urbanistico-edilizio, il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e viene quindi escluso solo nel caso di mutamento nell’ambito della medesima categoria funzionale. Nel presente caso (da agricola ad uffici), risulta evidente un mutamento tra categorie, ossia da rurale a produttiva/direzionale che può definirsi urbanisticamente rilevante, coinvolgendo categorie funzionalmente autonome e non affini, realizzandosi un mutamento del carico urbanistico. Infatti, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, deve considerarsi cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, con o senza opere, che comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale, tra le cinque seguenti: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.
Conseguentemente, la censura è infondata, avendo il giudice di prime cure correttamente ritenuto che fosse avvenuto il transito tra diverse categorie funzionali non omogenee (in termini Cons. Stato, Sez. II, 04/04/2024, n. 3075)
2. Con il secondo motivo di appello, rubricato “ERROR IN IUDICANDO IN ORDINE ALLA TARDIVITA’ DELL’IMPUGNAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE (I MOTIVO RICORSO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 17.08.1942N. 1150 E DELLA L.R. 22.12.2004 N. 16 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’, ERRONEITA’, SVIAMENTO, MANCATA CONSIDERAZIONE DI ASPETTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE PRECETTI ART. 97 COST.)”, censura la parte della sentenza ove è affermato che “ogni ipotetico vizio di legittimità della zonizzazione dell’area di intervento sconterebbe l’inoppugnabilità di quest’ultima, rispetto alla quale la censura in esame risulta essere, quindi, in ogni caso, tardiva”. Sostiene l’appellante che le censure dedotte avverso il vigente P.R.G. sono ammissibili in quanto le nuove misure, incidenti direttamente sulle particelle di proprietà del ricorrente, sono state adottate senza che venissero specificamente notificate.
2.1. La censura non appare pertinente al tema qui in discussione essendo infondato il primo motivo e non avendo alcun interesse l’appellante allo scrutinio del motivo dal cui accoglimento non deriverebbero conseguenze per lui satisfattive. Infatti, nella presente causa si discute non tanto della legittimità sostanziale della zonizzazione, ma del mutamento di destinazione d’uso senza titolo e quindi illegittima. Pertanto, ancorchè fossero accolte le censure qui dedotte, l’appellante non ne potrebbe trarre beneficio, avendo mutato l’uso del bene senza titolo e, quindi, illegittimamente.
3. Con il terzo motivo di appello, rubricato “ERROR IN IUDICANDO IN ORDINE ALLA RILEVANZA URBANISTICA DEGLI ALTRI MANUFATTI (II MOTIVO RICORSO RELATIVO A VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 27 D.P.R. 06.06.2001 N. 380 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER MANCATA CONSIDERAZIONE DI ASPETTI DI FATTO E DI DIRITTO, MANIFESTA ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONATEZZA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO), lamenta il difetto d’istruttoria, soprattutto in relazione ad un errato inquadramento della reale consistenza (o, meglio, irrilevanza) delle opere ivi rinvenute, sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale.
3.1. L’appellante ribadisce quanto già affermato in merito al manufatto sub. A) del punto 1) dell’ordinanza di demolizione. Sul punto la censura è infondata per quanto già detto nel primo motivo.
3.2. Inoltre, sempre al punto n. 1 dell’ordinanza, il Comune contesta la realizzazione di una tettoia a falda inclinata, realizzata in legno lamellare e tegole, e di una pavimentazione esterna all’edificio in esame. Secondo il TAR, la tettoia contestata non sarebbe fondatamente configurabile a guisa di opera meramente precaria e pertinenziale per le relative caratteristiche dimensionali, morfologiche (con delimitazione dello spazio interno, derivante dalla costruzione di un piano di base coperto e di almeno due superfici verticali contigue) e strutturali (con pilastri di sostengo in muratura di tufo saldamente ancorati al suolo e copertura in legno lamellare e tegole). Deduce l’appellante che, invece, si tratterebbe di “opere precarie e di mero arredo” che, per la loro natura, non necessiterebbero di apposito provvedimento autorizzativo.
3.3. La censura è infondata. Infatti, come correttamente ritenuto dai giudici di prime cure, l’opera in questione, per le sue caratteristiche di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso al corpo di fabbrica preesistente, nonché per la necessaria modifica alla sagoma ed al prospetto del fabbricato che la medesima comporta, non può che essere considerata come nuova opera e come tale. Indipendentemente dal carattere pertinenziale, soggetta a permesso di costruire.
In tal senso il Cons. Stato, Sez. VI, 30/8/2024, n. 7326, con orientamento condivisibile, ritiene che in materia di edilizia, il vincolo pertinenziale è riconoscibile soltanto a opere di modestissima entità e accessorie rispetto a quella principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici "et similia", ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella considerata principale e non siano coessenziali alla stessa. Si deve pertanto ritenere che una tettoia di rilevanti dimensioni che modifica l'assetto del territorio in quanto copre una significativa superficie e delinea volumi diversi rispetto all'edificio principale, indipendentemente dall'eventuale vincolo di servizio o di ornamento nei riguardi di essa, non può considerarsi, dal punto di vista urbanistico una pertinenza.
3.4. Nel punto n. 2 dell’Ordinanza viene contestata l’abusività delle opere in cemento armato eseguite al di sotto del predetto fabbricato.
Secondo il TAR, gli ambienti interrati ricavati al di sotto del manufatto A non possono configurarsi a guisa di meri volumi tecnici, tenuto conto della loro significativa consistenza planovolumetrica e del loro collegamento, mediante corridoi e scale, alla struttura sovrastante, del cui spazio utilizzabile finiscono per integrare una sostanziale estensione.
Ritiene l’appellante che, invece, si tratti di opere di consolidamento statico dell’edificio sovrastante eseguite all’interno di un preesistente volume tecnico interrato. Sarebbe la stessa ordinanza comunale ad ammettere che le pareti in cemento armato. hanno la funzione di contenimento della spinta del “terreno vegetale” sui lati dell’invaso.
3.5. La censura è infondata. Infatti, la rilevante consistenza delle opere in cemento armato, la creazione di nuovi rilevanti volumi collegati all’immobile non consentono di inquadrare l’opera nell’ambito di un volume tecnico interrato.
Del resto, con precedente conforme, il Cons. Stato, Sez. V, 4/11/2024, n. 8720 ha affermato che la nozione di volume tecnico corrisponde a un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa. Per tale ragione, i volumi tecnici sono tendenzialmente esclusi dal calcolo della volumetria solo a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità. Nella presente fattispecie, pur potendo avere il vano realizzato anche una funzione di intercapedine e contenimento, per i motivi sopra evidenziati e correttamente vagliati in primo grado, deve essere esclusa la natura di vano tecnico. Inoltre, nella presente fattispecie le opere risultano essere realizzate sine titulo e, pertanto, sono illegittime.
3.6. Nel punto n. 3 dell’Ordinanza viene contestato un locale interrato (esterno, ma adiacente all’edificio di cui al punto n.1): manufatto B (struttura in cemento armato in aderenza al manufatto A), in via di consolidamento con pareti in cemento armato.
Ritiene il TAR che detto manufatto B non avrebbe la predicata natura precario-pertinenziale, stante l’apprezzabile incidenza plano-volumetrica sul territorio.
Sostiene l’appellante che trattasi di un’antica cisterna per la raccolta dell’acqua da irrigazione, ovvero di una cantina, preesistente da tempo immemorabile. Le opere sarebbero finalizzate al consolidamento delle pareti. La natura stessa del manufatto, che fuoriesce appena dal terreno (da mt. 0,00 a mt. 0,88) ne impedirebbe qualsiasi utilizzo.
La censura è infondata con riguardo alle opere in completamento che non risultano assentite da titolo edilizio. Non è, infatti, qui in discussione la legittimità dell’opera originaria, ma dell’ulteriore attività edilizia che risulta non autorizzata.
3.7. Nel punto n. 4 viene contestata una baracca provvisoria in lamiera, preesistente (un tempo, forse, adibita a tettoia di riparo degli automezzi), di natura precaria, secondo il ricorrente.
3.8. Al punto n. 5 viene descritto un piccolo gabbiotto di copertura di un pozzo preesistente. Anch’esso asseritamente di natura precaria.
3.9. Detti manufatti (struttura in legno con chiusure laterali in lamiere coibentate e copertura a falda inclinata) e (struttura in muratura e copertura a falda inclinata) non avrebbero per il TAR la predicata natura precario-pertinenziale, stante la loro apprezzabile incidenza plano-volumetrica sul territorio, nonché stanti le loro caratteristiche costruttive di stabile ancoraggio al suolo e funzionali di autonoma fruibilità.
3.10. Al punto n. 6 viene contestata l’esistenza di un capannone, adibito a deposito.
3.11. Deduce l’appellante che il Comune e poi il TAR errano nel pretendere la sussistenza del titolo abilitativo, in quanto si tratta di opere di riattamento di manufatti preesistenti e, più precisamente, anteriori al 1967 e posti fuori dal centro urbano come dimostrano i rilevi aerofotografici, risalenti in dietro nel tempo e versati in atti.
Ne consegue che gli immobili, fuori dal perimetro del centro urbano, costruiti prima dell’entrata in vigore della Legge Ponte (L. 765/1967), non possono essere considerati abusivi, anche se manca il titolo edilizio.
3.12. Le censure sono infondate in quanto non è qui in discussione la legittimità delle opere originarie, ma dell’ulteriore attività edilizia che risulta non autorizzata.
3.13. Al punto n. 7 viene contestata l’esistenza, all’esterno, di un pavimento in mattonelle, sui cui risultano piazzati due pilastrini in ferro. Il TAR in proposito ha affermato che il piazzale pavimentato, antistante al capannone identificato come manufatto E, costituendo una proiezione accessoria all’utilizzo dell’edificio principale, ripete le caratteristiche di abusività di quest’ultimo.
Deduce l’appellante che il Comune di Pagani avrebbe omesso di verificare – con evidente difetto di istruttoria e di motivazione - se l’opera di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, abbia alterato l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, del terreno.
Infatti, ove tale indice sia rimasto inalterato, l’art. 6, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 colloca il manufatto nell’ambito dell’attività edilizia libera, per la quale è prevista solo una previa comunicazione dell’inizio dei lavori, in assenza della quale si applica una mera sanzione pecuniaria (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 7 novembre 2016, n. 5116).
La censura è infondata.
E’ evidente, infatti, che l’opera ripete la sua illegittimità dal complesso di lavori abusivi realizzati dovendosi valutare l'incidenza complessiva sull'assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, mentre non possono essere presi in considerazione i singoli interventi in modo "atomistico", come se fossero del tutto slegati l'uno dall'altro.
In altre parole, come precisato anche dalla recente pronuncia del Cons. Stato, Sez. VII, 18/02/2025, n. 1382, non è possibile scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento, ma dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.
4. Con il quarto motivo rubricato ERROR IN IUDICANDO PER QUANTO ATTIENE AL III MOTIVO DI RICORSO RELATIVO A VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 e 33 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONATEZZA, SVIAMENTO, ERRONEITA’ –VIOLAZIONE GIUSTO PROCEDIMENTO E PRECETTI ART. 97 COST, deduce l’appellante che l’ordinanza impugnata, da un lato distingue tra le opere (punti 3, 4, 5, 6) che rientrano tra quelle indicate dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e dall’altro lato le opere (punti 1, 2, 7) che, invece, rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 33 dello stesso D.P.R. n. 380/2001, ma, poi, illogicamente e contraddittoriamente, prevede, per tutte e senza alcuna distinzione tra esse, che, nel caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, si procederà all’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale.
Il Tar non ravvisa alcun deficit motivazionale “nella dedotta circostanza che l’amministrazione non avrebbe distinto gli illeciti edilizi sanzionati a norma dell’art. 31 da quelli sanzionati a norma dell’art. 33 del d.p.r. n. 380/2001” “ed invero, sia nel caso di interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali dal permesso di costruire, sia nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire, il modello legale tipico e vincolato di atto sanzionatorio è, comunque, sempre quello dell’ingiunzione di demolizione, in quanto unico atto idoneo a soddisfare pienamente l’interesse pubblico risiedente, – come detto – in re ipsa, nella rimozione dell’illecito e nella ricostituzione dell’assetto urbanistico edilizio violato; - pertanto, anche ai sensi dell’art. 33 del d.p.r. n. 380/2001, ove l’iter repressivo si incanali – come, appunto, nella specie – nell’alveo naturale della riduzione in pristino, nessun onere di apposita motivazione ricade sull’amministrazione procedente, il cui operato è obbligatoriamente scandito dallo stesso legislatore” “mentre, solo in caso di oggettiva impossibilità di attuare la misura ordinaria della riduzione in pristino, si rende applicabile la misura residuale della sanzione pecuniaria, occorrendo, però, in siffatta evenienza, giustificare la deroga alla soluzione di ‘tutela in forma specifica’ privilegiata dal legislatore mediante una congrua motivazione”.
4.1. La censura è inammissibile in quanto diretta contro l’ulteriore sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non comminata e, quindi, l’appellante non ha alcun interesse attuale e concreto al suo esame.
5. Con l’ultimo motivo di appello rubricato ERROR IN PROCEDENDO PER AVERE IL GIUDICE DI PRIME CURE TRASCURATO DI PRONUNZIARSI SULL’ISTANZA DI C.T.U. – VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. deduce che, in considerazione della peculiarità degli aspetti tecnici relativi agli strumenti urbanistici ed allo scopo di fare accertare la natura industriale di tutti insediamenti (anche di terzi) presenti nella zona, che smentirebbe l’errata classificazione come “agricola” e dimostrerebbe incontrovertibilmente la discrasia tra precedente ed attuale P.R.G. comunale, nonché allo scopo di accertare la preesistenza di alcune opere contestate nell’impugnata ordinanza (es. natura e finalità del volume tecnico interrato, ecc.) il ricorrente aveva chiesto al TAR Campania di disporre una C.T.U. ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.a. Il giudice di prime cure, tuttavia, senza nemmeno motivare, non ha accolto l’istanza che l’appellante ripropone in sede di appello.
5.1. La censura è infondata in quanto, da un lato rientra nella discrezionalità dell’organo giudicante ammettere le prove sulla base di scelte processuali insindacabili, come quella di decidere con sentenza breve allo stato degli atti, come avvenuto nella presente causa, dall’altro dalla manifesta abusività delle opere per assenza di titolo edilizio deriva l’inutilità di una CTU/verificazione a tal fine diretta. Quanto al dichiarato intento di accertare la preesistenza di alcune opere contestate nell’impugnata ordinanza, il rigetto dei relativi motivi determina l’inutilità di ulteriori attività istruttorie.
6. Conclusivamente, l’appello va respinto in quanto infondato.
7. Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento da remoto dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO