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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Sezione Civile I - così composto:
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
Dott. Viviana Criscuolo Giudice
Dott. Giuseppe Orso Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11797 R.G dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, e nato a [...] il [...], CF: C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Milano alla piazza Sant'Agostino n. 22, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. ROMANO MARZIO UGO RENATO, che li rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso;
ADOTTANTI
E
, nato in [...] il [...], residente in Persona_1
Casamicciola Terme (NA), Traversa II Mortito n. 3
ADOTTANTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Come in atti telematicamente depositati, il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.6.2024 i ricorrenti allegavano: “che gli odierni istanti, hanno aderito per
4 anni (2016 / 2019) a un progetto umanitario di affido temporaneo (accoglienza temporanea a scopo di risanamento), attraverso l'Associazione I Bambini dell'Est – Onlus, con sede a Milano, strutturato in due viaggi all'anno, per un periodo complessivo di 4 mesi all'anno…. per un numero complessivo di 7 viaggi in Italia;
progetto nel quale, con specifico abbinamento agli odierni istanti signori
e è stato inserito l'allora minore , Parte_1 Parte_2 Persona_1
attualmente già residente in Italia, nato nella regione di Kyiv, distretto di Tetiyivskyi, città di Tetiyiv
(Ucraina) il 18 settembre 2004….. che in questo arco di tempo, sia per il rapporto affettivo che si è creato tra l'adottando da una parte e, dall'altra parte, i ricorrenti, ormai integrante un legame indissolubile, a pieno titolo considerabile familiare, per partecipazione, responsabilità, esperienze comuni di convivenza e sfera emotiva, sia per il drammatico precipitare della situazione bellica della nazione ucraina, all'interno della quale, la zona di provenienza e di attuale residenza dell'adottando risulta epicentro degli scontri e della distruzione totale di possibile sopravvivenza, i Per_1
ricorrenti adottanti, in totale accordo e condivisione con tutti i loro familiari, si è ulteriormente determinata alla odierna iniziativa;
che, fin da principio, infatti l'intensa vita familiare in cui Per_1 veniva introdotto, con i parenti e gli amici degli adottanti, la magia dell'isola della loro residenza, il calore di una casa così come la si intende in Italia e, tanto più, in questa regione, affascinavano a tal punto dal farlo sentire subito unico come, di fatto, lo è come ciascuno di noi, rendendo duri Per_1
e difficili i periodici rientri in Ucraina….che, dal settembre 2022 a oggi, ha frequentato un Per_1 istituto tecnico, dove quest'anno si diplomerà, sta frequentando la scuola guida per prendere la patente B e poi la A, d'estate ha lavorato in un bar e d'inverno collabora con un elettricista;
si è perfettamente inserito nell'ambiente sociale, organizzando con gli amici partite di calcio, gite e battute di pesca, è appassionato di arte e di letteratura italiana, lingua che conosce sempre meglio…… che non ha più voluto avere alcun rapporto con i genitori biologici di cui, Per_1
peraltro, da tempo non si hanno più riferimenti e che, ormai da tempo, chiama gli odierni Per_1
adottanti mamma e papà; - che, in ragione di tutto quanto sopra, i signori e Parte_1 Pt_2
quindi, intendono adottare , affinché si producano di
[...] Persona_1
conseguenza tutti gli effetti giuridici, oltre che morali, connessi al nuovo rapporto filiale;
- che
e gli adottanti, come previsto dalla legge, hanno compiuto gli anni Parte_1 Parte_2 trentacinque e superano di oltre diciotto anni quelli di l'adottando; - che, su precisa Per_1 richiesta del Servizio per i minori e la famiglia dell'Amministrazione statale distrettuale n. 177 del 14.06.2016, con Ordinanza del 22.06.2016, l'Amministrazione statale del distretto di Volodarskyi della regione di Kyiv, concedeva al minore lo status di minore privo di Persona_1 cure parentali, in quanto “la madre del bambino, , nata il [...], Persona_2
e il padre del bambino, , nato il [...], sono stati privati della Persona_3
potestà genitoriale dal Tribunale distrettuale Volodarskyi, in contumacia, in data 18.05.2016, procedimento n. 364/370/16.” - che, con Ordinanza 22.02.2023, le Amministrazioni, statale e militare, del distretto di Fastiv della regione di Kyiv, in ragione della raggiunta maggiore età dell'odierno adottando, in base alle Leggi dell'Ucraina, formalizzavano e regolamentavano le sue dimissioni dalla casa famiglia affidataria, consegnandogli tutta la documentazione che lo riguardava
e con interruzione dei sussidi sociali - che risulta a tutt'oggi libero Persona_1 civilmente, in quanto “non è coniugato e non è mai stata coniugato”, come attestato da propria autocertificazione;
- che per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento”.
Tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano che il Tribunale di Napoli accogliesse la domanda di adozione formulata in ricorso.
All'udienza del 10.10.2024 i ricorrenti - privi di discendenti - nonché l'adottando – di stato libero, i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale come da documentazione depositata nel fascicolo telematico e dei quali non si hanno più riferimenti- esprimevano rispettivamente il consenso e l'assenso all'adozione, richiesti dal paradigma normativo di cui agli artt.
296 e 297 cc.
E' stato, inoltre, acquisito il parere del Pubblico Ministero in data 29.10.2024 all'esito del quale il
Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie, ricorrano i presupposti di cui agli artt. 291 e 312 c.c. per disporre l'invocata adozione.
Invero è rispettata la differenza di età sancita dalle richiamate norme atteso che gli adottanti hanno compiuto i trentacinque anni e superano di diciotto anni l'età dell'adottando, di stato libero.
L'adozione in questione, inoltre, deve ritenersi inequivocabilmente conveniente per l'adottando, il quale ha instaurato negli ultimi anni una profonda e sentita relazione affettiva con i ricorrenti, considerati da quest'ultimo quali effettivi genitori dello stesso. La convenienza per l'adottando ai sensi dell'art. 312 comma 2 c.c., dunque, consiste nella ratifica di una situazione di fatto già in essere, alla quale si intende dare veste giuridica. Il Collegio reputa inoltre che, alla luce dell'interesse dell'adottando, debba pronunciarsi la sentenza in oggetto a prescindere dal mancato assenso dei genitori dell'adottando – già dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale nel 2016 - con i quali quest'ultimo non ha alcun rapporto o contatto e quindi da considerarsi oramai irreperibili ex art. 297,
3 comma, c.c..
Quanto al cognome le parti all'udienza del 10.10.2024 hanno precisato che, riconosciuta l'adozione,
l'adottando debba chiamarsi , con anteposizione del cognome Persona_4 dell'adottante al cognome originario ed espunzione del patronimico.
Orbene, secondo la prevalente giurisprudenza di merito in caso di adozione di un maggiorenne straniero l'art. 299 non troverebbe applicazione in quanto, secondo le norme di diritto internazionale privato (l'art. 24, c. 1, prima parte, della l. 218/1995) i diritti della personalità, tra i quali rientra il diritto al cognome, sono regolati in primo luogo dalla legge nazionale del soggetto, salvo che tali diritti derivino da un rapporto di famiglia. Tale norma ha una applicazione residuale, in quanto a completamento, si aggiunge che l'Italia ha aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 ai sensi della quale il diritto al nome è disciplinato dalla legge nazionale del soggetto, anche laddove il diritto derivi da un rapporto di famiglia, come nel caso dell'adozione.
Per questo, nei casi di cittadini stranieri l'eventuale modifica del cognome dipende dalla legge nazionale dell'adottato, alla quale va fatto riferimento.
Nel caso di specie l'art. 295 n. 4 del Codice Civile Ucraino prevede che “Il cognome, il nome proprio e il patronimico di una persona possono essere modificati in caso di adozione, di riconoscimento dell'adozione come invalida o della sua cancellazione a norma della legge”. Ne discende che la domanda nei termini in cui è formulata può trovare accoglimento in ragione della predetta previsione nomologica.
Per quanto concerne le spese di giudizio, nulla va disposto attesa la natura del giudizio e trattandosi di giurisdizione necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione civile I, definitivamente pronunciando, così provvede:
decide di dare luogo all'adozione di , nato nella regione di Kyiv, Persona_1
distretto di Tetiyivskyi, città di Tetiyiv (Ucraina) il 18.09.2004 da parte di nato a Parte_2
Napoli il 12.01.1969 e nata a [...] il [...]. Parte_1
Dispone che l'ufficiale di Stato Civile competente nell'eseguire l'annotazione della sentenza attribuisca all'adottato il cognome , anteponendolo al proprio e che per l'effetto l'adottato si Pt_2
chiamerà Persona_5
le spese di lite
[...] Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 I co. c.c.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 08.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott.ssa Maria Ilaria Romano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Sezione Civile I - così composto:
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
Dott. Viviana Criscuolo Giudice
Dott. Giuseppe Orso Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11797 R.G dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, e nato a [...] il [...], CF: C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Milano alla piazza Sant'Agostino n. 22, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. ROMANO MARZIO UGO RENATO, che li rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso;
ADOTTANTI
E
, nato in [...] il [...], residente in Persona_1
Casamicciola Terme (NA), Traversa II Mortito n. 3
ADOTTANTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Come in atti telematicamente depositati, il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.6.2024 i ricorrenti allegavano: “che gli odierni istanti, hanno aderito per
4 anni (2016 / 2019) a un progetto umanitario di affido temporaneo (accoglienza temporanea a scopo di risanamento), attraverso l'Associazione I Bambini dell'Est – Onlus, con sede a Milano, strutturato in due viaggi all'anno, per un periodo complessivo di 4 mesi all'anno…. per un numero complessivo di 7 viaggi in Italia;
progetto nel quale, con specifico abbinamento agli odierni istanti signori
e è stato inserito l'allora minore , Parte_1 Parte_2 Persona_1
attualmente già residente in Italia, nato nella regione di Kyiv, distretto di Tetiyivskyi, città di Tetiyiv
(Ucraina) il 18 settembre 2004….. che in questo arco di tempo, sia per il rapporto affettivo che si è creato tra l'adottando da una parte e, dall'altra parte, i ricorrenti, ormai integrante un legame indissolubile, a pieno titolo considerabile familiare, per partecipazione, responsabilità, esperienze comuni di convivenza e sfera emotiva, sia per il drammatico precipitare della situazione bellica della nazione ucraina, all'interno della quale, la zona di provenienza e di attuale residenza dell'adottando risulta epicentro degli scontri e della distruzione totale di possibile sopravvivenza, i Per_1
ricorrenti adottanti, in totale accordo e condivisione con tutti i loro familiari, si è ulteriormente determinata alla odierna iniziativa;
che, fin da principio, infatti l'intensa vita familiare in cui Per_1 veniva introdotto, con i parenti e gli amici degli adottanti, la magia dell'isola della loro residenza, il calore di una casa così come la si intende in Italia e, tanto più, in questa regione, affascinavano a tal punto dal farlo sentire subito unico come, di fatto, lo è come ciascuno di noi, rendendo duri Per_1
e difficili i periodici rientri in Ucraina….che, dal settembre 2022 a oggi, ha frequentato un Per_1 istituto tecnico, dove quest'anno si diplomerà, sta frequentando la scuola guida per prendere la patente B e poi la A, d'estate ha lavorato in un bar e d'inverno collabora con un elettricista;
si è perfettamente inserito nell'ambiente sociale, organizzando con gli amici partite di calcio, gite e battute di pesca, è appassionato di arte e di letteratura italiana, lingua che conosce sempre meglio…… che non ha più voluto avere alcun rapporto con i genitori biologici di cui, Per_1
peraltro, da tempo non si hanno più riferimenti e che, ormai da tempo, chiama gli odierni Per_1
adottanti mamma e papà; - che, in ragione di tutto quanto sopra, i signori e Parte_1 Pt_2
quindi, intendono adottare , affinché si producano di
[...] Persona_1
conseguenza tutti gli effetti giuridici, oltre che morali, connessi al nuovo rapporto filiale;
- che
e gli adottanti, come previsto dalla legge, hanno compiuto gli anni Parte_1 Parte_2 trentacinque e superano di oltre diciotto anni quelli di l'adottando; - che, su precisa Per_1 richiesta del Servizio per i minori e la famiglia dell'Amministrazione statale distrettuale n. 177 del 14.06.2016, con Ordinanza del 22.06.2016, l'Amministrazione statale del distretto di Volodarskyi della regione di Kyiv, concedeva al minore lo status di minore privo di Persona_1 cure parentali, in quanto “la madre del bambino, , nata il [...], Persona_2
e il padre del bambino, , nato il [...], sono stati privati della Persona_3
potestà genitoriale dal Tribunale distrettuale Volodarskyi, in contumacia, in data 18.05.2016, procedimento n. 364/370/16.” - che, con Ordinanza 22.02.2023, le Amministrazioni, statale e militare, del distretto di Fastiv della regione di Kyiv, in ragione della raggiunta maggiore età dell'odierno adottando, in base alle Leggi dell'Ucraina, formalizzavano e regolamentavano le sue dimissioni dalla casa famiglia affidataria, consegnandogli tutta la documentazione che lo riguardava
e con interruzione dei sussidi sociali - che risulta a tutt'oggi libero Persona_1 civilmente, in quanto “non è coniugato e non è mai stata coniugato”, come attestato da propria autocertificazione;
- che per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento”.
Tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano che il Tribunale di Napoli accogliesse la domanda di adozione formulata in ricorso.
All'udienza del 10.10.2024 i ricorrenti - privi di discendenti - nonché l'adottando – di stato libero, i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale come da documentazione depositata nel fascicolo telematico e dei quali non si hanno più riferimenti- esprimevano rispettivamente il consenso e l'assenso all'adozione, richiesti dal paradigma normativo di cui agli artt.
296 e 297 cc.
E' stato, inoltre, acquisito il parere del Pubblico Ministero in data 29.10.2024 all'esito del quale il
Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie, ricorrano i presupposti di cui agli artt. 291 e 312 c.c. per disporre l'invocata adozione.
Invero è rispettata la differenza di età sancita dalle richiamate norme atteso che gli adottanti hanno compiuto i trentacinque anni e superano di diciotto anni l'età dell'adottando, di stato libero.
L'adozione in questione, inoltre, deve ritenersi inequivocabilmente conveniente per l'adottando, il quale ha instaurato negli ultimi anni una profonda e sentita relazione affettiva con i ricorrenti, considerati da quest'ultimo quali effettivi genitori dello stesso. La convenienza per l'adottando ai sensi dell'art. 312 comma 2 c.c., dunque, consiste nella ratifica di una situazione di fatto già in essere, alla quale si intende dare veste giuridica. Il Collegio reputa inoltre che, alla luce dell'interesse dell'adottando, debba pronunciarsi la sentenza in oggetto a prescindere dal mancato assenso dei genitori dell'adottando – già dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale nel 2016 - con i quali quest'ultimo non ha alcun rapporto o contatto e quindi da considerarsi oramai irreperibili ex art. 297,
3 comma, c.c..
Quanto al cognome le parti all'udienza del 10.10.2024 hanno precisato che, riconosciuta l'adozione,
l'adottando debba chiamarsi , con anteposizione del cognome Persona_4 dell'adottante al cognome originario ed espunzione del patronimico.
Orbene, secondo la prevalente giurisprudenza di merito in caso di adozione di un maggiorenne straniero l'art. 299 non troverebbe applicazione in quanto, secondo le norme di diritto internazionale privato (l'art. 24, c. 1, prima parte, della l. 218/1995) i diritti della personalità, tra i quali rientra il diritto al cognome, sono regolati in primo luogo dalla legge nazionale del soggetto, salvo che tali diritti derivino da un rapporto di famiglia. Tale norma ha una applicazione residuale, in quanto a completamento, si aggiunge che l'Italia ha aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 ai sensi della quale il diritto al nome è disciplinato dalla legge nazionale del soggetto, anche laddove il diritto derivi da un rapporto di famiglia, come nel caso dell'adozione.
Per questo, nei casi di cittadini stranieri l'eventuale modifica del cognome dipende dalla legge nazionale dell'adottato, alla quale va fatto riferimento.
Nel caso di specie l'art. 295 n. 4 del Codice Civile Ucraino prevede che “Il cognome, il nome proprio e il patronimico di una persona possono essere modificati in caso di adozione, di riconoscimento dell'adozione come invalida o della sua cancellazione a norma della legge”. Ne discende che la domanda nei termini in cui è formulata può trovare accoglimento in ragione della predetta previsione nomologica.
Per quanto concerne le spese di giudizio, nulla va disposto attesa la natura del giudizio e trattandosi di giurisdizione necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione civile I, definitivamente pronunciando, così provvede:
decide di dare luogo all'adozione di , nato nella regione di Kyiv, Persona_1
distretto di Tetiyivskyi, città di Tetiyiv (Ucraina) il 18.09.2004 da parte di nato a Parte_2
Napoli il 12.01.1969 e nata a [...] il [...]. Parte_1
Dispone che l'ufficiale di Stato Civile competente nell'eseguire l'annotazione della sentenza attribuisca all'adottato il cognome , anteponendolo al proprio e che per l'effetto l'adottato si Pt_2
chiamerà Persona_5
le spese di lite
[...] Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 I co. c.c.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 08.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott.ssa Maria Ilaria Romano