Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10111/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10111/2021 r.g.a.c. TRA il 23 agosto 1967, e ivi residente in [...]
), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Carlo C.F._1
Poerio 8 ell'Avv. Raffaele Locantore, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione ATTORE E nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 sta procura in calce alla compar . Antonio Ilario, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 110/5 CONVENUTA CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 20/03/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. GIONI DI FATTO E D a convenuto in giudizio esponendo Parte_1 Controparte_1 che: in data 13.3.2017, unitamente alla convenuta era Controparte_1 coniugato in regime di separazione di beni, stipulava con CP_2 sede in M iale Bodio 37 Palazzo 4, contratto di mutu ario per Notar rep. 196654, Racc.32183, registrato in Napoli in data Persona_1
14.3.2017 er €.145.000,00 da restituirsi in complessive n. 180 rate nell'arco di 15 anni;
sia il finanziamento concesso con il predetto mutuo che i relativi obblighi restitutori cedevano a carico delle parti in egual misura;
l'erogazione del finanziamento da parte della banca, avveniva con versamenti a favore della convenuta, ad eccezione della somma di €.47.055,10, destinata all'estinzione di un debito personale di esso attore, che si faceva carico anche delle spese notarili per €.1.500,00; nel corso del 2017 la convenuta restituiva ad esso attore €.8.600,00, residuando, pertanto, a favore di esso istante il credito di €.16.375,40, oltre €.750,00 per spese notarili. Tanto premesso, chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento del predetto
Taluni dati di fatto sono pacifici tra le parti. Non è contestata, in particolare, la stipula del contratto di finanziamento, oltre che l'erogazione di esso con le modalità indicate in citazione, né vi è contrasto sulle modalità di impiego di parte delle somme erogate, e segnatamente dell'importo di
€.47.055,10, a mezzo del quale veniva estinto un debito dell'attore, che accusa peraltro ricevuta della somma di €.8.600,00. Nel resistere alla pretesa attorea, la convenuta sottolinea tuttavia, quanto al residuo, che ulteriori somme andrebbero detratte da quanto percepito a titolo di finanziamento, in quanto impiegate per i bisogni della famiglia. In particolare, euro 7.6 te versate per la liquidazione a sig.ra ed euro 7.775,00 alla madre del CP_3 Pt_1
, per res e date in prestito, ed ulteriori im Persona_2 er piccole spese familiari. Di taluni esborsi nuta ha fornito prova documentale, producendo le quietanze firmate dalla relative ai versamenti effettuati (nel periodo marzo CP_3
– aprile 2017) in cont a medesima, estratto conto attestante i bonifici effettuati in favore della per complessivi €.5.502,26, affermando Per_2 altresì di aver sostenuto l'ulterior euro 337,13 per oneri condominiali. Dette prove documentali, contrariamente a quanto argomentato dall'attore, appaiono attendibili e convincenti. Giova in proposito osservare che, come si legge nell'accordo di separazione personale del dicembre 2017, attore e convenuta erano “separati di fatto già dal mese di settembre del 2017”, essendosi fra loro prodotta, alla predetta data del dicembre 2017, una “frattura morale e materiale” tale “da rendere intollerabile ed impossibile la prosecuzione della convivenza”. Sulla scorta di tali dati di fatto, può quindi verosimilmente affermarsi che il negozio del marzo 2017 sia stato stipulato nella prospettiva di un già manifestatosi deterioramento dei rapporti tra le parti. Sotto questo profilo, dunque, gli esborsi documentati dalla convenuta, collocati tutti in epoca di pochissimo successiva alla conclusione del prefato negozio, appaiono funzionalmente preordinati alla definizione dei reciproci rapporti anche economici, onde l'imputazione che di essi ha effettuato la risulta attendibile. CP_1
Non altrettanto può dirsi, tuttavia, pe ma che residua al netto della detrazione dei pagamenti documentalmente dimostrati, giacché la generica affermazione secondo cui essa sarebbe stata destinata alla soddisfazione di non meglio precisate esigenze della famiglia rappresenta una mera allegazione priva di qualsivoglia prova attendibile (tale non essendo la, assai generica, prova testimoniale articolata, la cui inammissibilità è già stata sancita con ordinanza istruttoria cui si rinvia), vieppiù indispensabile, ove si consideri quanto in precedenza osservato circa l'andamento dei rapporti personali tra i coniugi. Sicchè l'imputazione che, di detta somma, ha operato la , risulta, oltre CP_1 che non provata, anche scarsamente verosimile, alla lu le medesime argomentazioni per le quali, invece, appare convincente l'imputazione dei pagamenti di cui la convenuta ha fornito prova documentale. In parziale accoglimento della domanda dell'attore, la convenuta va quindi condannata al pagamento, in favore del medesimo, della somma di €.2.886,01, oltre interessi dalla domanda. Tenuto conto della notevole sproporzione tra quanto richiesto e quanto effettivamente dovuto, e dei rapporti tra le parti, le spese di lite del presente giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: uanto di ragione la do etto, condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 si dalla domanda;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite. Napoli, 20/03/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo