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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/09/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO dell'AQUILA
La Corte d'Appello dell'Aquila, composta dai magistrati
Dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1024 del ruolo generale dell'anno
2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Bocchi Parte_1 come da procura allegata all'atto di appello
Appellante
E
, in persona dell'amministratore pro tempore, Arch. CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Emilio CP_2
Standoli, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 531 del 2023 del Tribunale
Ordinario dell'Aquila, corretta con provvedimento pubblicato in data 21/9/2023 in materia di spese processuali
Conclusioni di : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma del provvedimento di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 531/2023, reso inter partes dal
Tribunale di L'Aquila , Sez. Civile, in persona del G.U., dott.ssa
Maura Manzi, RGN 107/2018 in data 14.09.2023, comunicata dalla
Cancelleria in data 21 settembre 2023 , accertata l'illegittimità della correzione dell'errore materiale, dichiarare nulla la sentenza n. 531/2023 nella parte in cui provvede alla liquidazione delle spese.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello principale, in accoglimento dell'appello subordinato liquidare le spese applicando i parametri per lo scaglione relativo al valore del decisum e quindi alla somma riconosciuta come dovuta pari ad euro 12.530,26 o in via ulteriormente gradata, liquidare le spese applicando i parametri per lo scaglione relativo al valore del decisum e della domanda riconvenzionale rigettata di €.
416.248,69, quindi, al valore complessivo di €. 428.778,95. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge”.
Conclusioni di : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto. Con riconoscimento delle competenze professionali da distrarsi in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 c.p.c. che si dichiara antistatario.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 531, pubblicata il 22/07/2023, il
Tribunale Ordinario dell'Aquila, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'ing. revocava il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 968/2017, con cui era stato ingiunto all'attore di pagare allo la somma di euro 146.979,37, CP_1 oltre ad interessi e spese della procedura, a titolo di compenso per l'attività di progettazione e direzione dei lavori espletata in suo favore, condannava per lo stesso titolo l'opponente al pagamento a della minor somma di euro 12.530,26, oltre CP_1 ad interessi ed accessori di legge, e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall'ing. di condanna dello Pt_1 CP_1
[...
al pagamento della somma di euro 416.248,69 a titolo di risarcimento del danno.
1.1. Nella parte motiva il Tribunale evidenziava che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, andava rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il creditore opposto che veda parzialmente riconosciuto il credito azionato in sede monitoria subisce la revoca del decreto ingiuntivo, ma non può qualificarsi soccombente. Rilevava tuttavia che “la significativa riduzione del credito azionato col ricorso monitorio giustifica la compensazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, al 50%”. Per le stesse ragioni poneva le spese della consulenza tecnica espletata a carico solidale delle parti. 1.2. Nel dispositivo non veniva disposta la compensazione parziale delle spese, ma, contrariamente a quanto indicato in motivazione, il giudice statuiva la compensazione integrale delle spese di lite.
1.3. Con ricorso depositato il 31/7/2023 proponeva CP_1 istanza di correzione di errore materiale, chiedendo che venisse sostituita l'integrale compensazione delle spese di lite prevista nel dispositivo con la compensazione al 50% delle stesse, come indicato nella motivazione.
1.4. A seguito di udienza celebrata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento n. 3962/2023, pubblicato il 21/09/2023, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza sopra indicata, ordinava che nel dispositivo della sentenza, dove era scritto: “d) COMPENSA integralmente le spese di lite” si leggesse invece: “d) COMPENSA al 50% le spese di lite e condanna alla rifusione del residuo 50% delle spese Parte_1 di lite in favore di parte opposta, liquidando il dovuto in euro
14.596 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali”.
2. Avverso la sentenza, come corretta con il provvedimento sopra indicato, ha proposto appello l'ing. Parte_1 eccependone la nullità e, in subordine, chiedendo la rideterminazione della statuizione relativa alle spese di lite, come indicato in rubrica.
2.1. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 del gravame con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.2 La causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali. 2.2.1. Le parti hanno provveduto al deposito delle memorie nei termini assegnati, ribadendo le proprie posizioni.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del 3/6/2025 si è svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e nelle note depositate le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 5/6/2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di appello l'ing. lamenta la Pt_1 violazione dell'art. 287 c.p.c. nella parte in cui il giudice ha liquidato in sede di correzione di errore materiale le spese di lite indicandole in euro 14.596,00, oltre ad accessori.
3.1. L'appellante deduce che l'istituto della correzione dell'errore materiale è applicabile solo nei casi indicati dalla legge di omissioni o errori di calcolo e che nel caso in esame avrebbe dovuto proporre appello avverso la sentenza al CP_1 fine di ottenere la modifica del dispositivo;
lamenta che mediante la correzione dell'errore materiale il giudice aveva modificato sostanzialmente la sentenza dopo essersi spogliato del potere decisorio e deduce la nullità della sentenza nella parte emendata.
4. Il motivo è infondato.
4.1. La Corte di Cassazione ha precisato che solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo, ma che tale insanabilità va esclusa quando sussiste una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la motivazione sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga, così da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice. La Corte ha chiarito che in questo caso è configurabile l'ipotesi del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, sarebbe inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza in dipendenza del contrasto tra dispositivo e motivazione (Cass. n. 23157 del 2024, Cass. n. 18202 del 2008)
4.2. In tema di regolamentazione delle spese processuali la
Corte ha inoltre chiarito che nel contrasto fra motivazione e dispositivo, da emendarsi mediante il procedimento di correzione di errore materiale, va data prevalenza alla motivazione ove nella parte motiva il giudice abbia chiaramente spiegato le ragioni della disposta compensazione (Cass. n. 26236 del 2019).
4.3. Nel caso in esame, come esposto al punto 1.1., il giudice nella motivazione della sentenza ha esposto le ragioni della compensazione parziale delle spese di lite in misura del 50%.
Risulta pertanto chiaramente percepibile l'errore di coordinamento con il dispositivo, nel quale è stata invece disposta la compensazione integrale delle spese processuali, sicché tale contrasto risulta emendabile mediante il procedimento di correzione di errore materiale.
5. Con il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, l'appellante lamenta la nullità del provvedimento di correzione di errore materiale per avere il primo giudice operato un'ulteriore pronuncia ad integrazione della motivazione della sentenza.
5.1. L'appellante evidenzia che nella sentenza il giudice aveva fatto riferimento in tema di spese processuali unicamente alla domanda proposta da motivando la parziale CP_1 compensazione delle spese con la sostanziale riduzione del credito vantato in sede monitoria, ridotto da 146.979,37 a 12.530,26 euro;
deduce pertanto che in sede di correzione di errore materiale, ove ritenuta ammissibile tale procedura, le spese di lite avrebbero dovuto essere liquidate con riferimento al valore della causa come indicato in sentenza con riferimento al credito riconosciuto in favore del convenuto opposto, mentre il giudice, operando una diversa valutazione, aveva indicato nel provvedimento di correzione il valore della causa con riferimento anche al rigetto della domanda riconvenzionale.
5.2. L'appellante evidenzia inoltre che tale individuazione era errata, giacché nel provvedimento di correzione di errore materiale il giudice aveva calcolato il valore della causa con riferimento al disputatum e non al decisum anche con riferimento al credito vantato da CP_1
6. Con il terzo motivo d'appello l'ing. lamenta, in Pt_1 via ulteriormente gradata, la violazione del d.m. n. 55 del 2014, come successivamente modificato.
6.1. L'appellante evidenzia la carenza di motivazione del provvedimento di correzione di errore materiale poiché non era indicato l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla liquidazione delle spese. Evidenzia che la somma di euro 14.596,00 liquidata in sede di correzione faceva supporre che il giudice avesse determinato il valore della causa in euro 563.227,00, pari alla somma dell'importo del credito azionato in via monitoria e dell'importo richiesto in via riconvenzionale a titolo risarcitorio
(euro 146.979,37 + euro 416.248,69), facendo quindi riferimento allo scaglione compreso tra euro 520.00,01 ed un milione, mentre l'effettivo valore della causa era pari ad euro 428.778,95, corrispondente alla somma dell'importo richiesto in via riconvenzionale ed al credito riconosciuto in sentenza a CP_1 [...
, sicché la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata in base allo scaglione inferiore.
7. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.
7.1. Essi sono parzialmente fondati.
7.2. Nella sentenza il giudice non aveva quantificato e spese di lite né aveva indicato i criteri per la determinazione del valore della causa, rinviando al dispositivo per la liquidazione delle spese, poi non effettuata stante l'erronea compensazione integrale. Ne consegue che correttamente ha proceduto a tale quantificazione in sede di correzione di errore materiale (Cass.
S.U. n. 16415 del 2018).
7.3. Fondata è invece la doglianza dell'ing. in ordine Pt_1 all'erronea indicazione del valore della controversia, che il giudice ha individuato, per ciò che attiene alla pretesa creditoria di , nella somma domandata e non già in quella riconosciuta CP_1 in sentenza, come espressamente indicato nel provvedimento di correzione di errore materiale, laddove si legge che “il valore della causa si determina avendo riguardo alla domanda, considerata al momento iniziale della lite e, nel calcolare tale valore, occorre comprendervi anche quello delle domande riconvenzionali”.
7.3.1. Va osservato che anche l'appellato riconosce che il valore della causa in primo grado ammontava ad euro 428.778,95, pari alla somma del disputatum per quanto attiene alla domanda riconvenzionale rigettata e del decisum per ciò che riguarda la domanda di pagamento parzialmente accolta, ma deduce che l'importo liquidato dal giudice non superava i massimi tabellari previsti per lo scaglione delle cause di valore compreso fra 260.000,01 e
520.000,00 (sulla determinazione del valore della controversia, vedi, ex plurimis, Cass. 13145 del 2025). 7.3.2. Sul punto va osservato che non ravvisano ragioni per il superamento dei parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 e che il giudice, liquidando la somma di euro
14.596,00, ha chiaramente fatto riferimento ai valori medi per lo scaglione compreso fra 520.000,01 e 1.000.000,00 di euro (29.193,00
: 2 = 14.596,50).
7.4. In parziale accoglimento dell'appello, le spese processuali vanno pertanto rideterminate per il primo grado nell'intero in euro 22.457,00, pari ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra 260.000,01 e 520.000,00, e, stante la compensazione in misura del 50%, l'ing. deve essere condannato a rifondere Pt_1 alla controparte la residua quota di euro 11.228,50, oltre ad accessori di legge.
8. Per quanto attiene alle spese del presente grado di appello, tenuto conto della reciproca soccombenza, appare equo compensarle integralmente fra le parti (vedi Cass. n. 2149 del 1983 sulla facoltà del giudice di liquidare in modo difforme le spese processuali in primo grado ed in appello ove l'impugnazione abbia avuto ad oggetto, come in questo caso, solo il capo relativo alle spese).
P.Q.M.
La Corte d'appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del capo d) della sentenza n. 531 del 2023 del
Tribunale Ordinario dell'Aquila, come emendata con provvedimento in data 21/9/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Compensa le spese del primo grado di giudizio nella misura del 50% e condanna a rifondere a la Parte_1 CP_1 residua quota della metà, che liquida nella somma di euro 11.228,50 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23/9/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO dell'AQUILA
La Corte d'Appello dell'Aquila, composta dai magistrati
Dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1024 del ruolo generale dell'anno
2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Bocchi Parte_1 come da procura allegata all'atto di appello
Appellante
E
, in persona dell'amministratore pro tempore, Arch. CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Emilio CP_2
Standoli, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 531 del 2023 del Tribunale
Ordinario dell'Aquila, corretta con provvedimento pubblicato in data 21/9/2023 in materia di spese processuali
Conclusioni di : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma del provvedimento di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 531/2023, reso inter partes dal
Tribunale di L'Aquila , Sez. Civile, in persona del G.U., dott.ssa
Maura Manzi, RGN 107/2018 in data 14.09.2023, comunicata dalla
Cancelleria in data 21 settembre 2023 , accertata l'illegittimità della correzione dell'errore materiale, dichiarare nulla la sentenza n. 531/2023 nella parte in cui provvede alla liquidazione delle spese.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello principale, in accoglimento dell'appello subordinato liquidare le spese applicando i parametri per lo scaglione relativo al valore del decisum e quindi alla somma riconosciuta come dovuta pari ad euro 12.530,26 o in via ulteriormente gradata, liquidare le spese applicando i parametri per lo scaglione relativo al valore del decisum e della domanda riconvenzionale rigettata di €.
416.248,69, quindi, al valore complessivo di €. 428.778,95. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge”.
Conclusioni di : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto. Con riconoscimento delle competenze professionali da distrarsi in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 c.p.c. che si dichiara antistatario.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 531, pubblicata il 22/07/2023, il
Tribunale Ordinario dell'Aquila, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'ing. revocava il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 968/2017, con cui era stato ingiunto all'attore di pagare allo la somma di euro 146.979,37, CP_1 oltre ad interessi e spese della procedura, a titolo di compenso per l'attività di progettazione e direzione dei lavori espletata in suo favore, condannava per lo stesso titolo l'opponente al pagamento a della minor somma di euro 12.530,26, oltre CP_1 ad interessi ed accessori di legge, e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall'ing. di condanna dello Pt_1 CP_1
[...
al pagamento della somma di euro 416.248,69 a titolo di risarcimento del danno.
1.1. Nella parte motiva il Tribunale evidenziava che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, andava rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il creditore opposto che veda parzialmente riconosciuto il credito azionato in sede monitoria subisce la revoca del decreto ingiuntivo, ma non può qualificarsi soccombente. Rilevava tuttavia che “la significativa riduzione del credito azionato col ricorso monitorio giustifica la compensazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, al 50%”. Per le stesse ragioni poneva le spese della consulenza tecnica espletata a carico solidale delle parti. 1.2. Nel dispositivo non veniva disposta la compensazione parziale delle spese, ma, contrariamente a quanto indicato in motivazione, il giudice statuiva la compensazione integrale delle spese di lite.
1.3. Con ricorso depositato il 31/7/2023 proponeva CP_1 istanza di correzione di errore materiale, chiedendo che venisse sostituita l'integrale compensazione delle spese di lite prevista nel dispositivo con la compensazione al 50% delle stesse, come indicato nella motivazione.
1.4. A seguito di udienza celebrata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento n. 3962/2023, pubblicato il 21/09/2023, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza sopra indicata, ordinava che nel dispositivo della sentenza, dove era scritto: “d) COMPENSA integralmente le spese di lite” si leggesse invece: “d) COMPENSA al 50% le spese di lite e condanna alla rifusione del residuo 50% delle spese Parte_1 di lite in favore di parte opposta, liquidando il dovuto in euro
14.596 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali”.
2. Avverso la sentenza, come corretta con il provvedimento sopra indicato, ha proposto appello l'ing. Parte_1 eccependone la nullità e, in subordine, chiedendo la rideterminazione della statuizione relativa alle spese di lite, come indicato in rubrica.
2.1. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 del gravame con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.2 La causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali. 2.2.1. Le parti hanno provveduto al deposito delle memorie nei termini assegnati, ribadendo le proprie posizioni.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del 3/6/2025 si è svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e nelle note depositate le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 5/6/2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di appello l'ing. lamenta la Pt_1 violazione dell'art. 287 c.p.c. nella parte in cui il giudice ha liquidato in sede di correzione di errore materiale le spese di lite indicandole in euro 14.596,00, oltre ad accessori.
3.1. L'appellante deduce che l'istituto della correzione dell'errore materiale è applicabile solo nei casi indicati dalla legge di omissioni o errori di calcolo e che nel caso in esame avrebbe dovuto proporre appello avverso la sentenza al CP_1 fine di ottenere la modifica del dispositivo;
lamenta che mediante la correzione dell'errore materiale il giudice aveva modificato sostanzialmente la sentenza dopo essersi spogliato del potere decisorio e deduce la nullità della sentenza nella parte emendata.
4. Il motivo è infondato.
4.1. La Corte di Cassazione ha precisato che solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo, ma che tale insanabilità va esclusa quando sussiste una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la motivazione sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga, così da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice. La Corte ha chiarito che in questo caso è configurabile l'ipotesi del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, sarebbe inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza in dipendenza del contrasto tra dispositivo e motivazione (Cass. n. 23157 del 2024, Cass. n. 18202 del 2008)
4.2. In tema di regolamentazione delle spese processuali la
Corte ha inoltre chiarito che nel contrasto fra motivazione e dispositivo, da emendarsi mediante il procedimento di correzione di errore materiale, va data prevalenza alla motivazione ove nella parte motiva il giudice abbia chiaramente spiegato le ragioni della disposta compensazione (Cass. n. 26236 del 2019).
4.3. Nel caso in esame, come esposto al punto 1.1., il giudice nella motivazione della sentenza ha esposto le ragioni della compensazione parziale delle spese di lite in misura del 50%.
Risulta pertanto chiaramente percepibile l'errore di coordinamento con il dispositivo, nel quale è stata invece disposta la compensazione integrale delle spese processuali, sicché tale contrasto risulta emendabile mediante il procedimento di correzione di errore materiale.
5. Con il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, l'appellante lamenta la nullità del provvedimento di correzione di errore materiale per avere il primo giudice operato un'ulteriore pronuncia ad integrazione della motivazione della sentenza.
5.1. L'appellante evidenzia che nella sentenza il giudice aveva fatto riferimento in tema di spese processuali unicamente alla domanda proposta da motivando la parziale CP_1 compensazione delle spese con la sostanziale riduzione del credito vantato in sede monitoria, ridotto da 146.979,37 a 12.530,26 euro;
deduce pertanto che in sede di correzione di errore materiale, ove ritenuta ammissibile tale procedura, le spese di lite avrebbero dovuto essere liquidate con riferimento al valore della causa come indicato in sentenza con riferimento al credito riconosciuto in favore del convenuto opposto, mentre il giudice, operando una diversa valutazione, aveva indicato nel provvedimento di correzione il valore della causa con riferimento anche al rigetto della domanda riconvenzionale.
5.2. L'appellante evidenzia inoltre che tale individuazione era errata, giacché nel provvedimento di correzione di errore materiale il giudice aveva calcolato il valore della causa con riferimento al disputatum e non al decisum anche con riferimento al credito vantato da CP_1
6. Con il terzo motivo d'appello l'ing. lamenta, in Pt_1 via ulteriormente gradata, la violazione del d.m. n. 55 del 2014, come successivamente modificato.
6.1. L'appellante evidenzia la carenza di motivazione del provvedimento di correzione di errore materiale poiché non era indicato l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla liquidazione delle spese. Evidenzia che la somma di euro 14.596,00 liquidata in sede di correzione faceva supporre che il giudice avesse determinato il valore della causa in euro 563.227,00, pari alla somma dell'importo del credito azionato in via monitoria e dell'importo richiesto in via riconvenzionale a titolo risarcitorio
(euro 146.979,37 + euro 416.248,69), facendo quindi riferimento allo scaglione compreso tra euro 520.00,01 ed un milione, mentre l'effettivo valore della causa era pari ad euro 428.778,95, corrispondente alla somma dell'importo richiesto in via riconvenzionale ed al credito riconosciuto in sentenza a CP_1 [...
, sicché la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata in base allo scaglione inferiore.
7. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.
7.1. Essi sono parzialmente fondati.
7.2. Nella sentenza il giudice non aveva quantificato e spese di lite né aveva indicato i criteri per la determinazione del valore della causa, rinviando al dispositivo per la liquidazione delle spese, poi non effettuata stante l'erronea compensazione integrale. Ne consegue che correttamente ha proceduto a tale quantificazione in sede di correzione di errore materiale (Cass.
S.U. n. 16415 del 2018).
7.3. Fondata è invece la doglianza dell'ing. in ordine Pt_1 all'erronea indicazione del valore della controversia, che il giudice ha individuato, per ciò che attiene alla pretesa creditoria di , nella somma domandata e non già in quella riconosciuta CP_1 in sentenza, come espressamente indicato nel provvedimento di correzione di errore materiale, laddove si legge che “il valore della causa si determina avendo riguardo alla domanda, considerata al momento iniziale della lite e, nel calcolare tale valore, occorre comprendervi anche quello delle domande riconvenzionali”.
7.3.1. Va osservato che anche l'appellato riconosce che il valore della causa in primo grado ammontava ad euro 428.778,95, pari alla somma del disputatum per quanto attiene alla domanda riconvenzionale rigettata e del decisum per ciò che riguarda la domanda di pagamento parzialmente accolta, ma deduce che l'importo liquidato dal giudice non superava i massimi tabellari previsti per lo scaglione delle cause di valore compreso fra 260.000,01 e
520.000,00 (sulla determinazione del valore della controversia, vedi, ex plurimis, Cass. 13145 del 2025). 7.3.2. Sul punto va osservato che non ravvisano ragioni per il superamento dei parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 e che il giudice, liquidando la somma di euro
14.596,00, ha chiaramente fatto riferimento ai valori medi per lo scaglione compreso fra 520.000,01 e 1.000.000,00 di euro (29.193,00
: 2 = 14.596,50).
7.4. In parziale accoglimento dell'appello, le spese processuali vanno pertanto rideterminate per il primo grado nell'intero in euro 22.457,00, pari ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra 260.000,01 e 520.000,00, e, stante la compensazione in misura del 50%, l'ing. deve essere condannato a rifondere Pt_1 alla controparte la residua quota di euro 11.228,50, oltre ad accessori di legge.
8. Per quanto attiene alle spese del presente grado di appello, tenuto conto della reciproca soccombenza, appare equo compensarle integralmente fra le parti (vedi Cass. n. 2149 del 1983 sulla facoltà del giudice di liquidare in modo difforme le spese processuali in primo grado ed in appello ove l'impugnazione abbia avuto ad oggetto, come in questo caso, solo il capo relativo alle spese).
P.Q.M.
La Corte d'appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del capo d) della sentenza n. 531 del 2023 del
Tribunale Ordinario dell'Aquila, come emendata con provvedimento in data 21/9/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Compensa le spese del primo grado di giudizio nella misura del 50% e condanna a rifondere a la Parte_1 CP_1 residua quota della metà, che liquida nella somma di euro 11.228,50 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23/9/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi