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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 740/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 740/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAIS Controparte_1 C.F._1 ETTORE e dell'avv. CAMPUS GIOVANNI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 149/2022 Parte_2 dell'8.04.2022 con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 1.041,60 in favore di parte opposta, oltre spese legali, interessi e rivalutazione, a titolo di indennità di rischio chimico correlata alle mansioni di assistente tecnico di laboratorio chimico svolte presso l' per le annualità Controparte_2 dal 2020 al 2022.
Eccepisce parte opponente la non debenza del credito portato in decreto per difetto di copertura finanziaria.
Parte opposta, ritualmente costituitasi, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per l'omessa notifica della prima fissazione di udienza di comparizione e, nel merito, ha dedotto l'illegittimità della condotta avversaria, rilevando di avere sempre ricevuto, negli anni precedenti, la predetta indennità, rimasta la prestazione lavorativa immutata nel corso del tempo.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opposta, sul pagina 1 di 5 presupposto dell'omessa notifica del decreto di fissazione di prima udienza, la cui comunicazione parte opponente sostiene di non avere ricevuto.
A riguardo si osserva che, con sentenza n. 20604 del 2008, le SU hanno affermato il principio secondo il quale "Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.".
Invero Le Sezioni unite, rimeditando pregresse consolidate statuizioni giurisprudenziali, hanno negato l'applicabilità in tali casi di un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c. "giacché non
è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile ... - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua ragionevole durata".
Tale principio è stato dalla medesima pronuncia ritenuto applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di ratio di regolamentazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza dovrebbe determinare l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1483/2015, ha esteso tale principio al rito del lavoro, sottolineando come "il processo del lavoro di primo grado è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica, in quanto in esso la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio e non vi è esigenza di tutelare legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso".
Il principio della rinnovabilità della notifica omessa o inesistente non è quindi estensibile ai giudizi a struttura bifasica, quale quello per cui è causa.
Nel caso di specie non vi è tuttavia alcuna prova che il decreto di fissazione dell'udienza del 7.6.2022 sia stato comunicato all'opponente, risultando agli atti del fascicolo telematico che la comunicazione si
è perfezionata mediante deposito in cancelleria, senza tuttavia che sia rinvenibile una ricevuta di comunicazione telematica riportante il messaggio di “errore per “casella piena” e l'avviso di
“messaggio rifiutato dal sistema”.
In mancanza di tale prova, nessuna improcedibilità può ritenersi verificata ed il contraddittorio è da ritenersi essere stato instaurato nel termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica.
L'eccezione di improcedibilità va pertanto rigettata.
Nel merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e debba essere rigettata.
A sostegno della non debenza del credito portato in decreto ingiuntivo, adduce parte opponente l'inevitabile ricaduta degli atti approvati dall'Ateneo all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell' Parte_2
ivi inclusa l'indennità oggetto del presente giudizio.
[...]
pagina 2 di 5 Contr In particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati, per gli anni 2020 e seguenti.
Nondimeno il richiamato art. 40 c. 3 quinques d.lgs. n. 165/2001 non pare avere rilievo nella vicenda in esame.
Prescrive tale norma che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.”
Presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell' opponente, travolgerebbe tutti gli atti posti a fondamento della pretesa azionata in via Parte_2 monitoria da controparte.
Non risulta tuttavia allegato, né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge.
Ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 6 parte opponente), è soltanto che per il periodo 2010- 2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria
B,C,D e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria Co e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189,
L.266/05 (2004 -10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, della
L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell' art.23, c. 2, D.lgs.. n. 75/2017 (limite 2016).
Il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa.
L'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo complessivo pari ad € Co 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti (contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni,
pagina 3 di 5 nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata).
In altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci Contr anni (2010/2019), così come del resto si evince anche dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 8 parte opponente).
L'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione del lavoratore opposto, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che parte opponente, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio.
Orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL).
Come condivisibilmente argomentato da questo tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabile alla PA, costituisce violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori.
Da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte opponente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte opposta e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3°, quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse.
Dalla lettura della norma si deduce infatti che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa.
Ora, considerato che nel caso di specie lo sforamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dall'opponente), deve ritenersi che l'attività di recupero avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, la cui negoziazione, tuttavia, non risulta effettuata.
L'opposizione risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia del piano di rientro, nei confronti dei lavoratori, predisposto unilateralmente dall' . Parte_2
Ne consegue quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo al valore della causa.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 149/2022 dell'8.04.2022 emesso dal Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro;
condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 450,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 26/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 740/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAIS Controparte_1 C.F._1 ETTORE e dell'avv. CAMPUS GIOVANNI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 149/2022 Parte_2 dell'8.04.2022 con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 1.041,60 in favore di parte opposta, oltre spese legali, interessi e rivalutazione, a titolo di indennità di rischio chimico correlata alle mansioni di assistente tecnico di laboratorio chimico svolte presso l' per le annualità Controparte_2 dal 2020 al 2022.
Eccepisce parte opponente la non debenza del credito portato in decreto per difetto di copertura finanziaria.
Parte opposta, ritualmente costituitasi, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per l'omessa notifica della prima fissazione di udienza di comparizione e, nel merito, ha dedotto l'illegittimità della condotta avversaria, rilevando di avere sempre ricevuto, negli anni precedenti, la predetta indennità, rimasta la prestazione lavorativa immutata nel corso del tempo.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opposta, sul pagina 1 di 5 presupposto dell'omessa notifica del decreto di fissazione di prima udienza, la cui comunicazione parte opponente sostiene di non avere ricevuto.
A riguardo si osserva che, con sentenza n. 20604 del 2008, le SU hanno affermato il principio secondo il quale "Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.".
Invero Le Sezioni unite, rimeditando pregresse consolidate statuizioni giurisprudenziali, hanno negato l'applicabilità in tali casi di un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c. "giacché non
è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile ... - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua ragionevole durata".
Tale principio è stato dalla medesima pronuncia ritenuto applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di ratio di regolamentazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza dovrebbe determinare l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1483/2015, ha esteso tale principio al rito del lavoro, sottolineando come "il processo del lavoro di primo grado è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica, in quanto in esso la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio e non vi è esigenza di tutelare legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso".
Il principio della rinnovabilità della notifica omessa o inesistente non è quindi estensibile ai giudizi a struttura bifasica, quale quello per cui è causa.
Nel caso di specie non vi è tuttavia alcuna prova che il decreto di fissazione dell'udienza del 7.6.2022 sia stato comunicato all'opponente, risultando agli atti del fascicolo telematico che la comunicazione si
è perfezionata mediante deposito in cancelleria, senza tuttavia che sia rinvenibile una ricevuta di comunicazione telematica riportante il messaggio di “errore per “casella piena” e l'avviso di
“messaggio rifiutato dal sistema”.
In mancanza di tale prova, nessuna improcedibilità può ritenersi verificata ed il contraddittorio è da ritenersi essere stato instaurato nel termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica.
L'eccezione di improcedibilità va pertanto rigettata.
Nel merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e debba essere rigettata.
A sostegno della non debenza del credito portato in decreto ingiuntivo, adduce parte opponente l'inevitabile ricaduta degli atti approvati dall'Ateneo all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell' Parte_2
ivi inclusa l'indennità oggetto del presente giudizio.
[...]
pagina 2 di 5 Contr In particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati, per gli anni 2020 e seguenti.
Nondimeno il richiamato art. 40 c. 3 quinques d.lgs. n. 165/2001 non pare avere rilievo nella vicenda in esame.
Prescrive tale norma che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.”
Presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell' opponente, travolgerebbe tutti gli atti posti a fondamento della pretesa azionata in via Parte_2 monitoria da controparte.
Non risulta tuttavia allegato, né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge.
Ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 6 parte opponente), è soltanto che per il periodo 2010- 2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria
B,C,D e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria Co e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189,
L.266/05 (2004 -10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, della
L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell' art.23, c. 2, D.lgs.. n. 75/2017 (limite 2016).
Il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa.
L'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo complessivo pari ad € Co 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti (contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni,
pagina 3 di 5 nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata).
In altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci Contr anni (2010/2019), così come del resto si evince anche dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 8 parte opponente).
L'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione del lavoratore opposto, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che parte opponente, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio.
Orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL).
Come condivisibilmente argomentato da questo tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabile alla PA, costituisce violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori.
Da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte opponente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte opposta e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3°, quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse.
Dalla lettura della norma si deduce infatti che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa.
Ora, considerato che nel caso di specie lo sforamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dall'opponente), deve ritenersi che l'attività di recupero avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, la cui negoziazione, tuttavia, non risulta effettuata.
L'opposizione risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia del piano di rientro, nei confronti dei lavoratori, predisposto unilateralmente dall' . Parte_2
Ne consegue quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo al valore della causa.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 149/2022 dell'8.04.2022 emesso dal Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro;
condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 450,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 26/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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